Categoria: Normativa regionale
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Regione Liguria
Deliberazione 5 aprile 2013, n. 392
Recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 81/2008 ed approvazione delle relative disposizioni per la realizzazione degli interventi formativi

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
PREMESSO che:
• l'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in particolare al comma 5, dispone che, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formativi, la durata , gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione;
• nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012 è stato sancito l'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, rep. atti n. 53 CSR, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formativi, la durata , gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del citato d.lgs. 81/2008, di seguito denominato Accordo;
CONSIDERATO che al punto 1 dell'allegato A dell'Accordo è previsto che possano svolgere l'attività formativa di cui trattasi anche soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma, ai sensi dell'Intesa sancita in Conferenza Stato- Regioni in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla G.U. del 23 gennaio 2009, purché dimostrino di possedere i requisiti minimi previsti in allegato I dell'Accordo stesso;
CONSIDERATO altresì che i soggetti formativi dovranno avvalersi di docenti in possesso dei requisiti indicati al punto 2 del ridetto Accordo;
CONSIDERATA quindi la necessità di definire, in ambito regionale, gli aspetti organizzativi e procedurali ai fini dell'avvio dei corsi di formazione ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., in coerenza con quanto stabilito dal suddetto Accordo;
RITENUTO pertanto definire, d'intesa tra il Settore Politiche del lavoro e delle migrazioni, il Settore Sistema regionale della formazione ed il Settore Prevenzione, sanità pubblica, fasce deboli, sicurezza alimentare e sanità animale, le disposizioni regionali per la realizzazione dei corsi di formazione teorico-pratica destinata a lavoratori j incaricati delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ai sensi dell'articolo 73 comma 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria (Allegato A);
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 "Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità professionali richieste agli addetti e ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della l. 1 marzo 2002, n. 39";
VISTA la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) ed in particolare l'articolo 75 relativo all'accreditamento degli organismi a livello regionale;
VISTO altresì l'articolo 76 della citata l.r. 18/2009 che prevede la possibilità per gli organismi non accreditati a livello regionale di richiedere alle province competenti per territorio il riconoscimento dello svolgimento di attività formative ai fini dell'attribuzione dell'attestazione finale, purché l'attività sia conforme agli obiettivi e alle priorità del Piano triennale di cui all'articolo 56 della stessa legge;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010 n. 28, con la quale è stato approvato il modello di accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento della Regione Liguria e delle modalità operative per l'applicazione dello stesso;
VISTA la d.G.R. 14 settembre 2012 n. 1101 avente ad oggetto "Recepimento dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e delle relative linee applicative del 25/7/2012 ai sensi dell'art. 34, comi 2 e 3, del d.lgs 81/2008 ed approvazione delle disposizioni per la realizzazione dei relativi corsi formativi";
PRESO ATTO che tutti i suddetti soggetti formativi, sia quelli accreditati a livello regionale sia quelli rientranti nell'ambito del sopracitato articolo 76 della l.r. 18/2009, devono dimostrare di possedere i requisiti minimi previsti nell'allegato I dell'Accordo e di avvalersi di docenti in possesso dei requisiti indicati al punto 2 dell'Accordo stesso;
PRESO ATTO che, con decreto del Direttore generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'occupazione 28 dicembre 2006 n. 563, così come modificato dal successivo decreto dei Direttore generale del Dipartimento Istruzione, Formazione, Lavoro e Sport 25 gennaio 2011 n. 15, è già stata affidata ad Agenzia Liguria Lavoro l'istruttoria per la valutazione del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività formative destinate agli RSPP e ASPP di cui al citato d.lgs. 195/2003;
PRESO altresì ATTO che, con d.G.R. 1101/2012, è stata affidata ad Agenzia Liguria Lavoro anche l'istruttoria per la valutazione del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività formative destinate ai datori di lavoro che intendano svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 81/2008;
CONSIDERATA adeguata l'esperienza acquisita da Agenzia Liguria Lavoro nelle attività di istruttoria delle domande finora pervenute;
RITENUTO quindi opportuno affidare ad Agenzia Liguria lavoro l'istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti ai soggetti formativi per la realizzazione dei corsi di formazione teorico-pratica destinata a lavoratori incaricati delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., secondo le modalità indicate nelle disposizioni regionali di cui all'allegato A del presente atto;
SENTITO il Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 del decreto legislativo 81/2008;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Attive del Lavoro e Occupazione, Politiche dell'immigrazione, Trasporti Giovanni Enrico Vesco, dell'Assessore Risorse finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione generale, Istruzione, Formazione, Università, Sergio Rossetti e dell'Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini Claudio Montaldo
per le motivazioni indicate in premessa:

DELIBERA

1. di recepire i contenuti dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 febbraio 2012, rep. atti n. 53, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formativi, la durata , gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione al sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
2. di approvare le disposizioni regionali per la realizzazione degli interventi formativi per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria;
3. di affidare ad Agenzia Liguria Lavoro l'istruttoria per la verifica dei requisiti richiesti, da effettuarsi sulla base del citato Accordo del 22 febbraio 2012, dei soggetti formativi per la realizzazione dei corsi di formazione teorico-pratica destinata a lavoratori incaricati delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ai sensi dell'articolo 73 comma 5, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario ai Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.


Allegato A)

REGIONE LIGURIA
Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro
Settore Politiche del Lavoro e delle Migrazioni

Disposizioni per la realizzazione degli interventi formativi per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. secondo quanto previsto nell'Accordo tra Stato e Regioni dei 22 febbraio 2012

PREMESSA
Le presenti Disposizioni specificano, in ambito regionale, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., i contenuti dell'Accordo sancito in data 22 febbraio 2012 tra il Governo e le Regioni e Province Autonome, (di seguito denominato "Accordo"), concernenti:
• l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori;
• le modalità per il riconoscimento della suddetta abilitazione;
• l'individuazione dei soggetti formativi;
• la durata;
• gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nelle presenti Disposizioni, si rinvia a quanto stabilito nell'Accordo ex art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI FORMATIVI IN AMBITO REGIONALE
Sulla base di quanto previsto al punto 1 dell'allegato A dell'Accordo, che individua i soggetti formativi ed il sistema di accreditamento, i soggetti formativi devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti nell'allegato I dell'Accordo stesso.
Qualora i soggetti indicati al punto 1.1 dell'allegato A dell'Accordo intendano avvalersi di soggetti formativi esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nel modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in conferenza Stato e Regioni in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 gennaio 2009.
Per svolgere le attività formative di cui trattasi tutti gli Organismi formativi accreditati per la macrotipologia 3 (Formazione per tutto l'arco della vita), ai sensi della legge regionale 18/2009 e della deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2010 n. 28, devono dimostrare di possedere i requisiti di cui all'allegato I dell'Accordo e di avvalersi di docenti in possesso dei requisiti indicati al punto 2 dell'Accordo stesso.
I soggetti formativi non accreditati possono chiedere alle Province competenti per territorio il riconoscimento di attività formative ai fini dell'attribuzione dell'attestazione finale ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 18/2009.

2. MODALITÀ PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI FORMATIVI IN AMBITO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 5, DLGS 81/2008 E S.M.I.
2.1 Le domande per lo svolgimento delle attività formative destinate agli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro individuate ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. devono essere inviate al Settore Politiche del lavoro e delle Migrazioni, utilizzando l'apposito modello (allegato 1 delle presenti disposizioni), che è disponibile sul sito ufficiale della Regione, alla voce: Scuola, formazione, lavoro > Lavoro > Qualità del lavoro - sicurezza e salute nei luoghi di lavoro > Accreditamento - Formazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2.2 Il Settore Politiche del Lavoro e delle Migrazioni trasmette all'Agenzia Liguria Lavoro le domande, corredate dalla relativa documentazione, pervenute dagli Organismi formativi che intendono svolgere l'attività formativa di cui trattasi.
2.3 Nel caso di attivazione della procedura di cui all'art. 76 della l.r.18/2009, le domande dovranno essere indirizzate contestualmente anche alla Provincia competente per territorio (utilizzando il modello in allegato 2, che provvederà, entro trenta (30) giorni dal ricevimento, all'istruttoria di competenza al fine del riconoscimento del corso.
La Provincia, espletata l'istruttoria di competenza, propedeutica alla successiva verifica dei requisiti necessari per lo svolgimento dei corsi di cui all'allegato 1 dell'Accordo, ne invia gli esiti alla Regione e, contestualmente, ad Agenzia Liguria Lavoro.
2.4 Agenzia Liguria Lavoro provvede, se necessario anche con il supporto tecnico del Settore Prevenzione, sanità pubblica, fasce deboli, sicurezza alimentare e sanità animale, all'istruttoria per la valutazione del possesso dei requisiti indicato nell'allegato 1 dell'Accordo, entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte delle Province.
2.5 Sulla base degli esiti dell'istruttoria effettuata da Agenzia Liguria Lavoro, il dirigente del Settore Politiche del Lavoro e delle Migrazioni provvede ad emanare i relativi decreti con i quali vengono individuati i soggetti formativi ritenuti idonei a svolgere le attività formative di cui all'art. 73, comma 5, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

3. ATTESTATI DI ABILITAZIONE
Per facilitare la riconoscibilità degli attestati e la loro circolazione nel territorio regionale, i soggetti formativi accreditati a livello regionale, dovranno adottare il modello predisposto dalla Regione Liguria ed allegato al presente documento quale parte integrante dello stesso (allegato 3.a)

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Al fine di poter disporre di un quadro aggiornato degli esiti delle attività corsuali i soggetti formativi che realizzano corsi di formazione in ambito regionale, devono inviare al Settore Politiche del Lavoro e delle Migrazioni i verbali e l'elenco dei soggetti abilitati all'indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3.a


Fonte: regione.liguria.it