Tipologia: CCNL
Data firma: 1 luglio 1991
Validità: 01.07.1991 - 30.11.1994
Parti: Fiaal, Associazione Nazionale Panificatori - Confartigianato, Casa, Claai e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uilias-Uil
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Relazioni Sindacali
Sistema informativo - Osservatori - Rapporti decentrati - Livello regionale di trattativa
   Sistema informativo
   Osservatori
   Rapporti decentrati
   Livello regionale di trattativa
Art. 3 - Accordo Interconfederale
Accordo interconfederale 21-7-1988
Art. 4 - Assunzione
Art. 5 - Periodo di Prova
Art. 6 - Apprendistato
Art. 7 - Contratti di formazione e lavoro
Art. 8 - Lavoro a tempo parziale
Art. 9 - Classificazione del personale
Art. 10 - Composizione delle squadre nella panificazione
Art. 11 - Disciplina dei turnisti panettieri
Art. 12 - Trattamento economico
Art. 13 - 13a e 14a Mensilità
Art. 14 - Indennità di contingenza
Art. 15 - Orario di lavoro
Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale
Art. 17 - Disciplina del lavoro in panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi
Art. 18 - Mancanza di energia elettrica
Art. 19 - Ferie
Art. 20 - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 21 - Congedo matrimoniale
Art. 22 - Assicurazioni sociali
Art. 23 - Trattamento di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 24 - Integrazione del trattamento economico di malattia e di infortunio
Art. 25 - Gravidanza e puerperio
 Art. 26 - Disciplina del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 27 - Parità uomo donna
Art. 28 - Molestie sessuali
Art. 29 - Chiamata alle armi
Art. 30 - Richiamo alle armi
Art. 31 - Assenze
Art. 32 - Preavviso per risoluzione rapporto di lavoro
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto
Art. 34 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 35 - Diritti e doveri
Art. 36 - Sanzioni disciplinari
Art. 37 - Indumenti di lavoro
Art. 38 - Trapasso di azienda
Art. 39 - Diritto di assemblea
Art. 40 - Permessi retribuiti
Art. 41 - Aspettative per cariche sindacali pubbliche elettive
Art. 42 - Lavoratori studenti
Art. 43 - Distribuzione di materiale sindacale e contatti con i lavoratori
Art. 44 - Reclami e controversie
Art. 45 - Contributi sindacali
Art. 46 - Quote sindacali
Art. 47 - Condizioni di miglior favore
Art. 48 - Fondo di Previdenza integrativa
Art. 49 - Decorrenza e durata
Leggi.
Legge  1002/1956
Legge  611/1966
Legge   41/1974
Legge  105/1908
R.D.432/1908
Legge  580/1967
Legge  1985/443

Tra laFederazione Italiana Artigiani Alimentaristi Fiaal della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole Imprese (Cna)[…]; l'Associazione Nazionale Panificatori - Confartigianato[…] e con l'assistenza della Federazione Nazionale dell'Alimentazione (Federazione Alimentaristi Confartigianato)[…] e dalla Confartigianato[…]; la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casa)[…] e con l'intervento della Federazione Nazionale di Categoria degli Alimentaristi[…], la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai)[…] e la Fat-Cisl (Federazione Alimentazione e Tabacco)[…]; la Flai-Cgil (Federazione Lavoratori AgroIndustria)[…]; la Uilias-Uil(Unione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari e Saccarifere)[…]; e da una delegazione composta da dirigenti regionali e territoriali delle tre organizzazioni e da delegati dei lavoratori;
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro


Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto nazionale disciplina il rapporto di lavoro del personale comunque dipendente da aziende di panificazione artigiane ai sensi della L. 443/85 anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione, con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela e di affinità previsti per l'impresa familiare.

Art. 2 - Relazioni Sindacali
Sistema informativo - Osservatori - Rapporti decentrati - Livello regionale di trattativa
Sistema informativo
[…]
Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali concordano sulla istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive Organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale ed incisiva cultura sindacale che veda, nel reciproco confronto, uno strumento fondamentale di sviluppo dell'artigianato.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale da Enti pubblici Nazionali o Regionali o dalla CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro.

Osservatori
Tra le OO.AA. e le OO.SS. si conviene di procedere ad un approfondimento del reciproco rapporto con modalità che consentano la nascita di occasioni di intervento, anche congiunto, di supporto al settore per il perseguimento dell'obiettivo comune delle parti di consentire l'armonioso sviluppo, anche con riferimento all'occupazione, attraverso l'utilizzo di conoscenze comuni.
Le parti individuano nella costituzione di "osservatori nazionali e regionali" di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità indicate in premessa.
Gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive e occupazionali (aree sistema) e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti degli osservatori saranno l'acquisizione di informazioni ed il confronto su:
- le prospettive produttive del settore, la sua consistenza, le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento globale dell'occupazione, con particolare riferimento ai CFL, al part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato e alle relative tematiche formative;
[…]
- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento degli enti pubblici;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di enti pubblici, istituti di ricerca pubblici e privati ecc.;
[…]
- progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi al processi di innovazione tecnologica.

Rapporti decentrati
Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì individuati a livello decentrato, regionale e territoriale, momenti di confronto sistematico tra le parti.
In tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli osservatori e del sistema di relazioni articolato sul territorio, le parti verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte anche nei confronti della pubblica Amministrazione, nonché le possibili soluzioni ai problemi che vengono via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali.
Saranno in particolare oggetto di confronto:
- l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti di enti pubblici su materie afferenti le politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, sviluppo dei servizi alle imprese, innovazione tecnologica)
[…]
- l'attivazione di iniziative congiunte in tema di ambiente ed ecologia;
[…]
- formazione professionale;
- la promozione di progetti di azioni positive, anche costituendo appositi comitati bilaterali e in relazione al Protocollo d'Intesa Interconfederale 31.10.1991.

Livello regionale di trattativa
Le parti concordano nella individuazione di un livello regionale di trattativa, che terrà conto delle condizioni socio-economiche e delle dinamiche occupazionali del territorio.
Gli accordi eventualmente raggiunti a tale livello escludono qualunque altro livello di trattativa territoriale.
Non potranno essere oggetto di trattativa in sede regionale materie già definite a livello interconfederale e/o nazionale di categoria.
A livello regionale potranno essere affrontate le problematiche connesse allo sviluppo economico ed occupazionale del settore, anche rispetto agli interventi di politica economica e finanziaria posti in essere dalle regioni sulla base delle competenze ad esse attribuite in materia di artigianato, e dagli Enti pubblici ed economici operanti sul territorio, allo scopo di stimolare e cogliere tutte le opportunità e risorse del settore.
In particolare potranno essere oggetto di trattativa a livello regionale i seguenti argomenti:
- gestione di quanto esplicitamente demandato da leggi, accordi interconfederali e nazionali di categoria a livello regionale o territoriale.
- piani decentrati di utilizzo per la formazione professionale;
[…]
- gestione dell'Accordo Interconfederale del 27/2/87 relativamente a contratti formazione lavoro, mobilità ecc.;
- eventuale individuazione di un tetto massimo annuale per il lavoro straordinario.
Le parti, nello stabilire tali procedure, individueranno regionalmente tempi e modalità degli incontri.
Trattative a qualunque altro livello territoriale non possono realizzarsi se non dopo aver verificato l'impossibilità di trattative a livello regionale.
Le parti a livello regionale, di comune accordo, possono demandare la trattazione di specifiche materie ai livelli territoriali.

Art. 3 - Accordo Interconfederale
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale del 21.7.88 per gli istituti previsti, con la sola eccezione della parte relativa alla tutela del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, in quanto l'attività di panificazione É espressamente esclusa per tale parte dall'Accordo Interconfederale stesso.
Le parti convengono altresì che gli adempimenti previsti dall'Accordo decorrono, per le imprese rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, dal 1991.

Art. 4 - Assunzione
L'assunzione verrà effettuata nominativamente o numericamente in base alle disposizioni di legge.
[…]
All'atto dell'assunzione il dipendente è tenuto a consegnare i seguenti documenti:
[…]
c) libretto di idoneità sanitaria o documento equivalente;
[…]

Art. 6 - Apprendistato
Le parti si richiamano alle norme di legge.
[…]
L'apprendista deve essere unicamente adibito a coadiuvare la produzione o la vendita e i lavoro interni ausiliari dell'azienda.
[…]

Art. 17 - Disciplina del lavoro in panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi
Salvo quanto previsto per il trattamento economico secondo i nuovi criteri del presente contratto, il lavoro svolto in panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi, deve essere considerato, a tutti gli effetti, come altra giornata di lavoro, e pertanto, al fine di far riposare i lavoratori fissi per due giornate intere nella settimana, si dovrà procedere ugualmente all'adozione del riposo settimanale ed alla conseguente sostituzione dell'operaio fisso con il turnista.
[…]
La produzione anticipata di pane non può superare quella afferente alle esigenze di consumo di due giorni.
Del pari non si ritengono possibili più prestazioni di doppie panificazioni nel corso della stessa settimana, comunque a carattere continuativo.
Pertanto le parti escludono panificazioni eccedenti tali limiti ed assumono impegno di contestare collegialmente, nelle adeguate sedi, possibili iniziative e provvedimenti legislativi e regolamentari, a qualsiasi livello, che vogliano obbligare i lavoratori dipendenti ed autonomi a prestazioni non sopportabili e comunque non consone ai principi generali della disciplina del lavoro.

Art. 22 - Assicurazioni sociali
Il lavoratore deve essere assicurato secondo le norme di legge nei confronti:
1) degli infortuni sul lavoro;
2) delle assicurazioni sociali obbligatorie;
3) dei trattamenti di malattia e di prestazioni sanitarie.

Art. 25 - Gravidanza e puerperio
Alle lavoratrici di cui al presente contratto saranno applicate le norme di legge e relativi regolamenti.
[…]

Art. 26 - Disciplina del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
L'assunzione al lavoro e le condizioni di lavoro da applicarsi ai fanciulli ed agli adolescenti sono disciplinate dalle relative disposizioni di legge (Legge 17/10/1967 n. 977).
Ai sensi dell'art. 1 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, ed agli effetti della stessa, per i fanciulli si intendono i minori che non abbiano compiuto i 15 anni di età; per gli adolescenti si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti.
Ai sensi dell'art. 3 della succitata legge l'età minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti, salvo quanto stabilito nell'art. 5 della stessa legge.
Circa i limiti entro i quali i fanciulli e gli adolescenti possono essere adibiti al sollevamento ed al trasporto dei pesi, si fa richiamo alle norme di legge.

Art. 28 - Molestie sessuali
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto nel lavoro.
Per molestie sessuali si intende ogni comportamento verbale o fisico di natura sessuale non gradito ed offensivo per la vittima.
I datori di lavoro hanno il dovere di adottare tutte le misure utili a preservare le lavoratrici e i lavoratori dal rischio di molestie e ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo improntato al rispetto della dignità di donne e uomini.
Spetta ai comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione di pari opportunità - organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi ed individuare comportamenti e percorsi.

Art. 35 - Diritti e doveri
Il personale dipende dal datore di lavoro, o da chi ne fa le veci, che regola, distribuisce ed assegna il lavoro.
Il lavoratore deve osservare le disposizioni del datore di lavoro o di chi ne fa le veci e conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro.
Deve osservare l'orario di lavoro ed avere la massima cura per la conservazione e la pulizia delle macchine, degli utensili e di quanto gli viene affidato per l'adempimento del suo lavoro.
Dovrà attenersi alle disposizioni di legge o di regolamenti annonari, igienici e sanitari in quanto portati a sua conoscenza.
É vietato fumare sul luogo di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o dolo.

Art. 36 - Sanzioni disciplinari
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20/5/1970 n. 300, le infrazioni al presente contratto od alle altre norme interne di lavoro possono essere punite:
1) con rimprovero verbale o scritto;
2) con la multa fino al massimo di un terzo della retribuzione giornaliera;
3) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di due giorni;
La multa potrà essere inflitta al lavoratore che:
a) ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificato motivo, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione;
b) abbandoni senza permesso e senza giustificato motivo il proprio posto di lavoro;
c) commetta ogni altra mancanza contraria alla disciplina e all'igiene d) fumi sul luogo del lavoro.
[…]
La sospensione dai lavoro e dalla retribuzione potrà essere inflitta al lavoratore quando:
a) sia recidivo nella stessa mancanza punita per due volte con multa nei sei mesi precedenti;
[…]
c) dia disposizioni contrarie o agisca in contrario, senza giustificato motivo, a quanto stabilito dal datore di lavoro;
d) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza manifesta.
Il licenziamento senza preavviso, ma con altre indennità, potrà essere inflitto per i seguenti motivi:
[…]
b) recidiva in mancanze punite con la sospensione nei sei mesi precedenti;
[…]
f) furto, frode, falso o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda.

Art. 37 - Indumenti di lavoro
Ai lavoratori saranno forniti ogni anno gratuitamente i seguenti indumenti:
Operai del Gruppo A:
2 paia di calzoni (uno lungo e uno corto)
2 canottiere di lana
1 grembiule
2 copricapo
Altro personale di cui al Gruppo B:
2 giacche o due camicie o due tute, a seconda dell'attività svolta nonché due copricapi.
Le modalità pratiche di assegnazione degli indumenti di lavoro saranno stabilite nei contratti integrativi.
Allo scopo di far usufruire anche ai turnisti panettieri i benefici derivanti dal presente istituto, negli accordi integrativi le parti concorderanno le modalità pratiche di attuazione escludendo, di norma, la sua monetizzazione.
Le parti in sede contrattuale locale valuteranno le esigenze e le caratteristiche degli indumenti di lavoro in correlazione con le prescrizioni di legge igienico-sanitarie.