Tipologia: CCNL
Data firma: 27 novembre 1991
Validità: 01.01.1990 - 31.12.1993
Parti: Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, Federazione Nazionale dei Proprietari Conduttori in Economia, Federazione Nazionale Affittuari Conduttori in Economia, Federazione Nazionale dell'Impresa Familiare Coltivatrice, Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Flai- Cgil, Fisba - Cisl, Uisba - Uil
Settori: Agroindustriale, Az. agricole e florovivaistiche
Fonte: CNEL
Sommario:
Titolo I - Parte introduttiva Art. 1 - Oggetto del contratto Art. 2 - Decorrenza e durata del Contratto Art. 3 - Efficacia del Contratto Titolo II - Relazioni sindacali Art. 4 - Incontri provinciali Art. 5 - Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità" Art. 6 - Sviluppo dell'agricoltura - Piani di sviluppo aziendali (Legge 9 maggio 1975, n. 153) - Piani di miglioramento materiale (Titolo I - Reg. 797/85) Art. 7 - Piani colturali Art. 8 - Commissione provinciale Art. 9 - Commissioni Intercomunali • Impegni a verbale sulle commissioni provinciali ed intercomunali • Regolamento per il funzionamento delle commissioni intersindacali provinciali ed intercomunali di cui agli artt. 8 e 9 Titolo III - Costituzione del rapporto collocamento e mercato del lavoro Art. 10 - Assunzione Art.11 - Contratto individuale Art. 12 - Periodo di prova Art. 13 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti Art. 14 - Contratti di formazione e lavoro Art. 15 - Contratti a tempo parziale Art. 16 - Riassunzione Art. 17 - Categorie di operai agricoli Impegno a verbale - Rapporto di lavoro a tempo determinato Art. 18 - Categorie di operai florovivaisti Impegno a verbale - Rapporto di lavoro a tempo determinato Art. 19 - Mobilità territoriale della manodopera Art. 20 - Lavoratori migranti Art. 21 - Trasporti e asili nido Art. 22 - Convenzioni Art. 23 - Raccolta dei prodotti sulla pianta Dichiarazione del ministro del lavoro - Raccolta prodotti sulla pianta Titolo IV - Classificazione personale Art. 24 - Classificazione degli operai agricoli Impegno a verbale - Classificazione degli operai agricoli Art. 25 - Classificazione degli operai florovivaisti Norma transitoria Art. 26 - Mansioni e cambiamento di qualifica per operai agricoli Art. 27 - Mansioni e cambiamento di qualifica per gli operai florovivaisti Titolo V - Norme di organizzazione aziendale del lavoro Art. 28 - Orario di lavoro Art. 29 - Riposo settimanale Art. 30 - Ferie Art. 31 - Permessi per corsi di addestramento professionale Art. 32 - Permessi straordinari Art. 33 - Permessi per corsi di recupero scolastico Art. 34 - Giorni festivi - Operai agricoli Dichiarazione del ministro Art. 35 - Giorni festivi - Operai florovivaisti Dichiarazione del ministro Art. 36 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai agricoli Art. 37 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai florovivaisti Art. 38 - Interruzioni - Recuperi - Operai agricoli Art. 39 - Interruzioni - Recuperi - Operai florovivaisti Art. 40 - Attrezzi ed utensili Art. 41 - Organizzazione del lavoro Art. 42 - Trasferimenti - Operai florovivaisti Titolo VI - Norme di trattamento economico Art. 43 - Retribuzione - Operai agricoli Trattamento di fine rapporto Nuova paga base nazionale Dichiarazione a verbale Art. 44 - Retribuzione - Operai florovivaisti Trattamento di fine rapporto Nuova paga base nazionale Dichiarazione a verbale Art. 45 - Parametri di qualifica Art. 46 - Scala mobile Art. 47 - 13a mensilità Art. 48 - 14a mensilità Art. 49 - Scatti di anzianità Art. 50 - Obblighi particolari tra le parti Art. 51 - Rimborso spese Art. 52 - Classificazione e retribuzione per età Art. 53 - Cottimo Art. 54 - Manodopera addetta alle operazioni di raccolta - Operai agricoli Norma transitoria Dichiarazione del ministro del lavoro Nota interpretativa del ministro del lavoro relativa all'art. 54 Art. 55 - Trattamento di fine rapporto Tabella "Indennità di anzianità" (allegata all'art. 55) | Titolo VII - Previdenza - Assistenza - Tutela della salute Art. 56 - Previdenza e assistenza Art. 57 - Malattia ed infortunio - Operai agricoli Art. 58 - Malattia ed infortunio - Operai florovivaisti Art. 59 - Integrazione trattamento di malattia ed infortuni sul lavoro - Operai agricoli Malattia Infortuni sul lavoro Impegno a verbale Art. 60 - Cassa Integrazione salari Dichiarazione a verbale Art. 61 - Anticipazione acconti assegni familiari Allegato Dichiarazione dell'operaio agricolo o florovivaista per la restituzione degli acconti sugli Assegni Familiari anticipati dall'azienda. Art. 62 - Anticipazione trattamenti assistenziali Art. 63 - Fondo Integrativo sanitario Art. 64 - Fondo di solidarietà Art. 65 - Tutela della salute dei lavoratori Art. 66 - Libretto sindacale e sanitario Art. 67 - Lavoratori tossicodipendenti Titolo VIII - sospensione - Risoluzione rapporto - Provvedimenti disciplinari Art. 68 - Trapasso di azienda Art. 69 - Chiamata e richiamo alle armi Art. 70 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato Giusta causa Giustificato motivo Art. 71 - Dimissioni per giusta causa Art. 72 - Preavviso di risoluzione del rapporto Art. 73 - Norme disciplinari - Operai agricoli Art. 74 - Norme disciplinari - Operai florovivaisti Art. 75 - Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi operai florovivaisti Titolo IX - Diritti sindacali Art. 76 - Delegato d'azienda - Operai agricoli Art. 77 - Delegato d'azienda Operai florovivaisti Art. 78 - Tutela del delegato di azienda Art. 79 - Riunioni in azienda Art. 80 - Permessi sindacali Art. 81 - Contributo contrattuale Art. 82 - Quote sindacali per delega Titolo X - Norme finali Art. 83 - Controversie individuali Art. 84 - Controversie collettive Art. 85 - Condizione di miglior favore Art. 86 - Contrattazione integrativa provinciale operai agricoli Operatività per il funzionamento delle Commissioni intersindacali provinciali e intercomunali (Regolamento punto 6) Art. 87 - Contrattazione integrativa provinciale - Operai florovivaisti Allegati Allegato n. 1 Accordo nazionale sulla indennità di percorso nelle province dell'Italia meridionale e delle Isole - Operai agricoli. Allegato n. 2 • Accordo sui termini di corresponsione del trattamento di fine rapporto agli operai a tempo determinato • Modello per l'indicazione delle spettanze maturate per trattamento di fine rapporto Allegato n. 3 Accordo quadro per la disciplina dei contratti di formazione lavoro degli operai agricoli e florovivaisti • Notificazione dell'azienda all'ispettorato provinciale del lavoro • Progetto per l'attività' di formazione-lavoro • Contratto di lavoro individuale • Attestato dell'azienda e comunicazione al competente ufficio del collocamento Allegato n. 4 Tutela della salute dei lavoratori (Riferito all'art. 65 del CCNL operai agricoli e florovivaisti) • Protocollo d'intesa • Mezzi di protezione individuali • Libretto sindacale e sanitario • Scheda integrativa per la lavoratrice agricola • Salute della lavoratrice agricola Allegato 5/A Tabelle dei salari nazionali in vigore dal l luglio 1991 operai agricoli a tempo determinato Allegato 5/B Tabelle dei salari nazionali in vigore dal 1 gennaio 1992 Allegato 5/C Tabelle del salari nazionali in vigore dal 1 gennaio 1993 Allegato 5/D Tabelle dei salari nazionali in vigore dal 1 luglio 1991 Allegato 5/E Tabelle dei salari nazionali in vigore dal 1 gennaio 1992 Allegato 5/F Tabelle dei salari nazionali in vigore dal 1 gennaio 1993 Leggi Legge 1970/300 Legge 1966/604 Legge 1990/108 D.L. 1983/463 conv. in legge 1983/638 |
Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana […], con la partecipazione:
della Federazione Nazionale dei Proprietari Conduttori in Economia, […];
della Federazione Nazionale Affittuari Conduttori in Economia, […];
della Federazione Nazionale dell'Impresa Familiare Coltivatrice, […];
la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti, […];
la Confederazione Italiana Agricoltori - CIA - già Confcoltivatori, […]
e la Flai.-Cgil[…] e da una delegazione dei dirigenti regionali e territoriali; la Fisba-Cisl[…]; la Uisba-Uil[…],
in applicazione dell'Accordo nazionale del 27 novembre 1991, raggiunto in sede Ministero del Lavoro, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, da valere in tutto il territorio della Repubblica Italiana.
Art. 1 - Oggetto del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro nell'agricoltura, singoli ed associati, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche(*) e gli operai agricoli, secondo le specifiche norme nello stesso indicate.
Il CCNL si applica, altresì, alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione di verde pubblico e privato nonché alle attività agrituristiche e faunistiche-venatorie.
(*) Sono florovivaistiche le aziende:
1) vivaistiche produttrici di piante olivicole, viticole e da frutto, ornamentali e forestali;
2) produttrici di piante ornamentali da serra;
3) produttrici di fiori recisi comunque coltivati;
4) produttrici di bulbi, sementi di fiori, piante portasemi, talee per fiori e piante ornamentali;
Art. 4 - Incontri provinciali
Le Organizzazioni territoriali delle parti contraenti si incontreranno a livello provinciale, almeno due volte l'anno a richiesta di una di esse.
Tali incontri saranno finalizzati a:
[…]
- Fornire alle OO.SS. le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro.
[…]
Art. 5 - Commissione nazionale paritetica per le "pari opportunità"
Entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL sarà istituita una Commissione nazionale per le "pari opportunità" composta pariteticamente da due rappresentanti per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti.
La Commissione ha l'incarico di svolgere attività di studio e di ricerca e di individuare gli ostacoli che alle stesse condizioni, non consentono una effettiva parità di opportunità per le lavoratrici agricole nel lavoro (accesso al lavoro, formazione, professionalità) nonché le misure atte a superarli.
La Commissione ha i seguenti compiti:
[…]
d) propone campagne di informazione e di sensibilizzazione per garantire il diritto della persona a non essere molestata nel luogo di lavoro ed a salvaguardare la propria dignità.
Per Io svolgimento di tali compiti la Commissione potrà individuare forme di finanziamento a sostegno della propria attività.
I risultati degli studi e delle ricerche svolte dalla Commissione saranno trasmessi alle Organizzazioni nazionali firmatarie del CCNL per le dovute valutazioni e l'individuazione di eventuali iniziative comuni.
La Commissione si riunisce, di norma semestralmente, presieduta, a turno, da un componente delle organizzazioni datoriali e sindacali ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle parti stipulanti.
Tre mesi prima della scadenza del presente contratto, la Commissione concluderà i lavori presentando un rapporto conclusivo corredato dai materiali raccolti ed elaborati.
In questa sede verranno presentate tanto le proposte di normativa sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni differenziate di ciascuno dei componenti la Commissione stessa.
Art. 8 - Commissione provinciale
In ogni provincia è istituita una Commissione sindacale provinciale composta da un uguale numero di rappresentanti delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, firmatarie del presente contratto
In quelle provincie, dove sia possibile e sia stato trovato l'accordo potrà partecipare ai lavori della Commissione un rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione.
I compiti fondamentali della Commissione provinciale sono i seguenti:
[…]
5) controllare l'esatta applicazione del contratto collettivo di lavoro e delle leggi sociali nelle aziende;
[…]
Entro il 30 aprile di ogni anno le Commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Commissioni intercomunali, formuleranno proposte di attività per formazione e riqualificazione professionale, da avanzare agli organismi istituzionali competenti, in armonia con le esigenze produttive delle aziende, tenendo conto della programmazione agricola e dell'andamento del mercato del lavoro.
[…]
Art. 9 - Commissioni Intercomunali
In ogni circoscrizione di collocamento per la manodopera agricola sono istituite Commissioni sindacali intercomunali composte da un uguale numero di rappresentanti delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, firmatarie del presente contratto.
Le Commissioni intercomunali hanno i seguenti compiti:
[…]
b) formulano piani per la istituzione di corsi di istruzione e riqualificazione professionale con particolare riguardo alla formazione professionale della manodopera giovanile e femminile;
c) forniscono alla Commissione provinciale tutti gli elementi utili per il suo buon funzionamento;
d) esercitano il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
Alle Commissioni paritetiche intercomunali vengono, altresì, affidati compiti in materia di accertamento delle esigenze e di formulazione delle proposte relative alla qualificazione professionale della manodopera nell'ambito della circoscrizione interessata.
[…]
Il numero e l'ambito territoriale delle Commissioni intercomunali saranno stabiliti dalle Organizzazioni provinciali contraenti.
Impegni a verbale sulle commissioni provinciali ed intercomunali a) Le Commissioni provinciali ed intercomunali, di cui faranno parte rappresentanti delle Organizzazioni firmatarie del CCNL e dei CIPL, dovranno essere costituite entro due mesi dalla data di stipula del presente CCNL e rese operanti entro i trenta giorni successivi. Ciascuna delle Organizzazioni anzidette effettuerà la designazione dei propri rappresentanti entro quaranta giorni dalla stessa data di stipula del presente CCNL secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento delle Commissioni, allegato agli artt. 8 e 9 del presente contratto.
[…]
Il numero dei componenti di dette Commissioni dovrà essere compreso tra un numero di tre ed un massimo di sei membri in rappresentanza, rispettivamente, dei datori di lavoro e dei lavoratori.
[…]
Art. 13 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela dei fanciulli e degli adolescenti si applicano le norme della legge 17 ottobre 1967, n. 977.
Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei fanciulli che non abbiano compiuto il 14° anno di età.
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (26 agosto 1950, n. 860; 9 gennaio 1963, n. 7; 30 dicembre 1971, n. 1204; 9 dicembre 1977, n.903).
Art. 19 - Mobilità territoriale della manodopera
Le parti, su richiesta di una di esse, si incontreranno a livello provinciale ed interprovinciale, qualora la mobilità interessi il territorio di più provincie, almeno due mesi prima dell'inizio dei lavori stagionali o delle operazioni di raccolta per individuare il presumibile fabbisogno quantitativo e qualitativo di manodopera per aree omogenee di mobilità territoriale da indicare alle sezioni o ai bacini di collocamento territorialmente competenti.
[…]
Le parti contraenti si attiveranno, altresì, presso i competenti organi pubblici per ottenere, a favore delle aziende interessate, interventi di sostegno in materia di trasporto e di servizi.
Inoltre le parti, impegnandosi ad operare per una più fattiva collaborazione con gli enti e istituzioni interessate, al fine di impedire ogni possibile forma di violazione del collocamento, specialmente dovuta alla intermediazione privata della manodopera e per eliminare ogni tipo di trasporto abusivo dei lavoratori, nel corso di tali incontri esamineranno le misure più adeguate da sottoporre all'attenzione degli Organismi pubblici competenti, quali:
[…]
2) vigilanza sugli automezzi privati che trasportano i lavoratori ed interventi presso la Regione per potenziare le linee di trasporto pubblico;
3) studio ed individuazione delle possibili forme di compensazione territoriale della manodopera.
Le stesse parti, inoltre per una concreta azione diretta a governare la mobilità territoriale della manodopera stagionale, convengono di organizzare conferenze annuali per l'esame delle problematiche poste dai flussi migratori della manodopera anzidetta nell'ambito dei singoli bacini di impiego individuati dalle C.R.I.
[…]
In tali conferenze un'attenzione particolare sarà riservata alla mobilità dei flussi migratori della manodopera extracomunitaria ed ai problemi dei servizi sociali indispensabili per l'accoglimento di tale manodopera.
In relazione ai detti servizi sociali, saranno interessate ed invitate alla conferenza le competenti Autorità pubbliche tenute, per legge, agli adempimenti relativi.
Art. 20 - Lavoratori migranti
L'assunzione della manodopera migrante deve essere effettuata tramite gli organi del collocamento, ai sensi della Legge n. 83/1970, avuta presente l'esigenza di dare precedenza nell'assunzione alla manodopera locale.
Si considerano "migranti" i gruppi di lavoratori provenienti da altra provincia o regione per lavori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto dei contratti del luogo ove si effettua la prestazione.
Per detta manodopera i CIPL devono definire norme atte ad assicurare:
[…]
- la soluzione dei problemi dei servizi sociali riferiti alle particolari condizioni in cui si svolge la prestazione di lavoro.
[…]
Art. 24 - Classificazione degli operai agricoli
[…]
In sede di stipulazione dei contratti integrativi provinciali le Organizzazioni sindacali territoriali debbono stabilire […] i lavori da considerarsi pesanti o nocivi, le eventuali limitazioni di orario per l'esecuzione dei lavori pesanti e le maggiorazioni salariali da corrispondersi agli operai agricoli per il periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti.
[…]
Art. 25 - Classificazione degli operai florovivaisti
[…]
Conduttore di caldaie a vapore:
colui che, in possesso di apposito certificato legale di abilitazione di 1° e 2° grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie, svolgendo una attività lavorativa polivalente.
b) Specializzati: sono operai specializzati i lavoratori in possesso di specifiche e complesse conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di maggiore complessità rispetto a quelle proprie dei qualificati quali:
[…], i preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari,
[…] i conduttori patentati di autotreni, di automezzi e trattori, i conduttori di caldaie con patente diversa dal 1° e 2° grado, i meccanici, gli elettricisti, […].
Norma transitoria
Nei contratti integrativi provinciali […] devono essere stabiliti i lavori da considerarsi pesanti o nocivi, le eventuali limitazioni di orario per la esecuzione dei lavori pesanti e le maggiorazioni salariali da corrispondersi agli operai per il periodo in cui vengono adibiti a detti lavori pesanti.
Art. 28 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere.
[…]
Agli operai addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza con le ore notturne.
In base all'art. 18 della L. 17.10.1967, n. 977, l'orario di lavoro per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali; per gli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Fermo rimanendo il limite di orario di cui al 1° comma del presente articolo, i CIPL potranno prevedere, facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell'anno, la distribuzione dell'orario settimanale medesimo su 5 giorni o una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Le disposizioni del presente articolo sull'orario di lavoro non si applicano ai lavori di mietitura e di trebbiatura in quelle provincie nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.
Art. 29 - Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
[…]
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo di 24 ore decorrente dalla mezzanotte del sabato.
Per gli operai addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti integrativi, in applicazione dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.
Art. 41 - Organizzazione del lavoro
l CIPL dovranno individuare soluzioni atte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l'effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell'attività produttiva. A tal fine saranno considerate la realtà del mercato del lavoro, l'organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale.
Alla soluzione dei problemi suindicati contribuiranno con studi e proposte anche le commissioni intersindacali che dedicheranno ai problemi specifici esami ai sensi degli articoli 8 e 9.
[…]
Art. 56 - Previdenza e assistenza
Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.
Art. 57 - Malattia ed infortunio Operai agricoli
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
Art. 58 - Malattia ed infortunio - Operai florovivaisti
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[…]
Art. 65 - Tutela della salute dei lavoratori
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che presentano "fattori di nocività":
a) per quanto riguarda la manodopera florovivaistica, le aziende limiteranno la prestazione a quattro ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi due ore e venti minuti di interruzione retributiva. Il rimanente periodo per completare l'orario normale giornaliero verrà impiegato in altri normali lavori dell'azienda;
b) per quanto riguarda gli operai agricoli, i CIPL dovranno stabilire una riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione e di qualifica di due ore e venti minuti giornaliere. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
Tenuto conto del Protocollo d'intesa allegato al presente CCNL, i CIPL dovranno valutare la idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e predisporre - fermo restando la riduzione dell'orario di lavoro di cui al precedente comma - le rotazioni nelle attività caratterizzate da fattori di nocività e le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore. Fra queste i CIPL dovranno prevedere la effettuazione periodica di visite mediche, con regolare corresponsione al lavoratore del salario, per gli operai adibiti a lavori che presentano fattori di nocività.
Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare - oltre a quanto previsto dal Contratto e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 - potrà essere richiesto l'intervento dei Centri di Medicina preventiva e degli altri Enti tecnici e sanitari pubblici esistenti.
E' altresì demandato ai CIPL il compito di definire le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico. I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 150 ore di cui all'art. 31 del presente CCNL, nell'arco di un triennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno.
Art. 66 - Libretto sindacale e sanitario
Le Organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno adottare il libretto sindacale e sanitario conforme al fac-simile allegato al presente contratto collettivo nazionale di lavoro, cui si uniformeranno quelli fino ad oggi adottati a livello provinciale integrativo.
Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dall'operaio presso le rispettive Organizzazioni sindacali.
Art. 70 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
A) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
[…]
- i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[…]
Art. 76 - Delegato d'azienda - Operai agricoli
Nelle aziende che occupino più di cinque operai agricoli sarà eletto un delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai agricoli sarà eletto un secondo delegato di azienda nell'ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all'art. 78 del presente contratto.
I contratti integrativi provinciali prevederanno eventuali norme particolari per agevolare l'esercizio di tale diritto da parte degli operai agricoli siano essi a tempo indeterminato o determinato.
La durata del rapporto di lavoro dell'operaio a tempo determinato eletto delegato di azienda non subirà modificazione per effetto di tale nomina.
Alla elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell'azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate, alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I delegati entrano in funzione alla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
Dichiarazione a verbale
Le Delegazioni datoriali rappresentano l'esigenza che, agli effetti della decorrenza della tutela del delegato di azienda, la elezione dello stesso delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.
Art. 77 - Delegato d'azienda Operai florovivaisti
Nelle aziende che occupino più di 5 operai sarà eletto un delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupino più di 75 operai sarà eletto un secondo delegato di azienda nell'ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda, siano essi a tempo indeterminato che determinato.
La durata del rapporto di lavoro dell'operaio a tempo determinato eletto delegato di azienda non subirà modificazione per effetto di tale nomina.
Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all'art.78 del presente contratto.
Alla elezione del delegato si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell'azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate alle organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali. I delegati stessi entrano in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione. Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali ed adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
Dichiarazione a verbale
Le Delegazioni datoriali rappresentano l'esigenza che, agli effetti della decorrenza della tutela del delegato di azienda, la elezione dello stesso delegato sia immediatamente comunicata al datore di lavoro.
Art. 86 - Contrattazione integrativa provinciale operai agricoli
Il presente articolo prevede e disciplina la contrattazione collettiva a livello provinciale e ne fissa l'ambito di applicazione.
Questo livello di contrattazione è integrativo, sia sotto il profilo normativo che economico, del contratto nazionale. La contrattazione provinciale può trattare solo le materie per le quali nel presente articolo è prevista la possibilità di tale regolamentazione, nei limiti e secondo le procedure delle specifiche norme di rinvio contenute nei seguenti articoli:
Art. 10 - Assunzione
Art. 16 - Riassunzione
Art. 20 - Lavoratori migranti
Art. 24 - Classificazione operai agricoli e lavori
Art. 28 - Orario di lavoro
Art. 29 - Riposo settimanale
Art. 31 - Permessi corsi addestramento professionale
Art. 33 - Permessi corri recupero scolastico
Art. 36 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 38 - Interruzioni e recuperi
Art. 41 - Organizzazione del lavoro
Art. 43 - Retribuzione
Art. 50 - Obblighi particolari tra le parti
Art. 51 - Rimborso spese
Art. 52 - Classificazione e retribuzione per età
Art. 53 - Cottimo
Art. 54 - Manodopera addetta alle operazioni di raccolta
Art. 59 - Integrazione trattamento malattia ed infortuni
Art. 65 - Tutela della salute dei lavoratori
Art. 73 - Norme disciplinari operai agricoli
Art. 76 - Delegato d'azienda
Art. 82 - Quote sindacali per delega
- Operatività per il funzionamento delle Commissioni intersindacali provinciali e intercomunali (Regolamento punto 6)
Le parti sono impegnate a rispettare ed a far rispettare la presente normativa.
A tal fine le Organizzazioni territoriali e provinciali delle parti contraenti sono tenute a non promuovere azioni o rivendicazioni intese a modificare il quadro dei livelli di contrattazione previsto da questa normativa.
I contratti integrativi provinciali di lavoro scadono 6 mesi dopo la scadenza del contratto nazionale ed il loro rinnovo deve avvenire entro i 6 mesi successivi.
In caso di ritardo o di difficoltà che possano insorgere sulla stesura o nella stipulazione dei CIPL, le Organizzazioni nazionali contraenti, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, interverranno per favorire la soluzione della controversia.
Art. 87 - Contrattazione integrativa provinciale - Operai florovivaisti
Nelle province ove esistano aziende florovivaistiche classificate all'articolo "Oggetto del Contratto" le Organizzazioni sindacali provinciali dovranno procedere alla stipulazione di "Contratti integrativi" nei quali dovranno essere disciplinate le seguenti materie:
1) gli adempimenti di cui agli artt. 8-9-16-20-25-28-31-33-41-44-50-51- 52-53- 65-82;
2) gli eventuali aspetti particolari che non contrastino con le norme generali del presente contratto;
3) l'eventuale diverso trattamento economico nel caso in cui il datore di lavoro fornisca l'abitazione, altri annessi o il vitto.
Le parti contraenti si impegnano ad osservare e far osservare il presente contratto collettivo e ad intervenire presso le Organizzazioni provinciali in caso di necessità al fine di facilitare l'applicazione del contratto o dirimere eventuali vertenze che insorgessero per la interpretazione del contratto stesso.
Allegato n. 4 Tutela della salute dei lavoratori (Riferito all'art. 65 del CCNL operai agricoli e florovivaisti)
A) Protocollo d'intesa
Le parti contraenti, nell'intento di tutelare al massimo la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti, con il presente "Protocollo" intendono fornire agli operatori agricoli, datori di lavoro e lavoratori, un sintetico e, per quanto possibile, completo quadro di riferimento per la prevenzione dei rischi di qualsiasi natura nei luoghi di lavoro.
Al fine, anzitutto, di una opportuna conoscenza delle principali disposizioni di legge che disciplinano la materia in esame, si richiamano i seguenti provvedimenti legislativi:
- DPR 27.4.55 n. 547 - "Norme per-la prevenzione degli infortuni sul lavoro" (relativamente alle norme applicabili al settore agricolo).
- DPR 19.3.56 n. 303 - "Norme generali per l'igiene del lavoro" (relativamente alle norme applicabili al settore agricolo anche al di fuori del titolo III)
- DPR 3.8.68 n. 1255 - Regolamento sulla produzione, commercio e vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate.
- L. 23.12.78 n. 833 - Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
- DPR 30.6.65 n. 1124 - T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
- DPR 9.6.75 n. 482 - Nuovo elenco malattie professionali.
- DPR 10.2.81 n. 212 - "Norme di attuazione relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli e forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche".
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 49 del 19.5.1981 avente ad oggetto "Cabina o Telaio di protezione di trattrici agricole a ruote".
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 57 del 28.5.1981 avente ad oggetto "Raccoglimballatrici e falciatrici".
1. Fitofarmaci
I fitofarmaci sono classificati dalla vigente legislazione in 4 classi, sulla base della loro tossicità acuta, vale a dire della possibilità di provocare intossicazioni gravi o mortali. In caso di intossicazione tale rischio è incrementato, al di là dell'appartenenza di una sostanza ad una classe o ad un'altra, dalla dose assorbita.
Vi sono altresì rischi legati alla tossicità cronica di fitofarmaci, cioè agli effetti sulla salute dovuti ad accumulo delle sostanze nell'organismo, a causa di periodi di esposizione ripetuti e prolungati senza l'osservanza delle norme di prevenzione.
Qualsiasi prodotto chimico, al di là delle classi di appartenenza dei principi attivi che lo compongono, va utilizzato rispettando accuratamente tutte le misure di prevenzione necessarie alla tutela della salute degli utilizzatori e dei consumatori.
1.1 Classificazione convenzionale dei presidi sanitari
Classe 1a
Contrassegno: Teschio in nero su ossa incrociate, inserite in un riquadro rettangolare di colore giallo-arancio. in caratteri neri, ben visibili ed indelebili, la parola "VELENO".
Natura del rischio: Rischio di intossicazione mortale per inalazione, per ingestione o per contatto con la pelle.
Classe 2a
Contrassegno: Croce S. Andrea in nero inserita in un riquadro rettangolare in colore giallo-arancio. in caratteri neri ben visibili ed indelebili, la parola "NOCIVO".
Natura del rischio: intossicazione grave per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.
Classe 3a
Contrassegno: Nessuno. In caratteri ben visibili ed indelebili la dicitura "ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA".
Natura del rischio: Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione o per contatto con la pelle.
Classe 4a
Contrassegno: Nessuno.
Natura del rischio: Sostanza la cui manipolazione ed impiego normali possono comportare rischi trascurabili per l'uomo.
1.2 Misure di prevenzione generale
Misure comuni a tutte e quattro le classi di prodotti sono la conservazione degli stessi prodotti in luoghi inaccessibili ai bambini ed agli animali domestici ed in ripostigli chiusi a chiave. Oltre a tenere ben chiusa la confezione di tali prodotti:
- durante l'impiego del prodotto, divieto di fumare o di mangiare;
- non contaminare alimenti, bevande, corsi d'acqua;
- non operare contro vento;
- dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
- rendere inutilizzabili, dopo l'uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- consentire l'uso e l'impiego dei prodotti appartenenti alla "la classe non trasferibile" esclusivamente ai lavoratori muniti del prescritto "patentino" di cui all'art. 23 del DPR 1255/68.
1.3 Misure di prevenzione particolari per le diverse classi
Classe 1a
- Non contaminare altre colture;
- evitare di respirarne i vapori;
- durante la preparazione e l'impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta.
Classe 2a
- Non contaminare altre colture;
- evitare di respirare i vapori;
- in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l'etichetta.
1.4 Raccomandazioni utili
- Nel caso di utilizzo di macchinari con cabine è opportuno assicurare altresì la protezione dall'assorbimento dei prodotti utilizzati;
- effettuare la manutenzione periodica dei macchinari e strumenti usati per le miscele e lo spandimento dei prodotti;
- a fine lavoro svuotamento degli attrezzi e ripulitura dei luoghi nei quali è stato compiuto il trattamento. Non effettuare il lavaggio con acque che possono venire utilizzate. Versare residui in fosse appositamente predisposte;
- esporre in modo ben visibile nei locali dove si conservano i prodotti antiparassitari le etichette dei prodotti medesimi o copia di esse;
- rispettare scrupolosamente i tempi di agibilità sui terreni o locali chiusi ove sono stati impiegati antiparassitari, secondo quanto indicato nelle etichette dei singoli prodotti;
- gli abiti da lavoro vanno comunque conservati in ripostigli strettamente separati dagli abiti personali. Analogamente il vestiario utilizzato durante la manipolazione e spandimento dei presidi sanitari deve essere lavato separatamente da altri indumenti.
1.5 Informazioni mediche
I sintomi di intossicazione ed i consigli terapeutici per il medico per quanto concerne i prodotti di 1a, 2a ed alcuni di 3a classe, sono evidenziati nelle rispettive etichettature.
Pertanto al medico che presta l'intervento deve essere presentata l'etichettatura del prodotto che si presume abbia provocato l'intossicazione.
1.6 Una serie di norme legislative hanno vietato l'impiego in agricoltura dei presidi sanitari contenenti i sottoelencati principi attivi, a causa del loro elevato rischio per la salute degli utilizzatori e dei consumatori:
- Aldrina
- Diedrina
- Endrina
- Eptacloro
- Eptacloroepossido
- DDT
- 2, 4, 5T e 2, 4, 5 TP
- principi attivi a base di antibiotici, chemioterapici e acetato di fenilmercurio
- olio di creosoto
- composti organici del mercurio
- quintozene
- miscele di meta e paracreosolo
- clorociclodienici: eptacloro, eptacloroepossido, clordano
- monofluoracetato (MNFA)
- aminotriazolo
- esaclorocicloesano
- diallate
- triallate
- sulfallate
- mevinfos (fosdrin)
Hanno altresì subito una limitazione d'impiego i presidi sanitari contenenti i sottoelencati principi attivi:
- lindano
- DDD
1.7 Elenco Centri Antiveleno
[…]
2. Mezzi meccanici
Principali misure di prevenzione
A titolo puramente esemplificativo:
- adozione di cabina o telaio di protezione per trattrici agricole a ruote indicate dalla citata circolare del Ministero del Lavoro n. 49 del 19.5.1981 al fine di evitare o ridurre gli infortuni derivanti dal ribaltamento delle trattrici medesime;
- adeguato addestramento degli addetti all'uso dei singoli mezzi meccanici;
- rispetto dei tempi e delle modalità di manutenzione del mezzo meccanico secondo le specifiche indicazioni della Casa costruttrice;
- la pulizia, riparazione, registrazione, ingrassaggio o comunque la manipolazione di parti di macchine non deve essere effettuata quando queste sono in moto. Gli elementi delle macchine, quando costituiscono pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti dei dispositivi di sicurezza;
- tutte le parti di collegamento o fissaggio (viti, bulloni, ecc.) gli ingranaggi, le ruote e parti mobili e dentate, i motori e quelle parti che in caso di rottura possono fuoriuscire con violenza, devono essere fornite di adeguate protezioni (schermi, custodie, ecc.);
- le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di idonei ripari (parapetti o griglie, coperture, ecc. - es. trebbiatrici);
- gli organi di comando per la messa in moto e l'arresto devono essere ben riconoscibili e di facile portata, ma tali da evitare accensioni accidentali;
- i mezzi di sollevamento e trasporto devono essere usati in modo rispondente alle loro caratteristiche con le opportune misure per assicurare la stabilità del mezzo;
- ove consentito dalla caratteristica del mezzo, sedili delle macchine con sospensioni regolabili in grado di ridurre almeno le vibrazioni verticali ed adeguata imbottitura;
- per le macchine azionate da motori elettrici: corretta esecuzione impianto elettrico, di terra e perfetta taratura dei fusibili;
- per le macchine ad azionamento oleodinamico, osservanza scrupolosa dei limiti massimi di portata di carico e protezione dei comandi contro l'azionamento accidentale;
- parapetti protettivi dell'altezza di almeno un metro per le piattaforme di sollevamento azionate da pompe idrauliche e per i piani di carico.
3. Stalle e allevamenti
Le stalle e i ricoveri degli animali in genere non devono comunicare con i locali di abitazione o con i dormitori.
Quando le stalle od i ricoveri siano situati sotto i locali predetti, devono avere solai costruiti in modo da impedire il passaggio di gas.
Le aziende devono tenere a disposizione degli addetti alla custodia del bestiame, i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive quali zoonosi batteriche e virali.
Nelle attività concernenti la distruzione di parassiti degli animali, nonché in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame,devono essere osservate le disposizioni per la difesa delle sostanze.
Oltre alla osservazione delle prescrizioni di legge in materia di stalle e di concimaie, la prevenzione per gli addetti al bestiame deve essere rivolta ad evitare la polverosità derivante dal deposito, trasporto e scarico dell'alimentazione secca, i gas da fermentazione degli escrementi animali e quant'altro connesso al microclima dell'ambiente di lavoro (umidità e sbalzi di temperatura).
4. Silos, pozzi neri, cantine ed ambienti simili
Oltre all'osservazione delle norme di legge in materia, la prevenzione per gli addetti ai lavori che si svolgono negli ambienti indicati in epigrafe, deve essere rivolta ad evitare lo sviluppo di gas tossici prodotti dalla fermentazione organica vegetale o dei rifiuti animali, ma anche da microclima, incendi ed esplosioni e quant'altro connesso all'ambiente di lavoro.
L'accesso dei lavoratori nei locali indicati può avvenire soltanto dopo che sia stata preventivamente accertata l'esistenza delle condizioni di respirabilità, ossia assenza di gas tossici.
I lavoratori che esplicano attività in tali ambienti, devono usare le necessarie cautele ed, in particolare, essere forniti di ogni mezzo di protezione (maschere, cinture di sicurezza, tute e scarpe adeguate, ecc.); debbono essere, inoltre, vigilati dall'esterno per tutta la durata del lavoro.
5. Frigoriferi
La prevenzione per gli addetti che esplicano la loro attività in ambienti refrigerati deve essere rivolta in particolare ed evitare i rischi connessi al microclima specifico.
Pertanto tali lavoratori devono essere muniti di mezzi protettivi adeguati (tute imbottite, guanti, cappelli).
6. Serre
Oltre al rispetto delle prescrizioni di legge in materia, la prevenzione per gli addetti deve essere rivolta ad assicurare:
- divieto di accesso per i non addetti al trattamento durante lo svolgimento del medesimo con uso di sostanze chimiche;
- rispetto delle indicazioni individuate per l'uso dei fitofarmaci e dei relativi tempi di sicurezza secondo le indicazioni delle etichette;
- adeguato sistema di aereazione;
- uso di idonei mezzi protettivi individuali (indumenti di lavoro, cuffie, ecc.).
7. Lavorazioni a cielo aperto
Oltre a quanto già previsto nell'impiego degli antiparassitari, ove si faccia uso di scale per la potatura, la raccolta prodotti, il carico e scarico di fieno o per altri impieghi, deve trattarsi di scale costruite con materiali adatti alle condizioni di impiego, di dimensioni appropriate, se di legno devono avere i pioli fissati mediante incastro ai montanti, coperti di materiale antisdrucciolevole alle estremità superiori. Le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 metri.
B) Mezzi di protezione individuali
Sono sistemi di sicurezza utilizzati durante l'impiego dei presidi sanitari per proteggere gli operatori dal rischio di possibili intossicazioni per via dermale o per inalazione.
L'uso dei mezzi personali di protezione va considerato come elemento di sicurezza aggiuntivo ai seguenti criteri:
- impiego razionale dei presidi sanitari anche attraverso l'utilizzazione delle tecniche di lotta guidata ed integrata;
- manutenzione periodica delle apparecchiature adibite all'erogazione dei fitofarmaci.
Inconvenienti legati all'uso dei mezzi di protezione individuale:
- disagio (sudorazione, fatica legata al perso di certi mezzi protettivi, ecc.).
- aumento lavoro respiratorio (nel caso delle maschere);
- induzione di falsa sensazione di sicurezza che può portare a trascurare le norme di buona tecnica;
- aumento del pericolo di infortuni (ridotta visibilità, movimenti meno agili).
Mezzi di protezione abituati normalmente | Mansioni durante cui vengono adoperati |
vestiti smessi | |
tuta in tessuto | |
tuta in materiale impermeabile | |
cappello | |
occhiali protettivi | |
guanti | |
mascherina di carta | |
semimaschera in gomma | |
maschera intera | |
casco | |
cabina su trattore | |
cabina con aria condizionata |
Legenda mansioni:
PM: preparazione miscela
DM: distribuzione della miscela
RC: rientro nella coltura trattata per altre operazioni
Come proteggere la pelle
Scegliere indumenti confezionati con prodotti che siano non penetrabili dai fitofarmaci.
- PVC resiste bene ai solventi organici tranne tetracloruro di carbonio.
- Polietilene resiste bene ai solventi organici compreso il tetracloruro di carbonio.
Scegliere indumenti che si possano indossare comodamente e permettano un lavoro agevole. I guanti foderati in cotone riducono l'inconveniente della sudorazione.
Preferire indumenti del tipo "usa e getta" per non doversi preoccupare della manutenzione.
Come proteggere gli occhi
Scegliere occhiali a buona aderenza col viso dotati di guarnizione di materiale resistente ai fitofarmaci.
Scegliere occhiali con buona visibilità anche laterale.
Utilizzare prodotti antiappannanti con cui trattare le lenti.
Come proteggere le vie respiratorie
Maschere a filtro: si tratta o di mezze-maschere che proteggono solo naso e bocca con un facciale dotato di uno o due filtri o di maschere che proteggono l'intero viso compresi gli occhi.
Caschi: sistemi di protezione integrale del capo in cui viene garantito un adeguato ricambio d'aria tramite un ventilatore che aspira l'aria dall'esterno, la fa passare attraverso un filtro e la immette nel casco.
Cabine: sistemi che creano piccoli ambienti confinati, isolati dall'ambiente esterno all'interno dei quali operano gli addetti.
Viene garantito un adeguato ricambio d'aria tramite un ventilatore che aspira l'aria dall'esterno, la filtra e la immette nell'abitacolo. In alcuni casi le cabine sono dotate di impianto di climatizzazione che controlla temperatura e umidità dell'aria immessa.
Efficacia mezzi di protezione delle vie respiratorie
Dipende da: buona tenuta del facciale; buona efficacia dei filtri attraverso cui passa l'aria prima di essere inalata.
Efficacia filtri
E' il punto cruciale di tutti i sistemi di protezione delle vie aeree.
Dipende dalla composizione del filtro. Esiste una vasta gamma di sostanze che compongono i filtri.
Bisogna scegliere il più adatto in rapporto al prodotto o classe di prodotti da cui ci si vuole proteggere.
Non esiste un filtro universale.
Altre informazioni contenute sulle etichette dei filtri rispondenti alle norme UNI '83
- Mese e anno scadenza (esse vanno riferite al periodo massimo di conservazione del filtro in adeguate condizioni e non al periodo massimo di uno efficace del filtro).
- Capacità di assorbimento(funzione della quantità della sostanza assorbente contenuta)
1 piccola
2 media
3 grande
Garanzia dei filtri rispondenti alle norme UNI '83
- Bassa resistenza (Per i filtri misti A 2 P2 al massimo 8,4 m bar e 30 1/min)
- Durata del filtro minima per i filtri A2 = 40 minuti (prove con tetracloruro di carbonio al 0,5%).
Limiti di efficacia e durata degli attuali filtri nei confronti dei fitofarmaci
- Prove di efficacia e di durata per i filtri misti A/P (i più adatti all'uso agricolo) effettuate, secondo le norme UNI, solo con tetracloruro di carbonio e con polveri.
- Quindi garanzia di efficacia e di durata dei filtri, non si riferiscono specialmente ai fitofarmaci.
- La durata minima garantita dalle norme UNI non tiene conto dell'effetto negativo che su essa gioca l'impregnazione di aerosol acquosi, durante l'uso dei fitofarmaci.
Tabella dati INRS '84 sull'efficacia di filtri per maschere e caschi da uso agricolo (% di ritenzione).
Fitofarmaco | Filtri per maschere n. 3 | Filtri per caschi n. 5 |
Parathion | 75 - 87 | 40 - 76 |
Lindano | 50 - 60 | 50 - 65 |
Endosulfan | 68 - 85 | 45 - 78 |
Rinosebe | 92 - 97 | 65 - 95 |
Paraquat | 92 - 98 | 48 - 96 |
Indagine Istituto Meccanica Agraria - Bologna (1981) sulle caratteristiche costruttive di 6 caschi tra i più diffusi.
Peso 1 - 5 Kg.
Portata aria 50 - 80 1/min.
Livello sonoro generato da ventilatore 75 - 86 d B (A)
La estrema variabilità dei dati costruttivi dei caschi denuncia una carenza di conoscenze da parte dei costruttori e la mancanza di una adeguata normativa.
Necessaria una scelta oculata da parte dell'utente.
Caratteristiche di un "buon casco"
- Peso ridotto
- Buon appoggio sulle spalle
- Portata aria 120 1/min (Proposta CEE)
- Rumore generato dal ventilatore 75 d B (A) (Proposta CEE)
- Buona efficacia insonorizzante nei confronti rumori esterni (abbattimento) 5 d B (A)
- Buona visibilità anche laterale
- Direzione dei getti d'aria del ventilatore tale da non procurare fastidi e/o impedire l'appannamento.
Vantaggi delle cabine
- Eliminano i disagi legati all'uso di maschere o caschi.
- Possono offrire una buona protezione contro il rumore se opportunamente progettate.
- Possono offrire una protezione contro le sfavorevoli condizioni ambientali se dotate di climatizzatore.
- Possono offrire una buona protezione contro polveri minerali, se le prese d'aria vengono provviste di opportuni filtri anti-polvere.
- Quando fossero disponibili filtri di provata efficacia nei confronti dei fitofarmaci, eliminerebbero o ridurrebbero sensibilmente il rischio di esposizione a fitofarmaci.
Una cabina che fornisca condizioni ottimali di protezione (filtrazione, climatizzazione e pressurizzazione dell'aria) risulta completamente efficace esclusivamente se l'operatore non inquina la cabina con fitofarmaci (svolgimento di altre mansioni connesse ai trattamenti quali:
preparazione della miscela, pulizia dei mezzi di distribuzione, ecc.).
Pertanto l'uso della cabina va necessariamente integrato con una adeguata organizzazione del lavoro.
Limiti delle cabine quali mezzi di protezione contro i presidi sanitari.
Gli elevati ricambi d'aria aggravano i problemi relativi all'efficacia e alla durata dei filtri. La "falsa sicurezza" indotta dal loro uso, può indurre a non far rispettare le norme di buona tecnica durante i trattamenti.
Osservazioni conclusive sui sistemi di protezione in agricoltura delle vie respiratorie.
- Efficacia filtrante: non è mai il 100%. Anzi per prodotti molto volatili può avvicinarsi al 50%.
- Usare con cautela i dati di vita media dei filtri forniti dai costruttori: in presenza di umidità la durata può ridursi in modo molto rilevante.
- Mezzi individuali vanno conservati ben puliti, perché possono tramutarsi in una fonte aggiuntiva di assorbimento di tossici.
- Non rinunziare mai ai sistemi di preparazione ed erogazione dei presidi sanitari dettati dalle norme di buona tecnica, perché in definitiva sono il più efficace sistema di prevenzione.
Fumare o mangiare, cosparsi di prodotti chimici, vanifica ogni sistema di prevenzione.
LIBRETTO SINDACALE E SANITARIO
Lavoratore ________________________________________________________________
(cognome) (nome)
Luogo e data di nascita ___________________________________________________
Residenza _________________________________________________________________
(Comune - Frazione - Via - Numero Civico)
Codice Fiscale ____________________________________________________________
Iscritto al Collocamento di ________________________ "U.S.L." n. __________
Con rapporto di lavoro di:
- "ex" salariato fisso
- Operaio a tempo determinato
- Operaio tempo indeterminato "O.T. ind."
- Formazione/lavoro
OPERAI A TEMPO DETERMINATO
Qualifica _________________________________________________________________
Disponibilità | Avviamenti | |
mansioni | periodo | |
per "fase lavorativa" | ||
con richiesta nominativa | ||
per "art. 8/bis" | ||
altro |
Interruzioni di servizio
Malattia | Note |
dal ___________ al ________________ | |
dal ___________ al ________________ | |
dal ___________ al ________________ | |
dal ___________ al ________________ |
Infortunio sul lavoro | Note |
dal ___________ al ________________ | |
dal ___________ al ________________ | |
dal ___________ al ________________ | |
dal ___________ al ________________ |
Altri eventi | Note |
dal ___________ al ________________ | |
dal ___________ al ________________ | |
dal ___________ al ________________ | |
dal ___________ al ________________ |
OPERAI A TEMPO INDETERMINATO
("ex" salariati fissi ed "0.T. ind.")
Qualifica _______________________ Azienda _______________________________
Data assunzione _________________________________________________________
- Precedente rapporto lavoro | O.T. det. | O.T. ind. |
- Eventuali patti aggiuntivi (da allegare rispondendo "SI") | Si | No |
Interruzioni del servizio
Cassa integrazione | Note |
19________ giornate n.______ | |
19________ giornate n.______ | |
19________ giornate n.______ | |
19________ giornate n.______ |
Malattia | Note |
dal ___________ al ________________ | |
dal ___________ al ________________ | |
dal ___________ al ________________ | |
dal ___________ al ________________ |
Infortunio | Note |
dal ___________ al ________________ | |
dal ___________ al ________________ | |
dal ___________ al ________________ | |
dal ___________ al ________________ |
Altri eventi | Note |
dal ___________ al ________________ | |
dal ___________ al ________________ | |
dal ___________ al ________________ | |
dal ___________ al ________________ |
GIORNATE LAVORATE
anno | giornate | anno | giornate | anno | giornate |
19___ | 19___ | 19___ | |||
19___ | 19___ | 19___ | |||
19___ | 19___ | 19___ | |||
19___ | 19___ | 19___ |
SCHEDA SANITARIA (1)
Gruppo Sanguigno _________________________________________________________
Cartella clinica
Data | Patologia |
Vaccinazioni
Data | Tipo | Validità |
(1) da compilarsi a cura del medico
Visite periodiche medicina preventiva
Data | Esito |
PRECEDENTI LAVORATIVI (2)
Datore lavoro | Periodo | Settore (3) | Qualifica | Mansioni | Osservazioni |
(2) solo per "O.T. ind." ed "ex" Salariati Fissi
(3) a - di campagna
b - addetti al bestiame
c - addetti ad azienda florovivaistica
TRATTAMENTI FITOSANITARI EFFETTUATI DAL LAVORATORE
Data | Tipo trattamento | Prodotti usati | Mezzi protettivi forniti al lavoratore |
SCHEDA INTEGRATIVA PER LA LAVORATRICE AGRICOLA
Premessa
La scheda sulla salute riproduttiva della lavoratrice è parte integrante del libretto individuale dei rischi e dei danni per la salute.
I particolari fattori di rischio individuati nella scheda vanno infatti presi in considerazione in relazione a tutti gli altri presenti nel libretto individuale. La parte sanitaria della scheda costituisce un'indicazione allo specialista in ginecologia ed ostetricia della struttura pubblica per la raccolta dell'anamnesi ginecologica. Si tratta di un'indicazione media: l'anamnesi potrebbe essere sviluppata più o meno a seconda della disponibilità dello specialista e della collaborazione della lavoratrice. Dati così raccordati, per poter essere interpretati, vanno considerati da parte dello specialista nell'insieme della storia clinica.
Sulla base dell'anamnesi lo specialista svolgerà o farà svolgere tutti gli accertamenti necessari a stabilire la diagnosi e l'opportuna terapia per i disturbi in atto. Questa scheda non può essere utilizzata direttamente per indagini epidemiologiche.
SALUTE DELLA LAVORATRICE AGRICOLA
1) - Fattori di rischio per la salute riproduttiva:
- guida di trattori
- distribuzione di fitofarmaci
- rientro in colture trattate con fitofarmaci
(tipo di coltura _____________________________________________ )
(numero di giorni dopo il trattamento _____________________________ )
- lavori in stalla (con esposizione a formaldeide)
(indicare altri tipi di disinfettanti o altri presidi medico
chirurgici usati): ______________________________________________
- lavori che comportino esposizione ad altri fattori di rischio
(microclima nelle serre, postura di lavoro nella raccolta)
2) - Condizioni fisiologiche e patologiche della donna in rapporto alla
funzione riproduttiva:
a) Menarca (epoca d';inizio delle mestruazioni)
b) Caratteristiche delle mestruazioni
- ritmo
- quantità
- durata
c) Disturbi mestruali
- dismenorrea (sintomatologia dolorifica prima e/o durante le
- mestruazioni, o algomenorrea)
- disturbi del ritmo
- polimenorrea (mestruazioni anticipanti)
- oligomenorrea (mestruazioni ritardanti)
- amenorrea (assenza completa delle mestruazioni)
Disturbi della quantità e durata:
- ipomenorrea (mestruazione scarsa e breve)
- ipermenorrea (mestruazioni abbondanti e lunghe)
- menoraggia (abnorme aumento della quantità e durata del ciclo)
d) Metrorragia (perdite ematiche intermestruali)
e) Leucorrea (perdite bianche)
f) Xantorrea (perdite gialle)
g) Menopausa (ultima mestruazione)
disturbi del climaterio
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
h) Sterilità
cause diagnosticate
Nota Bene: Per ogni esposizione occorrono definizioni temporali di durata dell';esposizione nel corso dell';anno (e di mesi o stagioni, in cui essa avviene) e di numero di anni in cui l';esposizione é sinora avvenuta.
i) Interruzione volontaria della gravidanza aborti da cause
traumatiche e da cause patologiche
l) Parto prematuro
- data
- diagnosi etiologica
- modalità
- nel caso di parto distocico indicare gli interventi terapeutici
attuati
- altri parti prematuri
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
m) Parto postmaturo
- data
- diagnosi etiologica
- modalità
- nel caso di parto distocico indicare gli interventi terapeutici
attuati
- Altri parti postmaturi
n) Parto a termine
- data
- modalità
- nel caso di parto distocico indicare gli interventi terapeutici
attuati
- altri parti a termine
o) malformazioni nei neonati (indicare quali)
Nota Bene:
1) tra parentesi sono indicate le spiegazioni dei termini tecnici.
2) non sono ripetute le indicazioni per la raccolta di informazioni per i parti successivi al primo, che si intendono sempre valide
3) per ogni sintomo, ovviamente, vanno date indicazioni temporali (da quanto tempo, ogni quanto tempo, ecc.).