Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Comunicato
Indicazioni operative in merito ai procedimenti di controllo previsti dall'art. 71, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed attivati su istanza di parte.
G.U. 29 gennaio 2014, n. 23

Comunicato del Consiglio del 19 dicembre 2013.

L'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 disciplina le modalità di esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, attribuito all’Autorità dall'art. 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e finalizzato alle verifiche di cui al primo comma del citato articolo regolamentare.
In particolare, al comma 2 dell'art. 71 è previsto che detti poteri di vigilanza e controllo siano esercitati dall’Autorità anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. In tali casi, l’Autorità provvede nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3 dell'art. 71.
Quanto sopra premesso, considerata la necessità di assicurare omogeneità nell'attuazione del citato dettato normativo, con il presente Comunicato si definiscono le linee guida per l'attivazione, su istanza di parte, dei procedimenti di vigilanza e controllo sul sistema di qualificazione ai sensi dell'art. 71, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
L'istanza di verifica può essere presentata dai soggetti indicati nel comma 2 del citato art. 71 che siano portatori di un interesse concreto ed attuale alle verifiche sull'operato della SOA, elencate nel comma 1, e deve essere firmata, nonché accompagnata da copia di un valido documento di identità del segnalante.
La domanda, a pena di improcedibilità, deve contenere l'esposizione dei fatti e delle motivazioni che fondano la legittimazione del soggetto istante; nella stessa devono essere dettagliatamente esposte le ragioni in fatto e diritto che fondano la richiesta di intervento dell’Autorità con una chiara e puntuale indicazione delle presunte irregolarità.
La domanda deve, inoltre, essere corredata da idonea documentazione probatoria.
Nel caso di istanza presentata da una SOA, quest'ultima deve, altresì, dimostrare di aver preventivamente effettuato tutte le verifiche possibili in relazione alle presunte irregolarità (a titolo esemplificativo, consultazione banca dati Accredia, Casellario informatico, visure camerali, Forum SOA).
A seguito della presentazione dell'istanza, l'Ufficio competente verifica preliminarmente la completezza della domanda sotto il profilo formale e sostanziale, procedendo alla dichiarazione di improcedibilità delle istanze che risultino carenti degli elementi richiesti nel precedente punto.
Per le istanze ritenute procedibili, l'Ufficio competente verifica la sussistenza del fumus relativo alle presunte irregolarità, procedendo alla dichiarazione di inammissibilità delle domande, i cui profili di presunte irregolarità risultino smentiti dalla documentazione presente negli archivi informatici consultabili dall’Autorità.
Nei casi in cui risulti l'assenza in capo all'istante di un interesse concreto ed attuale alla verifica richiesta, accertata la completezza della domanda e i presupposti per l’ammissibilità della stessa, come sopra specificati, la segnalazione potrà essere valutata dall’Autorità per l'attivazione della verifica ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, da svolgersi con le modalità proprie dei procedimenti attivati d'ufficio.
L'improcedibilità/inammissibilità dell'istanza sarà oggetto di comunicazione nei confronti della parte richiedente.
Qualora l'istanza risulti procedibile e ammissibile, l'Ufficio competente comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 alla SOA, a cui risulta imputata la presunta irregolarità, al soggetto istante, nonché all'impresa titolare dell'attestazione oggetto di segnalazione, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la trasmissione di memorie e/o documenti ritenuti utili alle valutazioni di competenza dell’Autorità, con facoltà di richiedere documenti, informazioni e chiarimenti in merito al procedimento in corso agli Operatori economici, alle SOA nonché ad ogni altro soggetto che ne sia in possesso.
Conclusa la fase istruttoria, l’Autorità, previa comunicazione delle principali risultanze istruttorie all'impresa titolare dell'attestazione oggetto di segnalazione ed alla SOA e acquisite le relative eventuali controdeduzioni conclusive, adotta il provvedimento finale, nei termini e nei modi stabiliti dai commi 2 e 3 dell'art. 71, che sarà comunicato in forma integrale alla SOA e all'impresa titolare dell'attestazione di cui trattasi e nei contenuti minimi essenziali al soggetto istante.
Si precisa che il termine di sessanta giorni per l'adozione del provvedimento finale, decorrente dalla scadenza del termine assegnato nell'avvio del procedimento di verifica, resta sospeso per il periodo necessario allo svolgimento delle singole attività istruttorie, quali audizioni, acquisizioni documentali, richieste integrative e/o supplementi d'istruttoria.