Tipologia: CCNL
Data firma: 6 giugno 1991
Validità: 01.06.1991 - 31.12.1994
Parti: Confartigianato, Cna, Fnaat-Cna, Casa, Claai e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcid-Uil
Settori: Chimici, Gomma, plastica e vetro, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Sfera di applicazione
Art. 1 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 2 - Reclami e controversie
Art. 3 - Decorrenza e durata
Art. 4 - Relazioni sindacali
Sistema informativo - Osservatori - Rapporti decentrati - Livello regionale di trattativa
   Osservatori
   Rapporti decentrati
   Livello regionale di trattativa
Art. 5 - Lavorazione conto terzi
Art. 6 - Formazione professionale
Art. 7 - Accordo interconfederale
   Accordo interconfederale 21-7-88
Art. 8 - Assemblea
Art. 9 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 10 - Contributi sindacali
Art. 11 - Quota di servizio contrattuale
Art. 12 - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche
Art. 13 - Affissioni
Art. 14 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 15 - Lavoratori studenti
Art. 16 - Diritto allo studio
Art. 17 - Ambiente di lavoro
Art. 18 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 19 - Assunzione
   Chiarimento a verbale
Art. 20 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 21 - Periodo di prova
Art. 22 - Nomenclatura
Art. 23 - Orario di lavoro
Art. 24 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 25 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 26 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 27 - Operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 28 - Riposo settimanale
Art. 29 - Festività
Art. 30 - Ferie
Art. 31 - Criteri di calcolo dei ratei di maturazione
Art. 32 - Minimi tabellari
   Tabella A
   Tabella B
   Tabella C
   Norma transitoria
 Art. 33 - Indennità di contingenza
Art. 34 - Aumenti periodici di anzianità
   Norma transitoria
Art. 35 - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga
Art. 36 - Cumulo di mansioni e passaggio di categoria
Art. 37 - Tredicesima
Art. 38 - Trasferte
Art. 39 - Lavoro a cottimo
Art. 40 - Indennità maneggio denaro e cauzione
Art. 41 - Tirocinio
Art. 42 - Contratto a tempo determinato
Art. 43 - Lavoro a tempo parziale
Art. 44 - Assenze e recuperi
Art. 45 - Permessi
Art. 46 - Aspettativa
Art. 47 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 48 - Servizio militare
Art. 49 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
   Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
   Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 50 - Mano d'opera femminile
Art. 51 - Molestie sessuali
Art. 52 - Maternità
Art. 53 - Congedo matrimoniale
Art. 54 - Abiti da lavoro
Art. 55 - Utensili e materiali e loro conservazione
Art. 56 - Rapporti in azienda
Art. 57 - Provvedimenti disciplinari
Art. 58 - Licenziamento senza preavviso
Art. 59 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
   Operai
   Impiegati
Art. 60 - Trattamento di fine rapporto
Art. 61 - Classificazione professionale unica
Art. 62 - Norme particolari per i quadri
Art. 63 - Apprendistato
   Retribuzione apprendisti
   Malattia e infortunio non sul lavoro
   Norma transitoria
   Dichiarazione delle parti
Art. 64 - Apprendistato ultraventenni
Art. 65 - Cessione, trasformazione e trapasso di impresa
Art. 66 - Indennità in caso di morte

Tra la Confartigianato-Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato[…]; la Fnaat-Cna-Federazione Nazionale Artigianato Artistico e Tradizionale- Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole Imprese[…]; la Cna-Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole Imprese[…]; la Casa-Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani[…] e con l'intervento della Federazione Nazionale Artigianato Chimici e Plastica[…]; la Claai-Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane[…]; la Filcea-Cgil[…]; e con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro[…]; la Flerica-Cisl[…]; con l'assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Liberi[…]; la Uilcid-Uil[…] e con l'assistenza della Unione Italiana del Lavoro[…].


Sfera di applicazione
Il presente Contratto si applica a tutti i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane aventi i requisiti richiesti dalla legge 8 agosto 1985 n. 433, e successive modificazioni, operanti nei settori:
- chimica e settori collegati (cosmetici e profumi, colle vernici, prodotti per detergenze, cere e candele ecc.);
- gomma plastica;
- vetro;
- vetroresina;
- presidi sanitari (prodotti in gomma o plastica per l'igiene e la profilassi);
- erboristeria.

Art. 4 - Relazioni sindacali
Sistema informativo - Osservatori - Rapporti decentrati - Livello regionale di trattativa

Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia generale del settore e del Paese, concordato sul sistema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso la realizzazione di un progetto di qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane, l'acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e delle loro autonomie.
Le Associazioni Artigiane e la Fulc concordano sulla istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive Organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale ed incisiva cultura sindacale che veda, nel reciproco confronto, un strumento fondamentale di sviluppo dell'artigianato.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale da Enti pubblici Nazionali o Regionali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell' impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.
Osservatori
Tra le OO.AA. e la Fulc si conviene di procedere ad un approfondimento del reciproco rapporto con modalità che consentano la nascita di occasioni di intervento, anche congiunto, di supporto al settore per il perseguimento dell'obiettivo comune delle parti di consentire l'armonioso sviluppo della piccola impresa, anche con riferimento all'occupazione, attraverso l'utilizzo di conoscenze comuni.
Le parti individuano nella costituzione di «osservatori nazionali e regionali» di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità indicate in premessa.
Gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive e occupazionali (aree sistema) e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti degli osservatori saranno l'acquisizione delle informazioni ed il confronto su:
- le prospettive produttive dei vari settori, le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti, la consistenza dei settori, le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento globale dell'occupazione, con particolare riferimento ai CFL, al part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato e alle relative tematiche formative;
[…]
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento degli enti pubblici;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopradescritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati ecc.;
[…]
- progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
Le stesse tematiche saranno oggetto di esame, con analoga procedura, a livello regionale. A tale livello le parti possono decidere, di comune accordo, di trasferire il confronto a livello di comprensorio, provincia o bacino, qualora se ne ravvisasse l'esigenza.
Rapporti decentrati
Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì individuati al livello decentrato, regionale e territoriale, momenti di confronto sistematico tra le parti.
Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli osservatori e del sistema di relazioni articolato sul territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte anche nei confronti della pubblica Amministrazione, nonché le possibili soluzioni ai problemi che vengono via via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali.
Saranno in particolare oggetto di confronto:
- l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti di enti pubblici su materie afferenti le politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, sviluppo dei servizi alle imprese, innovazione tecnologica);
[…]
- l'attivazione di iniziative congiunte in tema di ambiente ed ecologia;
[…]
- formazione professionale.
Livello regionale di trattativa
Le parti concordano nella istituzione di un livello regionale di contrattazione, che terrà conto delle condizioni socio-economiche e delle dinamiche occupazionali del territorio, e che costituirà la sede contrattuale alla quale le parti affidano lo svolgimento dell'attività negoziale, la gestione del CCNL e la definizione di normative coerenti con le problematiche del territorio.
Fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale del 27/2/87, relativamente alla non ripetitività dei livelli di contrattazione, non saranno oggetto di trattativa, in sede regionale, materie già definite a livello interconfederale e/o nazionale di categoria.
Analogamente le parti convengono che il livello regionale di contrattazione ha carattere esaustivo dell'attività di contrattazione decentrata.
Le parti, a livello regionale, possono tuttavia, di comune accordo, demandare la trattazione di specifiche materie al livelli territoriali.

Art. 5 - Lavorazione conto terzi
Le aziende committenti lavorazioni conto terzi, richiederanno alle imprese esecutrici del comparto economico artigiano l'impegno all'applicazione del presente CCNL.

Art. 7 - Accordo interconfederale
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo interconfederale del 21/7/88 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.
Le parti convengono altresì che gli adempimenti previsti dall'Accordo decorrono, per le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, dal 1991.

Art. 13 - Affissioni
L'impresa consentirà ai lavoratori ed alle organizzazioni sindacali di far affiggere in spazi appositi messi a disposizione dall'azienda comunicazioni attinenti alla regolamentazione del rapporto di lavoro e a questioni di natura sindacale.
[…]

Art. 17 - Ambiente di lavoro
La Fulc e le Associazioni Artigiane intendono operare perché si instauri un rapporto di piena compatibilità tra produzione e ambiente. In tale ambito, le parti assegnano alle tematiche dell'ambiente un valore di criterio guida per la formulazione delle scelte programmatiche e produttive dei settori interessati al presente CCNL. Assume pertanto particolare rilevanza l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni a livello nazionale e di rapporti decentrati volte a:
a) favorire l'adozione di tecnologie e cicli a basso impatto ambientale, sia sul versante della ricerca sia sul versante della diffusione;
b) favorire la riconversione e ristrutturazione ecologica delle imprese artigiane;
c) favorire da parte pubblica la messa in opera delle strutture e dei servizi alle imprese necessari agli adempimenti di legge ed individuare strumenti a carattere consortile atti ad agevolare il rispetto delle leggi di salvaguardia ambientale (depurazione, smaltimento, riciclaggio ecc.).
A questo scopo le parti si attiveranno a tutti i livelli, anche attraverso la richiesta di stanziamenti di risorse specifici per i settori artigiani.
Nell'ambito dell'attività degli Osservatori le parti realizzeranno indagini sullo stato di applicazioni delle leggi di tutela ambientale (in particolare relativamente alle problematiche dei grandi rischi, delle emissioni in acqua e aria, dello smaltimento dei rifiuti), finalizzate all'individuazione dei problemi e all'attivazione di iniziative autonome o congiunte.
É facoltà dell'Osservatorio avanzare proposte di bonifica o modifica dei cicli produttivi che evidenziassero elementi di rischio o pericolosità rilevante.
É altresì facoltà degli Osservatori realizzare un esame congiunto, dietro richiesta di una delle parti, volto a promuovere, in sede di rapporti decentrati, l'effettuazione di indagini sulle condizioni ambientali interne alle imprese. I risultati dell'indagine saranno oggetto di confronto volto a rimuovere le cause di rischio o nocività.
Gli Osservatori predisporranno anche attraverso l'utilizzo di risorse messe a disposizione della pubblica amministrazione le opportune iniziative a carattere formativo e informativo nei confronti delle imprese, delle istituzioni, dei lavoratori e dell'opinione pubblica che si rendessero necessarie nell'adempimento dei compiti loro assegnati dal presente articolo.
In tale ambito gli osservatori acquisiranno le informazioni necessarie a delineare profili di rischio per le singole lavorazioni.

Art. 18 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
1) Le parti si impegnano ad operare per eliminare la cause che determinano condizioni ambientali nocive.
2) Le Organizzazioni sindacali possono richiedere, nelle sedi previste dall'accordo interconfederale facente parte integrante del presente contratto, di partecipare alla ricerca della cause che rendono presente la nocività nell'ambiente di lavoro.
Per l'effettuazione delle indagini necessarie sarà richiesto in via prioritaria l'intervento delle strutture pubbliche e convenzionate (Patronati, medicina del lavoro, USL e centri di servizio).
Nell'effettuazione delle indagini le parti convengono di assumere a riferimento le metodiche e i limiti stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Govenmental Industrial Hygienists (TLV) secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse.
3) Tra OO.AA. e rappresentante di bacino, nelle sedi preposte, può essere concordata un'azione particolare per avviare iniziative atte a migliorare le condizioni ambientali nocive particolarmente gravose.
4) Le imprese informeranno i lavoratori circa eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate nei cicli produttivi a cui sono esposti, noti sulla base di acquisizione medico-scientifica sia a livello nazionale che internazionale.
Tale informazione potrà realizzarsi attraverso schede delle sostanze utilizzate, contenenti i dati chimico fisici, tossicologici e la classificazione di pericolosità, anche avvalendosi dei dati conoscitivi disponibili presso gli osservatori.
5) Vengono istituiti i libretti sanitari di rischio in cui devono essere annotati, i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali. Per quanto riguarda il personale femminile saranno annotati con il consenso dell'interessata, anche i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell' apparato genitale e del seno, dati forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle USL o dai consultori o dal medico curante.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, che sarà consegnato al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
6) Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione e la sicurezza dei lavoratori. Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione;
- la formazione adeguata dei lavoratori in relazione ai rischi inerenti al posto di e/o funzione;
- l'adozione di un'appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione e protezione individuale e collettiva necessari.
7) Le parti si impegnano ad incontrarsi a livello regionale, su richiesta di una delle parti stesse, ogni qualvolta sorga la necessità in rapporto all'applicazione di Leggi Regionali o Nazionali in materia, o su esplicita richiesta fatta dall'osservatorio previsto dal presente contratto, o su richiesta di una delle parti.
Prevenzione delle malattie professionali
Per le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radiografici aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.
Inoltre, le parti, a livello regionale, al fine di svolgere un'attenta azione di prevenzione delle malattie professionali si impegnano a verificare congiuntamente la necessità di eventuali controlli sanitari preventivi e periodici ulteriori rispetto alle casistiche e agli obblighi previsti dalle norme vigenti.

Art. 19 - Assunzione
L'assunzione del lavoratore è fatta tramite l'ufficio di collocamento in conformità delle norme di legge.
L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei giovani sono regolati dalle disposizioni di legge.
[…]
Chiarimento a verbale
[…]
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche obbligatorie per i lavoratori per i quali ciò è prescritto, il lavoratore prima dell'assunzione potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.

Art. 23 - Orario di lavoro
[…]
Per i lavoratori turnisti, qualora la prestazione superi le sei ore consecutive, si darà luogo a mezz'ora di intervallo retribuito.

Art. 24 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e temporaneo e trovare giustificazione in necessità aziendali di carattere imprescindibile.
Qualora si presenti l'esigenza di effettuare lavoro straordinario le aziende ne daranno comunicazione preventiva direttamente ai lavoratori o, laddove esistano, alle rappresentanze sindacali aziendali.
[…] Per il lavoro straordinario, festivo, notturno ed a turno sono corrisposte le seguenti maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione da calcolarsi sulla retribuzione oraria individuale, più utile di cottimo per i cottimisti, sulla retribuzione oraria di fatto per i lavoratori ad economia:
[…]
6) lavoro notturno 30%
7) lavoro nei turni diurni avvicendati 3%
[…]
9) lavoro a turni in ciclo continuo notturno 40%
[…]

Art. 49 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
[…]
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso.
[…]

Art. 51 - Molestie sessuali
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto nel lavoro.
Per molestie sessuali si intende ogni comportamento verbale o fisico di natura sessuale non gradito ed offensivo per la vittima.
I datori di lavoro hanno il dovere di adottare tutte le misure utili a preservare le lavoratrici ed i lavoratori dal rischio di molestie e ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo improntato al rispetto della dignità di donne e uomini.
Spetta ai comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione di pari opportunità - organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi ed individuare comportamenti e percorsi.

Art. 52 - Maternità
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
[…]

Art. 54 - Abiti da lavoro
Fermi restando gli obblighi derivanti da norme di legge e le consuetudini aziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura degli indumenti, l'impresa con oltre cinque dipendenti fornirà agli interessati indumenti adatti (tuta, grembiule, pantaloni, vestaglia, zoccoli) concorrendo nella spesa in ragione dell' 80%.
In via di principio l'assegnazione dell'indumento da lavoro non potrà avvenire che una volta all'anno dietro presentazione dell'indumento deteriorato.
Qualora l'impresa intenda far adottare agli addetti una speciale tenuta da lavoro o divisa, dovrà fornirla gratuitamente.
Nell'eventualità che, fuori dai casi previsti dai precedenti commi, il lavoratore faccia richiesta di un indumento da adottare durante il lavoro, l'impresa in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, ne fornirà l'acquisto con facilitazioni di pagamento.

Art. 55 - Utensili e materiali e loro conservazione
Il lavoratore riceverà tutti gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni ed è responsabile della manutenzione degli stessi.
Egli rilascerà ricevuta degli attrezzi avuti in dotazione.
Il lavoratore tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. Esso risponderà in conseguenza, mediante trattenuta sul salario delle perdite e dei danni eventualmente che non derivino da uso o logorio, sempreché siano, dopo regolare accertamento a lui imputabili.
Il lavoratore non potrà portare modifiche agli oggetti affidategli senza l'autorizzazione del responsabile.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per i danni arrecati al materiale.

Art. 56 - Rapporti in azienda
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nella organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
In particolare il lavoratore deve:
a) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente Contratto;
[…]
d) avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti merci e prodotti a lui affidati e non apportare ad essi modifiche.[…]

Art. 57 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati solo dove possibile, con criteri di gradualità:
a) richiamo verbale
b) rimprovero scritto
c) multa fino a un massimo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.
[…]
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:
[…]
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale dell'impresa o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In tal caso, inoltre, il lavoratore verrà allontanato;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.

Art. 58 - Licenziamento senza preavviso
II licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: grave nocumento morale o materiale arrecato all'azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
[…]
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della impresa di lavorazione o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 57 (provvedimenti disciplinari) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nell'arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
[…]
g) introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza regolare permesso;
[…]
l) insubordinazione verso i superiori;
[…]

Art. 63 - Apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dall'Accordo Interconfederale del 21/121 1983 e dalle disposizioni di cui al presente articolo.
Per quanto non contemplato dalle normative sopra citate, valgono per gli apprendisti le norme del presente contratto.
[…]