Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 28 maggio 1955
Validità: 29.09.1954 - 28.09.1955*
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federbraccianti Provinciale, Uil-Terra Provinciale, Liberterra Provinciale
Settori: Agroindustriale, Salariati e garzoni, Torino

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Assunzioni.
Art. 4. - Contratti individuali - Durata - Disdetta.
Art. 5. - Mansioni.
Art. 6. - Libretto sindacale dì lavoro.
Art. 7. - Attrezzi di lavoro.
Art. 8. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e ragazzi.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Recupero delle ore perdute per intemperie.
Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Giorni festivi.
Art. 14. - Sovvenzioni mensili.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 17. - Forfait.
Art. 18. - Alpeggio.
Art. 19. - Ausiliari di aziende agricole.
Art. 20. - Compensi speciali.
Art. 21. - 13ª mensilità.
Art. 22. - Addetti alla irrigazione.
Art. 23. - Trasferte.
Art. 24. - Casa ed annessi.
Art. 25. - Pollaio.
Art. 26. - Porcile.
Art. 27. - Orto e solco primaticcio.
Art. 28. - Ferie.
Art. 29. - Preavviso di licenziamento.
Art. 30. - Assicurazioni sociali.
Art. 31. - Malattie e infortuni.
Art. 32. - Norme che regolano i rapporti di lavoro.
Art. 33. - Regolamento.
Art. 34. - Notifica dei provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Permessi straordinari.
Art. 36. Chiamata o richiamo alle armi.
Art. 37. - Trapasso di azienda.
Art. 38. - Indennità per anzianità.
Art. 39. - Controversie individuali.
Art. 40. - Valore delle somministrazioni in natura.
Garzoni di campagna
Art. 1. - Classifica.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Norme generali.
Art. 4. - Retribuzione.

Contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi e garzoni di campagna, in vigore dal 29 settembre 1954 per i margari e dall’11 novembre 1954 per tutti gli altri, della provincia di Torino, 28 maggio 1955

Il giorno 28 maggio 1955 nella sede dell’Unione Agricoltori della Provincia di Torino, si sono riuniti i rappresentanti delle seguenti organizzazioni: [...] l’Unione Provinciale Agricoltori [...] Sezione Proprietari Conduttori [...] Sezione Affittuari Conduttori, [...] la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], la Federbraccianti Provinciale [...], la Uil Terra Provinciale [...], la Liberterra Provinciale [...], i quali a nome e per conto delle rispettive organizzazioni sindacali, hanno stipulato il seguente Contratto collettivo provinciale di lavoro per i Salariati fissi e Garzoni di campagna della provincia di Torino.

Art. 1. - Durata del contratto.
Il presente patto provinciale di lavoro da valere per la categoria dei Salariati fissi ha la durata di anni uno a decorrere dal 29 settembre 1954 per i margari e manzolai e dall’11 novembre 1954 per tutti gli altri salariati fissi. [...]

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi, e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente.

Art. 4. - Contratti individuali - Durata - Disdetta.
[...]
I contratti individuali diversi dal presente sono validi solo ed in quanto siano più favorevoli ai lavoratori e non contrastino con le disposizioni del presente contratto collettivo.

Art. 7. - Attrezzi di lavoro.
Gli attrezzi di lavoro devono essere forniti e mantenuti a carico dell’agricoltore. Al salariato addetto al carico e scarico dei concimi sarà fornito a spese e cura del datore di lavoro, apposito camiciotto. Tutti i lavoratori hanno il preciso obbligo di conservare in buon stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto è stato loro affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni a lui imputagli il cui ammontare verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 8. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 9. - Orario di lavoro.
La durata dell'orario normale di lavoro nei vari mesi dell’anno è stabilita nel modo seguente:
dall’11 novembre al 10 febbraio ore 7
daini febbraio al 10 maggio ore 8
dall’11 maggio al 10 agosto ore 9
dall’11 agosto al 10 novembre ore 8
Mentre per i salariati fissi che hanno in consegna bestiame l’orario di lavoro si intende iniziato in cascina, per i salariati addetti alle colture e che hanno in consegna bestiame l’orario di lavoro si intende iniziato sul posto di lavoro.
Per i mungitori ed i manzolai l’orario normale è determinato in via indiretta dal numero dei capi di bestiame in consegna e dallo mansioni di categoria.
Quando il salariato abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella completa, continuerà a godere della intera paga e potrà esseri adibito ad altre mansioni per un numero di ore proporzionato alla dotazione mancante nell’ambito dell’orario vigente per i salariali addetti i lavori dei campi.

Art. 10. - Recupero delle ore perdute per intemperie.
Per il recupero delle ore perdute per intemperie valgono le disposizioni di legge.

Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Per lavoro straordinario si intende quello eseguito oltre l’orario fissato dall’art. 9. Per notturno si intende quello che va da un’ora dopo l’Ave Maria fino all'alba. Per festivo quello svolto nelle domeniche e negli altri giorni festivi.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Art. 12. - Riposo settimanale.
A tutti i lavoratori salariati è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, oltre il normale, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Art. 15. - Retribuzione.
[...]
I ragazzi non possono essere assunti in qualità dì salariati so non hanno ottenuto il proscioglimento dall’obbligo dell’istruzione elementare.
Qualora nell’azienda venissero assunti dei lavoratori di minorata capacità lavorativa, le parti concorderanno caso per caso il salario da corrispondere, che sarà definitivo solo quando sarà ratificato dalle rispettive organizzazioni.

Art. 17. - Forfait.
Ai lavoratori aventi governo di bestiame (esclusi i margari ed i manzolai) spetta per detta prestazione, da eseguirsi oltre il normale orario di lavoro, un compenso annuo a forfait a seconda della categoria.
Per il governo bestiame si intende il foraggiamento, l’abbeveratura, la pulizia del bestiame e della stalla e la bardatura degli animali in consegna.

Art. 22. - Addetti alla irrigazione.
Il salariato incaricato dell’irrigazione dovrà attendere al regimo delle acque e quando sarà obbligato a lavorare di notte avrà diritto al riposo durante il giorno. Per tale lavoro gli verrà corrisposto lui compenso di L. 150 per ogni giornata di terreno irrigata all’anno. Il datore di lavoro dovrà fornire al salariato, incaricato dell’irrigazione, un paio di stivaloni atti alla bisogna.

Art. 24. - Casa ed annessi.
Ad ogni famiglia di salariato sarà data una abitazione proporzionata ai bisogni della famiglia ed in condizioni di abitabilità, come prescritta dai vigenti regolamenti sanitari.
Le organizzazioni faranno opera di persuasione perché i proprietari dei fondi abbiano a rimettere in condizioni igieniche e confortevoli lo case che non lo fossero.
I locali dovranno corrispondere al numero ed alle necessità dell’intera famiglia del salariato e comunque non meno di due. È fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere a proprie spese all’imbiancatura dei locali almeno una volta all’anno.
Sarà stretto obbligo del lavoratore di mantenere la casa nello stato in cui venne consegnata, salvo l’uso.
[...]

Art. 28. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, a decorrere dal giorno di assunzione, un periodo di ferie annuali retribuito di giorni 10. [...]

Art. 30. - Assicurazioni sociali.
Per le assicurazioni sociali (invalidità e vecchiaia, tubercolosi, anzianità e natalità) valgono le norme di legge.

Art. 31. - Malattie e infortuni.
[...]
In caso di ricovero ospedaliero del lavoratore o dei suoi familiari, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto.

Art. 32. - Norme che regolano i rapporti di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto alla migliore osservanza di tutte le disposizioni previste dal presente contratto collettivo e ad ispirare i suoi rapporti quotidiani con il lavoratore al reciproco rispetto.
Tutti i lavoratori nei lavori attinenti al servizio dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell’azienda o dai rispettivi capi immediati.
Essi dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro loro ed il governo del bestiame loro affiliato.
Per la tutela dei diritti e delle ragioni delle parti valgono le disposizioni previste dal presente contratto.

Art. 33. - Regolamento.
Qualsiasi infrazione alle norme che regolano i rapporti di lavoro da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
1) con la multa fino a un massimo di due ore di salario nei arguenti casi:
а) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
2) con una multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva e di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1). [...]
3) con il licenziamento immediato nei seguenti casi:
а) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o suo rappresentante;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli "labili, al bestiame;
[...]
d) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentilo prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 39. - Controversie individuali.
In caso di contestazione tra datore di lavoro e prestatore d'opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali, per il tentativo di amichevole componimento.

Garzoni di campagna
Art. 1. - Classifica.

Per i garzoni di campagna che costituiscono una particolare figura di salariati assunti per un periodo di tempo normalmente inferiore ad un anno valgono le norme fissate qui di seguito:
Sono «garzoni di campagna» quei salariati uomini e donne assunti per un periodo di tempo determinato e elle godono del vitto, dell'alloggio e della cura del vestiario presso la famiglia del datore di lavoro e sono adibiti a tutti i lavori di campagna dell’azienda.

Art. 3. - Norme generali.
Per i «garzoni di campagna» valgono le condizioni generali fissate negli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 21, 22, 23, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 del contratto collettivo provinciale di lavoro per salariati fissi della provincia di Torino.

Art. 4. - Retribuzione.
[...] Oltre alle competenze di cui all’annessa tabella, ai garzoni di campagna compete il vitto, l’alloggio e la pulizia del vestiario.
Il vitto deve essere sano, di buona qualità e sufficiente quantità. Praticamente nella misura e proporzione che il datore di lavoro somministra ai componenti la propria famiglia.
L’alloggio deve consistere in una camera igienicamente a posto, con tutto l’occorrente di una normale camera da letto. In difetto m cioè se non venisse fornita la camera per uso alloggio il garzone di campagna avrà diritto a L. 50 giornaliere di indennità di alloggio
La pulizia e la cura del vestiario deve essere fatta come se si trattasse di un componente la famiglia dell’agricoltore.