INTERPELLO N. 5/2014

Roma, 30 gennaio 2014

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per l’Attività Ispettiva
Prot. 37/0001898

Alla Confindustria

 

Oggetto: interpello ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 – condizioni di liceità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo art. 1, comma 4, lett. e), L. n. 196/1997 – art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003.

 

La Confindustria ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione dell’art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003, concernente la disciplina del contratto di somministrazione di lavoro.

In particolare l’istante chiede se, nell’ambito del contratto di somministrazione, l’impresa utilizzatrice sia o meno obbligata a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si ricorda che l’art. 20, comma 5, lett. c) sopra citato stabilisce che il contratto di somministrazione è vietato “da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche”.

Dal tenore letterale della disposizione non sembra evincersi un obbligo di comunicazione ovvero di notifica alla Direzione territoriale del lavoro in ordine alla effettuata valutazione dei rischi; il suddetto obbligo non risulta contemplato né nell’ambito del D.Lgs. n. 626/1994, né tantomeno alla luce delle disposizioni di cui al successivo D.Lgs. n. 81/2008.

Si sottolinea, peraltro, che ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. e), L. n. 196/1997, previgente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 276/2003, la fornitura di lavoro temporaneo risultava vietata nei confronti delle imprese che non fossero in grado di dimostrare alla Direzione del lavoro di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4, sopra citato, quale adempimento di fondamentale importanza ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; il che lascia intendere, anche allora, l’inesistenza di obblighi comunicazionali in materia.

In linea con le osservazioni sopra svolte si ritiene che, sia a legislazione vigente (art. 20, comma 5, D.Lgs. n. 276/2003) che nell’ambito del precedente quadro normativo (art. 1, comma 4, L. n. 196/1997), non appare sussistere in capo all’azienda utilizzatrice – che sottoscrive un contratto di somministrazione – alcun obbligo di comunicazione afferente alla valutazione dei rischi nei confronti degli uffici territoriali di questo Ministero, ma esclusivamente l’obbligo di dimostrare, in sede di eventuale accesso ispettivo, l’avvenuta effettuazione della predetta valutazione mediante esibizione del documento di valutazione rischi (DVR).

Il divieto di cui alla disposizione ex art. 20, comma 5, trova quindi applicazione esclusivamente nei confronti delle aziende che non siano in grado di fornire prova della valutazione dei rischi mediante l’esibizione del relativo DVR, in quanto o non l’abbiano effettuata, ovvero tale valutazione non sia stata rielaborata secondo le previsioni dell’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008.

Si coglie l’occasione per richiamare le indicazioni già fornite con la risposta ad interpello n. 26/2007 secondo la quale il somministratore deve accertare “l’avvenuta predisposizione del documento di valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore, quanto meno per presa visione del documento stesso: non certo nei termini di una assunzione di responsabilità nel merito tecnico della valutazione dei rischi da parte del somministratore (si veda al riguardo la circolare di questo Ministero MLPS n. 7/2005), ma almeno per accertare il fatto che la valutazione stessa sia stata effettivamente eseguita”.

Per delega
IL SEGRETARIO GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)