Categoria: Prassi amministrativa
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Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ

Prot. nr. 850/ AA-1160

Roma, 3 marzo 2011

 

OGGETTO:

Impiego del personale della Polizia di Stato riconosciuto non idoneo in forma parziale o transitato nei corrispondenti moli tecnici per inidoneità nei ruoli che espleta funzioni di polizia.

ALLA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali
3° Settore - Sanitario

SEDE

ALLA

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE
Servizio Centrale Antiterrorismo - N.O.C.S. Ufficio sanitario

ROMA

ALLA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
Centro Polifunzionale — Scuola Tecnica di Polizia Ufficio sanitario

ROMA

ALLA

SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA
Ufficio sanitario

ROMA

ALLA

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA
Ufficio sanitario

ROMA

ALL'

ISTITUTO PER SOVRINTENDENTI E DI PERFEZIONAMENTO PER ISPETTORI
Ufficio sanitario

NETTUNO

AI

COORDINATORI SANITARI

LORO SEDI

AL

COLLEGIO MEDICO LEGALE

ROMA

e per conoscenza:

ALLA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

SEDE

AL

SERVIZIO AFFARI GENERALI DI SANITÀ

SEDE

AL

SERVIZIO OPERATIVO CENTRALE DI SANITÀ

SEDE

ALL’

OSSERVATORIO CENTRALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

SEDE


Con notevole frequenza vengono richiesti, agli Uffici sanitari, pareri inerenti le effettive possibilità di impiego, del personale di cui all’oggetto, in taluni compiti istituzionali; poiché si è avuto modo di constatare la sussistenza di criteri non uniformi nella trattazione delle problematiche derivanti dai provvedimenti medico legali in questione, questa Direzione ritiene di dover fornire alcune indicazioni che consentano la adozione di provvedimenti il più possibile omogenei su tutto il territorio.

1. Inidoneità parziale si servizi di polizia
Come è noto, l’attuale quadro normativo che disciplina l’istituto della inidoneità parziale ai servizi di polizia è contenuto nel DPR 25.10.81 n. 738, il quale, in attuazione della delega di cui all’articolo 94 della legge 1.4.1981 n. 121 ha previsto che:
1) il personale delle forze di polizia che abbia riportato una invalidità, che non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d’istituto e, pertanto, riconosciute dipendenti da causa di servizio, è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta;
2) l’invalidità di cui ai precedente punto deve essere accertata dalle competenti Commissioni Mediche (articoli 165 e seguenti del D.P.R. 1092/73, articolo 6 del DPR 461/01, articoli 192 e seguenti del DLgs 66/2010) che devono altresì fornire indicazioni sull’utilizzazione del personale stesso, tenendo conto del grado di invalidità determinato dalle ferite, lesioni o altre infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio;
3) a conclusione dell’iter medico legale deve pronunciarsi la Commissione consultiva istituita presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 4 del DPR 25.10.81 n. 738, la quale, tenuto conto dei giudizio e delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido può essere utilizzato.
4) l'Amministrazione, sentita la commissione di cui al precedente punto, con proprio provvedimento deve determinare t servizi d'istituto ai quali il dipendente invalido va destinato.
Pertanto, ima inidoneità permanente in modo parziale può sussistere a condizione che le infermità accertate non comportino inidoneità assoluta al servizio di istituto e che le stesse siano dipendenti da causa di servizio.

2. Passaggio del personale della Polizia di Stato ad altri ruoli della Amministrazione della P.S. o ad altre amministrazioni dello Stato
La materia è disciplinata dal DPR 24.4.82, n. 339 il quale prevede, esclusivamente per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, le seguenti possibilità:
1) trasferimento a domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, quando sia stato giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, dipendenti o non dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto;
2) trasferimento a domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato quando abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta a. compiti d'istituto; per esigenze di servizio il trasferimento può essere disposto d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di alni ruoli della Polizia di Stato;
3) trasferimento a domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, salvo quanto disposto dal DPR 738/81, quando abbia riportato un'invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto.
Condizione necessaria, per l'ottenimento del trasferimento di cui ai precedenti punti, è che le patologie riscontrate consentano l'ulteriore impiego del personale invalido; in proposito le competenti Commissioni mediche oltre ad esprimere i giudizi medico legali di inidoneità devono fornire anche indicazioni circa le possibilità di utilizzazione del personale in funzione dell’infermità accertata.

3. Impiego dei personale giudicato inidoneo in forma parziale
Le Commissioni mediche, secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 2, del DPR 738/81, a seguito della formulazione di un provvedimento di inidoneità parziale esprimono nel relativo verbale anche le indicazioni necessarie perii successivo utilizzo del personale.
Tali indicazioni sono spesso generiche, del tipo: “controindicati i servizi esterni”, “controindicati i servizi che espongano il soggetto a stress psico fìsici” ecc., e pertanto, talvolta, anche il parere espresso dalla Commissione consultiva ministeriale, con il quale sono individuate le mansioni compatibili con le ridotte capacità lavorative; può risultare altrettanto generico e non particolarmente dettagliato, tale da ingenerare difficoltà applicative, da parte dei dirigenti degli uffici, sulle concrete possibilità di impiego di tale personale (es.: “può essere impiegato esclusivamente in servizi interni”, ecc.).
In proposito, la problematica che comporta più frequentemente dubbi interpretativi è quella riferita a giudizi di inidoneità permanente parziale con possibilità di impiego “esclusivamente in servizi interni” o analogamente “con esclusione dei servizi esterni” senza ulteriori indicazioni.
Come già evidenziato nella nota di questa Direzione di Prot. 850/A A25-2914 del 3.5.2010 una interpretazione rigidamente letterale dei criteri di impiego innanzi citati non può ritenersi compatibile con taluni doveri ed obblighi di cui sono destinatari tutti gli operatori di polizia e che non vengono meno in presenza di un provvedimento di inidoneità parziale.
In proposito, si richiamano, ad esempio: l’obbligo di addestramento al tiro che comporta la necessita di spostamenti per svolgere le esercitazioni nei poligoni al chiuso o all’aperto, l’obbligo di subordinazione alla Autorità Giudiziaria che può richiedere l’espletamento di compiti al di fuori della sede di servizio analogamente ad altre tipologie di atti richiesti anche nello svolgimento di attività ritenute di tipo più strettamente burocratico (es. consultazione di documenti in archivi degli Uffici comunali, giudiziari, della motorizzazione civile, ecc.).
Sembra sufficientemente evidente, pertanto, che tali attività non possono ritenersi incompatibili con un provvedimento di parziale inidoneità secondo i principi contenuti nel DPR 738/81, poiché, qualora lo fossero, si configurerebbe una condizione che non consentirebbe il reimpiego del personale interessato e, quindi, di inidoneità assoluta.

4. Idoneità alla guida degli automezzi in servizio di polizia del personale inidoneo in forma parziale.
Il provvedimento di inidoneità permanente in forma parziale non comporta automaticamente la perdita della idoneità alla guida di automezzi in servizio di polizia; in tale circostanza, secondo quanto previsto dall’articolo 8 del Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 3.2.2010, contenente il Regolamento di attuazione del Decreto del Ministro dell'Interno 5.8.2009, gli Uffici di appartenenza del personale interessato potranno richiedere che la patente di servizio sia sottoposta a revisione, per la verifica della permanenza dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida da accertarsi da parte degli Uffici sanitari competenti. Questi ultimi si pronunceranno secondo le indicazioni contenute nell’articolo 4 dei succitato Decreto del Capo della Polizia, richiedendo, nei casi dubbi, che l’accertamento sia effettuato dal Servizio Operativo Centrai e di Sanità di questa Direzione.
Si fa presente, inoltre, che l’articolo 4 del Decreto dei Ministro dell’Interno dei 5.8.2009 fissa in cinque anni la validità della patente di guida rilasciata dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ma non preclude la possibilità, così come avviene per quelle civili definite “speciali”, della conferma per un periodo inferiore al quinquennio. Pertanto, in presenza di affezioni morbose
che, pur non comportando il venir meno dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di automezzi
di polizia, possano ritenersi meritevoli di controllo prima della scadenza del quinquennio, il medico
della Polizia di Stato potrà rilasciare una certificazione di idoneità avente validità inferiore a cinque anni.

5. Espletamento dei servizi automontati da parte del personale inidoneo in forma parziale.
In merito a tale aspetto si rinvia alla nota n. 850/A 8/25-756 del 8.2.2005 di questa Direzione dove si individuano, nell’ambito dei servizi automontati, tre fattispecie:
a) attività di istituto in cui il servizio automontato viene svolto in modo programmato, con carattere di costanza e continuità, impegnando il dipendente per l’intero orario di servizio settimanale o, mediamente, per la maggior parte di esso (es.: servizi automontati di controllo del territorio, servizi di polizia stradale, servizi di scorta e sicurezza, servizi di ordine pubblico, ecc.);
b) attività di istituto in cui il servizio automontato viene svolto in modo non programmato, senza carattere di particolare continuità, impegnando il dipendente, mediamente, solo per una parte dell'orario di servizio settimanale in funzione di specifiche esigenze di istituto (es.: attività investigative, altri compiti svolti nell’ambito di attività di polizia giudiziaria, ecc.)
c) attività di istituto in cui il servizio automontato viene svolto in modo del tutto occasionale in quanto i compiti di ufficio comportano pressoché esclusivamente l’espletamento di altre funzioni (es.: attività in cui si rende necessario occasionalmente l’impiego dell’automezzo di servizio per il trasferimento presso un ufficio dell’Amministrazione ubicato in altra sede, presso un Ufficio giudiziario, ecc.).
In relazione a quanto esposto ai precedente paragrafo 3, si può ritenere che in presenza di un provvedimento di inidoneità parziale:
- dovrebbe esservi incompatibilità, di norma, con la tipologia di servizi che ricadono nella fattispecie di cui alla lettera a);
- non può esservi incompatibilità con quelli richiamati alla precedente lettera c) in quanto, ove vi fosse, dovrebbe presumersi la sussistenza di condizioni morbose sufficienti per un giudizio di non idoneità permanente e assoluta;
- non dovrebbe esservi, di massima, incompatibilità con quelli di cui alla lettera b), per i quali può essere, comunque, necessaria una valutazione, caso per caso, in rapporto alle infermità accertate ed alle indicazioni fornite dalla Commissione medica e dalla Commissione consultiva ministeriale.
Sembra mutile sottolineare che il dipendente giudicato parzialmente inidoneo e al quale sia stata revocata anche la patente di servizio, per il venir meno dei prescritti requisiti, possa svolgere comunque servizi automontati, con le limitazioni innanzi enunciate, in qualità di trasportato.

6. Impiego del personale giudicato inidoneo nei ruoli che espleta funzioni dì polizia e transitato ad altri moli della Polizia di Stato
Come già indicato al precedente paragrafo 2, il transito dei personale giudicato inidoneo nei ruoli che espleta funzioni di polizia nei corrispondenti moli tecnici ai sensi del DPR 339/82, può avvenire indipendentemente dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità accertate. In questi casi le Commissioni mediche non sempre indicano espressamente, nei verbali, le eventuali limitazioni al successivo utilizzo del dipendente, ciò nella verosimile presunzione che il transito in un ruolo che espleta attività tecnica comporti comunque un impiego in compiti compatibili con la ridotta capacità lavorativa che ha dato luogo ai giudizio di non idoneità.
Per quanto concerne la idoneità alla guida di automezzi in servizio di polizia e l’espletamento dei servizi automontati, anche per questo personale, valgono le medesime considerazioni e valutazioni espresse nei precedenti paragrafi 4 e 5; pertanto il transito in un ruolo tecnico:
a) non comporta automaticamente la perdita della idoneità alla guida di automezzi in servizio di polizia salvo il venir meno dei requisiti previsti dall’articolo 4 del Decreto 3.2.2010;
b) non esclude la effettuazione di servizi automontati sia pur con le limitazioni già precedentemente esposte.
Eventuali altre limitazioni, da adottarsi in funzione delle infermità accertate ed in assenza di specifiche indicazioni desumibili dal verbale redatto dalla Commissione medica, dovranno essere valutate caso per caso, richiedendo, ove ritenuto necessario, anche la valutazione del Collegio medico di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del DLgs 334/00 istituito presso il Servizio Operativo Centrale di Sanità.

7. Sorveglianza sanitaria del personale riconosciuto inidoneo parzialmente o transitato ai ruoli tecnici per inidoneità nei ruoli che espleta funzioni di polizia.
Qualora il personale giudicato inidoneo in forma parziale o transitato ai ruoli tecnici per inidoneità, svolga attività per le quali è prevista sorveglianza sanitaria ai sensi del DLgs 626/94 e del DLgs 81/08, il medico della Polizia di Stato, nel ruolo di medico competente, potrà assumere tutti i provvedimenti, inerenti il giudizio di idoneità riferiti alla specifica mansione a rischio (idoneità, temporanea non idoneità, idoneità con limitazioni, ecc.). Eventuali ricorsi riferiti ai predetti provvedimenti dovranno essere presentati, entro trenta giorni, all'ufficio di Vigilanza presso l’Ufficio Centrale Ispettivo.
È evidente che, qualora in sede di sorveglianza sanitaria dovessero essere accertate condizioni le quali comportino, per il personale di cui all’oggetto, non solo limitazioni nelle mansioni a rischio ma anche concrete limitazioni all'espletamento dei più generali compiti di istituto (per aggravamento delle infermità già accertate o per nuove infermità sopravvenute) si dovrà procedere all'invio presso te competenti Commissioni mediche di cui all'articolo 6 del DPR 461/01, affinché sia valutata la persistenza o meno dei requisiti minimi di idoneità al servizio.

Si rinvia, infine, alla consultazione delle note di questa Direzione n. 850/OSS.8/25-914 del 14.2.2003, n. 850-A.8/25-758 del 8.2.2005 e n. 850/A.A25-2914 del 3.5.2010, contenenti indicazioni in merito ai giudizi di idoneità condizionata al servizio, ove sono richiamati aspetti inerenti gli istituti oggetto di trattazione nella presente nota.
I Coordinatori sanitari in indirizzo sono pregati di curare la diffusione della presente nota agli uffici sanitari territorialmente dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
G. CUOMO