Tipologia: CCNL
Data firma: 22 febbraio 1991
Validità: 01.03.1991 - 31.10.1994
Parti: Sinvet e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcid-Uil, Cisnal Chimici
Settori: Chimici, Vetro, EFIM
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
   Nota bene
Diritti sindacali
Parte Prima
Intese in materia di investimenti ed occupazione, ricerca e appalti
Art. 1 - Relazioni industriali
   I) A Livello Nazionale
   II) A livello di stabilimento
   III) A livello territoriale
   IV) Politiche territoriali
Art. 2 - Ricerca scientifica
Art. 3 - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti
Art. 4 - Appalti - Indotto - Decentramento produttivo
Art. 5 - Fondo di solidarietà
Parte Seconda
Inserimento del lavoratore nell'azienda
Art. 6 - Assunzione
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Apprendistato
Art. 9 - Istruzione professionale
Art. 10 - Diritto allo studio
Art. 11 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 12 - Cessione, trasformazione, trasferimento dell'Azienda
Art. 13 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Art. 14 - Abiti da lavoro
Art. 15 - Visita di inventario e visita personale di controllo
Art. 16 - Ambiente di lavoro
   Nota
Art. 17 - Durata del rapporto di lavoro
Parte Terza
Classificazione e trattamento economico
Art. 18 - Organizzazione del lavoro e formazione
Art. 19 - Classificazione del personale
   Area A
   Area B
   Area C
   Area D
   Area Q
Art. 20 - Normativa Area Q
Art. 21 - Passaggio di mansioni
Art. 22 - Conteggi retribuzione
Art. 23 - Minimi retributivi
   Norma transitoria
Art. 24 - Indennità di contingenza
Art. 25 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 26 - Forme incentivanti della retribuzione
Art. 27 - Premio di produzione
Art. 28 - Tredicesima mensilità
Art. 29 - Indennità di trasporto
Art. 30 - Indennità maneggio denaro
Art. 31 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 32 - Trasferte
Art. 33 - Trasferimenti
Art. 34 - Previdenza
Parte Quarta
Durata del lavoro
Art. 35 - Inizio lavoro
Art. 36 - Orario di lavoro
Art. 37 - Lavori discontinui o di semplice attesa
Art. 38 - Lavori in turno
   Nota a verbale
Art. 39 - Lavoro a tempo parziale
Art. 40 - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno
 Art. 41 - Chiamata fuori orario
Art. 42 - Riposo settimanale
Art. 43 - Permessi ed aspettative
Art. 44 - Festività
Art. 45 - Ferie
Art. 46 - Sospensioni di lavoro
Art. 47 - Interruzioni di lavoro
Art. 48 - Recuperi
Parte quinta
Sospensione ed estinzione del rapporto di lavoro
Art. 49 - Assenze
Art. 50 - Prevenzione malattie professionali
Art. 51 - Trattamento di malattia e infortunio
   Nota a verbale
Art. 52 - Congedo matrimoniale
Art. 53 - Maternità
Art. 54 - Servizio militare
Art. 55 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
   Aree anzianità
Art. 56 - Trattamento di fine rapporto
Art. 57 - Certificato di lavoro
Parte Sesta
Disciplina - Controversie
Art. 58 - Doveri del lavoratore
Art. 59 - Provvedimenti disciplinari
Art. 60 - Licenziamenti individuali e collettivi
Art. 61 - Reclamo sull'applicazione delle norme del rapporto di lavoro
Art. 62 - Impegni derivanti dall'applicazione delle procedure
Parte Settima
Diritti sindacali
Art. 63 - Permessi per cariche sindacali
Art. 64 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 65 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 66 - Contributi sindacali
Art. 67 - Assemblee
Art. 68 - Locali delle Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 69 - Comunicazioni sindacali
Art. 70 - Distribuzione del contratto
Art. 71 - Decorrenza e durata
Art. 72 - Inscindibilità delle disposizioni del presente contratto
Allegati
Allegato 1
Aree, livelli, parametri e retribuzioni In vigore dal: 1/4/1991
Allegato 2
Aree, livelli, parametri e retribuzioni In vigore dal: 1/4/1992
Allegato 3
Aree, livelli, parametri e retribuzioni In vigore dal: 1/4/1993
Allegato: 4
Testo della lettera indirizzata dal Sinvet alle OSL
Passaggio di mansioni
Allegato: 5
Dichiarazione programmatica della parti stipulanti
Allegato: 6
Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Allegato: 7
Tabelle valori limiti
TLV (Threshold Limit Values) per sostanze chimiche negli ambienti di lavoro adottati per il 1986-1987 dall'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists); IBE (Indici biologici di esposizione)
TLV (Threshold Limit Values) per agenti fisici negli ambienti di lavoro adottati per il 1986-1987 dall'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)

Addì, 22 febbraio 1991 tra il Sinvet - Sindacato delle Aziende del Vetro del Gruppo Efim[…]; con la partecipazione di una delegazione industriale[…]; con l'assistenza dell'Associazione Sindacale Intersind[…] e la Filcea-Cgil[…], con la partecipazione del Direttivo Nazionale e con l'assistenza della Cgil Nazionale[…]; la Flerica-Cisl[…], congiuntamente al Comitato Esecutivo Nazionale ed assistiti dal Segretario Generale della Cisl[…]; la Uilcid-Uil[…], assistiti dal Segretario Generale della Uil[…];
[…] e la Federazione Nazionale Cisnal Chimici[…]; con la partecipazione delle Segreterie Regionali e Provinciali e delle Rappresentanze Sindacali Aziendali del settore; con l'assistenza del Vice Segretario Generale della Cisnal, Responsabile del Coordinamento Politiche Sindacali[…] e dal Segretario Generale della Cisnal[…];
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per la disciplina dei rapporti di lavoro e sindacali nelle aziende del settore del vetro rappresentate dal Sinvet.
Nota bene
Ogni qualvolta negli articoli del presente contratto viene richiamata la Fulc, per i lavoratori iscritti alla Cisnal s'intende richiamata quest'ultima Organizzazione e ogni qualvolta viene richiamato il C.d.F. per i lavoratori iscritti alla Cisnal s'intendono richiamate le RSA costituite a norma delle leggi vigenti, salvo la parte dei diritti sindacali.
La parte dei diritti sindacali (parte settima del testo contrattuale) per questa Organizzazione continuerà ad essere disciplinata in maniera diversa e con accordi separati.


Diritti sindacali
Le RSA Cisnal-Chimici - costituite ai sensi della legge 20 maggio 1970 n 300 - sono riconosciute agenti contrattuali nelle materie del livello aziendale.
[…]

Parte Prima
Intese in materia di investimenti ed occupazione, ricerca e appalti
Art. 1 - Relazioni industriali

Ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie degli imprenditori e quelle delle OSL, le parti si danno atto della validità degli obiettivi da esse assegnati, sino ad oggi, allo sviluppo delle relazioni industriali, nell'area contrattuale di loro competenza:
[…]
In questa prospettiva assumono una nuova pregnanza i diritti e i doveri di informazione, quali iscritti nel contratto, nel senso appunto che essi oggi costituiscono una premessa a ciò che va ogni giorno di più configurandosi come un vero e proprio impegno delle parti a definire e codificare insieme, in senso processivo e dinamico, i rispettivi comportamenti necessari al proseguimento degli obiettivi quali sopra reidentificati.
Quanto sopra premesso, il Sinvet e la Fulc convengono che è obiettivo comune coltivare corrette relazioni industriali per avere, a livello nazionale, un quadro aggiornato della situazione economica, produttiva ed occupazionale del settore vetrario. La costituzione, in via sperimentale, di un "Osservatorio Nazionale" rappresenta lo strumento al quale le Parti affidano il mantenimento e lo sviluppo di tali relazioni.
Nell'ambito dell'Osservatorio, sarà dedicata la migliore attenzione a situazioni particolarmente sensibili, al fine di stimolare la riutilizzazione delle risorse produttive e professionali che consentano il conseguimento di soluzioni alternative economicamente valide.
In particolare saranno oggetto di esame congiunto:
I) A Livello Nazionale:
- gli indirizzi economico-produttivi dei vari settori, anche in riferimento alla programmazione nazionale, sull'andamento dei relativi mercati nazionali ed internazionali e sulla occupazione complessiva e relativa struttura;
- i programmi di investimento per nuovi impianti, per la trasformazione e la bonifica di quelli esistenti;
- le prospettive produttive e gli effetti occupazionali derivanti, anche con il riferimento ai processi di diversificazione, qualificazione e innovazione della produzione nonché della utilizzazione delle risorse;
- gli effetti che l'attuazione dei diversi programmi inducono sulla occupazione presente nelle diverse sedi di lavoro nel quadro della dinamica degli andamenti occupazionali complessivi del gruppo;
- gli investimenti e i finanziamenti in materia di formazione professionale, articolati nei diversi programmi;
- gli eventuali finanziamenti agevolati erogati alle Aziende;
- le eventuali proiezioni operative delle società all'estero e rapporti con le eventuali consociate;
- gli obiettivi e i programmi strategici con le relative esigenze finanziarie, programmi di ristrutturazione, le eventuali esigenze di reindustrializzazione, su linee strategiche di ricerca e sviluppo, sulle prospettive di introduzione di innovazione tecnologica e loro ricadute nell'organizzazione del lavoro;
- le modifiche generali dei modelli organizzativi;
- tutti gli aspetti relativi alle relazioni tra Azienda sistema eco ambientale e applicazione delle norme legislative riguardanti il risparmio energetico.
[…]
- le tematiche della sicurezza e dell'ecologia, anche in riferimento ai rapporti con le Istituzioni;
- l'andamento dell'occupazione femminile, in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni finalizzate al conseguimento delle pari opportunità secondo le previsioni della L. 903/77 e della Raccomandazione CEE 1984, nonché di quanto dovesse essere stabilito da nuove disponibili legislative in merito;
- l'andamento dei costi, compreso quello del lavoro, anche rispetto ai principali Paesi concorrenti ed il rapporto tra il costo del lavoro stesso e le leggi in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica, anche ai fini di una valutazione della competitività internazionale.
La tematica relativa all'ambiente, nei suoi riflessi all'interno ed all'esterno delle fabbriche ed i problemi della sicurezza, saranno oggetto di una particolare attenzione.
A tal fine, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di settore, si riunirà - di norma due volte all'anno - un'apposita commissione, costituita tra Sinvet e Fulc, anche allo scopo di valutare congiuntamente eventuali proposte da sottoporre agli Organismi di Governo e legislativi competenti.
Compito delle parti sarà di:
a. seguire le evoluzioni delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore con un riguardo alle problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento di particolare rilievo;
b. individuare proposte comuni per agevolare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge (schede, ecc.) e modalità di eventuali rapporti con le istituzioni nazionali;
c. individuare contenuti e formule operative per promuovere la formazione sull'ambiente e sulla sicurezza; con particolare riferimento ai preposti aziendali ed ai componenti il C.d.F. di cui al successivo art. 16 (ambiente di lavoro);
d. affrontare le tematiche riguardanti le emissioni nell'atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
e. esaminare la necessità di eventuali integrazioni delle tabelle dell'ACGIH a fronte di dimostrate situazioni di rischio derivanti da agenti chimici non previsti dall'American Conference. Le eventuali integrazioni andranno esaminate sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzate da Enti scientifici nazionali e internazionali;
f. esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge nazionale della direttiva CEE 86/188 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore, allo scopo anche di svolgere nelle sedi competenti un'azione per ottenere che alla riduzione del rumore alla fonte contribuiscano i progettisti ed i costruttori di macchinari ed attrezzature ad uso dell'industria vetraria;
g. esaminare le problematiche concernenti i video-terminali alla luce anche della direttiva CEE n. 270 del 29/5/1990.
Qualora le problematiche di cui sopra dovessero presentarsi in ambiti territoriali significativi e/o in aree congiuntamente individuate incidendo sulla sfera di competenza locale, le problematiche stesse, formeranno oggetto di esame all'interno dell'Osservatorio nazionale da parte delle Organizzazioni nazionali imprenditoriali e sindacali firmatarie del CCNL che opereranno con le rispettive Organizzazioni territoriali competenti, per studiare eventuali iniziative nei confronti degli Enti locali interessati.
Il Sinvet e la Fulc convengono di poter demandare, di comune accordo, ai livelli interessati (Territoriali, Regionali, Aziendali) le questioni riguardanti aspetti specificatamente di tali livelli.
II) A livello di stabilimento:
Al fine di perseguire la migliore utilizzazione della forza lavoro, unitamente alla sua progressiva crescita professionale, assieme alla efficienza e all'efficacia dei processi produttivi aziendali, all'interno degli obiettivi di un costante recupero produttivo e di incremento dei margini di redditività, da mettere a disposizione per la difesa e l'ampliamento della base produttiva e occupazionale, periodicamente le Aziende informeranno durante l'anno le Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori assistiti delle OSL, su:
1. gli specifici programmi di attuazione dei nuovi investimenti e la relativa realizzazione;
2. l'assetto produttivo, le sue trasformazioni e relativi effetti occupazionali;
3. l'esistenza, le caratteristiche ed il volume delle attività di appalto e delle attività conferite a terzi;
4. i dati relativi all'occupazione e alla situazione professionale esaminata analiticamente (sesso, anzianità, età) e alle ore lavorate;
5. i dati relativi alla consistenza ed i contenuti della formazione professionale, i programmi di formazione di competenza del presente livello saranno esaminati con le Rappresentanze Sindacali dei Lavoratori;
6. i processi di modifiche o innovazioni organizzative particolarmente se incidenti sulla qualità o sulla quantità dell'occupazione.
III) A livello territoriale:
Le Aziende, assistite dal Sinvet, incontreranno a livello regionale e/o alle necessarie articolazioni comprensoriali le OSL al fine di fornire informazioni relative a:
- interconnessioni tra le attività produttive nel territorio rispetto al relativo quadro di programmazione;
- strutture produttive;
- struttura quantitativa e qualitativa della occupazione compresa quella indotta e/o decentrata;
- programmi di ristrutturazione nel territorio;
- programmi di Ricerca e Sviluppo che possono integrarsi con le attività produttive e di mercato insediate nel territorio.
Potranno inoltre essere esaminati, approfonditi e scambiati dati e informazioni relative alle dinamiche del mercato del lavoro. Al fine di consentire alle OSL di valutare le interconnessioni delle diverse produzioni che esistono sul territorio e le relative compatibilità nel quadro di programmazione su aree industriali integrate - non necessariamente coincidenti con le dimensioni delle articolazioni politico-amministrative del territorio, ma aree dove il grado di concentrazione industriale sia tale da rendere significativa l'informativa - le Aziende e il Sinvet si dichiarano disponibili a incontri di norma annuali, con le strutture sindacali di categoria e orizzontali per fornire informazioni sui punti sopra esposti.
Con riferimento a tali incontri le Aziende forniranno i necessari dati informativi.

Art. 2 - Ricerca scientifica
Premesso che la responsabilità della programmazione, delle linee e delle modalità operative per la realizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica, investe direttamente il ruolo delle Direzioni della Società ed i relativi strumenti manageriali; tenuto conto del ruolo strategico innovativo che deve avere la ricerca scientifica per le applicazioni e lo sviluppo industriale, e per il costante miglioramento delle condizioni ambientali - tenendo anche conto delle possibilità di una concreta utilizzazione della Stazione Sperimentale di Murano, le informative e i confronti in materia di ricerca scientifica e sviluppo della ricerca avverranno di norma a livello centrale.
Il Sinvet e le società comunicheranno annualmente alle OSL e ai C.d.F. la sintesi dei programmi di ricerca (fatti salvi eventuali specifici vincoli di riservatezza), che riguarderanno:
- le tematiche in materia di individuazione di nuovi prodotti e dei processi relativi, di miglioramento dei prodotti, dei processi in essere e delle condizioni di lavoro, di risparmi energetici e di nuove fonti di energia;
[…]

Art. 3 - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti
La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti devono essere in ogni caso garantite. A tal fine le Parti concordano sull'esigenza di realizzare accordi che consentano di evitare sprechi energetici e di materie prime.

Art. 4 - Appalti - Indotto - Decentramento produttivo
I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Sono esclusi dagli appalti i lavori, svolti nell'Azienda, direttamente pertinenti le attività di trasformazione proprie dell'Azienda stessa, nonché quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione di quelle che necessariamente devono essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro il cui accertamento peraltro formerà oggetto di confronto con i C.d.F. Le Aziende forniranno periodicamente i dati relativi al numero delle imprese interessate e dei lavoratori impiegati nonché delle attività appaltate ivi comprese eventuali lavorazioni.
Le Aziende si impegnano a portare preventivamente a conoscenza dei C.d.F. degli stabilimenti con riferimento ai processi di investimento le situazioni relative al ricorso all'attività delle imprese esterne, necessitato dall'esigenza di modifica o miglioramento degli impianti, ampliamento degli stessi, costruzione di nuovi impianti.
Per quanto riguarda le attività di tipo manutentivo, escluse dagli appalti, di cui al primo capoverso, finalizzate cioè al mantenimento della efficienza e della sicurezza degli impianti, nonché alla bonifica ed al risanamento degli stessi, le parti concorderanno preventivamente le modalità del loro svolgimento con personale aziendale.
In ogni caso le soluzioni sostitutive degli appalti dovranno tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, in una sostanziale omogeneità ed affinità tecnologica con le attività dello stabilimento; del carattere di continuità anche con svolgimento in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono per impegnare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Tutti i problemi derivanti dalla necessaria riduzione del numero delle imprese con particolare riferimento alle esigenze di salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori interessati saranno oggetto di confronto contrattuale a livello sindacale.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell'Azienda appaltatrice.
L'Azienda appaltante deve esigere dalle Aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico a cui appartengono le Aziende appaltatrici stesse e quelle di tutte le norme previdenziali ed antinfortunistiche.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda devono poter fruire dei servizi di mensa nonché dei servizi igienici e sanitari con opportune intese fra Azienda appaltante e Azienda appaltatrice volta a perseguire il massimo di omogeneità possibile tra i trattamenti dei lavoratori delle diverse aziende.
Sono comunque fatti salvi - fino alla loro scadenza - i contratti di appalto stipulati prima della firma del presente contratto.
Nota a verbale
Ai fini di una corretta disciplina del fenomeno degli appalti, le Aziende, in occasione degli incontri sugli investimenti, si impegnano a fornire alle OSL tutte le indicazioni necessarie per individuare la peculiarità del processo di investimento e la relativa struttura dei costi con particolare riferimento ai problemi dell'occupazione diretta, indiretta e dell'indotto.

Parte Seconda
Inserimento del lavoratore nell'azienda
Art. 6 - Assunzione

[…]
É facoltà del datore di lavoro sottoporre a visita medica i lavoratori che intende assumere.
[…]

Art. 8 - Apprendistato
Per la regolamentazione dell'apprendistato si fa riferimento alle vigenti norme di legge, salvo la definizione in sede sindacale dei rinvii di legge.

Art. 11 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Per la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli si fa rinvio alle norme di legge.

Art. 13 - Consegna e conservazione utensili e materiali
Il lavoratore è responsabile degli utensili e dei materiali che riceve in consegna. […]
É preciso obbligo del lavoratore conservare in buono stato, compatibilmente con la normale usura, tutto quanto gli viene affidato.
Il lavoratore risponde delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti affidatigli che siano imputabili a sua negligenza. […]
Il lavoratore non può apportare alcuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione dell'Azienda. Qualunque modifica da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'Azienda di rivalersi per danni subiti.
Il lavoratore deve essere posto in condizioni di conservare quanto gli viene consegnato; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone però tempestivamente l'Azienda.

Art. 14 - Abiti da lavoro
L'Azienda fornisce un abito da lavoro (tuta, camice, grembiule) a quei lavoratori la cui attività lo richieda.
Allo scopo di assicurare la normale manutenzione (lavaggio, riparazioni, ecc.) l'Azienda è inoltre tenuta a fornire un secondo abito.
Ogni 12 mesi viene rinnovato un abito da lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrecano facile deterioramento al vestiario, o che ne comportano uno speciale, deve essere fornito in uso l'abito da lavoro tenendo presente la necessità di assicurarne l'efficienza agli effetti dell'igiene e della sicurezza del lavoro.
Ai lavoratori che esplicano continuamente la loro attività in condizioni del tutto particolari, o esposti alle intemperie, devono essere forniti quegli indumenti che siano più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti, l'Azienda è tenuta ad assicurare la possibilità del ricambio durante il lavoro.
Alla fornitura degli abiti da lavoro, di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, può essere provveduto mediante dotazione di reparto, facendo salve le opportune esigenze igieniche.
Ove l'Azienda lo ritenga opportuno, può esigere che i lavoratori indossino, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, abiti da lavoro, divise o abiti speciali, in tal caso l'Azienda fornisce gli indumenti stessi.
L'Azienda deve inoltre dotare, quando necessario, i lavoratori dei mezzi protettivi previsti dalle vigenti norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro. Il lavoratore è tenuto a servirsene durante il lavoro ed è responsabile della loro buona conservazione.
Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti e degli indumenti speciali di lavoro formano oggetto di accordo in sede aziendale.

Art. 15 - Visita di inventario e visita personale di controllo
[…]
Per quanto riguarda le visite personali di controllo si fa riferimento a quanto disposto in materia dalle norme di legge, ad eccezione di quelle da effettuarsi ai fini della sicurezza sul lavoro che possono essere eseguite anche durante l'orario di lavoro.

Art. 16 - Ambiente di lavoro
Le parti rilevano che è necessario perseguire costantemente la bonifica dell'ambiente di lavoro in modo da eliminare le condizioni che a causa dei diversi fattori (polveri, vapori, gas, microclima, rumore, ecc.) recano attentato all'integrità psicofisica dei lavoratori, e si danno atto dell'esigenza di procedere a sistematiche indagini sull'ambiente di lavoro.
Le attuali tabelle dei valori limiti massimi (TLV) verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati dall'ACGIH.
Per circostanziate situazioni di rischio derivanti da fattori per i quali non sia previsto un TLV della ACGIH le parti si incontreranno a livello nazionale al fine di concordare eventuali integrazioni sulla base delle proposte di limiti - di dimostrata applicabilità - avanzate da Enti scientifici nazionali o internazionali, positivamente e inequivocabilmente consolidate dai competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel caso in cui limiti ambientali vengano definiti con leggi nazionali essi verranno assunti contrattualmente.
Per i lavoratori adibiti all'utilizzo dei video terminali, in modo continuativo nell'arco della giornata, l'Azienda studierà soluzioni volte ad attuare la direttiva CEE n. 90/270.
L'Azienda riconosce il C.d.F. per parte dei lavoratori competente a trattare tutti i problemi derivanti dall'ambiente di lavoro, partecipando alla ricerca delle cause che hanno determinato le situazioni ambientali nocive.
Per tali controlli le parti concordano quanto segue:
1. al C.d.F., attraverso le strutture che ritiene di esprimere al fine di conferire la migliore efficacia all'attività operativa, è attribuita la funzione di:
- controllare l'applicazione delle norme di legge e/o di contratto vigenti in materia;
- presentare alla Direzione aziendale proposte di miglioramenti della predetta situazione applicativa;
- partecipare, e anche promuovere, a ricerche su aspetti rilevanti per la salute e l'integrità fisica dei lavoratori e per la sicurezza sul lavoro;
- controllare l'applicazione di accordi in materia;
- collaborare con la Direzione aziendale e formulare proposte per l'informazione la sensibilizzazione e la formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- controllare il costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali, biostatistici e del libretto personale di rischio.
2. Le parti si accorderanno stabilimento per stabilimento sui programmi di indagine e le relative priorità. Con riferimento alle eventuali conclusioni dei rilievi tecnico-scientifici, le parti si riservano la piena libertà di acquisizione delle conclusioni medesime nonché della valutazione delle stesse ai fini della necessaria soluzione contrattuale dei problemi relativi.
3. L'Azienda - in un sistema di rapporti sindacali che consenta un confronto sistematico sui problemi emergenti assumerà l'onere relativo alle indagini ambientali e alle misure per la tutela della salute dei lavoratori per i casi, i modi ed i termini concordati.
Per l'esecuzione di indagini che possono essere effettuate con metodologie ed apparecchiature semplici, eseguite sul posto, verranno utilizzati tecnici dell'Azienda affiancati da membri del C.d.F.
Per indagini più impegnative e complesse che richiedono l'intervento di unità specializzate si potrà fare ricorso al Servizio Sanitario Nazionale o ad Enti o Istituti specializzati di Diritto Pubblico o a medici o tecnici professionalmente qualificati appartenenti ad Enti locali (Comune, Provincia, Regione) o a Centri di medicina preventiva, da questi istituti scelti, di intesa fra la Direzione aziendale e il C.d.F., assistiti eventualmente da tecnici di parte.
4. Nel caso in cui le parti - al fine di migliorare le condizioni dell'ambiente di lavoro - abbiano concordato sulla necessità di apportare sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la riduzione della produzione e la fermata degli stessi, l'Azienda provvederà nei limiti delle possibilità tecnico-organizzative ad utilizzare in altre attività all'interno dello stabilimento i lavoratori interessati, mantenendo il salario acquisito.
5. Le parti sono concordi nel ritenere che un potenziamento della medicina preventiva a livello di fabbrica potrà realizzarsi nell'ambito dell'attuazione della riforma sanitaria. I dati biostatistici ed ambientali saranno consegnati, a richiesta delle OSL, dall'Azienda al Servizio Sanitario Nazionale ed alle strutture sanitarie istituite nell'ambito delle regioni.
L'Azienda fornirà al C.d.F. informazioni sugli elementi conoscitivi che in base alla vigente legislazione nazionale e tenuto conto delle direttive della CEE in tema di ambiente, devono eventualmente essere forniti alle competenti Amministrazioni pubbliche, in materia di grandi rischi (D.P.R. 175/88), impatto ambientale (DPCM 10/8/88), emissioni atmosferiche (D.P.R. 203/88) trattamento e smaltimento dei rifiuti (D.P.R. 958/82, L. 475/88).
6. E competenza congiunta dell'Azienda e del C.d.F. esaminare e definire le misure tecniche atte a ricondurre le situazioni di rischio esistenti in Azienda entro i limiti di soglia, sia mediante interventi di carattere generale e manutentivi, sia mediante provvedimenti di carattere personale volti a ridurre le esposizioni al rischio ed i suoi eventuali riflessi, non escluso il ricorso ad apparecchiature ed analisi continue.
7. In occasione della introduzione di nuove sostanze nei processi produttivi, riconfermata l'opportunità della informativa preventiva al C.d.F. in relazione alle competenze di cui sopra, l'Azienda farà riferimento alle acquisizioni scientifiche tecnico-mediche per quanto riguarda i loro effetti sulla salute. L'Azienda inoltre, in occasione della costituzione di nuovi impianti informerà i C.d.F. sulle caratteristiche degli stessi e sulle conseguenti misure predisposte in materia di sicurezza e di igiene ambientale.
Laddove - a seguito delle indagini ambientali - vengono individuate situazioni particolari di rischio, tenuto conto dei dati oggettivamente rilevabili oltre che del giudizio di compatibilità espresso dal gruppo omogeneamente interessato a quel determinato ambiente, le parti concorderanno di volta in volta l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuata, ricorrendo di norma, alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ovvero ad Enti specialistici esterni, in ogni caso la raccolta di tutte le risultanze avverrà in sede aziendale, al fine di garantire la corretta e tempestiva valutazione sindacale delle risultanze stesse e le più corrette soluzioni contrattuali.
8. Le parti, concordando che un potenziamento della medicina preventiva a livello di fabbrica e in generale della prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro e nel territorio potrà realizzarsi con la completa attuazione della riforma sanitaria, si impegnano a collaborare con il Servizio Sanitario Nazionale e con le strutture di prevenzione delle Unità Sanitarie Locali.
In tale prospettiva:
a. l'Azienda - previa intesa con le OSL ed in relazione alla normativa di attuazione della legge 833/78 - metterà a disposizione degli Enti e strutture come sopra individuati i dati biostatistici e quelli ambientali rilevati nei luoghi di lavoro;
b. i servizi aziendali di medicina, di sicurezza e di ecologia e esistenti nell'Azienda svolgeranno in maniera integrata i propri compiti preventivi per la sorveglianza sui fattori di rischio, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della L. 833/78, nell'ambito degli indirizzi e secondo gli standard di servizio eventualmente fissati dai piani sanitari regionali, coordinandosi - nel rispetto dei reciproci ruoli - con le USL ove queste siano operanti.
Su tale materia l'Azienda concorderà con i C.d.F. la natura e le modalità di una azione congiunta.
9. Quali strumenti idonei a concorrere ad una efficace opera di prevenzione dei vari tipi di rischio nonché tutela della salute del lavoratore vengono utilizzati:
a. il registro dei dati ambientali, tenuto aggiornato a cura dell'Azienda e consegnato al C.d.F. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; il registro dei dati ambientali dovrà tener conto delle caratteristiche specifiche del settore produttivo in cui si opera;
b. il registro dei dati biostatistici relativo ai vari reparti esposti a rischio lavorativo. L'insieme dei registri di tutti i reparti sarà tenuto ed aggiornato a cura dell'Azienda. Nel registro dei dati biostatistici saranno annotati per ogni reparto i risultati biostatistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortuni, malattie professionali e malattie comuni. Il registro dei dati biostatistici dovrà tener conto delle caratteristiche specifiche del settore in cui si opera. Il registro sarà tenuto dall'Azienda a disposizione del C.d.F.
c. la cartella sanitaria e di rischio lavorativo, che tiene conto delle caratteristiche specifiche del settore produttivo in cui si opera. La cartella sanitaria e di rischio lavorativo, realizzata per ogni lavoratore, è tenuta ed aggiornata dall'Azienda e riporta:
1) i risultati delle viste mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami cinici, i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali nonché quelli forniti dal lavoratore relativamente alle malattie ed agli infortuni non professionali.
La cartella sanitaria e di rischio lavorativo, per quanto riguarda il personale femminile, comprende tutti i dati concernenti la maternità e la salute riproduttiva. Tali dati vengono aggiornati e fatti registrare dalla lavoratrice stessa, che potrà avvalersi della assistenza, per tali aggiornamenti, dei servizi della USL e dei consultori;
2) in sezione staccabile i dati e le variabili che caratterizzano l'ambiente in cui il lavoratore presta la propria attività di lavoro, agenti di rischio e durata dell'esposizione. Vi è inoltre indicato se il lavoratore è adibito o meno a lavoro in turno. Al lavoratore sarà consegnata copia integrale della cartella ogni volta che ne faccia richiesta (direttamente o tramite il proprio medico curante) e comunque al momento in cui debba passare ad un altro luogo di lavoro.
d. La scheda delle sostanze chimiche utilizzate è realizzata ai fini di una migliore conoscenza sia dei rischi effettivi di lavoro, sia delle caratteristiche intrinseche delle principali sostanze pericolose in uso, tenendo conto della peculiarità delle singole situazioni di rischio e lavorative.
e. La scheda di affidabilità impianti. Le parti studieranno soluzioni coerenti con i risultati della norma attuativa della direttiva CEE 501/82 in ordine agli impianti a rischio di incidente rilevante.
Tali schede saranno comprensive della descrizione delle caratteristiche di impianto.
10. I criteri di impostazione degli strumenti informativi come sopra individuati costituiscono oggetto di esame congiunto periodico tra le parti a livello di settore, sulla base di linee guida concordate a livello nazionale tra Sinvet e Fulc.
11. Il Sinvet e la Fulc svolgeranno incontri a livello nazionale per:
a. confrontare le evidenze emerse sui rischi più gravi e diffusi esistenti sui luoghi di lavoro;
b. valutarne la rilevanza anche alla luce dei riscontri obiettivi che tali evidenze possono comportare sul piano nazionale;
c. concordare azioni di sistematico controllo di situazioni di rilevanza particolarmente grave, per ambito territoriale e per livello di rischio, al fine anche di pervenire ad iniziative di possibile intervento.
12. Per consentire ai lavoratori di meglio conoscere i fattori di rischio capaci di influire sulla loro salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro, anche in relazione al rapporto tra fabbrica e territorio, le Aziende si impegnano ad una adeguata informativa dei C.d.F. su tali fattori e sulle modalità di un loro controllo. In particolare le Aziende annualmente:
a. informeranno i C.d.F. sulla entità della spesa prevista per ogni stabilimento in relazione ai programmi di bonifiche degli impianti per sicurezza ed igiene ambientale, nonché sui principali interventi previsti;
b. forniranno ai C.d.F. l'elenco dei lavori di bonifica effettuati, con le indicazioni delle spese sostenute.
13. Il Sinvet e le Aziende danno sin d'ora la disponibilità ad un confronto a livello nazionale sui problemi relativi alle sostanze cancerogene e mutagene, ai fini di concordare l'eventuale aggiornamento della lista di tali sostanze e la fissazione dei relativi valori limite, tenuto conto:
- delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio a livello ufficiale e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria;
- della valutazione di enti di ricerca scientifica e di normazione specifica di indiscussa autorità e competenza.
Qualora uno degli Enti suddetti, attraverso le proprie metodologie di valutazione, definisca una sostanza come cancerogena o sospetta di cancerogenicità, le parti convengono di incontrarsi a livello nazionale ed aziendale per valutare quali siano le misure di prevenzione da predisporre affinché i lavoratori siano protetti dal rischio, tenuto conto anche delle esperienze tecnico-normative e legislative finora realizzate in Italia e all'Estero.
Per quelle sostanze cancerogene indicate come prioritarie dalla Commissione cancerogenesi e mutagenesi che le parti concorderanno di prendere in esame in base al principio della diffusione e gravità del rischio, le Aziende e il Sinvet sono disponibili a collaborare - per quanto di competenza - alle iniziative intraprese dalla pubblica autorità per la prevenzione e per la memorizzazione degli esposti a rischio di sostanze cancerogene.
L'Azienda - al fine di concorrere con un approccio sempre più oggettivo e scientifico alla gestione dei problemi di cui sin qui precisato - si attiverà per l'attuazione di programmi formativi specifici fornendo le opportune informazioni al C.d.F.
Nota
Per quanto concerne i valori limite di esposizione al rumore in ambiente di lavoro, le parti convengono di adottare quelli della Acgin, in attesa del recepimento delle direttive comunitarie in materia.

Parte Terza
Classificazione e trattamento economico
Art. 18 - Organizzazione del lavoro e formazione

Il processo di organizzazione aziendale chiamato a perseguire il costante miglioramento della produttività attraverso il miglior utilizzo di tutte le risorse finanziarie tecniche e umane è finalizzato, nel momento specifico della organizzazione del lavoro anche - soprattutto a fronte di mutamenti conseguenti alla evoluzione delle tecnologie - al costante miglioramento della professionalità sia individuale che collettiva dei lavoratori inseriti nell'azienda.
In questo quadro l'organizzazione del lavoro farà riferimento ai seguenti principi informatori:
- il processo organizzativo deve tendere ad attuarsi nel senso di una gestione continua della professionalità;
- il fattore lavoro deve acquisire competenze professionali effettive, piene, disponibili ed utilizzabili nel processo produttivo;
- i conferimenti singoli e di gruppo, in ogni momento, devono essere concepiti come presenza consapevole della globalità del processo produttivo.
L'Azienda di concerto con le OSL, opererà nel senso di privilegiare, anche mediante adeguata sperimentazione, assetti organizzativi che:
- perseguano il miglioramento della produttività, dell'efficienza e della quantità secondo parametri omogenei e concretamente affidabili;
- siano volte in generale alla ricerca di una migliore «qualità del lavoro»;
- offrano ai lavoratori le migliori possibilità di sviluppare la propria professionalità e di esprimerla concretamente anche in termini collettivi, attraverso una strumentazione volta alla individuazione di obiettivi e non soltanto di operazioni, nonché una migliore partecipazione e responsabilizzazione in ordine al controllo del ciclo di attività di competenza, attraverso diversi gradi di autonomia individuale o di gruppo all'interno dello stesso individuati;
- favoriscano esperienze di lavoro di gruppo
- siano volte al superamento di divisioni e parcellizzazioni del lavoro e quindi al perseguimento di una sostanziale omogeneizzazione qualitativa dei livelli professionali, anche attraverso il superamento sia delle tradizionali divisioni tra impiegati ed operai, sia di quelle funzionali tra attività e specializzazioni diverse;
- consentano anche alle lavoratrici di sviluppare la propria professionalità nell'ambito stesso di mansioni tradizionalmente affidate a personale maschile.
Pertanto in questa prospettiva l'Azienda si propone di agire conformemente per:
1. la realizzazione anche degli opportuni cambiamenti organizzativi secondo le finalità indicate precedentemente non escludendo ove necessario il ricorso a fasi di sperimentazione la cui progettazione e attuazione formerà oggetto di discussione preventiva con il C.d.F. anche per la relativa durata, che in linea di massima non dovrebbe superare 6 mesi, e le evenienze di reversibilità;
2. l'attuazione di specifici programmi formativi, coerenti con le linee di cambiamento organizzativo ipotizzate e di supporto con i livelli di professionalità da raggiungere.
L'Azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentale, compresa la eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con il C.d.F. assistito dai componenti del gruppo interessato.
Sia la sperimentazione che l'adozione definitiva della nuova organizzazione, salvo esigenze occasionali, può comprendere sistemi di rotazione nell'ambito di mansioni appartenenti in linea di massima a non più di 2 livelli contigui.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali ed utilizzando per analogia i profili esistenti.
Caratteristiche fondamentali dei programmi formativi, che escludano secondo gli intenti delle parti obiettivi aprioristicamente selettivi, saranno:
- l'aderenza alla realtà ed alle singole esigenze;
- l'adozione di forme e di modi adeguati («formazione su misura», che nasce e si attua cioè essenzialmente sul posto di lavoro e che adotti supporti e metodologie didattiche «attive»).
Secondo le concrete possibilità di modificazione della struttura della combinazione dei fattori produttivi le Aziende e le OSL opereranno in modo da perseguire assieme ai propri obiettivi di efficienza, razionalizzazione e produttività, l'evoluzione effettiva dell'organizzazione del lavoro, un maggiore adeguamento del rapporto tra i lavoratori ed il ciclo produttivo, il miglioramento dei livelli professionali globali e il graduale movimento verso forme di professionalità e responsabilizzazione di gruppo e collettive omogenee, perseguendo per questa via il superamento del tradizionale limite classificatorio esistente tra attività di tipo operaio e attività di tipo impiegatizio.
In occasione della attuazione degli interventi organizzativi di cui sopra, le parti ai diversi livelli definiranno le aree di applicazione, le priorità e le gradualità necessarie, nonché il carattere, le modalità e i temi delle sperimentazioni.
Il Sinvet e le Aziende verificheranno con la Fulc periodicamente gli sviluppi pratici delle su esposte linee di comportamento.

Parte Quarta
Durata del lavoro
Art. 36 - Orario di lavoro

[…]
Problemi inerenti la schematizzazione e l'articolazione dei turni, anche ai fini della tutela del godimento dei riposi schematizzati, saranno oggetto di confronto con le rappresentanze sindacali di fabbrica.
[…]
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante. […]
In occasione di lavori a caldo (forni di fusione) di carattere eccezionale, che prevedono particolare disagio, si darà luogo ad un incontro preventivo con le rappresentanze sindacali di fabbrica per ricercare misure cautelative e di protezione per i lavoratori, anche rispetto alla durata giornaliera della prestazione specifica.
Dichiarazione delle parti
Il ricorso al ciclo continuo nelle seconde lavorazioni - auto, edilizia - specialmente se attuato per periodi sperimentali transitori, non definitivi potrà richiedere, previa intesa con le rappresentanze sindacali di fabbrica, schemi di turno diversi in rapporto alle condizioni oggettive o esigenze aziendali.

Art. 38 - Lavori in turno
Lavori in turno considerati ai fini del presente articolo sono:
a. turni con cui viene assicurata una attività continua per tutte le ore del giorno e della notte e per tutti i giorni della settimana: «Turni avvicendati continui»;
b. turni con cui viene assicurata una attività continua per tutte le ore del giorno e della notte ma con interruzione alla fine di ogni settimana: «Turni avvicendati non continui»;
c. turni con cui viene assicurata un'attività per tutti i giorni della settimana dalle ore 6 alle ore 22.
[…]
Ogni altro tipo di organizzazione degli orari di lavoro diverso da quello di cui al comma 1 del presente articolo viene considerato come lavoro non in turno, anche se comporta avvicendamento o rotazione di più lavoratori tra loro.
Nella retribuzione mensile del lavoratore (retribuzione tabellare, contingenza, eventuale assegno ad personam, scatti di anzianità) normalmente assegnato ai turni, si applicano le seguenti maggiorazioni:
[…]
Le ore di lavoro svolte normalmente di notte vengono retribuite con una maggiorazione del 32%.
[…]

Art. 40 - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno
[…]
É considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell'orario normale di lavoro stabilita dalle norme di legge.
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Rientrano, ad esempio, in tali ipotesi, la necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna, di far fronte a esigenze stagionali, di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti, di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno; delle esigenze di cui sopra sarà data informazione preventiva al C.d.F.
Al di là dei casi previsti al punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario, saranno contrattati preventivamente tra la Direzione aziendale e il C.d.F. Le relative prestazioni - ferma restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattualmente stabilite per lavoro supplementare e straordinario - saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali.
Le Direzioni aziendali comunicheranno trimestralmente ai C.d.F. i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie per servizio o reparto.
[…]

Parte quinta
Sospensione ed estinzione del rapporto di lavoro
Art. 50 - Prevenzione malattie professionali

Per le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radiografici aventi lo scopo di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.

Art. 51 - Trattamento di malattia e infortunio
[…]
Il lavoratore soggetto all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro deve dare immediatamente notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro: quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare l'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto a conoscenza altrimenti dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Istituto assicuratore, il datore di lavoro stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Art. 53 - Maternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle disposizioni di legge.
[…]

Parte Sesta
Disciplina - Controversie
Art. 58 - Doveri del lavoratore

Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti la esplicazione delle mansioni affidategli. In particolare:
[…]
b. dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
d. avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, strumenti ed attrezzature a lui affidati.

Art. 59 - Provvedimenti disciplinari
L'infrazione alle norme del presente contratto o ai regolamenti interni, a seconda della gravità dei fatti, può essere punita con i seguenti provvedimenti disciplinari:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione dal lavoro fino ad un massimo di 10 giorni.
La sospensione di cui al punto 3, comma 1 del presente articolo, si applica per quelle mancanze che, anche in considerazione delle circostanze che le hanno accompagnate, non siano di entità così lieve da trovare adeguata sanzione nel disposto dei punti 1 e 2, né di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Ai fini della corretta applicazione di quanto sopra disposto si specifica che il provvedimento della sospensione si applica quando si verificano fatti o comportamenti la cui natura contrasti o sia tale da turbare il normale andamento della vita aziendale ed il normale svolgimento dei rapporti di lavoro comportando danni, anche di non grave entità, e comunque nocive come nel caso di chi svolga il lavoro in stato di ubriachezza o violi le norme sulla sicurezza del lavoro, trascuri di conferire lealmente la prestazione dovuta secondo le prassi ed i criteri tecnici specifici, ecc.
[…]

Parte Settima
Diritti sindacali
Art. 64 - Rappresentanze Sindacali Aziendali

La rappresentanza sindacale dei lavoratori è affidata, nelle singole unità produttive, al Consiglio di Fabbrica in quanto unitariamente costituito. Il Consiglio di Fabbrica è riconosciuto agente della contrattazione nelle materie proprie a livello aziendale.
Nel Consiglio di Fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20-5-1970 n. 300.
Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di Fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali e di indirizzo si avvale di una struttura esecutiva all'uopo nel suo ambito costituita.
[…]
Nell'esercizio dei suoi compiti, il Comitato Esecutivo del C.d.F. potrà farsi assistere da altri delegati componenti il C.d.F. e/o da lavoratori dei reparti interessati in relazione alle materie di discussione.
[…]
Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del C.d.F. ma chiamati ad affiancare il Comitato Esecutivo nell'esercizio dei compiti ad esso affidati.
[…]

Art. 69 - Comunicazioni sindacali
L'Azienda pone a disposizione del C.d.F., all'interno dell'unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori, un apposito albo murale per l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.