Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° agosto 1957
Validità: 01.08.1958 - 31.07.1960
Parti: Associazione degli Albergatori della Provincia di Rieti-Associazione Provinciale Commercianti e Sindacato Provinciale Lavoratori di Albergo e Pubblici Esercizi-Cisl/Unione Sindacale Cisl
Settori: Commercio, Esercizi pubblici, Rieti

Sommario:

Art. 1. - Campo di applicazione.
Art. 2. - Gratifica natalizia.
Art. 3. - Retribuzione per i dipendenti da alberghi di 1ª e 2ª categoria e pensioni di 1ª.
Art. 4. - Retribuzione per i dipendenti da alberelli di 3ª e 4ª categoria, pensioni di 2ª e 3ª categoria e locande.
Art. 5. - Commissione paritetica.
Art. 6. - Personale extra.
Art. 7. - Indennità di licenziamento o di dimissioni.
Art. 8. - Periodo stagionale.
Art. 9. - Alberghi di stagione - Orario di lavoro.
Art. 10. - Alberghi di stagione - Salario mensile.
Art. 11. - Minimi garantiti di retribuzione mensile per i dipendenti da alberghi di lusso, 1ª e 2ª categoria, e pensioni di 1ª categoria.
Art. 12. - Lavoro straordinario.
Art. 13. - Donne e minori degli anni 18.
Art. 14. - Decorrenza e durata.
Tabelle salari

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 15 novembre 1955, per il personale salariato dipendente dagli alberghi, alberghi meublés, pensioni e locande, nonché da ristoranti e bars annessi della provincia di Rieti, 1° agosto 1957.

L'anno 1957, il giorno 1° agosto, in Rieti, presso l’Associazione Provinciale Commercianti - Largo Cairoli n. 2, tra l’Associazione degli Albergatori della Provincia di Rieti [...], assistiti dal[...]l'Associazione Provinciale Commercianti [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori di Albergo e Pubblici Esercizi aderente alla Cisl [...], assistito dal[...]l’Unione Sindacale Cisl [...], si è stipulato il seguente accordo provinciale integrativo al CCNL per i lavoratori di Albergo, stipulato in Roma il 15 novembre 1955.

Art. 1. - Campo di applicazione.
Il presente accordo disciplina il rapporto di lavoro del personale salariato dipendente dagli alberghi, alberghi meublés, pensioni e locande della Provincia di Rieti, nonché dei ristoranti e bars annessi.

Art. 5. - Commissione paritetica.
Con i compiti e secondo gli scopi del Contratto Nazionale del 15 novembre 1955 è istituita la Commissione Paritetica Provinciale, formata da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori.
La Commissione Paritetica Provinciale si riunisce presso la sede dell’Associazione Provinciale degli Albergatori - Largo Cairoli n. 2 - Rieti. [...]

Art. 9. - Alberghi di stagione - Orario di lavoro.
L'orario di lavoro giornaliero presso gli alberghi stagionali e di nove ore per gli operai addetti al guardaroba e per gli ausiliari, e di 10 ore per tutto il rimanente personale operaio.

Art. 12. - Lavoro straordinario.
Con riferimento agli articoli 10, 17, 18 e 19 del CCNL le ore straordinarie dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci e cronologicamente annotate su apposito registro - la cui tenuta è obbligatoria - sul quale ciascun dipendente che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e annotare gli eventuali reclami e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
[...]
Per i piccoli alberghi di cui all’art. 66 del CCNL le ore straordinarie di lavoro saranno conteggiate sul complesso del servizio prestato settimanalmente.

Art. 13. - Donne e minori degli anni 18.
Si conviene che per le donne e per i minori degli anni 18, i salari saranno diminuiti del 5 %.