Tipologia: CCNL
Data firma: 30 luglio 1991
Validità: 01.01.1990 - 31.12.1994
Parti: Snebie Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Filbi-Uil
Settori: Agroindustriale, Consorzi di bonifica
Fonte: CNEL
Sommario:
Premessa | Art. 89 - Gravidanza e puerperio Art. 90 - Aspettativa senza diritto a retribuzione Art. 91 - Prestazioni sanitarie integrative Capo VI - Cessazione del rapporto di lavoro Art. 92 - Cause di cessazione del rapporto Art. 93 - Dispensa nell'interesse del servizio Art. 94 - Dimissioni volontarie Art. 95 - Dimissioni d'ufficio Art. 96 - Limiti di età Art. 97 - Divieto di contratti d'opera con ex dipendenti consorziali Art. 98 - Certificato di servizio Art. 99 - Consegne Art. 100 - Preavviso Art. 101 - Indennità sostitutiva del preavviso Art. 102 - Computo del periodo di preavviso Titolo IV - Rapporti di lavoro a tempo parziale Art. 103 - Rapporti di lavoro a tempo parziale Titolo V - Disciplina del rapporto di lavoro degli operai avventizi Art. 104 - Classificazione degli operai Art. 105 - Requisiti per l'assunzione Art. 106 - Periodo di prova Art. 107 - Costituzione del rapporto di lavoro Art. 108 - Doveri degli operai Art. 109 - Orario di lavoro - Festività Art. 110 - Cambiamento di mansioni - Effetti Art. 111 - Provvedimenti disciplinari Art. 112 - Retribuzione Art. 113 - Trattamento economico per ferie, 13a mensilità, 14a mensilità, festività e trattamento di fine rapporto (3° elemento) Art. 114 - Minimi di paga base Art. 115 - Cumulo di mansioni Art. 116 - Indennità integrativa Art. 117 - Indennità di contingenza Art. 118 - Compenso per lavoro straordinario e festivo Art. 119 - Trasferte e missioni Art. 120 - Indennità di trasferimento Art. 121 - Ritenute Art. 122 - Impossibilità sopravvenuta della prestazione Art. 123 - Assicurazioni sociali e integrazione trattamenti Art. 124 - Cause di cessazione del rapporto Art. 125 - Consegne Art. 126 - Preavviso Art. 127 - Riassunzione operai a tempo determinato Art. 128 - Trasformazione rapporto operai avventizi Parte II Disciplina specifica Titolo I - Disciplina specifica dei rapporti di lavoro dei dipendenti dai consorzi di bonifica Capo I - Norme attinenti all'istituto del ruolo Art. 129 - Copertura dei posti di ruolo Art. 130 - Passaggio in ruolo di personale a tempo indeterminato Art. 131 - Soppressione del posto di ruolo Capo II - Estensione del fondo di previdenza agli operai dei consorzi di bonifica Art. 132 - Estensione del fondo di previdenza Capo III - Trattamento di quiescenza per i dipendenti dai consorzi di bonifica Art. 133 - Diritto al trattamento di fine rapporto Art. 134 - Anzianità di servizio Art. 135 - Anzianità per benemerenze belliche al fini del trattamento di fine rapporto maturato fino al 31-5-1982 Art. 136 - Arrotondamento delle frazioni di mese Art. 137 - Reversibilità dei trattamenti di pensione liquidati fino al 31-5-1982 o spettanti nei casi speciali di cui agli artt. 85, 93 e 131 Titolo II - Disciplina specifica dei rapporti di lavoro dei dipendenti dai consorzi di miglioramento fondiario Capo I - Apprendistato Art. 138 - Apprendistato Art. 139 - Anticipazione degli assegni familiari e delle indennità per cassa integrazione salari operai agricoli (Cisoa) agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di ruolo Capo II - Trattamento di quiescenza per i dipendenti dai consorzi di miglioramento fondiario Art. 140 - Diritto al trattamento di fine rapporto Art. 141 - Anzianità di servizio Art. 142 - Anzianità per benemerenze belliche al fini del trattamento di fine rapporto Art. 143 - Arrotondamento delle frazioni di mese Parte III - Accordi integrativi aziendali Art. 144 - Accordi integrativi aziendali Parte IV - Disposizioni transitorie e finali Titolo I - Disposizioni transitorie Art. 145 - Obbligatorietà del regolamento organico Art. 146 - Riduzione dei tempi di permanenza Titolo II - Disposizioni finali Art. 147 - Decorrenza del contratto Art. 148 - Disposizioni irretroattive Art. 149 - Rivalutazione delle pensioni Art. 150 - Durata del contratto Art. 151 - Allegati Allegati A) Tabella dei minimi di stipendio base. B) Accordo nazionale trasferte e missioni. C) Tabella delle mensilità di retribuzione spettanti a titolo di indennità di anzianità per servizio prestato fino al 31 maggio 1982. D) Accordo 20-5-1977 sulle c.d. «Festività soppresse». E) Regolamento delle trattenute per contributi sindacali. F) Regolamento delle trattenute del contributo per assistenza contrattuale. G) Tabella delle quote ISTAT non conglobate relative al mese di gennaio 1977. H) Accordi 20-9-1983 per l'attuazione della L. 31-3-1979, n. 92. I) Accordo 30 marzo 1983, come modificato dall'accordo 24 aprile 1985, per la concessione delle anticipazioni sul TFR di cui all'art. 212 cod. civ. nuovo testo. L) Documento della commissione tecnica intersindacale in ordine all'attuazione della legge 29-5-1982. n. 297. M) Accordo 24 aprile 1985 relativo all'applicazione sul TFR dei benefici di cui all'art. 2 della L. 24 maggio 1970 n. 336. N) Accordo-quadro per la regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro. O) Fac-simile progetto e contratto di formazione e lavoro. P) Prestazioni sanitarie integrative. Q) Schema di autorizzazione e delega per la trattenuta ed il versamento al Fondo integrativo sanitario della quota a carico del lavoratore. |
Tra lo Snebi,[…]; la Flai-Cgil,[…]; la Fisba-Cisl,[…]; la Filbi-Uil,[…] assistiti dal Segretario Generale della Uisba-Uil […];
si stipula il presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Parte I Disciplina comune
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti tra i Consorzi di bonifica (ivi compresi i Consorzi di bonifica montana), gli Enti consortili similari di diritto pubblico, i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati ed il personale di cui al successivo art. 2, il quale esplichi la propria attività, per gli enti anzidetti, in via continuativa, in modo esclusivo o a tempo parziale, nonché i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con il personale con rapporto a termine e con gli operai avventizi.
Nella disciplina comune di cui alla parte I e nella parte III del presente contratto sono contenute le norme applicabili tanto ai dipendenti dai Consorzi di bonifica ed Enti similari di diritto pubblico, quanto, fatta eccezione per gli artt. 35 e 36, ai dipendenti dai Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo, etc.. secondo quanto espressamente indicato ai successivi commi 3°, 5° e 6°.
Le norme applicabili ai dipendenti che esplichino la propria attività in modo esclusivo e continuativo per gli enti datori di lavoro anzidetti sono contenute nei titoli I, Il e III della parte prima e nella parte terza.
La disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale è contenuta nel titolo IV della parte prima.
Le norme contenute nei titoli I, Il e III del presente contratto sono applicabili anche al personale con rapporto a termine ai sensi e nei limiti della L. 18-4-1962, n. 230. e norme applicabili agli operai avventizi sono contenute nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte terza.
Nel titolo I della disciplina specifica, di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di bonifica e gli Enti consortili similari di diritto pubblico.
Nel titolo Il della disciplina specifica di cui alla parte seconda del presente contratto, sono contenute le norme applicabili esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con i Consorzi di miglioramento fondiario, di irrigazione, idraulici di scolo e loro raggruppamenti comunque denominati.
Il presente contratto non si applica a quei Consorzi di miglioramento fondiario che, tenuto conto della limitata estensione del comprensorio, del limitato ammontare della contribuenza, dell'esiguo numero di ditte consorziate e della modesta entità delle prestazioni dei dipendenti, siano ritenuti privi di una articolata organizzazione tecnico-amministrativa, sulla base del parere espresso dalle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto, in conformità a quanto previsto al successivo art. 29.
Titolo II - Rapporti sindacali
Capo I - Sistema di informazioni sulle attività consortili programmi di attività occupazione
Art. 4 - Divieto del ricorso all'appalto per le attività di esercizio delle opere e impianti consortili
I Consorzi provvedono all'esercizio delle opere e degli impianti consortili direttamente con il personale dipendente (avventizio o fisso), evitando di far ricorso per tali attività ad appalti.
Art. 5 - Esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria
Per quanto attiene allo svolgimento dell'attività di manutenzione ordinaria delle opere, non costituente oggetto di concessione regionale, lo Snebi si impegna, attraverso i propri organi regionali, al fine di realizzare l'obiettivo dell'incremento degli attuali livelli occupazionali degli operai avventizi, a far sì che i Consorzi assumano gradualmente quei provvedimenti necessari a fornirsi di una struttura tecnica organizzativa sufficiente alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali permanenti.
Capo II - Diritti sindacali e controversie
Art. 9 - Affissioni
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il Consorzio ha l'obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutti i dipendenti all'interno della sede consorziale e degli eventuali uffici e stabilimenti periferici, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 10 - Compiti dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
Compito fondamentale dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali è tutelare i diritti dei dipendenti sul posto di lavoro in un quadro di costruttive relazioni sindacali.
Spetta in particolare ai dirigenti medesimi:
1) esaminare con l'Amministrazione consortile, ai fini di una valutazione globale, nel corso di un apposito incontro che dovrà avvenire entro il 15 novembre di ogni anno, i prevedibili interventi di manutenzione ordinaria delle opere nell'ambito del comprensorio e l'attività di esercizio delle stesse, nonché acquisire i dati previsionali di bilancio relativi agli interventi di manutenzione e di esercizio;
2) intervenire per l'esatta applicazione delle norme di cui alla L. 18/4/1962, n. 230 ed in particolare per i casi di assunzione a termine di personale di 5a, 6a e 7a fascia funzionale, per i quali l'Amministrazione informerà preventivamente le RSA;
3) intervenire altresì per l'esatta osservanza delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e proporre l'assunzione di quei provvedimenti che siano ritenuti necessari per la tutela della salute e dell'integrità fisica del lavoratore, e dell'ambiente di lavoro;
4) esaminare con l'Amministrazione consortile, prima che vengano adottati i relativi provvedimenti, gli schemi dei regolamenti organici del personale da questa predisposti, ed esprimere un parere sulla rispondenza alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro della classificazione del personale nelle varie f.f. disposta dagli schemi di regolamenti organici (v. art. 5, 2° e 3° comma);
[…]
8) intervenire per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro;
9) raggiungere con l'Amministrazione consortile intese sui criteri di rotazione degli operai addetti allo svolgimento dei lavori nocivi al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio, nonché intese sull'individuazione, nel rispetto della vigente legislazione in materia, delle mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno di lavori nocivi (v. art. 21, 2° e 3° comma);
[…]
16) prestare assistenza in tutti i casi nei quali ne venga fatta richiesta da parte del dipendente interessato.
I Consorzi devono specificamente richiamare i pareri espressi dalle RSA nei provvedimenti relativi a materie per le quali il presente contratto richiede i predetti pareri.
Le richieste di parere ed i pareri espressi dalle RSA devono essere formulati per iscritto.
[…]
Art. 21 - Ambiente di lavoro e nocività
Sono considerati lavori nocivi quei lavori per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione o la presenza delle sostanze classificate nocive per l'uomo dalla vigente legislazione (presidi sanitari di 1a, 2a, 3a e 4a classe ex art. 3 D.P.R. 3-8-1968, n. 1255).
I Consorzi, d'intesa con le RSA, stabiliscono criteri di rotazione degli operai addetti allo svolgimento dei lavori nocivi al fine di ridurre il tempo complessivo di esposizione al rischio.
Allo scopo le Amministrazioni, d'intesa con le RSA, provvedono ad individuare, nel rispetto della vigente legislazione in materia, le mansioni alternative alle quali adibire i dipendenti che abbiano compiuto il proprio turno di lavori nocivi.
I Consorzi sono tenuti a dotare gli operai addetti ai lavori di cui al precedente comma dei mezzi di difesa individuali o collettivi necessari per la tutela della loro salute ed integrità fisica (come maschere, guanti, occhiali, ecc.).
I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione possibilmente personale, per tutta la durata del rapporto di lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza.
Agli operai addetti ai lavori di cui al 1° comma viene concessa una giornata di permesso retribuito all'anno per l'effettuazione di visite mediche, mirate all'accertamento di eventuali danni conseguenti al rischio specifico lavorativo.
Art. 30 - Commissione paritetica nazionale
É istituita in Roma la Commissione paritetica nazionale con il compito di esaminare le eventuali divergenze in ordine all'interpretazione delle norme del presente contratto.
La Commissione è composta da 6 membri: 3 nominati dallo Snebi e 3 designati da ciascuna delle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, in ragione di un membro per ogni Organizzazione.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.
La Commissione si riunisce, su richiesta di uno dei quattro Sindacati indicati al secondo comma, entro sessanta giorni dalla richiesta medesima.
La convocazione, in ogni caso, è effettuata dallo Snebi.
La Commissione decide, in via definitiva quale espressione della volontà contrattuale delle parti, con il voto favorevole di almeno 5 membri.
Per ogni questione o gruppo di questioni sottoposte all'esame della Commissione verrà redatto un verbale.
Titolo III Disciplina del rapporto di lavoro del personale che esplica la propria attività in modo esclusivo e continuativo per i consorzi
Capo l - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 31 - Requisiti per l'assunzione
Per l'assunzione del personale sono richiesti i seguenti requisiti:
[…]
f) sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da espletare, da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario;
g) i titoli di studio prescritti dalla legge e dai singoli regolamenti consorziali, unitamente al possesso delle necessarie attitudini e capacità per il regolare disimpegno delle mansioni inerenti alla qualifica da assegnare.
[…]
Capo II - Doveri del personale
Art. 39 - Doveri del personale
I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri previsti dal presente contratto e dalle norme regolamentari consortili.
In particolare i dipendenti hanno l'obbligo di:
a) esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni loro conferite ed attenersi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio, sempreché non siano in contrasto con quelle del presente contratto;
[…]
Art. 40 - Orario di lavoro
[…]
Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati nocivi ai sensi del precedente art. 21, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore sull'orario giornaliero ordinario, fermo restando l'importo della retribuzione.
Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un'altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il completamento dell'orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività.
Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell'acqua; sono considerati lavori disagiati l'estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo.
[…]
Capo III - Provvedimenti disciplinari
Art. 44 - Censura scritta
La censura scritta è una dichiarazione di biasimo che viene inflitta nei seguenti casi:
a) per negligenza o per lievi mancanze in servizio;
b) per ingiustificato ritardo nell'inizio o per anticipazione nella cessazione del lavoro ovvero per allontanamento arbitrario dal lavoro;
[…]
e) in genere per lievi trasgressioni all'osservanza dei regolamenti, delle istruzioni particolari o degli ordini di servizio.
Art. 45 - Sospensione dal servizio
La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal posto con privazione della retribuzione per un periodo:
1) sino a tre giorni:
a) per maggiori gravità nelle infrazioni previste all'articolo precedente;
b) per recidiva nelle mancanze commesse nello stesso anno, per le quali fu inflitta la sanzione della censura scritta;
[…]
g) per tolleranza di irregolarità di servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi da parte del personale dipendente;
[…]
i) in genere per mancanze che, senza rivestire carattere di particolare gravità, siano lesive del decoro, della funzione o della disciplina;
2) da quattro a dieci giorni:
l) per maggiori gravità o per recidiva entro due anni, nelle infrazioni previste alle lettere da c) ad i);
m) per ripetizione entro l'anno della recidiva di cui alla lettera b);
[…]
Art. 46 - Licenziamento in tronco
Il licenziamento in tronco viene inflitto:
a) per notevoli gravità o per recidiva nelle infrazioni previste alle lettere da n) a p) dell'art. 45;
b) per reiterazione, rispettivamente, entro il biennio o entro l'anno della recidiva prevista alle lettere l) e m) dell'art. 45;
[…]
f) per furto o danneggiamento doloso, anche se soltanto tentati, alle opere od ai materiali di pertinenza del Consorzio;
[…]
Art. 49 - Sospensione cautelare facoltativa
Il Consorzio, nelle ipotesi di cui all'art. 46, può sospendere il dipendente dal servizio, con conseguente sospensione della retribuzione, anche prima che sia esaurito od iniziato il procedimento ivi previsto.
[…]
Capo IV - Diritti del personale
Art. 71 - Compenso per lavoro prestato in turni
Il lavoro compiuto in turni entro il normale orario settimanale dà diritto alle seguenti maggiorazioni del valore orario della retribuzione mensile di qualifica di cui al precedente art. 55:
a) lavoro festivo o domenicale diurno 10%
b) lavoro feriale notturno 15%
c) lavoro festivo o domenicale notturno 20%
Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi.
[…]
Capo V - Interruzioni ordinarie e straordinarie del servizio
Art. 86 - Accertamenti sanitari
Il Consorzio ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del dipendente da parte di Enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 89 - Gravidanza e puerperio
In caso di gravidanza o di puerperio trovano applicazione le disposizioni della legge 30-12-1971, n. 1204 e successive modificazioni ed integrazioni.
[…]
Capo VI - Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 93 - Dispensa nell'interesse del servizio
Il dipendente può essere dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di salute o per accertata incapacità all'adempimento delle sue funzioni.
Il provvedimento di dispensa dal servizio per sopravvenuta inabilità determinata da motivi di salute, è adottato dal Consorzio sulla base del parere espresso da un Collegio medico costituito nel modo previsto all'art. 84.
Il provvedimento di dispensa per incapacità deve essere preceduto dal conforme parere di una Commissione composta da cinque membri, nominati come segue:
- uno, con funzioni di Presidente, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori nel cui circondario ha sede la Prefettura della Provincia ove ha sede il Consorzio;
- due dal Sindacato Nazionale dei Consorzi;
- due dal Sindacato al quale il dipendente è iscritto od ha conferito mandato nell'ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Qualora entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta i Sindacati non abbiano provveduto ad effettuare le nomine di loro spettanza, queste sono devolute all'Assessorato regionale al lavoro o, in caso di mancata designazione di quest'ultimo nello stesso termine, all'Ufficio provinciale del lavoro competente per la provincia ove ha sede il Consorzio.
[…]
Titolo V - Disciplina del rapporto di lavoro degli operai avventizi
Art. 105 - Requisiti per l'assunzione
Gli operai sono assunti tramite il competente Ufficio di collocamento ed in base alle norme di legge vigenti per il collocamento.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti requisiti:
[…]
e) sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da esplicare, da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario.
Art. 108 - Doveri degli operai
Gli operai hanno l'obbligo di osservare i doveri previsti dal presente contratto e dalle norme regolamentari consortili.
In particolare gli operai hanno l'obbligo di:
a) esplicare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni loro conferite ed attenersi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio, sempreché non siano in contrasto con quelle del presente contratto;
[…]
c) svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, tenere il segreto di ufficio, non trarre in alcun modo benefici dallo svolgimento delle mansioni attribuite, usare con la dovuta cura oggetti o strumenti o macchine loro affidati;
[…]
Art. 109 - Orario di lavoro - Festività
[…]
Qualora gli operai siano addetti a lavori considerati pesanti o nocivi ai sensi del CCNL 30-7-1970 e relativi accordi circoscrizionali, restano in vigore le riduzioni dell'orario ordinario di lavoro contemplate dai predetti accordi circoscrizionali in vigore al 31-12-1973. In mancanza di tali accordi trova applicazione la norma di cui al 15° comma dell'art. 40 del presente contratto.
[…]
Art. 123 - Assicurazioni sociali e integrazione trattamenti
Per le assicurazioni sociali obbligatorie, per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattie e per gli assegni familiari trovano applicazione le norme di legge.
[…]
Parte III - Accordi integrativi aziendali
Art. 144 - Accordi integrativi aziendali
Saranno stipulati, mediante appositi incontri da avviarsi entro il mese di settembre 1991, tra i Consorzi e le RSA, accordi aziendali integrativi del presente contratto che troveranno applicazione con decorrenza dall'1-1-1992.
Gli accordi aziendali di cui al precedente comma non possono avere ad oggetto la disciplina di istituti economici e normativi che siano già definiti nel presente CCNL, rimanendo espressamente escluse le materie relative alla classificazione, all'inquadramento del personale e alla parametrazione degli stipendi.
[…]
Gli accordi integrativi aziendali hanno durata quadriennale e scadono pertanto al 31-12-1995.
Titolo II - Disposizioni finali
Art. 151 - Allegati
Gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P e Q al presente contratto costituiscono parte integrante ed essenziale del contratto stesso.