Tipologia: CCNL
Data firma: 30 maggio 1991
Validità: 01.05.1990 - 30.06.1993
Parti: Faiat, Fipe, Fiavet, Faita, Asap, Intersind e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo, Confcommercio
Fonte: CNEL
Sommario:
Premessa Dichiarazione congiunta Titolo I - Validità e sfera di applicazione Art. 1 Nota a verbale Chiarimento a verbale Art. 2 Art. 3 Titolo II- Relazioni sindacali Capo I - Livello nazionale Diritti di informazione Art. 4 Nota a verbale per le società associate all'Asap Pari opportunità Art. 5 Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo Art. 6 Chiarimento a verbale Dichiarazione a verbale Osservatorio nazionale Art. 7 Commissione paritetica nazionale Art. 8 - Composizione Art. 9 - Compiti Nota a verbale Capo II - Livello territoriale Diritti di informazione Art. 10 Utilizzo degli impianti Art. 11 Politica attiva del lavoro Art. 12 Chiarimento a verbale Enti Bilaterali Territoriali Art. 13 Dichiarazione a verbale Dichiarazione a verbale Contrattazione integrativa territoriale Art. 14 Chiarimento a verbale Commissioni paritetiche territoriali per la conciliazione delle vertenze di lavoro Art. 15 Conciliazione delle vertenze collettive Art. 16 Conciliazione delle vertenze individuali Art. 17 Capo III - Funzionamento delle commissioni paritetiche Art. 18 Capo IV - Livello aziendale Diritti di informazione Art. 19 Contrattazione integrativa aziendale Art. 20 Capo V - Attività sindacale Delegato aziendale Art. 21 Dirigenti sindacali Art. 22 Permessi sindacali Art. 23 Art. 24 Art. 25 Diritto di affissione Art. 26 Assemblea Art. 27 Referendum Art. 28 Norme generali Art. 29 Contributi associativi Art. 30 Titolo III - Classificazione del personale Art. 31 Declaratorie Art. 32 Area quadri Quadro A Quadro B Livello primo Livello secondo Livello terzo Livello quarto Livello quinto Livello sesto super Livello sesto Livello settimo Art. 33 Passaggi di qualifica Art. 34 Mansioni promiscue Art. 35 Titolo IV Forme di contratto di lavoro Capo I - Apprendistato Assunzione dell'apprendista Art. 36 Art. 37 Durata e qualifiche dell'apprendistato Art. 38 Art. 39 Periodo di prova Art. 40 Art. 41 Orario di lavoro Art. 42 Obblighi del datore di lavoro Art. 43 Obblighi dell'apprendista Art. 44 Art. 45 Conclusione del rapporto Art. 46 Retribuzione degli apprendisti Art. 47 Art. 48 Art. 49 (Rinvio) Capo II - Contratti di formazione e lavoro Art. 50 Capo III - Contratto a tempo parziale Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Dichiarazione a verbale Capo IV - Contratti a termine e aziende di stagione Art. 58 Art. 59 Art. 60 Nota a verbale Dichiarazione a verbale Capo V - Lavoro extra e di surroga Art. 61 Nota a verbale Titolo V - Rapporto di lavoro Capo I - Instaurazione del rapporto Assunzione Art. 62 Capo II - Periodo di prova Art. 63 Art. 64 Capo III - Donne e minori Art. 65 Capo IV - Orario di lavoro Orario normale settimanale Art. 66 Riduzione dell'orario Art. 67 Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero Art. 68 Distribuzione dell'orario settimanale Art. 69 Art. 70 Flessibilità Art. 71 Orario di lavoro di fanciulli ed adolescenti Art. 72 (Orario) Art. 73 (Interruzioni) Recuperi Art. 74 Intervallo per la consumazione dei pasti Art. 75 Lavoro notturno Art. 76 Lavoro straordinario Art. 77 Art. 78 Art. 79 Dichiarazione a verbale Capo v - riposo settimanale Art. 80 Lavoro domenicali Art. 81 Capo VI - festività Art. 82 Art. 83 Capo VII - Ferie Art. 84 Dichiarazione a verbale Art. 85 Art. 86 Art. 87 Capo VIII - Permessi e congedi Congedo per matrimonio Art. 88 Congedo per motivi familiari Art. 89 Permessi per elezioni Art. 90 Permessi per lavoratori studenti - Diritto allo studio Art. 91 Capo IX - Norme di comportamento Doveri del lavoratore Art. 92 Sanzioni disciplinari Art. 93 Assenze non giustificate Art. 94 Divieto di accettazione delle mance Art. 95 Consegne e rotture Art. 96 Art. 97 Art. 98 Corredo - Abiti di servizio Art. 99 Capo X - Norme specifiche per l'area quadri Disposizioni generali Art. 100 Assistenza sanitaria integrativa Art. 101 Indennità di funzione Art. 102 Formazione ed aggiornamento Art. 103 Responsabilità civile Art. 104 Titolo VI - Trattamento economico Capo I - Elementi della retribuzione Art. 105 Art. 106 Determinazione della retribuzione giornaliera Art. 107 Determinazione della retribuzione oraria Art. 108 Capo II - Paga base nazionale Art. 109 A) Personale qualificato B) Personale qualificato minore anni 18 C) Personale qualificato minore anni 16 Capo III - Contingenza Art. 110 Capo IV - Corresponsione della retribuzione Art. 111 Capo V - Assorbimenti Art. 112 Capo VI - Scatti di anzianità Art. 113 Art. 114 Capo VII - Mensilità supplementari Tredicesima mensilità Art. 115 Quattordicesima mensilità Art. 116 Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro Capo I - Malattia Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Capo II - Infortunio Art. 121 Art. 122 Capo III - Conservazione del posto Art. 123 Art. 124 Art. 125(Rinvio) Lavoratori affetti da tubercolosi Art. 126 Capo IV - Gravidanza e puerperio Art. 127 Art. 128 Art. 129(Riposo) Art. 130 (Certificazioni e rinvio) Capo V - Chiamata alle armi Servizio militare di leva Art. 131 Richiamo alle armi Art. 132 Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro Capo I - Recesso Art. 133 Capo II - Preavviso Art. 134 Indennità sostitutiva del preavviso Art. 135 Capo III - Dimissioni Art. 136 Art. 137 Giusta causa Art. 138 Matrimonio Art. 139 Capo IV - Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo Art. 140 Art. 141 Licenziamento discriminatorio Art. 142 Matrimonio Art. 143 Capo V - Procedure di conciliazione ed arbitrato Tentativo di conciliazione Art. 144 Collegio arbitrale Art. 145 Composizione Art. 146 Compiti Art. 147 Capo VI - Trattamento di fine rapporto Art. 148 Chiarimento a verbale Art. 149 Art. 150 Capo VII - Restituzione documenti di lavoro Art. 151 Titolo IX - Vigenza contrattuale Decorrenza e durata Art. 152 Norma transitoria - Una tantum Art. 153 Titolo X - Aziende alberghiere Capo I - Classificazione del personale Art. 154 Art. 155 Area quadri Quadro A Quadro B Livello primo Livello secondo Livello terzo Note Livello quarto Livello quinto Livello sesto super Livello sesto Livello settimo Nota a verbale Capo II - Classifica esercizi alberghieri Art. 156 Capo III - Apprendistato Art. 157 Art. 158 Stagiaires Art. 159 Capo IV - Contratti a termine e aziende di stagione Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 172 Art. 173 Capo V - Orario di lavoro Distribuzione orario settimanale Art. 174 Art. 175(Lavoro giornaliero) Lavoro notturno Art. 176 Lavoro straordinario Art. 177 Capo VI - Festività Art. 178 Capo VII - Ferie Art. 179 Capo VIII - Elementi economici Paga base nazionale degli apprendisti Art. 180 Paga base aziende alberghiere minori Art. 181 Personale qualificato Apprendisti Trattamenti salariali integrativi Art. 182 Art. 183 Scatti di anzianità - Norme transitorie Art. 184 Premio di anzianità Art. 185 Capo IX - Malattia Art. 186 Art. 187 Capo X - Infortunio Art. 188 Capo XI - Trattamento di fine rapporto Art. 189 Art. 190 Capo XII - Funzionamento delle commissioni paritetiche Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198 Art. 199 Titolo XI - Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta Capo I - Classificazione del personale Art. 200 Art. 201 - Area quadri Quadro A Quadro B Livello primo Livello secondo Livello terzo Livello quarto Livello quinto Livello sesto super Livello sesto Livello settimo Capo II- Apprendistato Art. 202 Art. 203 Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 (Trattamento) Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Capo IV - Orario di lavoro Distribuzione orario settimanale Art. 219 Ripartizione orario di lavoro giornaliero Art. 220 Lavoro notturno Art. 221 Lavoro straordinario Art. 222 Capo V - Festività Art. 223 Capo VI - Ferie Art. 224 Capo VII - Elementi economici Paga base nazionale degli apprendisti Art. 225 Paga base aziende minori Art. 226 Personale qualificato Apprendisti Trattamenti salariali integrativi Art. 227 Art. 228 Scatti di anzianità - Norma transitoria Art. 229 Mensilità supplementari Art. 230 Capo VIII - Malattia Art. 231 Art. 232 Capo IX - Infortunio Art. 233 Capo X - Trattamento di fine rapporto Art. 234 Art. 235 Capo XI - Funzionamento delle commissioni paritetiche Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Titolo XII - Pubblici esercizi Capo I - Classificazione del personale Art. 245 |
Art. 246 Area quadri Quadro A Quadro B Livello primo Livello secondo Livello terzo Livello quarto Livello quinto Livello sesto super Livello sesto Livello settimo Art. 247 Capo II - Apprendistato Art. 248 Art. 249 Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 255 Art. 256 Art. 257 Capo IV - Orario di lavoro Distribuzione orario settimanale Art. 258 Ripartizione orario di lavoro giornaliero Art. 259 Lavoro notturno Art. 260 Lavoro straordinario Art. 261 Festività Art. 262 Art. 263 Ferie Art. 264 Permessi e congedi Art. 265 Capo V - Trattamenti salariali integrativi Art. 266 Capo VI - Paga base nazionale apprendisti Art. 267 Capo VII - Paga base pubblici esercizi di terza e quarta categoria Art. 268 Qualificati Apprendisti Capo VIII - Trattamento economico dei percentualisti Indennità di contingenza Art. 269 Percentuale di servizio Art. 270 Art. 271 Art. 272 Art. 273 Art. 274 Art. 275 Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 279 Art. 280 Art. 281 Mensilità supplementari Art. 282 Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti Art. 283 Art. 284 Capo IX - Scatti di anzianità Norma transitoria Art. 285 Capo X - Malattia ed infortunio Malattia Art. 286 Infortunio Art. 287 Capo XI - Pulizia dei locali Art. 288 Capo XII - Trattamento di fine rapporto Art. 289 Capo XIII - Norme per i locali notturni Art. 290 Art. 291 Art. 292 Art. 293 Art. 294 Capo XIV - Norme per ristoranti e buffets di stazione Art. 295 Art. 296 Capo XV - Norme per la ristorazione collettiva (mense aziendali) Art. 297 Cambi di gestione Art. 298 Art. 299 Art. 300 Art. 301 Art. 302 Art. 303 Art. 304 Art. 305 Art. 306 Trattamenti salariali integrativi Art. 307 Scatti di anzianità - Norma transitoria Art. 308 Indennità supplementare Art. 309 Clausola di inscindibilità Art. 310 Indennità speciale Art. 311 Chiarimento a verbale Orario di lavoro Art. 312 Confronto settoriale Art. 313 Capo XVI - Refezione Art. 314 Capo XVII - Funzionamento delle commissioni paritetiche Art. 315 Art. 316 Art. 317 Art. 318 Art. 319 Art. 320 Capo XVIII - Accordi settoriali Art. 321 Nota a verbale Titolo XIII Stabilimenti balneari Capo I - Classificazione del personale Art. 322 Art. 323 Area quadri Quadro A Livello primo Livello secondo Livello terzo Livello quarto Livello quinto Livello sesto super Livello sesto Livello settimo Capo II - Contratti a termine Art. 324 Art. 325 Art. 326 Art. 327 Art. 328 Art. 329 Art. 330 Capo III - Orario di lavoro Art. 331 Distribuzione orario settimanale Art. 332 Lavoro straordinario Art. 333 Festività Art. 334 Capo IV - Indennità di contingenza Art. 335 Capo V - Trattamenti salariali integrativi Art. 336 Capo VI - Riduzione della paga base per gli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria Art. 337 Capo VII - Scatti di anzianità Norma transitoria Art. 338 Capo VIII- Malattia ed infortunio Malattia Art. 339 Infortunio Art. 340 Capo IX - Trattamento di fine rapporto Art. 341 Art. 342 Capo X - Funzionamento commissioni paritetiche Art. 343 Art. 344 Art. 345 Art. 346 Art. 347 Art. 348 Art. 349 Titolo XIV - Alberghi diurni Capo I - Classificazione del personale Art. 350 Art. 351 Area quadri Quadro A Livello primo Livello secondo Livello terzo Livello quarto Livello quinto Livello sesto super Livello sesto Livello settimo Capo II - Apprendistato Art. 352 Capo III - Contratto a termine Art. 353 Art. 354 Art. 355 Art. 356 Art. 357 Art. 358 Art. 359 Capo IV - Orario di lavoro Distribuzione orario settimanale Art. 360 Ripartizione orario di lavoro giornaliero Art. 361 Lavoro notturno Art. 362 Lavoro straordinario Art. 363 Festività Art. 364 Capo V - Indennità di contingenza Art. 365 Capo VI - Trattamenti salariali integrativi Art. 366 Capo VII - Paga base nazionale apprendisti Art. 367 Capo VIII - Scatti di anzianità Norma transitoria Art. 368 Capo IX - Malattia ed infortunio Malattia Art. 369 Infortunio Art. 370 Capo X - Trattamento di fine rapporto Art. 371 Art. 372 Capo XI - Funzionamento commissioni paritetiche Art. 373 Art. 374 Art. 375 Art. 376 Art. 377 Art. 378 Titolo XV - Imprese di viaggi e turismo Capo I - Classificazione del personale Art. 379 Art. 380 Area quadri Quadro A Quadro B Livello primo Livello secondo Livello terzo Livello quarto Livello quinto Livello sesto super Livello sesto Livello settimo Chiarimento a verbale Capo II - Apprendistato Art. 381 Art. 382 Capo III - Orario di lavoro Art. 383 Distribuzione dell'orario settimanale Art. 384 Lavoro straordinario Art. 385 Capo IV - Festività Art. 386 Capo V - Ferie Art. 387 Capo VI - Missioni e trasferimenti Art. 388 Art. 389 Art. 390 Art. 391 Art. 392 Capo VII - Trattamenti salariali integrativi Art. 393 Art. 394 Paga base agenzie minori Art. 395 Paga base nazionale apprendisti Art. 396 Indennità di contingenza Art. 397 Provvigioni Art. 398 Indennità di cassa Art. 399 Scatti di anzianità Art. 400 Quadri Livelli Norma transitoria Art. 401 Quadri Livelli Cambi di livello Art. 402 Anzianità convenzionale Art. 403 Mensilità supplementari Art. 404 Art. 405 Capo VIII - Malattia Art. 406 Capo IX - Infortunio Art. 407 Sospensione dal lavoro Art. 408 Capo X - Trattamento di fine rapporto Art. 409 Capo XI - Funzionamento delle commissioni paritetiche Art. 410 Art. 411 Art. 412 Art. 413 Art. 414 Art. 415 Art. 416 Art. 417 Art. 418 Allegati Allegato A - Una tantum Allegato B - Contratti di formazione e lavoro B/1 - Accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro Art. 1 Progetto di formazione e lavoro Art. 2 Trattamento economico e normativo Art. 3 Art. 4 Art. 5 B/2 - Fac-simile progetto formazione e lavoro Allegato C - Enti Bilaterali C/1 Ente Bilaterale Nazionale unitario del settore turismo Statuto Art. 1 - Costituzione Art. 2 - Natura Art. 3 - Durata Art. 4 - Sede Art. 5 - Soci Art. 6 – Scopi Art. 7 - Osservatorio Nazionale Art. 8 - Finanziamento Art. 9 - Organi dell'EBN Art. 10 - Assemblea Art. 11 - Poteri dell'Assemblea Art. 12 - Riunioni dell'Assemblea Art. 13 - Il Presidente Art. 14 - Il Vice Presidente Art. 15 - Il Comitato Direttivo Art. 16 - Poteri del Comitato Direttivo Art. 17 - Riunioni del Comitato Direttivo Art. 18 - Il Collegio dei Sindaci Art. 19 - Comitato di Vigilanza Nazionale Art. 20 - Patrimonio dell'EBN Art. 21 - Gestione dell'EBN Art. 22 - Bilancio dell'EBN Art. 23 - Liquidazione dell'EBN Art. 24 - Modifiche statutarie Art. 25 - Disposizioni finali C/2 - Statuto e regolamento per la costituzione dell'Ente Bilaterale Territoriale unitario del settore turismo a norma dell'art. 13 del CCNL turismo 30 maggio 1991 Statuto Art. 1 - Costituzione Art. 2 - Natura Art. 3 - Durata Art. 4 - Sede Art. 5 - Scopi Art. 6 - Soci e Beneficiari Art. 7 - Finanziamento Art. 8 - Organi dell'EBT Art. 9 - Assemblea Art. 10 - Poteri dell'Assemblea Art. 11 - Riunioni dell'Assemblea Art. 12 - Il Presidente Art. 13 - Il Vice Presidente Art. 14 - Il Comitato Esecutivo Art. 15 - Poteri del Comitato Esecutivo Art. 16 - Riunioni del Comitato Esecutivo Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci Art. 18 - Il Patrimonio dell'EBT Art. 19 - Gestione dell'EBT Art. 20 - Bilancio dell'EBT Art. 21 - Liquidazione dell'EBT Art. 22 - Modifiche statutarie Art. 23 - Controversie Art. 24 - Disposizioni finali Regolamento C/3 - FAT - Fondo Aziende Turismo Statuto Art. 1 - Costituzione Art. 2 - Natura e Sede Art. 3 - Durata Art. 4 - Scopi Art. 5 - Iscrizione Art. 6 - Beneficiari Art. 7 - Contribuzione Art. 8 - Organi del Fondo Art. 9 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione Art. 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione Art. 11 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione Art. 12 - Presidente Art. 13 - Il Vice Presidente Art. 14 - Il Collegio dei Revisori Art. 15 - Entrate del Fondo Art. 16 - Gestione del Fondo Art. 17 - Uscite del Fondo Art. 18 - Rendiconti annuali Art. 19 - Scioglimento e liquidazione del Fondo Regolamento Allegato D- Indennità di contingenza D/1 - Accordo per l'indennità di contingenza a valere per le aziende dei settori degli alberghi, dei campeggi, dei pubblici esercizi, degli stabilimenti balneari e degli alberghi diurni Art. 1 Art. 2 Art. 3 D/2 - Accordo 22 gennaio 1983 tra il governo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro sul costo del lavoro D/3 - Legge 26 febbraio 1986, n. 38 - Disposizioni in materia di indennità di contingenza D/4 - Legge 13 luglio 1990, n. 49 - Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita (G.U. 20 luglio 1990, n. 468). Allegato E -Lavoro straordinario Allegato F - Vitto e alloggio F/1 - Convenzione per la fornitura del vitto e alloggio per le aziende alberghiere F/2 - Convenzione per la somministrazione del vitto per i pubblici esercizi del 21 ottobre 1973 Allegato G - Mercato del lavoro Legge 28 febbraio 4987, n. 56-Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro. Allegato H - Lavoratori stagionali H/1-Lettera INAIL H/2-Lettera INPS H/3 - Contratti a tempo determinato Legge 18 aprile 1962, n. 230 - Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato Decreto-Legge 3 dicembre 1977, n. 876 - Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo Legge 3 febbraio 1978, n. 18 - Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 3 dicembre 1977 n. 876 concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo Legge 24 novembre 1978, n. 737 - Proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo Legge 26 novembre 1979, n. 598 - Ulteriore proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo Legge 25 Marzo 1983, n. 79,art. 8 bis - Disposizioni per i lavoratori stagionali Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 143/78/80 - Avviamento dei lavoratori stagionali nel settore turistico Allegato I - Statuto dei lavoratori Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. Allegato L - Disciplina dei licenziamenti individuali L/1 - Legge 15 luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali L/2- Legge 11 maggio 1990, n. 108 - Disciplina dei licenziamenti individuali Allegato M - Parità uomo - donna Legge 9 dicembre 1977, n. 903 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. Allegato N - Trattamento di fine rapporto Legge 29 maggio 1982, n. 297 - Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica. Allegato O - Premio di anzianità aziende alberghiere Allegato P - Classificazione del personale • Classificazione del personale del CNL 16/3/1972 per i dipendenti da alberghi e campeggi ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai • Classificazione del personale del CNL 19/10/1973, nota all'art. 3, per i dipendenti dai pubblici esercizi ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai • Classificazione del personale del CNL 26/6/1974, nota all'art. 3, per i dipendenti da stabilimenti balneari ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai • Classificazione del personale di cui all'Allegato A del CNL 10/4/1979, nota all'art. 3 per i dipendenti da alberghi diurni ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai • Classificazione del personale del CNL 1/7/1971 per i dipendenti da imprese viaggi e turismo ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai Capo I - Personale con mansioni impiegatizie Art. 4 Art. 5 Art. 6 Capo II - Personale con mansioni non impiegatizie Art. 7 |
Addì 1991, il 30 maggio in Roma, tra la Faiat - Federazione delle Associazioni italiane Alberghi e Turismo[…]; la Fipe - Federazione italiana Pubblici Esercizi[…]; la Fiavet - Federazione italiana delle Associazioni delle imprese Viaggi e Turismo[…]; la Faita – Federazione delle Associazioni italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta[…]; con la partecipazione della Confcommercio - Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi[…]; l'Asap - Associazione Sindacale per le Aziende Petrol-Chimiche e Collegate a Partecipazione Statale[…] con la partecipazione di una delegazione imprenditoriale[…]; l'Associazione Sindacale Intersind[…]con la partecipazione di una delegazione composta dal […] Segretario Generale dell'Ascard[…]; e la Filcams-Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi Mense e Servizi[…] con l'assistenza confederale della Confederazione Generale italiana del Lavoro (Cgil)[…]; la Fisascat-Cisl - Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo[…] con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl)[…]; la Uiltucs-Uil - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi[…] e con la Partecipazione della Uil - Unione Italiana del Lavoro[…]; visto il CCNL Turismo 16 febbraio 1987, nonché il relativo accordo di rinnovo del 3 maggio 1990, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende alberghiere, campeggi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, di cui all'articolo 1.
Premessa
[…]le Parti hanno inteso non solo concorrere ad individuare le conseguenti normative ma, anche, realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze sia delle imprese sia dei lavoratori del settore nonché funzionale alla individuazione ed alla esaltazione delle potenzialità e degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali.
In questo quadro le Parti, a tutti i livelli, sono reciprocamente impegnate ad instaurare corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento organico delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e sfavorire l'eventuale insorgere di conflittualità tra le Parti. Le Parti nel darsi atto della validità dell'assetto e della struttura contrattuale sono impegnate a sviluppare organicamente e a tutti i livelli le relazioni sindacali.
Al riguardo, anche considerando le innovazioni realizzate, convengono sull'esigenza di attuare con coerenza le previsioni del CCNL in termini di gestione dello stesso e di contrattazione integrativa ai vari livelli previsti.
In questo senso le Parti si danno atto che non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre quelle previste per ciascun livello, ivi compreso quello della contrattazione aziendale, rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
[…]
Le Parti, infine, tenuto conto delle imminenti scadenze di carattere internazionale, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente affinché lo sviluppo del Dialogo Sociale, in sede comunitaria, affronti l'analisi e l'approfondimento dei percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporti di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento agli strumenti di formazione nonché alla equiparazione dei titoli professionali.
[…]
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1
(1)Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
I) Aziende alberghiere
a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, self-services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè e mescite annesse agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli; residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari.
II) Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
III) Aziende pubblici esercizi
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari; - piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
b) caffè, bar snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell'art. 23 del d.m. 8 maggio 1976;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
c) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo;
d) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
e) posti di ristoro sulle autostrade;
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeree, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
- aziende per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili);
- spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
f) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi.
IV) Stabilimenti balneari
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) Alberghi diurni
VI) Imprese di viaggi e turismo
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
Nota a verbale
Il presente Contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali - svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
Chiarimento a verbale
(1) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I dell'art. 1.
(2) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Pubblici Esercizi" ci si è intesi riferire alle "Aziende Pubblici Esercizi" di cui ai punto III dell'art. 1.
(3) Laddove nei testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "Imprese di viaggi e turismo" di cui ai punto VI dell'art. 1.
(4) Laddove nei testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta" di cui al punto II dell'art. 1. Le norme dell'accordo 27 marzo 1979 con il quale è stata convenuta l'applicazione del presente Contratto al settore Campeggi hanno trovato inserimento generale e specifico nei rispettivi istituti ed articoli dei presente testo a stampa.
Titolo II- Relazioni sindacali
Capo I - Livello nazionale
Diritti di informazione
Art. 4
(1) Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro.
(2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
[…]
Nota a verbale per le società associate all'Asap
L'Asap e la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl, la Uiltucs-Uil concordano che in materia di part-time, contratti a termine, formazione professionale, mobilità, contratti di formazione e lavoro le Società associate all'Asap faranno riferimento a quanto convenuto nell'Accordo Interconfederale sulle politiche del lavoro sottoscritto in data 23 giugno 1989 dall'Asap e da Cgil, Cisl e Uil.
Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo
Art. 6
(1) Le Parti convengono di istituire l'Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo, regolato da apposito statuto, allegato al presente Contratto (allegato C/1).
(2) L'Ente Bilaterale Nazionale, nell'ambito di quanto contenuto nella Premessa, si avvale dell'Osservatorio Nazionale di cui al successivo art. 7.
(3) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Territoriali previsti al successivo art. 12, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, di cui lo 0,30 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,10 per cento a carico dei lavoratori. Il quindici per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Osservatorio Nazionale. Il restante ottantacinque per cento verrà ripartito - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti.
[…]
(5) Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale Unitario saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
(6) L'Ente Bilaterale Nazionale istituisce al proprio interno il Comitato di Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto.
[…]
Osservatorio nazionale
Art. 7
(1) L'Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
(2) A tal fine,l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e,in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali previsti dal successivo art. 13 sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
e) riceve, anche con riferimento agli adempimenti di cui alla legge 936 del 1986 di riforma del CNEL, dalle organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone la raccolta.
Commissione paritetica nazionale
Art. 8 - Composizione
(1) La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere costituita su basi paritetiche da quattro rappresentanti della Filcams, quattro della Fisascat, quattro della UIltucs, e da tre rappresentanti della Faiat, da tre della Fipe, da tre della Fiavet e da tre della Faita. Per gli aspetti di carattere generale e per quelli di specifica competenza, la Commissione sarà integrata con un rappresentante dell'Associazione Sindacale Intersind.
(2) La Commissione si articola in quattro sottocommissioni, una per gli alberghi, una per i pubblici esercizi, una per le imprese di viaggi e turismo, ed una per i campeggi, per la soluzione di questioni concernenti esclusivamente i rispettivi settori.
(3) La Commissione avrà sede presso una delle Federazioni imprenditoriali.
Art. 9 - Compiti
(1) La Commissione paritetica nazionale ha il compito di salvaguardare il rispetto delle intese intercorse nello spirito e con la finalità di cui alla premessa del presente Contratto. A tal fine:
a) esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione del presente Contratto e di altri Contratti ed Accordi Nazionali di Lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di Lavoro;
b) può proporre nel rispetto dei criteri indicati dal Contratto, soluzioni che, contemperando le diverse specificità organizzative e strutturali dei singoli comparti, consentano alle stesse Parti stipulanti, il rispetto degli accordi;
c) esplica forme di intervento dirette a favorire la costituzione degli EBT ove essi non siano realizzati nel termine di cui all'art. 13;
d) esamina le vertenze collettive concernenti l'applicazione, l'interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali accordi integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta delle Organizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro il secondo tentativo di conciliazione, unitamente ai rappresentanti delle predette Organizzazioni locali.
(2) Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente Contratto Nazionale di lavoro e di altri Contratti ed Accordi nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di lavoro, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all'esame della Commissione Nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
[…]
Capo II - Livello territoriale
Diritti di informazione
Art. 10
(1) Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni Imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
(2) In tale contesto le Parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.
Enti Bilaterali Territoriali
Art. 13
(1) L'Ente Bilaterale per il Settore Turismo verrà costituito, di norma a livello regionale, entro il 31 dicembre 1990 e sarà strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle Parti a livello nazionale con apposito Statuto e Regolamento (allegato C/2).
(2) Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le Parti, per singole aree omogenee subregionali.
(3) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui al successivo comma 6 concordate tra le Parti a livello territoriale, in ragione della provenienza del gettito.
(4) L'Ente istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio Nazionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
(5) A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché dei contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclama te dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Osservatorio Nazionale.
(6) L'Ente Bilaterale promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
[…]
(7) Inoltre, l'Ente Bilaterale svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo la finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
(8) Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le Parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
Contrattazione integrativa territoriale
Art. 14
(1) Alla contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali delle Parti stipulanti il presente Contratto Collettivo, per la stipula di accordi integrativi sono demandate esclusivamente le seguenti materie:
[…]
b) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
c) i programmi di formazione per l'attuazione dei contratti di formazione e lavoro di cui al presente Contratto fermo restando quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma dell'accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro (allegato B/1), nonché specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 21, quarto comma, legge 28 febbraio 1987, n. 56 (allegato G);
d) le qualifiche per le quali, in deroga al vigente regime di legge, può essere ammessa la richiesta nominativa ai fini dell'avviamento al lavoro, in luogo di quella numerica, fatto salvo, per tali qualifiche, il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda con la medesima qualifica per effetto di quanto previsto dall'art. 23, secondo comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (allegato G);
e) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
f) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
g) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 71;
h) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'art. 74;
i) il superamento del limite di quarantotto ore annue per lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
l) la definizione di eventuali limiti massimi della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'art. 52;
m)la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dall'art. 61.
(2) Alla contrattazione integrativa territoriale restano altresì demandate le materie di cui alle disposizioni previste per ciascun comparto nella relativa parte speciale e qui di seguito richiamate:
Aziende alberghiere
- Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 75);
- Regolamentazione nastro orario stagionali (art. 162);
- Contratti a termine ed aziende di stagione (articoli 167 - 168 - 169);
- Funzionamento Commissioni paritetiche (art. 196);
- Decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (art. 173);
Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
- Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 75);
- Contratti a termine ed aziende di stagione (articoli 207 - 212 - 213);
- Funzionamento Commissioni paritetiche (art. 241);
- Decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (art. 218);
Aziende pubblici esercizi
- intervallo per la consumazione dei pasti (art. 75);
- Ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (art. 259);
- Determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (art. 270);
- Assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (art. 273);
- Determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (art. 276);
- Determinazione del compenso fisso ai maitres o capi camerieri (art. 279);
- Definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali notturni (art. 291);
- Determinazione della misura della trattenuta cautelativa (art. 256);
- Determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazione collettiva (art. 307);
- Decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (art. 253);
Stabilimenti balneari
- Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 75);
- Interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (articoli 66,73 e 331);
- Definizione eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali;
- Determinazione di una indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell'azienda per epidemie e per altre cause similiari;
- Determinazione ed applicazione della trattenuta di cui all'art. 329;
- Eventuali deroghe a quanto stabilito dall'art. 337;
Alberghi diurni
- Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 75);
- Determinazione della trattenuta cautelativa (art. 353);
- Decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (art. 355);
- Ripartizione orario di lavoro giornaliero (art. 361); Imprese di viaggi e turismo
- Funzionamento Commissioni paritetiche (art. 415).
Capo IV - Livello aziendale
Contrattazione integrativa aziendale
Art. 20
(1) Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di quindici dipendenti, limitatamente alle seguenti materie:
a) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
b) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n.300;
c) trattamenti integrativi salariali comunque denominati anche in rapporto a parametri di produttività;
d) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
e) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
f) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
g) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'art. 67 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
h) ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 71.
(2) La contrattazione avverrà tra l'azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
Capo V - Attività sindacale
Delegato aziendale
Art. 21
(1) Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.
(2) Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.
Diritto di affissione
Art. 26
(1) É consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
(2) Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Titolo IV Forme di contratto di lavoro
Capo I - Apprendistato
Assunzione dell'apprendista
Art. 36
(1) Nei casi in cui l'apprendistato è ammesso dalla legge, possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20, salvo quanto disposto dalla legge in materia di età minima per l'ammissione al lavoro nelle attività non industriali e per i lavori leggeri (D.P.R. 4 gennaio 1971, n. 36).
(2) Restano ferme le limitazioni ed i divieti della legge sul lavoro per le donne, gli adolescenti e i fanciulli.
Art. 37
(1) L'aspirante apprendista deve essere in possesso:
[…]
- del certificato medico attestante che le condizioni fisiche dell'apprendista ne consentano la sua occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto;
[…]
Orario di lavoro
Art. 42
(1) L'orario di lavoro per gli apprendisti di età superiore a quindici anni non può superare le otto ore giornaliere e quaranta ore settimanali e le sette ore giornaliere e trentacinque settimanali per gli apprendisti di età compresa tra i quattordici e i quindici anni.
(2) É vietato adibire al lavoro gli apprendisti fra le ore ventidue e le ore sei.
(3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, secondo e terzo comma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, viene stabilito in novantasei ore annue, ripartite in tre ore settimanali, il numero delle ore destinate all'insegnamento complementare, che sono computabili agli effetti retribuitivi e dei limiti di orario giornaliero e settimanale precisati nei commi precedenti.
[…]
Obblighi del datore di lavoro
Art. 43
(1) Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza o di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o ai mestiere per il quale è stato assunto;
[…]
(2) Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.
Obblighi dell'apprendista
Art. 44
(1) L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni dei datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
(2) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del Presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Art. 49 (Rinvio)
(1) Per quanto non previsto dal presente capo in materia di apprendistato e di istruzione professionale valgono le norme dei presente Contratto nonché le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.
Capo II - Contratti di formazione e lavoro
Art. 50
Per i Contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 3 della legge 19 dicembre 1984 n. 863 si applicano le norme previste dallo specifico Accordo Nazionale del 17 giugno 1986 che fa parte integrante dei presente Contratto (allegati B/1 e B/2).
Titolo V - Rapporto di lavoro
Capo III - Donne e minori
Art. 65
(1) Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Capo IV - Orario di lavoro
Orario normale settimanale
Art. 66
(1) La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente stabilito nella parte speciale del presente Contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i complessi turistico ricettivi dell'aria aperta.
[…]
Flessibilità
Art. 71
(1) In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, esclusivamente previe intese aziendali, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 66 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
[…]
(3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'art. 66 non potrà superare le sei consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
(4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro quindici settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
Orario di lavoro di fanciulli ed adolescenti
Art. 72 (Orario)
(1) L'orario di lavoro dei fanciulli (minori di età inferiore a quindici anni) che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
(2) L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Art. 73 (Interruzioni)
(1) I minori di cui al precedente articolo hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
(2) L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli Alberghi, nei Pubblici Esercizi e nei Campeggi, nonché l'interruzione meridiana di riposo negli Stabilimenti Balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
(3) L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni, di cui all'art. 70.
Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 75
(1) É demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali dei settori alberghi, pubblici esercizi e campeggi stabilire la durata dei tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora ed un massimo di un'ora al giorno.
Lavoro notturno
Art. 76
(1) Il lavoro notturno è regolato dalla normativa prevista per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto
Lavoro straordinario(*)
Art. 77
(1) Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli articoli 66 e 71 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
(2) Il lavoro straordinario è consentito nei limite massimo di duecentosessanta ore annuali e nel limite di due ore giornaliere.
(*) vedi allegato E
Art. 78
(1) Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
(2) […]
Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
(3) Sono esentate dalla tenuta del registro di cui ai secondo comma la aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.
Art. 79
[…]
Dichiarazione a verbale
(1) Le parti stipulanti si impegnano a favorire l'applicazione della normativa dei presente capo nello spirito informatore della stessa.
(2) Le Organizzazioni Sindacali territoriali delle parti stipulanti si incontreranno almeno una volta all'anno, per l'esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dai presente capo.
Capo VII - Ferie
Art. 86
[…]
(7) Il personale che rimane nell'azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell'orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
Capo IX - Norme di comportamento
Doveri del lavoratore
Art. 92
(1) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività, ed in particolare:
a) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo delle presenze;
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
[…]
g) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente Contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Sanzioni disciplinari
Art. 93
(1) Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.
[…]
(7) Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:
a) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni; abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
(8) Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione delle mancanze.
(9) Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
[…]
Corredo - Abiti di servizio
Art. 99
[…]
(3) Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina. Office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
[…]
Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Capo I - Malattia
Art. 118
[…]
(8) Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Capo II - Infortunio
Art. 121
(1) Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nei Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
(2) Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]
Capo III - Conservazione del posto
Art. 125 (Rinvio)
(1) Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
(2) Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
(3) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge per le provincie redente.
Capo IV - Gravidanza e puerperio
Art. 127
(1) Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta dei parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]
Art. 129(Riposo)
(1) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
(2) Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituiti dai datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]
(5) I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste agli articoli 73 e 75 dei presente Contratto e da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela del lavoro della donna.
[…]
Art. 130 (Certificazioni e rinvio)
[…]
(5) Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.
Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo IV - Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 140
[…]
(5) in via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per "giusta causa" le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) del settimo comma dell'art. 93;
[…]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche ed impianti di condizionamento d'aria);
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
[…]
h) asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
[…]
m) reiterato stato di ubriachezza.
Titolo X - Aziende alberghiere
Capo II - Classifica esercizi alberghieri
Art. 156
(1) Per la classifica degli esercizi alberghieri, ai fini della applicazione del presente Contratto, si fa riferimento a quella determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
[…]
Capo III - Apprendistato
Stagiaires
Art. 159
(1) Per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle Scuole alberghiere, accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte dei personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente Contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.
Capo V - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 175 (Lavoro giornaliero)
(1) Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
(2) Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di dodici ore per il restante personale.
Lavoro straordinario
Art. 177
[…]
(6) Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente.
Capo X - Infortunio
Art. 188
(1) Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
(2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno quindici milioni per l'invalidità permanente e dieci milioni per la morte.
Capo XII - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 199
(1) In ogni provincia la Commissione Paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato Paritetico locale "Covelco - Alberghi" mentre la Commissione Nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato Nazionale Covelco dei settore alberghiero.
Titolo XI - Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 207 (Trattamento)
(1) Il trattamento degli stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
(2) Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.
Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 219
(1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
(2) La norma di cui al secondo comma dell'art. 71 può essere derogata previa intesa in sede aziendale.
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 220
(1) Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
(2) Salve le condizioni di migliore favore comunque conseguite, il nastro orario è di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di dodici ore per il restante personale.
Capo IX - Infortunio
Art. 233
(1) Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
(2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno quindici milioni in caso di invalidità permanente e dieci milioni in caso di morte.
Capo XI - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 244
(1) In ogni provincia la Commissione Paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato Paritetico locale "Covelco - campeggi" mentre la commissione nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni di Comitato Nazionale Covelco del settore campeggi.
Titolo XII - Pubblici esercizi
Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 258
(1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
(2) Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 259
(1) L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.
Capo X - Malattia ed infortunio
Infortunio
Art. 287
[…]
(3) Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabiliti per il caso di malattia dagli articoli 118 e 286, considerandosi l'infermità derivante da infortunio compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'INPS;
- invalidità permanente: quindici milioni;
- morte: dieci milioni.
Capo XI - Pulizia dei locali
Art. 288
(1) Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
(2) Per gli esercizi minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.
Capo XIV - Norme per ristoranti e buffets di stazione
Art. 295
(1) Il presente Contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle stazioni ferroviarie fatte salve le norme contenute nei capitolati delle Ferrovie. Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro straordinario per improvvisi ordini dell'Amministrazione Ferroviaria o per improvviso cambiamento di orario dei turni, fermo restando il limite massimo annuo di 260 ore di lavoro straordinario, il personale sarà tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione di orario, eccettuato il caso che l'Ispettorato del Lavoro riscontri non sussistere gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
(2) Restano congelate le misure delle percentuali dei carrellisti stabilite dagli Accordi Integrativi provinciali in vigore.
Capo XVIII - Accordi settoriali
Art. 321
[…]
Nota a verbale
Le Parti si danno atto che - a seguito dell'inserimento nella sfera di applicazione del presente Contratto delle ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere - sarà avviata una trattativa per la definizione di norme specifiche per il settore.
Titolo XIII Stabilimenti balneari
Capo III - Orario di lavoro
Art. 331
(1) In deroga a quanto previsto dall'art. 66 la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore per il personale impiegatizio ed in quarantaquattro ore per il personale non impiegatizio.
(2) Nell'orario di lavoro giornaliero non è compresa l'interruzione meridiana da trascorrersi nell'azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a due ore.
Capo VIII- Malattia ed infortunio
Infortunio
Art. 340
[…]
(3) Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia dagli articoli 118 e 338 considerandosi l'infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'INPS;
- invalidità permanente: quindici milioni;
- morte: dieci milioni;
Titolo XIV - Alberghi diurni
Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 360
(1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
(2) Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 361
(1) L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.
Capo IX - Malattia ed infortunio
Infortunio
Art. 370
[…]
(3) Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nella modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia degli articoli 118 e 369 considerandosi l'infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'INPS;
- invalidità permanente: quindici milioni;
- morte: dieci milioni.
Titolo XV - Imprese di viaggi e turismo
Capo IX - Infortunio
Art. 407
(1) Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
(2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno, quindici milioni per i casi di invalidità permanente e dieci milioni in caso di morte.
Capo XI - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 418
(1) In ogni provincia la Commissione Paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato Paritetico locale " Covelco - Imprese di Viaggi e Turismo" mentre la Commissione Nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato Nazionale Covelco del settore Imprese di Viaggi e Turismo.
Allegato B - Contratti di formazione e lavoro
B/1 - Accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro
Progetto di formazione e lavoro
Art. 2
[…]
(5) L'azienda assicurerà la formazione teorica e pratica con personale qualificato che fornirà le conoscenze necessarie per l'apprendimento del processo produttivo e delle mansioni alle quali il giovane viene avviato, coerentemente con il progetto di formazione.
(6) La formazione teorica potrà essere realizzata anche attraverso la partecipazione a corsi nelle strutture di cui all'art. 4 del CCNL Turismo 16 febbraio 1987.
[…]
Allegato C - Enti Bilaterali
C/1 Ente Bilaterale Nazionale unitario del settore turismo
Statuto
Art. 6 – Scopi
(1) L'EBN istituisce l'Osservatorio Nazionale di cui al successivo art. 7 e ne dirige e coordina l'attività secondo le modalità fissate dal presente Statuto.
(2) L'EBN istituisce il Comitato di Vigilanza Nazionale per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 19 del presente Statuto.
Art. 7 - Osservatorio Nazionale
(1) L'Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
(2) A fai fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei compatti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione, a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
e) riceve, anche con riferimento agli adempimenti di cui alla legge 936 del 1986 di riforma del CNEL, dalle organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone la raccolta
C/2 - Statuto e regolamento per la costituzione dell'Ente Bilaterale Territoriale unitario del settore turismo a norma dell'art. 13 del CCNL turismo 30 maggio 1991
Statuto
Art. 5 - Scopi
(1) L'EBT promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
[…]
(2) Inoltre, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
(3) L'EBT istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
(4) A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale.
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto.
d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Osservatorio Nazionale.