Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DI CONCERTO CON
Ministero della Salute
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

I DIRETTORI GENERALI

Visto il decreto 4 febbraio 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito D.M. 04.02.11, concernente “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni”;
Visto il Decreto Direttoriale n. 10 del 30 gennaio 2012 di costituzione della Commissione di cui al punto 2 dell’allegato I del D.M. 04.02.11, di seguito Commissione di cui al D.M. 04.02.11;
Visto il Decreto Dirigenziale del 30 maggio 2013 di cui all’articolo 3, comma 1 del D.M. 04.02.11, contenente l’elenco delle aziende autorizzate;
Vista l’istanza di autorizzazione presentata da ENEL Distribuzione S.p.A.;
Visto il parere di cui al punto 2.1.a) dell’allegato I del D.M. 04.02.11, circa l’autorizzazione delle aziende ad effettuare i lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V, formulato dalla Commissione di cui al D.M. 04.02.11 in data 22.11.2013;
Visto il punto 3.4 dell’allegato I del D.M. 04.02.11, che prevede l’adozione del provvedimento di iscrizione negli elenchi delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori “con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute”;

DECRETANO

Articolo 1

1. A seguito del parere positivo di cui al punto 2.1.a), dell’allegato I, del D.M. 04.02.11, viene pubblicato l’elenco, di cui al punto 3.4 dell’allegato I del succitato decreto, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V, riportato in allegato, che è parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. L’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate di cui all’articolo 1, comma 1, ha validità triennale a decorrere dalla data di autorizzazione.
2. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del punto 2.1.e), dell’allegato I, del D.M. 04.02.11, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato D.M. 04.02.11.

Articolo 3

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.M. 04.02.11, entro il periodo di validità triennale dell’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate può procedere al controllo della permanenza dei requisiti, di cui all’allegato II del citato D.M. 04.02.11, delle suddette aziende autorizzate.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che le aziende autorizzate intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al D.M. 04.02.11, si esprimerà circa l’ammissibilità o meno della variazione comunicata.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate, acquisito il parere dalla Commissione di cui al D.M. 04.02.11, l’iscrizione nell’elenco delle aziende autorizzate è sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall’elenco sopra citato.

Articolo 4

L’allegato al Decreto Dirigenziale del 30 maggio 2013 di cui all’articolo 3, comma 1 del D.M. 04.02.11 contenente l’elenco delle aziende autorizzate, è integralmente sostituito con quello allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 15 gennaio 2014

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro

Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’innovazione

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Onelli

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Ruocco

 

Allegato
Elenco Aziende Autorizzate all'esecuzione di Lavori Sotto Tensione (articolo 82, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.)


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Comunicato
Secondo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto del 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'art. 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
G.U. 20 gennaio 2014, n. 15

Si rende noto che, in data 15 gennaio 2014, con decreto dirigenziale è stato emanato il secondo elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto del 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all'art. 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Il suddetto elenco è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro".