Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Decreto 25 novembre 2013
Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012.
G.U. 31 gennaio 2014, n. 25

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, e 18, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile», registrato alla Corte dei conti in data 22 dicembre 2010, registro n. 20, foglio n. 317;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2011 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2011;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 18 gennaio 2011, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile», registrato alla Corte dei conti in data 9 febbraio 2011, registro n. 3, foglio n. 308;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2013, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto 2013, reg. 7, fg. 202, con il quale al prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo Dipartimento della protezione civile, a far data dal 29 aprile 2013 e fino al verificarsi della fattispecie di cui al citato art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione Civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001 - recante la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;
Vista la direttiva adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, recante: «indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile».;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (di seguito: decreto legislativo) con il quale è stata data attuazione alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo n. 106/2009, che ha rinviato ad un apposito decreto dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con il Ministero dell'interno ed il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'applicazione delle norme ivi contenute ai volontari appartenenti, tra l'altro, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, ai Corpi dei Vigili del fuoco volontari delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco (di seguito: volontari oggetto del presente decreto), tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;
Visto il decreto interministeriale 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011 (di seguito: decreto interministeriale) con il quale è stata data attuazione alla citata disposizione contenuta nell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo e, in particolare, all'art. 1, comma 1, con il quale, nel precisare talune delle definizioni contenute nel testo con riferimento al decreto legislativo, è stato stabilito che il controllo sanitario al quale devono essere sottoposti i volontari oggetto del presente decreto consiste negli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle Regioni e Province autonome emanate specificamente per il volontariato oggetto del decreto interministeriale, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute dei medesimi, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nel settore della protezione civile, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria;
Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, con il quale si è proceduto all'adozione dell'intesa in materia di sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale nonché degli indirizzi minimi comuni materia di scenari di rischio e compiti dei volontari di protezione civile (allegato 1), formazione, informazione e addestramento nello specifico settore (allegato 2) e controllo sanitario (allegato 3), finalizzati a costituire un quadro comune volontariamente condiviso degli elementi essenziali di base utili ad indirizzare l'azione sulle diverse tematiche trattate nel decreto interministeriale, in un contesto di omogeneità per l'intero territorio nazionale, e che costituiscono il presupposto per l'elaborazione e l'attuazione dell'intesa specificatamente prevista dall'art. 5 del medesimo provvedimento;
Dato atto che nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta le disposizioni contenute nei richiamati provvedimenti attuativi si applicano in conformità, rispettivamente, agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'ordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
Dato atto, altresì, che nell'ambito della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico le funzioni interne relative all'attuazione delle menzionate disposizioni sono individuate nel rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti, al fine di assicurarne l'effettiva ed omogenea applicazione in tutte le articolazioni operative sull'intero territorio nazionale;
Visto che nel richiamato proprio decreto del 12 gennaio 2012 è stato stabilito che, in ragione della particolare complessità delle materie oggetto dei predetti indirizzi condivisi e dell'intesa prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale, nonché dei continui progressi in atto nel settore della protezione civile, con particolare riguardo agli aspetti dell'organizzazione delle attività e delle forme e procedure di coordinamento operativo per lo svolgimento delle medesime, essi possano essere oggetto di revisione entro 24 mesi dalla data della loro entrata in vigore, ovvero anticipatamente ove se ne ravvisasse l'improrogabile esigenza, anche in relazione a specifici aspetti;
Vista la nota prot. 4222/C13PC/CR del 20 settembre 2013, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ha comunicato l'approvazione da parte della Commissione della proposta di documento di revisione ed aggiornamento degli indirizzi comuni in materia di controllo sanitario di cui all'allegato 3 al richiamato proprio decreto del 12 gennaio 2012 trasmettendo il relativo testo;
Visto il parere favorevole sulla proposta di revisione ed aggiornamento degli indirizzi condivisi in materia di controllo sanitario proposta dalla Commissione speciale «Protezione Civile» della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano reso dalla Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2008, in presenza dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
Considerato che l'esigenza di revisione ed aggiornamento dei precedenti indirizzi comuni è scaturita a seguito delle incongruenze tecniche riscontrate dalle Regioni in fase di prima applicazione degli indirizzi stessi, anche in coerenza con l'evoluzione delle attività sanitarie ed il superamento di criteri certificatori obsoleti;
Ritenuto di doversi procedere ad una elaborazione di protocolli di controllo sanitario maggiormente correlati ai compiti che possono essere svolti dai volontari oggetto del presente decreto e dato atto che questa azione richiede un approfondimento delle macro-categorie di tali compiti, come elencate nell'allegato 1 al citato proprio decreto del 12 gennaio 2012;
Dato atto che d'intesa con la Commissione speciale «Protezione Civile» della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2008, con la Croce Rossa Italiana ed il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico si è dato avvio agli approfondimenti di cui sopra, mediante l'istituzione di appositi gruppi di lavoro misti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
Considerato che il documento proposto dalla Commissione speciale «Protezione Civile» della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è stato perfezionato tenendo conto delle indicazioni fornite dai rappresentanti delle competenti Direzioni dei Ministeri della salute e del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi in data 16 ottobre 2013 presso il Dipartimento della protezione civile, per rendere gli indirizzi maggiormente coerenti con le disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza e di controllo sanitario;

Decreta:

Art. 1

L'allegato 3 al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 è abrogato e sostituito dal testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente l'aggiornamento degli indirizzi minimi comuni per il controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro», nonché per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività medesima, nel rispetto delle finalità ricognitive espressamente previste dal decreto interministeriale e delle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 2

Gli indirizzi minimi comuni adottati con il presente decreto sono operativi nelle more della determinazione di protocolli di controllo sanitario maggiormente correlati ai compiti che possono essere svolti dai volontari oggetto del presente decreto elencati nell'allegato 1 al citato proprio decreto del 12 gennaio 2012, attualmente in corso di elaborazione.

Art. 3

Nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nella Regione autonoma Valle d'Aosta le disposizioni contenute nell'allegato parte integrante del presente decreto si applicano in conformità, rispettivamente, agli ordinamenti delle predette province, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed all'ordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 dello Statuto Speciale di autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2013

Il Capo del dipartimento: Gabrielli

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2014, n. 163
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri


Allegato 3

Aggiornamento degli indirizzi minimi comuni per il controllo sanitario dei volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro».

1. Finalità e ambito di applicazione.
I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono sottoposti al controllo sanitario, mediante accesso ad un insieme di misure generali di prevenzione, educazione e promozione alla salute.
Il controllo sanitario viene attuato nel rispetto ed in coerenza dei livelli definiti dai L.E.A. nazionali e delle Regioni e Province Autonome, integrandosi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell'ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale.
I presenti indirizzi minimi contengono gli adempimenti di base per gli enti e le autorità di protezione civile componenti del Servizio nazionale della protezione civile e per le organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell'art. 1 del Regolamento approvato con D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

2. Contenuti.
Il controllo sanitario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 è integrato mediante campagne di informazione e prevenzione anche in relazione agli scenari nei quali le organizzazioni di volontariato sono chiamate a concorrere con la propria opera, in relazione alle priorità ed esigenze operative e del territorio di appartenenza.
Queste attività sono da promuoversi a cura degli enti e delle autorità di protezione civile componenti del Servizio nazionale della protezione civile nel quadro delle azioni e dei programmi delle strutture statali e regionali del Servizio Sanitario Nazionale, dalle organizzazioni di appartenenza, e possono, altresì, comprendere l'effettuazione delle vaccinazioni, come previsto dai Piani Vaccinali Regionali o per garantire l'operatività ed intervento in aree internazionali o aree di rischio.

3. Periodicità.
La partecipazione di tutti i volontari a campagne, anche mirate a specifiche attività di protezione civile, finalizzate al controllo sanitario deve essere assicurata nel quadro di una programmazione articolata su scala quinquennale da elaborare a cura:
a) delle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni per i volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013;
b) della struttura di coordinamento nazionale delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale previsto dalla richiamata Direttiva Presidenziale, per i volontari incardinati nei rispettivi meccanismi di mobilitazione nazionale.
Il Dipartimento della Protezione Civile può concorrere alla programmazione ed attuazione delle attività di cui alle precedenti lettere a) e b), anche mediante il ricorso a convenzioni con i soggetti interessati, entro il limite delle risorse finanziarie all'uopo disponibili.
Per la Regione autonoma Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni si applicano in conformità agli specifici ordinamenti di autonomia speciale (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).
Per la Croce Rossa Italiana ed il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico le disposizioni si applicano nel quadro delle proprie regole organizzative e della rispettiva autonomia operativa.

4. Disposizioni organizzative.
Al fine di assicurare la migliore efficienza organizzativa e l'ottimale impiego delle risorse disponibili, l'effettuazione del controllo sanitario può essere programmata anche in occasione di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.
Al responsabile dell'Organizzazione spetta il compito di registrare l'avvenuta partecipazione di ogni volontario alle attività di controllo sanitario realizzate nel quadro della programmazione di cui al punto 2.

5. Procedimenti di verifica e controllo ai fini della tenuta dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 194/2001.
Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, la partecipazione dei propri volontari alle attività programmate ai fini del controllo sanitario secondo le modalità e scadenze prefissate.
A tal fine è possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni prodotte dal responsabile dell'Associazione aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.
Il Dipartimento della protezione civile e le regioni e province autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il mancato adempimento a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa.

6. Applicazione degli articoli 9 E 10 del D.P.R. 194/2001.
Agli aspetti organizzativi dell'attività di controllo sanitario effettuata nell'ambito di esercitazioni, prove di soccorso o altre attività formative promosse dall'organizzazione o alla quale l'organizzazione partecipi e per il cui svolgimento sia richiesta ed autorizzata l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, a favore dei volontari partecipanti nonché della componente medica, anche volontaria, interessata, si provvede nell'ambito dei medesimi benefici, nei limiti del budget autorizzato.

7. Percorsi specifici e attività sperimentali.
Il Dipartimento della Protezione Civile può condividere con la Commissione speciale «Protezione Civile» della Conferenza delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e con la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, i contenuti delle campagne di informazione e prevenzione di cui al paragrafo 2 finalizzate a determinati scenari di rischio, anche a carattere sperimentale, definendone modalità di svolgimento e partecipazione volte ad assicurarne la massima fruibilità da parte dei volontari.