Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 9 dicembre 1949
Validità: dal 01.12.1949
Parti: Unione Commercianti della Provincia di Aquila-Sezione Provinciale Pubblici Esercizi e Sindacato Libero Dipendenti da Bars, Caffè, Gelaterie ed Esercizi similari
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, L'Aquila

Sommario:

Art. 1. - Decorrenza.
Art. 2. - Classificazione degli esercizi.
Art. 3. - Assunzione del personale.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7. - Commissione di qualifica.
Art. 8. - Apprendistato.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11. - Periodo di prova.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14. - Orario di lavoro.
Art. 15. - Lavoro straordinario.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18. - Lavoro nella protrazione dell’orario di chiusura.
Art. 19. - Riposo settimanale.
Art. 20. - Tabella dei turni.
Art. 21. - Ferie annuali.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25. - Festività nazionali.
Art. 26. - Servizio di leva e richiamo alle armi.
Art. 27. - Ritardi - Assenze - Permessi - Congedo matrimoniale.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30. - Tutela della maternità.
Art. 31. - Malattie.
Art. 32. - Assicurazione infortuni.
Art. 33. - Trattamento economico e sistema di retribuzione.
Art. 34.
A) Stipendio o salario
Art. 35.
B) Percentuale di servizio
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
C) Secondo elemento
Art. 39.
D) Refezione - Personale tavoleggiante

Art. 40.
E) Gratifica Natalizia:
Art. 41.
Art. 42.
Art. 43.
P) Personale extra o di surroga

Art. 44.
G) Divieto delle mance
Art. 45.
II) Consegne e rotture
Art. 46.
Art. 47.
Art. 48.
I) Abito di servizio e pulizie locali

Art. 49.
L) Disciplina

Art. 50. - Risoluzione del rapporto di lavoro - Preavviso.
Art. 51.
Art. 52.
Art. 53.
Art. 54. - Indennità di anzianità.
Art. 55.
Art. 56.
Art. 57.
Art. 58.
Art. 59.
Art. 60. - Dimissioni.
Art. 61.
Art. 62.
Art. 63.
Art. 64. - Licenziamento in tronco per giusta causa.
Art. 65.
Art. 66. - Esercizi di stagione.
Art. 67. - Locali notturni.
Art. 68. - Buffets di stazione.
Art. 69. - Commissioni interne.
Art. 70. - Controversie individuali e collettive.
Art. 71. - Efficacia - Condizioni di miglior favore.
Art. 72.
Tabella degli stipendi e salari

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 dicembre 1948, per i dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate all’art. 86 della legge di P.S., negozi di pasticceria, reparti di pasticceria annessi a pubblici esercizi della provincia di L'Aquila, 9 dicembre 1949

Addì 9 dicembre 1949, nella Sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Aquila [...], tra l’Unione Commercianti della Provincia di Aquila - Sezione Provinciale Pubblici Esercizi [...] e il Sindacato Libero Dipendenti da Bars, Caffè, Gelaterie ed Esercizi similari [...], si è stipulato il seguente accordo Provinciale che regola i rapporti il lavoro fra le categorie sotto indicate e rispettivamente rappresentate dalle due Associazioni contraenti;
a) Aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate dall’art. 80 della legge P.S.; negozi di pasticceria, reparti di pasticceria annessi ai pubblici esercizi;
b) Dipendenti dalle medesime esclusi gli impiegati.
Il presente accordo avrà efficacia in tutta la provincia di L'Aquila.

Art. 4.
La limitazione ai lavoro delle donne e dei minori è regolata dalle disposizioni di legge in vigore.
Il personale femminile potrà essere addetto anche al servizio di sala negli esercizi siti nelle località turistiche o in quelle dove ciò sia in atto per uso, tradizione, o se sia necessario per le particolari caratteristiche locali.
Eventuali accordi di attuazione potranno essere stipulati al riguardo dalle organizzazioni provinciali.

Art. 6.
All'atto dell'assunzione li personale è tenuto a presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:
[...]
5) Certificato medico comprovante la sua sana costituzione fisica per il personale che debba essere addetto alla preparazione, alla manipolazione e vendita degli alimenti e delle bevande, il certificato rilasciato dall’Ufficiale Sanitario, da cui risulti che esso non è affetto da malattie contagiose.
[...]

Art. 8. - Apprendistato.
Il numero degli apprendisti negli esercizi verrà stabilito in base alla importanza, alla classe dell'esercizio che li assume ed al numero dei dipendenti qualificati che vi prestano servizio.
L'apprendistato è ammesso solo per le mansioni del personale qualificato escluso il personale di fatica.

Art. 9.
[...] Non possono essere assunti coloro che non hanno compiuto il 14° anno di età e che non presentino il certificato di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare a norma di legge, nonché i certificati di cui al n. 5 dell’art. 6 del presente contratto.

Art. 10.
L'apprendistato, anche nella ipotesi che sia effettuato alle dipendenze di differenti aziende non potrà superare la durata di tre anni per i giovani assunti dal 14° anno al compimento del 17° anno, e di due anni per quelli assunti dal 17° al 19° anno compiuto. Esso è consentito tuttavia anche dopo il compimento di tale età per coloro che abbiano precedenti lavorativi nel settore pubblici esercizi o che siano provenienti dal servizio militare.
Per i primi la durata è limitata solo al periodo residuo, per gli altri è fissata in un anno. In ogni caso il limite di età massimo per l'inizio dell'apprendistato è di 23 anni compiuti.

Art. 14. - Orario di lavoro.
Per il personale impiegatizio l’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali ripartito in 6 giornate lavorative. Da esso resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti.
Per il personale non impiegatizio l’orario normale di lavoro è di 9 ore giornaliere o 54 settimanali, ripartito in 6 giorni lavorativi.
Da esso rosta escluso il tempo per la consumazione dei pasti che viene calcolato in un'ora al giorno. I turni di lavoro giornaliero non potranno essere frazionati in numero superiore a due per ciascun lavoratore.

Art. 15. - Lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario, consentito nella misura massima di due ore giornaliere o 12 settimanali [...]
Il limite di 12 ore settimanali di lavoro straordinario può essere superato per un periodo non eccedente 5 settimane consecutive, sempre che la media di lavoro straordinario in detto periodo non superi le 12 ore settimanali. Da tale limitazione sono esclusi gli esercizi di carattere stagionale.

Art. 16.
Il personale non potrà esimersi senza giustificati motivi, dal prestare normalmente lavoro straordinario entro i imiti fissati dall'articolo 15.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun
dipendente che abbia compiuto lavoro straordinario è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
[...] Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.

Art. 17.
È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, purché esso sia contenuto nel limiti di un'ora al giorno, e sia richiesto nel mese successivo.

Art. 19. - Riposo settimanale.
Tutto il personale, compresi gli apprendisti, godrà di un riposo settimanale di 24 ore consecutive oltre le ore di riposo normale ai sensi di legge.

Art. 20. - Tabella dei turni.
Fermi restando i limiti di durata massima o le disposizioni del presente contratto in materia, gli orari di lavoro, i turni di servizio e del riposo settimanale saranno disposti dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come por taluni di essi secondo le esigenze dell'azienda o dell'esercizio. I turni anzidetti dovranno essere indicati in apposita tabella visibilmente esposta a tutto il personale.

Art. 21. - Ferie annuali.
Dopo un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda il personale matura il diritto al godimento di un periodo di ferie nella seguente misura:
Personale impiegatizio:
giorni 18 da uno a cinque anni di servizio nella stessa azienda;
giorni 20 da oltre cinque fino a 15 anni di servizio nella stessa azienda;
giorni 25 da oltre quindici fino a 20 anni di servizio nella stessa azienda;
giorni 30 oltre i 20 anni.
Personale non Impiegatizio:
giorni 15 da uno a cinque anni di servizio nella stessa azienda;
giorni 18 oltre i cinque fino a 10 anni di servizio nella stessa azienda;
giorni 21 oltre i 10 anni.

Art. 22.
[...] Il personale che resta nell’azienda è tenuto a sostituire nel lavoro l'assente senza diritto a compenso e senza pregiudicare l’orario di lavoro od il giorno di riposo settimanale.

Art. 24.
Il personale non può rinunciare alle ferie ed il mancato godimento di esse non è risarcibile in denaro se non dovuto a responsabilità del datore di lavoro.
[...]

Art. 30. - Tutela della maternità.
Per quanto riguarda la tutela della maternità ci si riporta all'art. 35 del menzionato contratto nazionale.

Art. 32. - Assicurazione infortuni.
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare contro gli infortuni durante la esplicazione del servizio la parte del personale per il quale l'assicurazione non è obbligatoria per legge.
[...]

Art. 39.
D) Refezione - Personale tavoleggiante:

Tutti gli esercizi della Provincia che vendono caffè e bevande calde hanno l'obbligo di somministrare al personale che presta servizio durante la mattinata almeno una refezione di caffè, latte e pane ed una consumazione analoga nel pomeriggio. La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.

Art. 43.
P) Personale extra o di surroga:

Il personale assunto per temporanee sostituzioni avrà lo stesso trattamento del personale assente per la durata della surroga.
[...]

Art. 48.
I) Abito di servizio e pulizie locali:

Per quanto riguarda l'abito di servizio e la pulizia del locali ci si riporta integralmente a quanto detto negli artt. 67 e 68 del menzionato contratto collettivo.

Art. 49.
L) Disciplina:

Per quanto riguarda la disciplina, il rispetto, l'obbedienza, le relazioni del personale con la clientela, l'osservanza dell’orario di servizio, ci si riporta agli articoli 69 e 70 del Contratto Nazionale.

Art. 63.
Il dipendente che si dimette per ingiurie o per atti lesivi del suo nuore e della sua dignità commessi dal datore di lavoro, avrà diritto a percepire la indennità di anzianità e sostitutiva dal preavviso.

Art. 64. - Licenziamento in tronco per giusta causa.
Il datore di lavoro non è tenuto a dare alcun preavviso né a corrispondere l'indennità di cui all'art. 54 al dipendente che si renda colpevole di infedeltà, di abuso di fiducia, di grave insubordinazione, di atti ledenti l’onore, la dignità e gli interessi del datore di lavoro, della sua famiglia e dei suoi rappresentanti; che si renda recidivo in servizio nella ubriachezza; che non riprende il servizio nei termini massimi stabiliti dal Contratto Nazionale, che comunque sia colpevole di mancanze le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 66. - Esercizi di stagione.
Per la regolamentazione contrattuale del personale assunto negli esercizi dì stagione si fa riferimento agli articoli 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 del menzionato contratto collettivo di lavoro.

Art. 67. - Locali notturni.
Per la regolamentazione contrattuale del personale in servizio nel locali notturni si fa riferimento agli articoli 95, 96, 97, 98, 99 del contratto collettivo di lavoro.

Art. 68. - Buffets di stazione.
Il presente contratto si applica anche ai buffets di stazione fatte salve le norme contenute nei capitolati delle Ferrovie.
Il presente contratto non si applica ai carrellisti di stazione in gestione diretta.

Art. 69. - Commissioni interne.
Circa le commissioni Interne si fa riferimento agli articoli 101, 102. 103, 104, 105 del contratto nazionale.

Art. 70. - Controversie individuali e collettive.
Si fa riferimento all'art. 106 del contratto nazionale ed all'articolo 107 dello stesso contratto.

Art. 72.
Per quanto non previsto nel presente accordo integrativo provinciale si fa espresso riferimento alle norme contenute nel contratto nazionale collettivo di lavoro per i dipendenti dei caffè, bars, birrerie, bottigliere, gelaterie, pasticcerie confetterie, e di ogni altro esercizio similare, stipulato in Roma il 27 gennaio 1948.