Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 30 luglio 1960
Validità: 01.10.1959 - 01.06.1961
Parti: Associazione Prov.le Albergatori-Unione del Commercianti di Latina eSindacato Provinciale-Camera del lavoro, Sindacato Provinciale-Unione Sindacale Cisl, Sindacato Provinciale-Camera Sindacale Uil
Settori: Commercio, Alberghi, Latina

Sommario:

Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Orario di lavoro e lavoro straordinario.
Art. 3. - Gratifica natalizia.
Art. 4. - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 5. - Retribuzioni.
Art. 6. - Amministrazione e ripartizione della percentuale.
Art. 7. - Personale extra e di surroga.
Art. 8. - Indennità di licenziamento.
Art. 9. - Alberghi stagionali, premi di fine stagione.
Art. 10. - Piccoli alberghi - Piccole pensioni locande - Retribuzioni fisse.
Art. 11. - Interpretazione ultimo comma art. 66.
Art. 12. - Premio di anzianità.
Art. 13. - Riduzioni salariali per comuni.
Art. 14. - Decorrenza e durata del contratto.
Tabelle salari

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per i difendenti da alberghi e locande della provincia di Latina, 30 luglio 1960

L’anno 1960 e questo di 30 luglio, in Latina presso l’Unione dei Commercianti [...] sono convenuti: [...] Associazione Prov.le Albergatori [...], assistiti dal [...] Direttore Reggente dell’Unione del Commercianti di Latina, [...] Sindacato Prov.le aderente alla Camera del lavoro, [...] Sindacato Prov.le aderente alla Unione Sindacale Cisl, [...] Sindacato Prov.le aderente alla Camera Sindacale Uil, allo scopo di stipulare il presente Contratto Integrativo Provinciale per dipendenti da Alberghi e Locande della Provincia di Latina ad integrazione del Contratto Nazionale di Lavoro del 22 settembre 1959.

Art. 1. - Apprendistato.
Assunzione apprendisti.
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 20.
È ammessa la richiesta nominativa dell'Ufficio di Collocamento per le aziende con un numero di dipendenti non superiore ai 10, e nella misura del 25 % degli apprendisti da assumersi, per le Aziende con numero di dipendenti superiore a 10.
Durata dell'apprendistato.
La legge del 10 gennaio 1955 n. 25 demanda ai contratti Nazionali la durata del periodo di apprendistato, pertanto ai sensi dell’art. 7 del citato Contratto Nazionale la durata dell’apprendistato è la seguente:
- mesi 18 per cucina e mesi 12 per le altre categorie.
La durata dell’apprendistato per i licenziati dalle scuole alberghiere è ridotta alla metà. [...]
I periodi di servizio prestati in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non superati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alla stessa attività.
Retribuzione.[...]
Orario di lavoro.
L’orario di lavoro dell’apprendistato non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.
Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo, vale In legge 18 gennaio 1955, n. 25.

Art. 2. - Orario di lavoro e lavoro straordinario.
L’orario di lavoro del personale alberghiero resta fissato come segue: ore 8 per gli addetti al guardaroba e gli ausiliari mentre per il restante personale essendo i salari cosi come concordati comprensivi di un’ora di lavoro straordinario, è di ore 10 giornaliere in deroga a quanto indicato nell’art. 16 del CNL. Tale modifica non contrasta con il contenuto della legge 6 gennaio 1923, n. 2675; comma 5 - per gli addetti a lavori discontinui e di attesa.
Le ore di lavoro straordinario eventualmente effettuate dal lavoratore, dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro ed annotate su apposito registro la cui tenuta è obbligatoria. Su tale registro il lavoratore dovrà apporre il proprio visto che servirà per stabilire se il predetto abbia effettuato o meno prestazioni straordinarie.

Art. 9. - Alberghi stagionali, premi di fine stagione.
Per quanto regola tale particolare attività alberghiera, viene fatto espresso riferimento agli art. 54 e seguenti di CNL.
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