Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 3 giugno 1952
Validità: 11.11.1951 - 10.11.1953
Parti: Associazione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, Associazione Piccoli Proprietari Conduttori e Liberi braccianti, Federbraccianti
Settori: Agroindustriale, Salariati, Asti

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Durata del contratto.
Art. 3. - Definizione del salariato fisso e del garzone di campagna.
Art. 4. - Assunzione.
Art. 5. - Assunzione donne e fanciulli.
Art. 6. - Contratto individuale.
Art. 7. - Minorati ed invalidi.
Art. 8. - Durata del contratto individuale e preavviso di licenziamento.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Categoria di lavoratori e loro mansioni.
Art. 11. - Cumuli di mansioni.
Art. 12. - Attrezzi di lavoro.
Art. 13. - Orario di lavoro.
Art. 14. - Recupero ore lavorative.
Art. 15. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 16. - Riposo settimanale e domenicale.
Art. 17. - Classificazione delle categorie per età e sesso.
Art. 18. - Indennità di contingenza.
Art. 19. - Salario in danaro ed in natura.
Art. 20. - Compensi speciali ai capi.
Art. 21. - Annessi al salario.
Art. 22. - Annessi salariali ai garzoni di campagna.
Art. 23. - Pollame e suini.
Art. 24. - Diarie.
Art. 25. - Gratifica natalizia.
Art. 26. - Ferie.
Art. 27. - Indennità di anzianità.
Art. 28. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 29. - Tutela della maternità.
Art. 30.
Art. 31. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 32. - Trapasso di azienda.
Art. 33. - Controversie individuali.
Art. 34. - Condizioni di miglior favore.
Art. 35. - Norme disciplinari in rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore.
Tabella A

Contratto collettivo di lavoro per salariati e garzoni di campagna della provincia di Asti, 3 giugno 1952

Il giorno 3 giugno 1952 nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima occupazione di Asti, sita in Asti, viale alla Vittoria n. 41 [...], tra l’Associazione Provinciale Agricoltori [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...], l’Associazione Piccoli Proprietari Conduttori [...] e la Federazione Italiana Salariati e Braccianti (Liberi braccianti) [...], la Federazione Salariati e Braccianti Agricoli (Federbraccianti) [...], viene stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro per salariati e garzoni di campagna.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente Contratto provinciale fissa le norme regolanti i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricolo ed i salariati fissi e garzoni di campagna da valere per tutto il territorio della provincia di Asti.

Art. 3. - Definizione del salariato fisso e del garzone di campagna.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola dove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione e annessi e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente e secondo la consuetudine del luogo.
Per garzone di campagna s’intende il lavoratore agricolo assimili e vincolato con contratto individuale annuo o inferiore all’anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto di lavoro presso l’azienda agricola ove generalmente risiedi con la famiglia del datore di lavoro e la cui retribuzione viene corri sposta mensilmente a seconda della consuetudine del luogo.

Art. 5. - Assunzione donne e fanciulli.
Per le assunzioni e il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 6. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro e il lavoratore salariato fisso e garzoni, all’atto dell’assunzione, dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo accluso al libretto sindacale di lavoro. [...]

Art. 7. - Minorati ed invalidi.
Qualora nell’azienda vengano assunti minorati o invalidi, le parti concorderanno caso per caso il salario da corrispondere, e questo sarà definitivo solo quando verrà ottenuta la ratifica delle rispettive organizzazioni sindacali interessate, salvo le disposizioni di legge, relative agli invalidi di guerra e del lavoro.

Art. 10. - Categoria di lavoratori e loro mansioni.
I lavoratori vengono divisi nelle seguenti categorie:
a) bergamini, bifolchi, cavallanti, manzolai, e salariati fissi senza la cura e il governo del bestiame;
b) garzoni di campagna.
Qualifiche:
Bergamini: sono tali coloro che adempiono esclusivamente alla cura, al governo, alla mungitura del bestiame da latte, nonché a tutti gli altri servizi relativi alla stalla. Ogni bergamino dovrà attendere al governo di 15 mucche più un toro se la stalla è fornita di tazzette, di 14 più il toro se l’acqua viene sollevata con pompa a mano, di 10 qualora si faccia obbligo al taglio e trasporto dell’erba.
Cavallanti - Bifolchi: sono tali coloro che oltre ad adempiere a tutti i lavori agricoli dell’azienda hanno in consegna 2 cavalli, 2 buoi, 2 manzi inferiori ai tre anni, oppure 10 manzi o manze.
Attendono al loro governo alla buona cura di esso bestiame provvedendo alla sua foraggiatura, strigliatura, ed spezzolatura, al riordino del letame nella concimaia, ecc.
Manzolai: sono tali coloro che adempiono esclusivamente alla cura, al governo del bestiame nonché a tutti gli altri lavori relativi alla stalla. Al manzolaio spetta il compimento dei seguenti lavori: il governo e la custodia di 35 capi in rotazione se la stalla è fornita di tazzette, 33 capi se l’acqua viene sollevata meccanicamente, 30 capi se l’acqua viene sollevata con pompe a mano.
Salariati e garzoni di campagna: sono tali coloro che adempiono ai lavori agricoli dell’azienda. Nel caso in cui vengano addetti ai lavori della stalla li debbono adempiere nell’orario normale di lavoro.

Art. 12. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con le indicazioni dello stato d'uso. Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro. Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 13. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro non potrà di norma eccedere le otto ore giornaliere, le 48 ore settimanali. A titolo indicativo la durata dell’orario normale di lavoro nei vari mesi dell’anno è stabilita nel modo seguente: novembre ore 7 - dicembre ore 6 - gennaio ore 6 - febbraio ere 7 - marzo ore 8 - aprile ore 8 - maggio ore 9 - giugno ore 9 - luglio ore 9 - agosto ore 8 - settembre ore 8 - ottobre ore 8.
Per orario di lavoro si intende quello eseguito effettivamente sul campo. Qualora il luogo di lavoro disti dall’azienda sino a 15 minuti ili cammino questi rimane a carico del lavoratore per l’andata e il ritorno, l’eccedenza sarà completamente a carico del datore di lavoro.
La martellatura della falce fienaia rientra nell’orario normale di lavoro.

Art. 14. - Recupero ore lavorative.
Quando per le intemperie non fosse possibile eseguire durante la giornata l’orario normale di lavoro, il datore di lavoro può recuperare entro sette giorni successivi dell’avvenuta sospensione del lavoro il tempo perduto elevando di due ore il limite dell’orario normale senza maggiorazioni per lavoro straordinario.
Se non sarà recuperato entro tale periodo di tempo il datore di lavoro perderà ogni suo diritto di rivalsa.

Art. 15. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
L’accudimento del bestiame deve essere effettuato durante l’orario normale di lavoro.
Le ore straordinarie, intendendo per tali quelle effettuate oltre il normale orario di lavoro, saranno compensate con una maggiorazione [...]
Le ore di lavoro straordinario non potranno superare di norma le due ore giornaliere e le 12 settimanali, salvo accordo tra le parti ili effettuare un orario superiore.
Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello che va da un’ora dopo l’Ave Maria fino all’alba, sarà retribuito con una maggiorazione [...]
Non si farà luogo a maggiorazione per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici e per il lavoro domenicale quando venga concesso il riposo compensativo.
[...]

Art. 16. - Riposo settimanale e domenicale.
Ai lavoratori fissi e garzoni che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Anche i salariati fissi e garzoni addetti alla cura del bestiame, hanno diritto settimanalmente ad una giornata di riposo, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Qualora però, a giudizio del datore di lavoro ciò non fosse possibile il salariato di cui al comma precedente dovrà eseguire anche nei giorni di riposo le mansioni tassative e cioè:
- per i bergamini: mungitura, foraggiatura, abbeveratura;
- per gli altri: foraggiatura, abbeveratura, pulizia della stalla e del bestiame.
A tali salariati i quali non possono fruire dell’intero riposo settimanale, dovrà essere concesso un periodo di riposo compensativo a blocco pari a 25 giorni retribuiti per ogni anno in una sola volta, o divisi in due periodi a seconda delle esigenze dell’azienda.

Art. 19. - Salario in danaro ed in natura.
[...]
Oltre alla retribuzione in denaro di cui sopra, rimanendo salve le variazioni di contingenza di cui all’articolo 18, il datore di lavora deve fornire il vitto, l’alloggio ed il bucato.
[...]

Art. 21. - Annessi al salario.
Al salariato con famiglia e al bergamino con famiglia oltre a quanto compete in base alle tariffe contemplate nel presente contrailo, verrà concesso:
а) una abitazione igienica proporzionata ai bisogni della famiglia;
[...]

Art. 22. - Annessi salariali ai garzoni di campagna.
Al garzone di campagna non competono gli annessi salariali di cui all'articolo precedente.

Art. 26. - Ferie.
Ai salariati fissi e garzoni di campagna spetta, per ogni anno ininterrotto di lavoro, presso la stessa azienda un periodo di ferie retribuite di otto giorni [...]. Il datore di lavoro nello stabilire l’epoca di godimento delle ferie dei dipendenti deve tener conto compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e del desideri dei salariati. Restano ferme le condizioni di maggior favore per i lavoratori. Si precisa che le ferie devono dare un complessivo di 64 ore.

Art. 28. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 29. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e le puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 33. - Controversie individuali.
Le controversie individuali tra datore di lavoro e prestatore d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, dovranno essere demandate alle rispettive organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento.

Art. 35. - Norme disciplinari in rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore.
I rapporti di disciplina che devono vigere fra datore di lavoro e prestatore d’opera s’intendono reciproci. Il lavoratore dovrà essere attivo e disciplinato agli ordini impartiti dal datore di lavoro o da chi per esso. Il datore di lavoro dovrà vedere nella figura fisica e morale dei lavoratore il proprio collaboratore, o meglio colui che con la propria opera rende possibile la produzione. Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) con la multa di un massimo di due ore lavorative nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni alla Azienda, al bestiame, alle macchine, agli (strumenti) attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
[...]
2) con una multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva e di maggior gravità delle mancanze di cui al paragrafo 1;
3) con il licenziamento immediato senza preavviso nei casi seguenti:
a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o rappresentante dell’Azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili ed al bestiame;
[...]
e) recidiva delle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal paragrafo 2;
f) in tutti gli altri casi di gravità che non consentono la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
[...]