Tipologia: CCNL
Data firma: 15 maggio 1991
Validità: 01.05.1991 - 30.11.1994
Parti: Federazione Italiana Panificatori, Panificatori-Pasticceri ed Affini e Fat Cisl, Flai Cgil, Uilias Uil
Settori: Agroindustriale, Panificazione, Alimentaristi
Fonte: CNEL

Sommario:

 Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Informazione e confronto
Art. 3 - Osservatorio nazionale del settore panificazione
   1. - Banca dati di settore
   2. - Aspetti produttivi
   3. - Ricerche e formazione
Art. 4 - Assunzione
Art. 5 - Contratti a termine
Art. 6 - Periodo di prova
Art. 7 - Apprendistato
Art. 8 - Contratto di formazione lavoro
Art. 9 - Classificazione personale
Art. 10 - Composizione delle squadre nella panificazione
Art. 11 - Disciplina dei turnisti panettieri
Art. 12 - Trattamento economico
Art. 13 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 14 - Indennità di contingenza
Art. 15 - Orario di lavoro
Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale
Art. 17 - Disciplina del lavoro in panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi
Art. 18 - Lavoro a tempo parziale
Art. 19 - Mancanza di energia elettrica
Art. 20 - Ferie
Art. 21 - Congedo matrimoniale
Art. 22 - Festività nazionali e infrasettimanali
Art. 23 - Assicurazioni sociali
Art. 24 - Trattamento di malattia e di infortunio non sul lavoro
Art. 25 - Casse mutue per l'integrazione del trattamento economico di malattia e di infortunio
Art. 26 - Trattamento di fine rapporto
Art. 27 - Prestazioni integrative
Art. 28 - Gravidanza e puerperio
Art. 29 - Disciplina del lavoro dei minori
Art. 30 - Parità uomo/donna
Art. 31 - Molestie sessuali
Art. 32 - Lavoratori extracomunitari
Art. 33 - Chiamata alle armi
Art. 34 - Richiamo alle armi
Art. 35 - Assenze
Art. 36 - Preavviso per risoluzione rapporto di lavoro
Art. 37 - Diritti e doveri
Art. 38 - Sanzioni disciplinari
Art. 39 - Trapasso di azienda
Art. 40 - Indumenti di lavoro
Art. 41 - Permessi sindacali
Art. 42 - Aspettative per cariche sindacali e pubbliche elettive
Art. 43 - Lavoratori studenti
 Art. 44 - Distribuzione di materiale sindacale e contatti con i lavoratori
Art. 45 - Stipulazione contratti integrativi
Art. 46 - Reclami e controversie
Art. 47 - Convenzioni Inail
Art. 48 - Contributi sindacali
Art. 49 - Condizioni di miglior favore
Art. 50 - Decorrenza e durata
Art. 51 - Disposizione finale
Protocollo aggiuntivo
Panifici ad indirizzo produttivo industriale
   Art. 1 - Definizione
   Art. 2 - Classificazione del personale
   Art. 3 - Trattamento economico
   Art. 4 - Scatti di anzianità
   Art. 5 - Periodo di prova
   Art. 6 - Contrattazione aziendale
   Art. 7 - Infortunio sul lavoro
   Art. 8 - Permessi sindacali
Allegati
Allegato n. 1 Una tantum
Allegato n. 2
Progetto di formazione lavoro - A1
Progetto di formazione lavoro - A1
Progetto di formazione lavoro - A2
Progetto di formazione lavoro - A3
Progetto di formazione lavoro - B1
Progetto di formazione lavoro - B2
Progetto di formazione lavoro - 2° Livello
Progetto di formazione lavoro - 3B
Progetto di formazione lavoro - 4° Livello
Allegato n. 3 Fac-simile di lettera per comunicazione risoluzione rapporto di lavoro con preavviso
Allegato n. 4
Allegato n. 5
Allegato n. 6 Verbale di accordo per la costituzione di un sistema di previdenza complementare
Allegato n. 7 Statuto del Fondo nazionale di assistenza e previdenza panettieri (Fonapp)
Leggi
Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Legge 11 maggio 1990, n. 108 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Legge 9 dicembre 1977, n. 903 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
Legge 21 marzo 1991, n. 125 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
Legge 18 aprile 1962, n. 230 - Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Legge 25 marzo 1983, n. 79 - Contratto a tempo determinato
Legge 28 febbraio 1987, n. 56 - Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro

Tra la Federazione Italiana Panificatori, Panificatori-Pasticceri ed Affini […] e la Fat Cisl (Federazione Alimentazione e Tabacco)[…]; la Flai Cgil (Federazione Lavoratori Agroindustria)[…]; la Uilias Uil (Unione Italiana Lavoratori Industrie Alimentari e Saccarifere) […]; e da una delegazione composta da dirigenti regionali e territoriali delle tre organizzazioni e da delegati dei lavoratori;
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.


Art. 1 - Sfera di applicazione
Il Presente Contratto Nazionale disciplina il rapporto di lavoro del personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari, annessi o comunque collegati al laboratorio di panificazione con il quale debbono, tuttavia, avere titolarità comune o ristretta nell'ambito dei gradi di parentela o di affinità previsti per l'impresa familiare, qualunque sia il sistema produttivo, l'orientamento e l'inquadramento delle aziende: artigiane, commerciali, industriali e cooperative.

Art. 2 - Informazione e confronto
Le parti contraenti concordano sull'opportunità di reciproche informazioni riguardanti le strutture, i metodi di lavoro e l'occupazione nel settore.
Ferme restando l'autonomia di iniziativa delle imprese e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Associazioni sindacali, le Organizzazioni contraenti si scambieranno, di norma annualmente, nel primo quadrimestre a livello nazionale e territoriale (regionale e/o provinciale) informazioni globali sulle condizioni del settore e sul suo stato produttivo-commerciale ed occupazionale, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:
[…]
2) informazioni ai fini di garantire il pieno rispetto delle norme e dei regolamenti di disciplina produttiva e commerciale nel settore, contro qualsiasi forma di abusivismo;
3) informazioni sul numero delle aziende, sulle loro variazioni, sulle loro tipologie, in rapporto anche alle forze di lavoro del settore ed esame delle condizioni strutturali delle medesime;
4) realizzazioni di razionali ambienti di lavoro, nonché di tutele igienico-sanitarie;
5) iniziative tese a favorire la formazione, la qualificazione, e la riqualificazione professionale dei lavoratori del settore;
6) misure di tutela dell'orario di inizio del lavoro in sede produttiva per garantire nello spirito delle leggi il pieno rispetto dei precetti di divieto del lavoro notturno e domenicale, conferma opposizione a qualsiasi forma di deroga non giustificata da conforme e motivato parere delle Organizzazioni sindacali del settore;
7) studio delle possibilità di realizzo di un diverso orario di inizio della produzione che tenda a valorizzare sotto l'aspetto umano il lavoro della panificazione e a favorire l'incentivazione occupazionale della stessa;
[…]
10) programmi di carattere generale di investimenti nel settore con esame delle conseguenze occupazionali che ne possono derivare. In relazione a queste informazioni e verifiche, a richiesta di una delle parti, seguirà un confronto sulle materie oggetto delle informazioni stesse.
Con particolare riferimento alle tematiche dell'ambiente, della salute, della formazione, delle azioni positive per la manodopera femminile si potranno costituire commissioni paritetiche a livello territoriale.

Art. 3 - Osservatorio nazionale del settore panificazione
L' Osservatorio nazionale sulla Panificazione è istituito come una struttura permanente finalizzata all'informazione ed alla documentazione delle tendenze più significative riguardanti il settore e utili alle parti.
L'Osservatorio nasce per permettere alle parti stesse di conoscere più approfonditamente e tenere sotto controllo le tendenze e le caratteristiche del settore, in modo da favorire la scorrevolezza e l'efficacia delle relazioni industriali.
Esso è costituito in modo paritetico da tre rappresentanti nominati dalla Federpanificatori e da tre rappresentanti nominati da Fat-Cisl, Flai-Cgil, Uilias-Uil, che provvederanno alla gestione ed impostazione delle attività dell'Osservatorio. Le parti potranno designare esperti e studiosi di propria fiducia per collaborare all'attività dell'Osservatorio.
In via generale ed indicativa si prevede di strutturare tali attività in tre aree.
1. - Banca dati di settore
Obiettivo di tale banca dati è di raccogliere e ordinare i dati e le informazioni, soprattutto quantitative, relative alle principali caratteristiche economiche, produttive e dimensionali del settore.
Indicativamente tale banca-dati potrà articolarsi su tali temi:
a) struttura del settore (censimento aziende, numero, dislocazione, dimensioni, struttura occupazionale, ecc.);
b) andamento del settore e del mercato (si tratta di censire i principali dati economici sul settore e le tendenze evolutive);
c) struttura dei costi e dei prezzi (occorre tenere aggiornati i dati sulla composizione e l'evoluzione di prezzi e costi, anche per aree regionali o territoriali);
d) quadro normativo-legislativo (vanno catalogate e fornite tutte le indicazioni normative e legislative inerenti alla vita del settore);
e) aspetti europei (si tratta di creare una sezione di raccolta dati sugli effetti dell'integrazione europea sul settore).
La banca-dati pertanto costituisce una sede in cui i dati e le informazioni sono ricercate, catalogate e messe a disposizione delle parti che le potranno consultare continuamente.
A cura di tale sezione dell'Osservatorio potrà essere organizzata e curata la pubblicazione di un bollettino periodico (semestrale) in cui si raccolgano e si aggiornino i principali dati aggregati.
2. - Aspetti produttivi
In secondo luogo l'Osservatorio si occuperà di analizzare le problematiche di comune interesse delle parti relative alle specifiche caratteristiche produttive del settore, in particolare per le tendenze innovative.
Capitoli di tale sezione potranno essere l'innovazione tecnologica, gli orari di lavoro, la professionalità, la formazione professionale, la tutela della salute.
Le ricerche e le analisi condotte su tali temi, saranno pubblicate in alcuni rapporti specifici.
3. - Ricerche e formazione
L'Osservatorio potrà promuovere inoltre ricerche specifiche e/o programmi di formazione professionale (da gestire congiuntamente) dopo averne comunque individuato gli opportuni obiettivi e bisogni e con particolare attenzione alla manodopera femminile e giovanile.

Art. 4 - Assunzione
L'assunzione in servizio verrà effettuata nominativamente o numericamente in base alle disposizioni di legge.
[…]
All'atto dell'assunzione il dipendente è tenuto a consegnare i seguenti documenti:
[…]
c) libretto di idoneità sanitaria o documento equivalente;
[…]

Art. 7 - Apprendistato
Le parti si richiamano alle norme di legge.
[…]
L'apprendista deve essere unicamente adibito a coadiuvare la produzione o la vendita e i lavori interni ausiliari dell'azienda.[…]

Art. 15 - Orario di lavoro
Ai soli fini contrattuali l'orario di lavoro, in base a 6 giornate lavorative, è fissato in 40 ore.
[…]
A livello provinciale e/o regionale e aziendale per i panifici industriali, si procederà ad incontri di verifica tra le parti sulla gestione dell'orario di lavoro:
a) attuazione della riduzione annua (permessi retribuiti);
b) controllo dello straordinario;
c) utilizzo della figura del turnista in base all'art. 17;
d) sperimentazione di un diverso inizio della produzione nei forni.

Art. 17 - Disciplina del lavoro in panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi
Salvo quanto previsto per il trattamento economico secondo i nuovi criteri del presente contratto, il lavoro svolto in panificazione nei giorni precedenti la chiusura degli esercizi, deve essere considerato, a tutti gli effetti, come altra giornata di lavoro, e pertanto, al fine di far riposare i lavoratori fissi per due giornate intere nella settimana si dovrà procedere ugualmente all'adozione del riposo settimanale ed alla conseguente sostituzione dell'operaio fisso con il turnista.
[…]
La produzione anticipata di pane non può superare quella afferente alle esigenze di consumo di due giorni. Del pari non si ritengono possibili più prestazioni di doppie panificazioni nel corso della stessa settimana, comunque a carattere continuativo.
Pertanto le parti escludono panificazioni eccedenti tali limiti ed assumono impegno di contestare collegialmente nelle adeguate sedi, possibili iniziative e provvedimenti legislativi e regolamentari, a qualsiasi livello, che vogliano obbligare i lavoratori dipendenti ed autonomi a prestazioni non sopportabili e comunque non consone ai principi generali della disciplina del lavoro.

Art. 23 - Assicurazioni sociali
Il lavoratore deve essere assicurato secondo le norme di legge nei confronti:
1) degli infortuni sul lavoro;
2) delle assicurazioni sociali obbligatorie;
3) dei trattamenti di malattia e di prestazioni sanitarie.

Art. 28 - Gravidanza e puerperio
Alle lavoratrici di cui al presente contratto saranno applicate le norme di legge e relativi regolamenti.
[…]

Art. 29 - Disciplina del lavoro dei minori
L'assunzione al lavoro e le condizioni di lavoro da applicarsi ai minori sono disciplinate dalle relative disposizioni (legge 17-10-1967, n. 977).
Ai sensi dell'art. 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, ed agli effetti della stessa, per i fanciulli si intendono i minori che non abbiano compiuto i 15 anni di età; per adolescenti si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti. Ai sensi dell'art. 3 della succitata legge, l'età minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti, salvo quanto stabilito nell'art. 5 della stessa legge.
Circa i limiti entro i quali i fanciulli e gli adolescenti possono essere adibiti al sollevamento ed al trasporto dei pesi, si fa richiamo alle norme di legge.

Art. 31 - Molestie sessuali
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insieme una forma di discriminazione e di ricatto nel lavoro.
Per molestie sessuali si intende ogni comportamento verbale o fisico di natura sessuale non gradito ed offensivo per la vittima.
I datori di lavoro hanno il dovere di adottare tutte le misure utili a preservare le lavoratrici e i lavoratori dal rischio di molestie e ricatti sessuali, e a garantire un contesto lavorativo improntato al rispetto della dignità di donne e uomini.
Spetta ai comitati paritetici territoriali - nella loro funzione di promozione di pari opportunità - organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno nelle aziende del settore, di gestire i singoli casi ed individuare comportamenti e precorsi.

Art. 32 - Lavoratori extracomunitari
Per i lavoratori extracomunitari assunti attraverso i contratti di formazione e lavoro nelle qualifiche previste, alcune ore saranno dedicate all'apprendimento della lingua italiana, se necessario.
Se assunti nelle altre qualifiche va previsto un monte ore retribuito per la formazione professionale e/o l'apprendimento linguistico in base all'art. 41 di questo CCNL.
Le parti potranno altresì concordare convenzioni (ex art. 17 della legge 56) che prevedano anche periodi di formazione preventiva ed interventi degli Enti locali.

Art. 37 - Diritti e doveri
Il personale dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci, che regola, distribuisce ed assegna il lavoro.
Il lavoratore deve osservare le disposizioni del datore di lavoro o di chi ne fa le veci e conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro.
Deve osservare l'orario di lavoro ed avere la massima cura per la conservazione e la pulizia delle macchine, degli utensili e di quanto gli viene affidato per l'adempimento del suo lavoro.
Dovrà attenersi alle disposizioni di legge o di regolamenti annonari, igienici e sanitari in quanto portati a sua conoscenza. É vietato fumare sul luogo di lavoro. Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o dolo.

Art. 38 - Sanzioni disciplinari
Fermo restando quanto previsto dalla legge 20-5-1970, n. 300, le infrazioni al presente contratto od alle norme interne di lavoro possono essere punite:
1) con il rimprovero verbale o scritto;
2) con la multa fino al massimo di un terzo della retribuzione giornaliera;
3) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo massimo di due giorni;
4) con il licenziamento senza preavviso.
La multa potrà essere inflitta al lavoratore che:
a) ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificato motivo, lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione;
b) abbandoni senza permesso e senza giustificato motivo il proprio posto di lavoro;
c) commetta ogni altra mancanza contraria alla disciplina e all'igiene;
d) fumi sul luogo di lavoro.
[…]
La sospensione dal lavoro e della retribuzione potrà essere inflitta per i seguenti motivi al lavoratore quando:
a) sia recidivo nella stessa mancanza punita per due volte con multa nei mesi precedenti;
[…]
c) dia disposizioni contrarie o agisca in contrario, senza giustificato motivo, a quanto stabilito dal datore di lavoro;
d) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza manifesta.
Il licenziamento senza preavviso, ma con le altre indennità, potrà essere inflitto per i seguenti motivi:
[…]
b) recidiva in mancanze punite con la sospensione nei sei mesi precedenti;
[…]
f) furto, frode, falso o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda.

Art. 40 - Indumenti di lavoro
Ai lavoratori saranno forniti ogni anno gratuitamente i seguenti indumenti:
Operai del Gruppo A:
- 2 paia di calzoni (uno lungo e uno corto);
- 2 canottiere di lana;
- 1 grembiule;
- 2 copricapo.
Altro personale di cui al Gruppo B:
- 2 giacche o due camici o due tute, a seconda dell'attività svolta, nonché due copricapo.
Le modalità pratiche di assegnazione degli indumenti di lavoro saranno stabilite nei contratti integrativi.
Allo scopo di far usufruire anche ai turnisti panettieri i benefici derivanti dal presente istituto, negli accordi integrativi le parti concorderanno le modalità pratiche di attuazione escludendo, di norma, la sua monetizzazione. Le parti in sede contrattuale locale valuteranno le esigenze e le caratteristiche degli indumenti di lavoro in correlazione con le prescrizioni di legge igienico-sanitarie.

Art. 45 - Stipulazione contratti integrativi
Entro sei mesi dalla firma del presente contratto, in ogni provincia o regione potranno essere stipulati i contratti provinciali o regionali integrativi per regolamentare quanto ad essi è specificatamente demandato per competenza del presente contratto, tenendo conto delle esigenze e degli usi locali.

Protocollo aggiuntivo
Panifici ad indirizzo produttivo industriale

Art. 1 - Definizione
Fatta salva ed impregiudicata la sfera di applicazione di cui all'art. 1 del contratto nazionale ed escluso comunque ogni riferimento discriminatorio riguardante l'applicazione o l'osservanza di leggi e regolamenti sulla disciplina del lavoro, degli orari e della produzione, sono da considerare panifici ad indirizzo produttivo industriale quelli che dispongono di impianti automatizzati nei processi di produzione e di cottura e che sono dotati di strutture adeguate.
Nel caso di difficoltà nella individuazione dei panifici di cui sopra a livello territoriale, è previsto l'intervento delle Organizzazioni Nazionali firmatarie del presente contratto.

Art. 6 - Contrattazione aziendale
Il livello di contrattazione integrativa è quello aziendale.
La contrattazione integrativa non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.
Nota a verbale - Norma transitoria
Tale livello di contrattazione non potrà essere attivato fino a scadenza di accordi regionali o provinciali vigenti anche per i panifici industriali.

Allegati
Allegato n. 2

Progetto di formazione lavoro – A2
[…]
La formazione avrà la scopo precipua di istruire la persona su:
[…]
2) l'uso degli impianti e dei macchinari;
3) le dosi e gli impieghi degli ingredienti;
[…]
5) le più elementari tecniche di igiene sanitaria e di prevenzione infortuni.
[…]
Progetto di formazione lavoro - A3
[…]
La formazione avrà lo scopo precipuo di istruire la persona su:
[…]
3) tecniche elementari sull'avviamento e l'uso dei macchinari;
4) pulizia delle macchine e degli impianti;
5) tecnica, del maneggiare la pasta e utilizzo delle macchine spezzatrici e cilindratrici.
[…]
Progetto di formazione lavoro - B1
[…]
La formazione avrà lo scopo precipuo di istruire la persona su:
1) l'attività e l'organizzazione aziendale;
2) l'amministrazione dell'azienda;
3) la gestione del personale;
4) la conoscenza delle merci e le tecniche di produzione e vendita;
5) la legislazione in materia di igiene, sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, nonché le disposizioni di legge riguardanti la produzione e la vendita.
[…]
Progetto di formazione lavoro - 3B
La formazione avrà lo scopo precipuo di istruire la persona su:
[…]
9) uso degli impianti e dei macchinari;
10) nozioni di prevenzione infortuni.
Progetto di formazione lavoro - 4° Livello
La formazione avrà lo scopo precipuo di istruire la persona su:
[…]
3) l'uso degli impianti e dei macchinari;