Categoria: 1954
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 31 maggio 1954
Validità: 01.05.1954 - 30.04.1955
Parti: Sindacato Pubblici Esercizi della provincia di Livorno-Unione Commercianti e Filam-Cgil/CCdL, Sindacato Alberghi e Mensa-Uil, Fisasca-Cisl
Settori: Commercio, Pubblici esercizi, Livorno

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Minimi di stipendio e salario.
Art. 3. - Percentuali di servizio.
Art. 4. - Servizi extra.
Art. 5. - Esercizi stagionali.
Art. 6. - Capo servizio e capo cameriere.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Vitto.
Art. 9. - Contratto a termine per la stagione.
Art. 10. - Esclusione del personale femminile.
Art. 11. - Commissione paritetica.
Art. 12. - Condizioni di miglior favore.
Art. 13. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo integrativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 27 gennaio 1948, per il personale dipendente dai pubblici esercizi della provincia di Livorno, 31 maggio 1954

Addì 31 maggio 1954 in Livorno, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e massima occupazione di Livorno [...], tra il Sindacato Pubblici Esercizi della provincia di Livorno [...], assistiti da[...]lla Unione Commercianti, la Filam - Cgil [...], assistiti dal[...]la CCdL, il Sindacato Alberghi e Mensa Uil [...], assistito dal[...]la Uil, la Fisasca - Cisl [...], assistito dal[...]la Cisl, si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro por il personale dipendente da pubblici esercizi stipulato in Roma il 27 gennaio 1948.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente Contratto Integrativo si applica ai dipendenti delle Aziende regolamentato dal CCN 27 gennaio 1948.

Art. 4. - Servizi extra.
[...] I commis sono ammessi in questi servizi uno per ogni cameriere e non debbono aver superato i 17 anni di età.

Art. 7. - Riposo settimanale.
[...]
La rinuncia al riposo settimanale da parte del dipendente non è ammessa.

Art. 10. - Esclusione del personale femminile.
Giusto l’art. 5 del CCNL è fatto divieto di impiego, qualsiasi sia la caratteristica del pubblico esercizio, del personale femminile per i servizi tavoleggianti, sia di bar che di ristorante, servizi alla macchina caffè - mescita bevande.

Art. 11. - Commissione paritetica.
Le parti stipulanti convengono di demandare ad una commissione paritetica composta dal rappresentanti delle organizzazioni interessate, la risoluzione, in via conciliativa, delle controversie individuali collettive in ordine all’applicazione delle leggi sul lavoro e del contratti di lavoro vigenti.
La commissione di cui sopra sarà composta da tre membri nominati dall’Unione Commercianti e da tre membri nominati dalie organizzazioni sindacali del lavoratori firmatarie del presente contratto, un membro per ciascuna organizzazione