Tipologia: CCNL
Data firma: 30 luglio 1991
Validità: 01.01.1990 - 31.12.1994
Parti: Snebie Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Filbi-Uil
Settori: Agroindustriale, Consorzi di bonifica
Fonte: CNEL

Sommario:

 

Premessa
Parte I Disciplina comune
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Classificazione del personale
Titolo II - Rapporti sindacali
Capo I - Sistema di informazioni sulle attività consortili programmi di attività occupazione
Art. 3 - Sistema di informazioni sulle attività consortili
Art. 4 - Divieto del ricorso all'appalto per le attività di esercizio delle opere e impianti consortili
Art. 5 - Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria
Art. 6 - Mobilità della mano d'opera
Capo II - Diritti sindacali e controversie
Art. 7 - Rappresentanza sindacale dei dipendenti nell'azienda
Art. 8 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
Art. 9 - Affissioni
Art. 10 - Compiti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
Art. 11 - Espletamento delle funzioni di dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
Art. 12 - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
Art. 13 - Tutela dei rappresentanti sindacali aziendali
Art. 14 - Aspettativa e permessi dei dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive
Art. 15 - Permessi retribuiti e non retribuiti
Art. 16 - Aspettativa dei dipendenti chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
Art. 17 - Lavoratori studenti
Art. 18 - Diritto allo studio
Art. 19 - Aggiornamento professionale dei "quadri"
Art. 20 - Commissione nazionale per le pari opportunità
Art. 21 - Ambiente di lavoro e nocività
Art. 22 - Assemblea dei lavoratori
Art. 23 - Referendum
Art. 24 - Fondo di solidarietà
Art. 25 - Contributi sindacali
Art. 26 - Contributo per assistenza contrattuale
Art. 27 - Distacco sindacale retribuito
Art. 28 - Controversie individuali
Art. 29 - Controversie collettive
Art. 30 - Commissione paritetica nazionale
Titolo III Disciplina del rapporto di lavoro del personale che esplica la propria attività in modo esclusivo e continuativo per i consorzi
Capo l - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 31 - Requisiti per l'assunzione
Art. 32 - Assunzione del personale con rapporto a tempo indeterminato
Art. 33 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 34 - Promozione
Art. 35 - Forme di concorso
Art. 36 - Norme per l'espletamento del concorso
Art. 37 - Periodo di prova
Art. 38 - Costituzione del rapporto di lavoro
Capo II - Doveri del personale
Art. 39 - Doveri del personale
Art. 40 - Orario di lavoro
Art. 41 - Festività
Capo III - Provvedimenti disciplinari
Art. 42 - Disposizioni generali
Art. 43 - Sanzioni disciplinari
Art. 44 - Censura scritta
Art. 45 - Sospensione dal servizio
Art. 46 - Licenziamento in tronco
Art. 47 - Licenziamento di diritto
Art. 48 - Sospensione cautelare obbligatoria
Art. 49 - Sospensione cautelare facoltativa
Art. 50 - Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di giudizio penale
Art. 51 - Effetti del giudicato penale sul procedimento disciplinare
Art. 52 - Assegno alimentare
Art. 53 - Opposizione avverso il procedimento disciplinare
Art. 54 - Premorienza del dipendente alla decisione sul ricorso
Capo IV - Diritti del personale
Art. 55 - Elementi costitutivi della retribuzione mensile
Art. 56 - Minimi di stipendio base
Art. 57 - Cumulo di mansioni
Art. 58 - Cambiamento di mansioni - Effetti
Art. 59 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 60 - Anzianità per benemerenze belliche ai fini del trattamento economico
Art. 61 - Anzianità convenzionale ai fini degli aumenti periodici
Art. 62 - Svolgimento della carriera economica
Art. 63 - Effetti della promozione e dello svolgimento della carriera economica sugli aumenti periodici
Art. 64 - Indennità integrativa
Art. 65 - Indennità di contingenza
Art. 66 - Retribuzione annua
Art. 67 - Indennità di funzione per i "quadri"
Art. 68 - Indennità per gli operai con incarico di capo degli operai avventizi
Art. 69 - Compenso per lavoro straordinario e festivo
Art. 70 - Compenso per lavoro ordinario notturno
Art. 71 - Compenso per lavoro prestato in turni
Art. 72 - Trasferte e missioni
Art. 73 - Rimborso danni all'automezzo di proprietà del dipendente
Art. 74 - Indennità di trasferimento
Art. 75 - Ritenute
Art. 76 - Responsabilità civile verso terzi
Art. 77 - Rimborso spese legali
Art. 78 - Innovazioni ed invenzioni
Capo V - Interruzioni ordinarie e straordinarie del servizio
Art. 79 - Ferie annuali
Art. 80 - Permessi ordinari
Art. 81 - Permessi straordinari
Art. 82 - Congedo matrimoniale
Art. 83 - Chiamata o richiamo alle armi
Art. 84 - Infortunio e malattia extraprofessionali
Art. 85 - Infortunio e malattia per cause di servizio
Art. 86 - Accertamenti sanitari
Art. 87 - Mantenimento dell'alloggio in caso di malattia o di infortunio
Art. 88 - Anticipazione, cumulo e detrazione delle prestazioni assicurative e previdenziali

 Art. 89 - Gravidanza e puerperio
Art. 90 - Aspettativa senza diritto a retribuzione
Art. 91 - Prestazioni sanitarie integrative
Capo VI - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 92 - Cause di cessazione del rapporto
Art. 93 - Dispensa nell'interesse del servizio
Art. 94 - Dimissioni volontarie
Art. 95 - Dimissioni d'ufficio
Art. 96 - Limiti di età
Art. 97 - Divieto di contratti d'opera con ex dipendenti consorziali
Art. 98 - Certificato di servizio
Art. 99 - Consegne
Art. 100 - Preavviso
Art. 101 - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 102 - Computo del periodo di preavviso
Titolo IV - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 103 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Titolo V - Disciplina del rapporto di lavoro degli operai avventizi
Art. 104 - Classificazione degli operai
Art. 105 - Requisiti per l'assunzione
Art. 106 - Periodo di prova
Art. 107 - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 108 - Doveri degli operai
Art. 109 - Orario di lavoro - Festività
Art. 110 - Cambiamento di mansioni - Effetti
Art. 111 - Provvedimenti disciplinari
Art. 112 - Retribuzione
Art. 113 - Trattamento economico per ferie, 13a mensilità, 14a mensilità, festività e trattamento di fine rapporto (3° elemento)
Art. 114 - Minimi di paga base
Art. 115 - Cumulo di mansioni
Art. 116 - Indennità integrativa
Art. 117 - Indennità di contingenza
Art. 118 - Compenso per lavoro straordinario e festivo
Art. 119 - Trasferte e missioni
Art. 120 - Indennità di trasferimento
Art. 121 - Ritenute
Art. 122 - Impossibilità sopravvenuta della prestazione
Art. 123 - Assicurazioni sociali e integrazione trattamenti
Art. 124 - Cause di cessazione del rapporto
Art. 125 - Consegne
Art. 126 - Preavviso
Art. 127 - Riassunzione operai a tempo determinato
Art. 128 - Trasformazione rapporto operai avventizi
Parte II Disciplina specifica
Titolo I - Disciplina specifica dei rapporti di lavoro dei dipendenti dai consorzi di bonifica
Capo I - Norme attinenti all'istituto del ruolo
Art. 129 - Copertura dei posti di ruolo
Art. 130 - Passaggio in ruolo di personale a tempo indeterminato
Art. 131 - Soppressione del posto di ruolo
Capo II - Estensione del fondo di previdenza agli operai dei consorzi di bonifica
Art. 132 - Estensione del fondo di previdenza
Capo III - Trattamento di quiescenza per i dipendenti dai consorzi di bonifica
Art. 133 - Diritto al trattamento di fine rapporto
Art. 134 - Anzianità di servizio
Art. 135 - Anzianità per benemerenze belliche al fini del trattamento di fine rapporto maturato fino al 31-5-1982
Art. 136 - Arrotondamento delle frazioni di mese
Art. 137 - Reversibilità dei trattamenti di pensione liquidati fino al 31-5-1982 o spettanti nei casi speciali di cui agli artt. 85, 93 e 131
Titolo II - Disciplina specifica dei rapporti di lavoro dei dipendenti dai consorzi di miglioramento fondiario
Capo I - Apprendistato
Art. 138 - Apprendistato
Art. 139 - Anticipazione degli assegni familiari e delle indennità per cassa integrazione salari operai agricoli (Cisoa) agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di ruolo
Capo II - Trattamento di quiescenza per i dipendenti dai consorzi di miglioramento fondiario
Art. 140 - Diritto al trattamento di fine rapporto
Art. 141 - Anzianità di servizio
Art. 142 - Anzianità per benemerenze belliche al fini del trattamento di fine rapporto
Art. 143 - Arrotondamento delle frazioni di mese
Parte III - Accordi integrativi aziendali
Art. 144 - Accordi integrativi aziendali
Parte IV - Disposizioni transitorie e finali
Titolo I - Disposizioni transitorie
Art. 145 - Obbligatorietà del regolamento organico
Art. 146 - Riduzione dei tempi di permanenza
Titolo II - Disposizioni finali
Art. 147 - Decorrenza del contratto
Art. 148 - Disposizioni irretroattive
Art. 149 - Rivalutazione delle pensioni
Art. 150 - Durata del contratto
Art. 151 - Allegati
Allegati
A) Tabella dei minimi di stipendio base.
B) Accordo nazionale trasferte e missioni.
C) Tabella delle mensilità di retribuzione spettanti a titolo di indennità di anzianità per servizio prestato fino al 31 maggio 1982.
D) Accordo 20-5-1977 sulle c.d. «Festività soppresse».
E) Regolamento delle trattenute per contributi sindacali.
F) Regolamento delle trattenute del contributo per assistenza contrattuale.
G) Tabella delle quote ISTAT non conglobate relative al mese di gennaio 1977.
H) Accordi 20-9-1983 per l'attuazione della L. 31-3-1979, n. 92.
I) Accordo 30 marzo 1983, come modificato dall'accordo 24 aprile 1985, per la concessione delle anticipazioni sul TFR di cui all'art. 212 cod. civ. nuovo testo.
L) Documento della commissione tecnica intersindacale in ordine all'attuazione della legge 29-5-1982. n. 297.
M) Accordo 24 aprile 1985 relativo all'applicazione sul TFR dei benefici di cui all'art. 2 della L. 24 maggio 1970 n. 336.
N) Accordo-quadro per la regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro.
O) Fac-simile progetto e contratto di formazione e lavoro.
P) Prestazioni sanitarie integrative.
Q) Schema di autorizzazione e delega per la trattenuta ed il versamento al Fondo integrativo sanitario della quota a carico del lavoratore.

Tra lo Snebi,[…]; la Flai-Cgil,[…]; la Fisba-Cisl,[…]; la Filbi-Uil,[…] assistiti dal Segretario Generale della Uisba-Uil […];
si stipula il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Parte I Disciplina comune
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto

Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica montana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativa, in modo esclusivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi.
Nella disciplina comune di cui alla parte I e nella parte III del presente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli artt. 35 e 36, ai dipendenti dai Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc.. secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°.
Le norme applicabili ai dipendenti che esplichino la propria attività in modo esclusivo e continuativo per gli enti datori di lavoro anzidetti sono contenute nei titoli I, Il e III della parte prima e nella parte terza.
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte prima.
Le norme contenute nei titoli I, Il e III del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti della L. 18-4-1962, n. 230. e norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte terza.
Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico.
Nel titolo Il della disciplina specifica di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati.
Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell'esiguo numero di ditte consorziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere espresso dalle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 29.

Titolo II - Rapporti sindacali
Capo I - Sistema di informazioni sulle attività consortili programmi di attività occupazione
Art. 4 - Divieto del ricorso all'appalto per le attività di esercizio delle opere e impianti consortili

I Consorzi provvedono all'esercizio delle opere e degli impianti consortili direttamente con il personale dipendente (avventizio o fisso), evitando di far ricorso per tali attività ad appalti.

Art. 5 - Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria
Per quanto attiene allo svolgimento dell'attività di manutenzione ordinaria delle opere, non costituente oggetto di concessione regionale, lo Snebi si impegna, attraverso i propri organi regionali, al fine di realizzare l'obiettivo dell'incremento degli attuali livelli occupazionali degli operai avventizi, a far sì che i Consorzi assumano gradualmente quei provvedimenti necessari a fornirsi di una struttura tecnica organizzativa sufficiente alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali permanenti.

Capo II - Diritti sindacali e controversie
Art. 9 - Affissioni

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il Consorzio ha l'obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutti i dipendenti all'interno della sede consorziale e degli eventuali uffici e stabilimenti periferici, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 10 - Compiti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
Compito fondamentale dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali è tutelare i diritti dei dipendenti sul posto di lavoro in un quadro di costruttive relazioni sindacali.
Spetta in particolare ai dirigenti medesimi:
1) esaminare con l'Amministrazione consortile, ai fini di una valutazione globale, nel corso di un apposito incontro che dovrà avvenire entro il 15 novembre di ogni anno, i prevedibili interventi di manutenzione ordinaria delle opere nell'ambito del comprensorio e l'attività di esercizio delle stesse, nonché acquisire i dati previsionali di bilancio relativi agli interventi di manutenzione e di esercizio;
2) intervenire per l'esatta applicazione delle norme di cui alla L. 18/4/1962, n. 230 ed in particolare per i casi di assunzione a termine di personale di 5a, 6a e 7a fascia funzionale, per i quali l'Amministrazione informerà preventivamente le RSA;
3) intervenire altresì per l'esatta osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e proporre l'assunzione di quei provvedimenti che siano ritenuti necessari per la tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore, e dell'ambiente di lavoro;
4) esaminare con l'Amministrazione consortile, prima che vengano adottati i relativi provvedimenti, gli schemi dei regolamenti organici del personale da questa predisposti, ed esprimere un parere sulla rispondenza alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro della classificazione del personale nelle varie f.f. disposta dagli schemi di regolamenti organici (v. art. 5, 2° e 3° comma);
[…]
8) intervenire per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro;
9) raggiungere con l'Amministrazione consortile intese sui criteri di rotazione degli operai addetti allo svolgimento dei lavori nocivi al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio, nonché intese sull'individuazione, nel rispetto della vigente legislazione in materia, delle mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno di lavori nocivi (v. art. 21, 2° e 3° comma);
[…]
16) prestare assistenza in tutti i casi nei quali ne venga fatta richiesta da parte del dipendente interessato.
I Consorzi devono specificamente richiamare i pareri espressi dalle RSA nei provvedimenti relativi a materie per le quali il presente contratto richiede i predetti pareri.
Le richieste di parere ed i pareri espressi dalle RSA devono essere formulati per iscritto.
[…]

Art. 21 - Ambiente di lavoro e nocività
Sono considerati lavori nocivi quei lavori per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione o la presenza delle sostanze classificate nocive per l'uomo dalla vigente legislazione (presidi sanitari di 1a, 2a, 3a e 4a classe ex art. 3 D.P.R. 3-8-1968, n. 1255).
I Consorzi, d'intesa con le RSA, stabiliscono criteri di rotazione degli operai addetti allo svolgimento dei lavori nocivi al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio.
Allo scopo le Amministrazioni, d'intesa con le RSA, provvedono ad individuare, nel rispetto della vigente legislazione in materia, le mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno di lavori nocivi.
I Consorzi sono tenuti a dotare gli operai addetti ai lavori di cui al precedente comma dei mezzi di difesa individuali o collettivi necessari per la tutela della loro salute ed integrità fisica (come maschere, guanti, occhiali, ecc.).
I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possibilmente personale, per tutta la durata del rapporto di lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.
Agli operai addetti ai lavori di cui al 1° comma viene concessa una giornata di permesso retribuito all'anno per l'effettuazione di visite mediche, mirate all'accertamento di eventuali danni conseguenti al rischio specifico lavorativo.

Art. 30 - Commissione paritetica nazionale
É istituita in Roma la Commissione paritetica nazionale con il compito di esaminare le eventuali divergenze in ordine all'interpretazione delle norme del presente contratto.
La Commissione è composta da 6 membri: 3 nominati dallo Snebi e 3 designati da ciascuna delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per ogni Organizzazione.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.
La Commissione si riunisce, su richiesta di uno dei quattro Sindacati indicati al secondo comma, entro sessanta giorni dalla richiesta medesima.
La convocazione, in ogni caso, è effettuata dallo Snebi.
La Commissione decide, in via definitiva quale espressione della volontà contrattuale delle parti, con il voto favorevole di almeno 5 membri.
Per ogni questione o gruppo di questioni sottoposte all'esame della Commissione verrà redatto un verbale.

Titolo III Disciplina del rapporto di lavoro del personale che esplica la propria attività in modo esclusivo e continuativo per i consorzi
Capo l - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 31 - Requisiti per l'assunzione

Per l'assunzione del personale sono richiesti i seguenti requisiti:
[…]
f) sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da espletare, da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario;
g) i titoli di studio prescritti dalla legge e dai singoli regolamenti consorziali, unitamente al possesso delle necessarie attitudini e capacità per il regolare disimpegno delle mansioni inerenti alla qualifica da assegnare.
[…]

Capo II - Doveri del personale
Art. 39 - Doveri del personale

I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri previsti dal presente contratto e dalle norme regolamentari consortili.
In particolare i dipendenti hanno l'obbligo di:
a) esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni loro conferite ed attenersi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio, sempreché non siano in contrasto con quelle del presente contratto;
[…]

Art. 40 - Orario di lavoro
[…]
Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati nocivi ai sensi del precedente art. 21, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore sull'orario giornaliero ordinario, fermo restando l'importo della retribuzione.
Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un'altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il completamento dell'orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività.
Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell'acqua; sono considerati lavori disagiati l'estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo.
[…]

Capo III - Provvedimenti disciplinari
Art. 44 - Censura scritta

La censura scritta è una dichiarazione di biasimo che viene inflitta nei seguenti casi:
a) per negligenza o per lievi mancanze in servizio;
b) per ingiustificato ritardo nell'inizio o per anticipazione nella cessazione del lavoro ovvero per allontanamento arbitrario dal lavoro;
[…]
e) in genere per lievi trasgressioni all'osservanza dei regolamenti, delle istruzioni particolari o degli ordini di servizio.

Art. 45 - Sospensione dal servizio
La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal posto con privazione della retribuzione per un periodo:
1) sino a tre giorni:
a) per maggiori gravità nelle infrazioni previste all'articolo precedente;
b) per recidiva nelle mancanze commesse nello stesso anno, per le quali fu inflitta la sanzione della censura scritta;
[…]
g) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;
[…]
i) in genere per mancanze che, senza rivestire carattere di particolare gravità, siano lesive del decoro, della funzione o della disciplina;
2) da quattro a dieci giorni:
l) per maggiori gravità o per recidiva entro due anni, nelle infrazioni previste alle lettere da c) ad i);
m) per ripetizione entro l'anno della recidiva di cui alla lettera b);
[…]

Art. 46 - Licenziamento in tronco
Il licenziamento in tronco viene inflitto:
a) per notevoli gravità o per recidiva nelle infrazioni previste alle lettere da n) a p) dell'art. 45;
b) per reiterazione, rispettivamente, entro il biennio o entro l'anno della recidiva prevista alle lettere l) e m) dell'art. 45;
[…]
f) per furto o danneggiamento doloso, anche se soltanto tentati, alle opere od ai materiali di pertinenza del Consorzio;
[…]

Art. 49 - Sospensione cautelare facoltativa
Il Consorzio, nelle ipotesi di cui all'art. 46, può sospendere il dipendente dal servizio, con conseguente sospensione della retribuzione, anche prima che sia esaurito od iniziato il procedimento ivi previsto.
[…]

Capo IV - Diritti del personale
Art. 71 - Compenso per lavoro prestato in turni

Il lavoro compiuto in turni entro il normale orario settimanale dà diritto alle seguenti maggiorazioni del valore orario della retribuzione mensile di qualifica di cui al precedente art. 55:
a) lavoro festivo o domenicale diurno 10%
b) lavoro feriale notturno 15%
c) lavoro festivo o domenicale notturno 20%
Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi.
[…]

Capo V - Interruzioni ordinarie e straordinarie del servizio
Art. 86 - Accertamenti sanitari

Il Consorzio ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di Enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 89 - Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza o di puerperio trovano applicazione le disposizioni della legge 30-12-1971, n. 1204 e successive modificazioni ed integrazioni.
[…]

Capo VI - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 93 - Dispensa nell'interesse del servizio

Il dipendente può essere dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di salute o per accertata incapacità all'adempimento delle sue funzioni.
Il provvedimento di dispensa dal servizio per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di salute, è adottato dal Consorzio sulla base del parere espresso da un Collegio medico costituito nel modo previsto all'art. 84.
Il provvedimento di dispensa per incapacità deve essere preceduto dal conforme parere di una Commissione composta da cinque membri, nominati come segue:
- uno, con funzioni di Presidente, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori nel cui circondario ha sede la Prefettura della Provincia ove ha sede il Consorzio;
- due dal Sindacato Nazionale dei Consorzi;
- due dal Sindacato al quale il dipendente è iscritto od ha conferito mandato nell'ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Qualora entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta i Sindacati non abbiano provveduto ad effettuare le nomine di loro spettanza, queste sono devolute all'Assessorato regionale al lavoro o, in caso di mancata designazione di quest'ultimo nello stesso termine, all'Ufficio provinciale del lavoro competente per la provincia ove ha sede il Consorzio.
[…]

Titolo V - Disciplina del rapporto di lavoro degli operai avventizi
Art. 105 - Requisiti per l'assunzione

Gli operai sono assunti tramite il competente Ufficio di collocamento ed in base alle norme di legge vigenti per il collocamento.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti requisiti:
[…]
e) sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da esplicare, da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario.

Art. 108 - Doveri degli operai
Gli operai hanno l'obbligo di osservare i doveri previsti dal presente contratto e dalle norme regolamentari consortili.
In particolare gli operai hanno l'obbligo di:
a) esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni loro conferite ed attenersi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio, sempreché non siano in contrasto con quelle del presente contratto;
[…]
c) svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, tenere il segreto di ufficio, non trarre in alcun modo benefici dallo svolgimento delle mansioni attribuite, usare con la dovuta cura oggetti o strumenti o macchine loro affidati;
[…]

Art. 109 - Orario di lavoro - Festività
[…]
Qualora gli operai siano addetti a lavori considerati pesanti o nocivi ai sensi del CCNL 30-7-1970 e relativi accordi circoscrizionali, restano in vigore le riduzioni dell'orario ordinario di lavoro contemplate dai predetti accordi circoscrizionali in vigore al 31-12-1973. In mancanza di tali accordi trova applicazione la norma di cui al 15° comma dell'art. 40 del presente contratto.
[…]

Art. 123 - Assicurazioni sociali e integrazione trattamenti
Per le assicurazioni sociali obbligatorie, per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattie e per gli assegni familiari trovano applicazione le norme di legge.
[…]

Parte III - Accordi integrativi aziendali
Art. 144 - Accordi integrativi aziendali

Saranno stipulati, mediante appositi incontri da avviarsi entro il mese di settembre 1991, tra i Consorzi e le RSA, accordi aziendali integrativi del presente contratto che troveranno applicazione con decorrenza dall'1-1-1992.
Gli accordi aziendali di cui al precedente comma non possono avere ad oggetto la disciplina di istituti economici e normativi che siano già definiti nel presente CCNL, rimanendo espressamente escluse le materie relative alla classificazione, all'inquadramento del personale e alla parametrazione degli stipendi.
[…]
Gli accordi integrativi aziendali hanno durata quadriennale e scadono pertanto al 31-12-1995.

Titolo II - Disposizioni finali
Art. 151 - Allegati
Gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P e Q al presente contratto costituiscono parte integrante ed essenziale del contratto stesso.