Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 18 luglio1991
Validità: 01.08.1991 - 30.11.1994
Parti: Fiesa Confesercenti e Fat-Cisl, Flai-Cgil, Ulias-Uil
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Confesercenti
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovo del CCNL 21.07.1987
Sommario:
Art. 1 - Sfera di applicazione Art. 2 - Informazione e confronto Art. 3 - Osservatorio nazionale del settore panificazione 1. Banca dati di settore 2. Aspetti produttivi 3. Ricerche e formazione Art. 4 - Periodo di prova Art. 5 - Contratti a termine Art. 6 - Apprendistato Art. 7 - Contratto di formazione lavoro Art. 8 - Trattamento economico Art. 9 - Orario di lavoro Art. 10 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale Art. 11 - Lavoro a tempo parziale Art. 12 - Trattamento di malattia e di infortunio non sul lavoro Art. 13 - Prestazioni integrative Art. 14 - Disciplina del lavoro dei minori Art. 15 - Parità uomo/donna | Art. 16 - Molestie sessuali Art. 17 - Lavoratori extracomunitari Art. 18 - Preavviso per risoluzione rapporto di lavoro Art. 19 - Permessi sindacali Art. 20 - Decorrenza e durata Art. 21 - Una tantum Art. 22 - Contributi sindacali Protocollo aggiuntivo - Panifici ad indirizzo produttivo industriale Art. 1 - Definizione Art. 2 - Classificazione del personale Art. 3 - Trattamento economico Art. 4 - Scatti di anzianità Art. 5 - Periodo di prova Art. 7 - Permessi sindacali Art. 8 - Contratti di formazione e lavoro Art. 8-bis Art. 9 - Contrattazione aziendale |
Tra il Sindacato Nazionale Pianificatori aderenti alla Fiesa Confesercenti e la Fat-Cisl, la Flai-Cgil,la Ulias-Uil si è stipulato il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 luglio 1987 per dipendenti dalle aziende di panificazione composto da 22 articoli ed un protocollo.
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 1) Il presente Contratto Nazionale disciplina il rapporto di lavoro del personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela o di affinità previsti per l'impresa familiare, qualunque sia il sistema produttivo, l'orientamento e l'inquadramento delle aziende: artigiane, commerciali, industriali e cooperative.
Art. 2 - Informazione e confronto
Art. 2 Le parti contraenti concordano sull'opportunità di reciproche informazioni riguardanti le strutture, i metodi di lavoro e l'occupazione nel settore.
Ferme restando l'autonomia di iniziativa delle imprese e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Associazioni sindacali, le Organizzazioni contraenti si scambieranno di norma annualmente, nel primo quadrimestre a livello nazionale e territoriale (regionale e/o provinciale) informazioni globali sulle condizioni del settore e sul suo stato produttivo-commerciale ed occupazionale, con particolare riferimento ai seguenti argomenti :
1) conseguimento di una più qualificata espressione della panificazione italiana, in termini di professionalità degli addetti e di qualità e genuinità del pane; esame e verifica delle strutture produttive e commerciali e delle caratteristiche di naturalità e di pregio delle materie prime e dei prodotti finiti, anche ai fini della tutela occupazionale e della salute nel settore;
2) informazioni ai fini di garantire il pieno rispetto delle norme e dei regolamenti di disciplina produttiva e commerciale nel settore, contro qualsiasi forma di abusivismo;
3) informazioni sul numero delle aziende, sulle loro variazioni, sulle loro tipologie, in rapporto anche alle forze di lavoro del settore ed esame delle condizioni strutturali delle medesime;
4) realizzazioni di razionali ambienti di lavoro, nonché di tutela igienico-sanitarie;
5) iniziative tese a favorire la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori del settore;
6) misure di tutela dell'orario di inizio del lavoro in sede produttiva per garantire nello spirito delle leggi il pieno rispetto dei predetti di divieto del lavoro notturno e domenicale, con ferma opposizione a qualsiasi forma di deroga non giustificata da conforme e motivato parere delle Organizzazioni sindacali del settore;
7) studio delle possibilità di realizzo di un diverso orario di inizio della produzione che tenda a valorizzare sotto l'aspetto umano il lavoro della panificazione e a favorire l'incentivazione occupazionale della stessa;
[…]
9) esame della situazione in materia di collocamento allo scopo di favorire nelle imprese l'inserimento di lavoratori e di lavoratrici con tutela di parificazione in termini di diritti e di prestazioni, avendo anche riguardo all'incentivazione dell'assunzione di giovani e al soddisfacimento di esigenze specifiche riguardanti i turnisti.
[…]
In relazione a queste informazioni e verifiche, a richiesta di una delle parti, seguirà un confronto sulle materie oggetto delle informazioni stesse.
Con particolare riferimento alle tematiche dell'ambiente, della salute, della formazione, delle azioni positive per la manodopera femminile si potranno costituire commissioni paritetiche a livello territoriale.
Art. 3 - Osservatorio nazionale del settore panificazione
Art. L'Osservatorio nazionale sulla Panificazione è istituito come una struttura permanente finalizzata all'informazione ed alla documentazione delle tendenze più significative riguardanti il settore e utili alle parti.
L'Osservatorio nasce per permettere alle parti stesse di conoscere più approfonditamente e tenere sotto controllo le tendenze e le caratteristiche del settore, in modo da favorire la scorrevolezza e l'efficacia delle relazioni, industriali.
Esso è costituito in modo paritetico da tre rappresentanti nominati dalla Fiesa e a tre rappresentanti nominati da Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uilias-Uil, che provvederanno alla gestione ed impostazione delle attività dell'Osservatorio. Le parti potranno designare esperti e studiosi di propria fiducia per collaborare all'attività dell'Osservatorio.
In via generale ed indicativa si prevede di strutturare tali attività in tre aree.
1. Banca dati di settore
Obiettivo di tale banca dati è di raccogliere e ordinare i dati e le informazioni, soprattutto quantitative, relative alle principali caratteristiche economiche, produttive e dimensionali del settore.
Indicativamente tale banca-dati potrà articolarsi su tali temi:
a) struttura del settore (censimento aziende, numero, dislocazione, dimensioni, struttura occupazionale, ecc.);
b) andamento del settore e del mercato (si tratta di censire i principali dati economici sul settore e le tendenze evolutive);
c) struttura dei costi e dei prezzi (occorre tenere aggiornati i dati sulla composizione e l'evoluzione di prezzi e costi, anche per aree regionali o territoriali);
d) quadro normativo-legislativo (vanno catalogate e fornite tutte le indicazioni normative e legislative inerenti alla vita del settore);
e) aspetti europei (si tratta di creare una sezione di raccolta dati sugli effetti dell'integrazione europea sul settore).
La banca-dati pertanto costituisce una sede in cui i dati e le informazioni sono ricercate, catalogate e messe a disposizione delle parti che le potranno consultare continuamente.
A cura di tale sezione dell'Osservatorio potrà essere organizzata e curata la pubblicazione di un bollettino periodico (semestrale) in cui si raccolgano e si aggiornino i principali dati aggregati.
2. Aspetti produttivi
In secondo luogo l'Osservatorio si occuperà di analizzare le problematiche di comune interesse delle parti relative alle specifiche caratteristiche produttive del settore, in particolare per le tendenze innovative.
Capitoli di tale sezione potranno essere l'innovazione tecnico-logica, gli orari di lavoro, la professionalità, la formazione professionale, la tutela della salute.
Le ricerche e le analisi condotte su tali temi, saranno pubblicate in alcuni rapporti specifici.
3. Ricerche e formazione
L'Osservatorio potrà promuovere inoltre ricerche specifiche e/o programmi di formazione professionale (da gestire congiuntamente) dopo averne comunque individuato gli opportuni obiettivi e bisogni e con particolare attenzione alla manodopera femminile e giovanile.
Art. 6 - Apprendistato
Art. Le parti si richiamano alle norme di legge.
[…]
L'apprendista deve essere unicamente adibito a coadiuvare la produzione o la vendita e i lavori interni ausiliari dell'azienda.
[…]
Art. 9 - Orario di lavoro
[…]
A livello provinciale e/o regionale, e aziendale per i panifici industriali, si procederà ad incontri di verifica tra le parti sulla gestione dell'orario di lavoro:
a) attuazione della riduzione annua (permessi retribuiti);
b) controllo dello straordinario;
c) utilizzo della figura del turnista in base all'art. 17;
d) sperimentazione di un diverso inizio della produzione nei forni.
Art. 14 - Disciplina del lavoro dei minori
Art. L'assunzione al lavoro e le condizioni di lavoro da applicarsi ai minori sono disciplinate dalle relative disposizioni (Legge 17-10-1967, n. 977)
Ai sensi dell'art. 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, ed agli effetti della stessa, per fanciulli si intendono i minori che non abbiano compiuto i 15 anni di età; per adolescenti si intendono i minori di età compresa tra i 25 e i 18 anni compiuti. Ai sensi dell'art. 3 della succitata legge, l'età minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti, salvo quanto stabilito nell' art. 5 della stessa legge.
Circa i limiti entro i quali i fanciulli e gli adolescenti possono essere adibiti al sollevamento ed al trasporto dei pesi, si fa richiamo alle norme di legge.
Art. 16 - Molestie sessuali
Art. Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un' offesa alla dignità della persona ed insieme una forma di discriminazione e di ricatto nel lavoro.
Per molestie sessuali si intende ogni comportamento verbale o fisico di natura sessuale non gradito ed offensivo per la vittima.
I datori di lavoro hanno il dovere di adottare le misure utili a preservare le lavoratrici ed i lavoratori dal rischio di molestie e ricatti sessuali, ed a garantire un contesto lavorativo improntato al rispetto della dignità di uomini e di donne.
Spetta ai comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione di pari opportunità - organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi ed individuare comportamenti e percorsi.
Art. 17 - Lavoratori extracomunitari
Art. Per i lavoratori extracomunitari assunti attraverso i contratti di formazione e lavoro nelle qualifiche previste, alcune ore saranno dedicate all'apprendimento della lingua italiana, se necessari.
Se assunti nelle altre qualifiche va previsto un monte ore retribuito per la formazione professionale e/o l'apprendimento linguistico in base all'art. 41 di questo CCNL.
Le parti potranno altresì concordare convenzioni (ex art. 17 della legge 56) che prevedano anche periodi di formazione preventiva ed interventi degli Enti locali.
Protocollo aggiuntivo - Panifici ad indirizzo produttivo industriale
Art. 1 - Definizione
Fatta salva ed impregiudicata la sfera di applicazione di cui all'art. 1 del contratto nazionale ed escluso comunque ogni riferimento discriminatorio riguardante l'applicazione o l'osservanza di leggi e regolamenti sulla disciplina del lavoro, degli orari e della produzione, sono da considerare panifici ad indirizzo produttivo industriale quelli che dispongono di impianti automatizzati nei processi di produzione e di cottura e che sono dotati di strutture adeguate.
Nel caso di difficoltà nella individuazione dei panifici di cui sopra a livello territoriale è previsto l'intervento delle Organizzazioni Nazionali firmatarie del presente contratto.
Art. 9 - Contrattazione aziendale
Il livello di contrattazione integrativa è quello aziendale.
La contrattazione integrativa non potrà avere per oggetto le materie già definite in altri livelli di negoziazione.
Norma transitoria
Tale livello di contrattazione non potrà essere attivato fino a scadenza di accordi regionali o provinciali vigenti anche per i panifici industriali.
Norma transitoria
Le Parti si incontreranno, entro il 31 ottobre 1991, a livello aziendale o territoriale, per definire le modalità di passaggio dalla normativa contrattuale prevista dal CCNL 21 luglio 1987 a quella stabilita dal presente accordo. Tale passaggio comporterà un esame propedeutico atto a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la definizione di panificio industriale a norma dell'art. 1 del presente protocollo e delle leggi vigenti.