Categoria: 1956
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 24 settembre 1956
Validità: 01.09.1956 - 31.12.1956
Parti: Lega Provinciale delle Cooperative e Mutue Fed di Grosseto, Confederazione Cooperativa Italiana Unione di Grosseto e Camera Confederale del Lavoro di Grosseto, Unione Sindacale Provinciale di Grosseto, Unione Provinciale Sindacati Lavoratori di Grosseto
Settori: Cooperative, Grosseto

Sommario:

Art. 1. - Trattamento economico.
Art. 2. - Tabella paga conglobala per i dipendenti da cooperative di consumo in vigore dal 1° settembre 1956.
Art. 3.
Art. 4. - Trattamento economico ai dipendenti retribuiti a percentuale.
Art. 5. - Trattamento economico per gli apprendisti.
Art. 6. - Caro pane.
Art. 7. - Alloggio.
Art. 8. - Interruzione dell’orario di lavoro.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Orario di lavoro per i lavori discontinui e di semplice attesa.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Maggiorazione lavoro straordinario.
Art. 13. - Congedo matrimoniale.
Art. 14. - Tutela della maternità.
Art. 15. - Trasferte per missioni e trasferimenti.
Art. 16. - Divise al personale.
Art. 17. - Condizioni di maggior favore.
Art. 18. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955, per i dipendenti da cooperative di consumo della provincia di Grosseto, 24 settembre 1956

L’anno 1956, il giorno 24 del mese di settembre in Grosseto, tra la Lega Provinciale delle Cooperative e Mutue Fed di Grosseto [...], la Confederazione Cooperativa Italiana Unione di Grosseto [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Grosseto [...], la Unione Sindacale Provinciale di Grosseto [...], la Unione Provinciale Sindacati Lavoratori di Grosseto [...], viene stipulato il presente contratto integrativo provinciale al CCNL del 2 marzo 1955 per il personale dipendente da cooperative di consumo e da Consorzi da queste costituiti e da valere per tutte le cooperative di consumo situate nel territorio della provincia di Grosseto e per il relativo personale dipendente.

Art. 5. - Trattamento economico per gli apprendisti.
[...]
Per quanto riguarda la disciplina dell’apprendistato, le parti si richiamano alla legge 19 gennaio 1955, n. 25 ed al CCNL 2 marzo 1955.

Art. 8. - Interruzione dell’orario di lavoro.
In relazione all’art. 29 del CCN viene stabilito che la durata della interruzione dell'orario giornaliero di lavoro è di due ore e mezzo e precisamente dalle ore 12,30 alle ore 15.

Art. 9. - Orario di lavoro.
L'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere escluso il personale soggetto al lavoro discontinuo di cui al successivo art. 8 del presente contratto ed il personale di cui all'art. 31 del CCNL.

Art. 10. - Orario di lavoro per i lavori discontinui e di semplice attesa.
L’orario normale di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo e di semplice attesa, o di custodia di cui all'art. 32 del CCN è quello stabilito dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modificazioni.
Resta comunque stabilito che tale orario non potrà eccedere le ore 9 giornaliere.
[...]

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica. Il personale che non fruisce del riposo settimanale In coincidenza con la domenica, o ne fruisca solo in parte dovrà beneficiare di tutto o di parte, in altro giorno della settimana.

Art. 12. - Maggiorazione lavoro straordinario.
[...]
Resta stabilito che il lavoro straordinario non può eccedere le due ore giornaliere e le 12 ore settimanali.

Art. 14. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri le parti fanno specifico riferimento alla legge 26 agosto 1950 n. 860 e successivo regolamento, D.P.R. del 21 maggio 1953, n. 568.

Art. 16. - Divise al personale.
Al personale che viene fatto obbligo per determinati lavori o per ragioni igieniche e sanitarie di indossare divise od altri indumenti, le spese relative all'acquisto ed al rinnovo dei medesimi saranno a carico delle Cooperative.

Art. 18. - Decorrenza e durata.
[...]
Per quanto non è espressamente contemplato nel presente accordo, valgono tutte le norme stabilite dal CCNL 2 marzo 1955.