Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 18 giugno 1952
Validità: 11.11.1951 - 10.11.1953
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federbraccianti Provinciale, Uil-Terra Provinciale, Liberterra Provinciale
Settori: Agroindustriale, Avventizi, Torino

Sommario:

Art. 1. - Durata del patto.
Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Libretto sindacale.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario festivo e notturno.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
Art. 10. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 11. - Pagamento tariffe.
Art. 12. - Cottimo.
Art. 13. - Attrezzi di lavoro.
Art. 14. - Assicurazioni sociali.
Art. 15. - Donne e fanciulli.
Art. 16. - Norme disciplinari.
Art. 17. - Richiamo alle armi.
Art. 18. - Controversie individuali.

Contratto collettivo di lavoro per i braccianti avventizi della provincia di Torino, 18 giugno 1952

Il giorno 18 giugno 1952 nella sede dell’Unione Agricoltori della provincia di Torino, si sono riuniti i rappresentanti delle seguenti organizzazioni: [...] l’Unione Provinciale Agricoltori [...] Sezione Proprietari Conduttori [...] Sezione Affittuari e Conduttori; [...] la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] Associazione Proprietari ed Affittuari Conduttori, [...] la Federbraccianti Provinciale [...], la Uil - Terra Provinciale [...], la Liberterra Provinciale [....], i quali, a nome e per conto delle rispettive Organizzazioni sindacali, hanno stipulato il seguente Contratto collettivo provinciale di lavoro per i braccianti avventizi della provincia di Torino.

Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per taluni giorni o per l’esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o
giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata dell’orario normale di lavoro, tenuto presente le disposizioni del R.D. 10 settembre 1923, numero 1956, nei vari mesi dell'anno è stabilito nel seguente modo:
dall’11 novembre al 10 febbraio ore 7
dall’11 febbraio al 10 maggio ore 8
dall’11 maggio al 10 agosto ore 9
dall’11 agosto al 10 novembre ore 8
Qualora esigenze di lavorazione, di coltura e di produzione lo richiedano, l’agricoltore ha facoltà di richiedere ai lavoratori avventizi un maggior orario di lavoro fino ad un massimo di 2 ore al giorno.
I lavoratori non potranno sottrarsi, salvo impossibilità documentata da necessità straordinaria. Tutti gli spostamenti da e per un altro posto di lavoro non dovranno avvenire nel periodo di riposo, intendendosi pertanto che essi devono essere a totale carico del datore di lavoro. Per i lavori in acqua che vengono effettuati dal 15 settembre al 15 aprile, l'orario di lavoro deve essere ridotto a 6 ore giornaliere, corrispondendo però ai lavoratori l’intero salario corrispondente alle ore di lavoro del periodo in cui si effettua il lavoro stesso.

Art. 7. - Lavoro straordinario festivo e notturno.
Si considererà:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all'alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 8, nonché la festa del patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Art. 9. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
[...]
Al lavoratore compete inoltre una indennità, in luogo delle festività nazionali e di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori a titoli vari, quali gratifica natalizia, ferie, ecc. di cui non può beneficiare il bracciante avventizio perché propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.
[...]

Art. 12. - Cottimo.
[...] Le condizioni e le modalità di esecuzione del cottimo debbono risultare da apposita annotazione sui libretto sindacale di lavoro.

Art. 13. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 14. - Assicurazioni sociali.
Per le assicurazioni sociali invalidità vecchiaia e tubercolosi, maternità ed assegni familiari, malattie, valgono le disposizioni di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 15. - Donne e fanciulli.
Per le donne e i fanciulli valgono le norme di legge.

Art. 16. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire colla diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Art. 18. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandate alle rispettive organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento.