Categoria: 1991
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Tipologia: CCNL
Data firma: 30 maggio 1991
Validità: 01.05.1990 - 30.06.1993
Parti: Faiat, Fipe, Fiavet, Faita, Asap, Intersind e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Turismo, Confcommercio
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa
Dichiarazione congiunta
Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1
Nota a verbale
Chiarimento a verbale
Art. 2
Art. 3
Titolo II- Relazioni sindacali
Capo I - Livello nazionale
Diritti di informazione
Art. 4
Nota a verbale per le società associate all'Asap
Pari opportunità
Art. 5
Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo
Art. 6
Chiarimento a verbale
Dichiarazione a verbale
Osservatorio nazionale
Art. 7
Commissione paritetica nazionale
Art. 8 - Composizione
Art. 9 - Compiti
Nota a verbale
Capo II - Livello territoriale
Diritti di informazione
Art. 10
Utilizzo degli impianti
Art. 11
Politica attiva del lavoro
Art. 12
Chiarimento a verbale
Enti Bilaterali Territoriali
Art. 13
Dichiarazione a verbale
Dichiarazione a verbale
Contrattazione integrativa territoriale
Art. 14
Chiarimento a verbale
Commissioni paritetiche territoriali per la conciliazione delle vertenze di lavoro
Art. 15
Conciliazione delle vertenze collettive
Art. 16
Conciliazione delle vertenze individuali
Art. 17
Capo III - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 18
Capo IV - Livello aziendale
Diritti di informazione
Art. 19
Contrattazione integrativa aziendale
Art. 20
Capo V - Attività sindacale
Delegato aziendale
Art. 21
Dirigenti sindacali
Art. 22
Permessi sindacali
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Diritto di affissione
Art. 26
Assemblea
Art. 27
Referendum
Art. 28
Norme generali
Art. 29
Contributi associativi
Art. 30
Titolo III - Classificazione del personale
Art. 31
Declaratorie
Art. 32
Area quadri
Quadro A
Quadro B
Livello primo
Livello secondo
Livello terzo
Livello quarto
Livello quinto
Livello sesto super
Livello sesto
Livello settimo
Art. 33
Passaggi di qualifica
Art. 34
Mansioni promiscue
Art. 35
Titolo IV Forme di contratto di lavoro
Capo I - Apprendistato
Assunzione dell'apprendista
Art. 36
Art. 37
Durata e qualifiche dell'apprendistato
Art. 38
Art. 39
Periodo di prova
Art. 40
Art. 41
Orario di lavoro
Art. 42
Obblighi del datore di lavoro
Art. 43
Obblighi dell'apprendista
Art. 44
Art. 45
Conclusione del rapporto
Art. 46
Retribuzione degli apprendisti
Art. 47
Art. 48
Art. 49 (Rinvio)
Capo II - Contratti di formazione e lavoro
Art. 50
Capo III - Contratto a tempo parziale
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Dichiarazione a verbale
Capo IV - Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 58
Art. 59
Art. 60
Nota a verbale
Dichiarazione a verbale
Capo V - Lavoro extra e di surroga
Art. 61
Nota a verbale
Titolo V - Rapporto di lavoro
Capo I - Instaurazione del rapporto
Assunzione
Art. 62
Capo II - Periodo di prova
Art. 63
Art. 64
Capo III - Donne e minori
Art. 65
Capo IV - Orario di lavoro
Orario normale settimanale
Art. 66
Riduzione dell'orario
Art. 67
Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
Art. 68
Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 69
Art. 70
Flessibilità
Art. 71
Orario di lavoro di fanciulli ed adolescenti
Art. 72 (Orario)
Art. 73 (Interruzioni)
Recuperi
Art. 74
Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 75
Lavoro notturno
Art. 76
Lavoro straordinario
Art. 77
Art. 78
Art. 79
Dichiarazione a verbale
Capo v - riposo settimanale
Art. 80
Lavoro domenicali
Art. 81
Capo VI - festività
Art. 82
Art. 83
Capo VII - Ferie
Art. 84
Dichiarazione a verbale
Art. 85
Art. 86
Art. 87
Capo VIII - Permessi e congedi
Congedo per matrimonio
Art. 88
Congedo per motivi familiari
Art. 89
Permessi per elezioni
Art. 90
Permessi per lavoratori studenti - Diritto allo studio
Art. 91
Capo IX - Norme di comportamento
Doveri del lavoratore
Art. 92
Sanzioni disciplinari
Art. 93
Assenze non giustificate
Art. 94
Divieto di accettazione delle mance
Art. 95
Consegne e rotture
Art. 96
Art. 97
Art. 98
Corredo - Abiti di servizio
Art. 99
Capo X - Norme specifiche per l'area quadri
Disposizioni generali
Art. 100
Assistenza sanitaria integrativa
Art. 101
Indennità di funzione
Art. 102
Formazione ed aggiornamento
Art. 103
Responsabilità civile
Art. 104
Titolo VI - Trattamento economico
Capo I - Elementi della retribuzione
Art. 105
Art. 106
Determinazione della retribuzione giornaliera
Art. 107
Determinazione della retribuzione oraria
Art. 108
Capo II - Paga base nazionale
Art. 109
A) Personale qualificato
B) Personale qualificato minore anni 18
C) Personale qualificato minore anni 16
Capo III - Contingenza
Art. 110
Capo IV - Corresponsione della retribuzione
Art. 111
Capo V - Assorbimenti
Art. 112
Capo VI - Scatti di anzianità
Art. 113
Art. 114
Capo VII - Mensilità supplementari
Tredicesima mensilità
Art. 115
Quattordicesima mensilità
Art. 116
Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Capo I - Malattia
Art. 117
Art. 118
Art. 119
Art. 120
Capo II - Infortunio
Art. 121
Art. 122
Capo III - Conservazione del posto
Art. 123
Art. 124
Art. 125(Rinvio)
Lavoratori affetti da tubercolosi
Art. 126
Capo IV - Gravidanza e puerperio
Art. 127
Art. 128
Art. 129(Riposo)
Art. 130 (Certificazioni e rinvio)
Capo V - Chiamata alle armi
Servizio militare di leva
Art. 131
Richiamo alle armi
Art. 132
Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo I - Recesso
Art. 133
Capo II - Preavviso
Art. 134
Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 135
Capo III - Dimissioni
Art. 136
Art. 137
Giusta causa
Art. 138
Matrimonio
Art. 139
Capo IV - Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 140
Art. 141
Licenziamento discriminatorio
Art. 142
Matrimonio
Art. 143
Capo V - Procedure di conciliazione ed arbitrato
Tentativo di conciliazione
Art. 144
Collegio arbitrale
Art. 145
Composizione
Art. 146
Compiti
Art. 147
Capo VI - Trattamento di fine rapporto
Art. 148
Chiarimento a verbale
Art. 149
Art. 150
Capo VII - Restituzione documenti di lavoro
Art. 151
Titolo IX - Vigenza contrattuale
Decorrenza e durata
Art. 152
Norma transitoria - Una tantum
Art. 153
Titolo X - Aziende alberghiere
Capo I - Classificazione del personale
Art. 154
Art. 155
Area quadri
Quadro A
Quadro B
Livello primo
Livello secondo
Livello terzo
Note
Livello quarto
Livello quinto
Livello sesto super
Livello sesto
Livello settimo
Nota a verbale
Capo II - Classifica esercizi alberghieri
Art. 156
Capo III - Apprendistato
Art. 157
Art. 158
Stagiaires
Art. 159
Capo IV - Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 160
Art. 161
Art. 162
Art. 163
Art. 164
Art. 165
Art. 166
Art. 167
Art. 168
Art. 169
Art. 170
Art. 171
Art. 172
Art. 173
Capo V - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 174
Art. 175(Lavoro giornaliero)
Lavoro notturno
Art. 176
Lavoro straordinario
Art. 177
Capo VI - Festività
Art. 178
Capo VII - Ferie
Art. 179
Capo VIII - Elementi economici
Paga base nazionale degli apprendisti
Art. 180
Paga base aziende alberghiere minori
Art. 181
Personale qualificato
Apprendisti
Trattamenti salariali integrativi
Art. 182
Art. 183
Scatti di anzianità - Norme transitorie
Art. 184
Premio di anzianità
Art. 185
Capo IX - Malattia
Art. 186
Art. 187
Capo X - Infortunio
Art. 188
Capo XI - Trattamento di fine rapporto
Art. 189
Art. 190
Capo XII - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 191
Art. 192
Art. 193
Art. 194
Art. 195
Art. 196
Art. 197
Art. 198
Art. 199
Titolo XI - Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
Capo I - Classificazione del personale
Art. 200
Art. 201 - Area quadri
Quadro A
Quadro B
Livello primo
Livello secondo
Livello terzo
Livello quarto
Livello quinto
Livello sesto super
Livello sesto
Livello settimo
Capo II- Apprendistato
Art. 202
Art. 203
Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 204
Art. 205
Art. 206
Art. 207 (Trattamento)
Art. 208
Art. 209
Art. 210
Art. 211
Art. 212
Art. 213
Art. 215
Art. 216
Art. 217
Art. 218
Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 219
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 220
Lavoro notturno
Art. 221
Lavoro straordinario
Art. 222
Capo V - Festività
Art. 223
Capo VI - Ferie
Art. 224
Capo VII - Elementi economici
Paga base nazionale degli apprendisti
Art. 225
Paga base aziende minori
Art. 226
Personale qualificato
Apprendisti
Trattamenti salariali integrativi
Art. 227
Art. 228
Scatti di anzianità - Norma transitoria
Art. 229
Mensilità supplementari
Art. 230
Capo VIII - Malattia
Art. 231
Art. 232
Capo IX - Infortunio
Art. 233
Capo X - Trattamento di fine rapporto
Art. 234
Art. 235
Capo XI - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 236
Art. 237
Art. 238
Art. 239
Art. 240
Art. 241
Art. 242
Art. 243
Art. 244
Titolo XII - Pubblici esercizi
Capo I - Classificazione del personale
Art. 245
  Art. 246
Area quadri
Quadro A
Quadro B
Livello primo
Livello secondo
Livello terzo
Livello quarto
Livello quinto
Livello sesto super
Livello sesto
Livello settimo
Art. 247
Capo II - Apprendistato
Art. 248
Art. 249
Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 250
Art. 251
Art. 252
Art. 253
Art. 254
Art. 255
Art. 256
Art. 257
Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 258
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 259
Lavoro notturno
Art. 260
Lavoro straordinario
Art. 261
Festività
Art. 262
Art. 263
Ferie
Art. 264
Permessi e congedi
Art. 265
Capo V - Trattamenti salariali integrativi
Art. 266
Capo VI - Paga base nazionale apprendisti
Art. 267
Capo VII - Paga base pubblici esercizi di terza e quarta categoria
Art. 268
Qualificati
Apprendisti
Capo VIII - Trattamento economico dei percentualisti
Indennità di contingenza
Art. 269
Percentuale di servizio
Art. 270
Art. 271
Art. 272
Art. 273
Art. 274
Art. 275
Art. 276
Art. 277
Art. 278
Art. 279
Art. 280
Art. 281
Mensilità supplementari
Art. 282
Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti
Art. 283
Art. 284
Capo IX - Scatti di anzianità
Norma transitoria
Art. 285
Capo X - Malattia ed infortunio
Malattia
Art. 286
Infortunio
Art. 287
Capo XI - Pulizia dei locali
Art. 288
Capo XII - Trattamento di fine rapporto
Art. 289
Capo XIII - Norme per i locali notturni
Art. 290
Art. 291
Art. 292
Art. 293
Art. 294
Capo XIV - Norme per ristoranti e buffets di stazione
Art. 295
Art. 296
Capo XV - Norme per la ristorazione collettiva (mense aziendali)
Art. 297
Cambi di gestione
Art. 298
Art. 299
Art. 300
Art. 301
Art. 302
Art. 303
Art. 304
Art. 305
Art. 306
Trattamenti salariali integrativi
Art. 307
Scatti di anzianità - Norma transitoria
Art. 308
Indennità supplementare
Art. 309
Clausola di inscindibilità
Art. 310
Indennità speciale
Art. 311
Chiarimento a verbale
Orario di lavoro
Art. 312
Confronto settoriale
Art. 313
Capo XVI - Refezione
Art. 314
Capo XVII - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 315
Art. 316
Art. 317
Art. 318
Art. 319
Art. 320
Capo XVIII - Accordi settoriali
Art. 321
Nota a verbale
Titolo XIII Stabilimenti balneari
Capo I - Classificazione del personale
Art. 322
Art. 323
Area quadri
Quadro A
Livello primo
Livello secondo
Livello terzo
Livello quarto
Livello quinto
Livello sesto super
Livello sesto
Livello settimo
Capo II - Contratti a termine
Art. 324
Art. 325
Art. 326
Art. 327
Art. 328
Art. 329
Art. 330
Capo III - Orario di lavoro
Art. 331
Distribuzione orario settimanale
Art. 332
Lavoro straordinario
Art. 333
Festività
Art. 334
Capo IV - Indennità di contingenza
Art. 335
Capo V - Trattamenti salariali integrativi
Art. 336
Capo VI - Riduzione della paga base per gli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria
Art. 337
Capo VII - Scatti di anzianità
Norma transitoria
Art. 338
Capo VIII- Malattia ed infortunio
Malattia
Art. 339
Infortunio
Art. 340
Capo IX - Trattamento di fine rapporto
Art. 341
Art. 342
Capo X - Funzionamento commissioni paritetiche
Art. 343
Art. 344
Art. 345
Art. 346
Art. 347
Art. 348
Art. 349
Titolo XIV - Alberghi diurni
Capo I - Classificazione del personale
Art. 350
Art. 351
Area quadri
Quadro A
Livello primo
Livello secondo
Livello terzo
Livello quarto
Livello quinto
Livello sesto super
Livello sesto
Livello settimo
Capo II - Apprendistato
Art. 352
Capo III - Contratto a termine
Art. 353
Art. 354
Art. 355
Art. 356
Art. 357
Art. 358
Art. 359
Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 360
Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 361
Lavoro notturno
Art. 362
Lavoro straordinario
Art. 363
Festività
Art. 364
Capo V - Indennità di contingenza
Art. 365
Capo VI - Trattamenti salariali integrativi
Art. 366
Capo VII - Paga base nazionale apprendisti
Art. 367
Capo VIII - Scatti di anzianità
Norma transitoria
Art. 368
Capo IX - Malattia ed infortunio
Malattia
Art. 369
Infortunio
Art. 370
Capo X - Trattamento di fine rapporto
Art. 371
Art. 372
Capo XI - Funzionamento commissioni paritetiche
Art. 373
Art. 374
Art. 375
Art. 376
Art. 377
Art. 378
Titolo XV - Imprese di viaggi e turismo
Capo I - Classificazione del personale
Art. 379
Art. 380
Area quadri
Quadro A
Quadro B
Livello primo
Livello secondo
Livello terzo
Livello quarto
Livello quinto
Livello sesto super
Livello sesto
Livello settimo
Chiarimento a verbale
Capo II - Apprendistato
Art. 381
Art. 382
Capo III - Orario di lavoro
Art. 383
Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 384
Lavoro straordinario
Art. 385
Capo IV - Festività
Art. 386
Capo V - Ferie
Art. 387
Capo VI - Missioni e trasferimenti
Art. 388
Art. 389
Art. 390
Art. 391
Art. 392
Capo VII - Trattamenti salariali integrativi
Art. 393
Art. 394
Paga base agenzie minori
Art. 395
Paga base nazionale apprendisti
Art. 396
Indennità di contingenza
Art. 397
Provvigioni
Art. 398
Indennità di cassa
Art. 399
Scatti di anzianità
Art. 400
Quadri
Livelli
Norma transitoria
Art. 401
Quadri
Livelli
Cambi di livello
Art. 402
Anzianità convenzionale
Art. 403
Mensilità supplementari
Art. 404
Art. 405
Capo VIII - Malattia
Art. 406
Capo IX - Infortunio
Art. 407
Sospensione dal lavoro
Art. 408
Capo X - Trattamento di fine rapporto
Art. 409
Capo XI - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 410
Art. 411
Art. 412
Art. 413
Art. 414
Art. 415
Art. 416
Art. 417
Art. 418
Allegati
Allegato A - Una tantum
Allegato B - Contratti di formazione e lavoro
B/1 - Accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro
Art. 1
Progetto di formazione e lavoro
Art. 2
Trattamento economico e normativo
Art. 3
Art. 4
Art. 5
B/2 - Fac-simile progetto formazione e lavoro
Allegato C - Enti Bilaterali
C/1 Ente Bilaterale Nazionale unitario del settore turismo
Statuto
Art. 1 - Costituzione
Art. 2 - Natura
Art. 3 - Durata
Art. 4 - Sede
Art. 5 - Soci
Art. 6 – Scopi
Art. 7 - Osservatorio Nazionale
Art. 8 - Finanziamento
Art. 9 - Organi dell'EBN
Art. 10 - Assemblea
Art. 11 - Poteri dell'Assemblea
Art. 12 - Riunioni dell'Assemblea
Art. 13 - Il Presidente
Art. 14 - Il Vice Presidente
Art. 15 - Il Comitato Direttivo
Art. 16 - Poteri del Comitato Direttivo
Art. 17 - Riunioni del Comitato Direttivo
Art. 18 - Il Collegio dei Sindaci
Art. 19 - Comitato di Vigilanza Nazionale
Art. 20 - Patrimonio dell'EBN
Art. 21 - Gestione dell'EBN
Art. 22 - Bilancio dell'EBN
Art. 23 - Liquidazione dell'EBN
Art. 24 - Modifiche statutarie
Art. 25 - Disposizioni finali
C/2 - Statuto e regolamento per la costituzione dell'Ente Bilaterale Territoriale unitario del settore turismo a norma dell'art. 13 del CCNL turismo 30 maggio 1991
Statuto
Art. 1 - Costituzione
Art. 2 - Natura
Art. 3 - Durata
Art. 4 - Sede
Art. 5 - Scopi
Art. 6 - Soci e Beneficiari
Art. 7 - Finanziamento
Art. 8 - Organi dell'EBT
Art. 9 - Assemblea
Art. 10 - Poteri dell'Assemblea
Art. 11 - Riunioni dell'Assemblea
Art. 12 - Il Presidente
Art. 13 - Il Vice Presidente
Art. 14 - Il Comitato Esecutivo
Art. 15 - Poteri del Comitato Esecutivo
Art. 16 - Riunioni del Comitato Esecutivo
Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci
Art. 18 - Il Patrimonio dell'EBT
Art. 19 - Gestione dell'EBT
Art. 20 - Bilancio dell'EBT
Art. 21 - Liquidazione dell'EBT
Art. 22 - Modifiche statutarie
Art. 23 - Controversie
Art. 24 - Disposizioni finali
Regolamento
C/3 - FAT - Fondo Aziende Turismo
Statuto
Art. 1 - Costituzione
Art. 2 - Natura e Sede
Art. 3 - Durata
Art. 4 - Scopi
Art. 5 - Iscrizione
Art. 6 - Beneficiari
Art. 7 - Contribuzione
Art. 8 - Organi del Fondo
Art. 9 - Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione
Art. 10 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
Art. 11 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Art. 12 - Presidente
Art. 13 - Il Vice Presidente
Art. 14 - Il Collegio dei Revisori
Art. 15 - Entrate del Fondo
Art. 16 - Gestione del Fondo
Art. 17 - Uscite del Fondo
Art. 18 - Rendiconti annuali
Art. 19 - Scioglimento e liquidazione del Fondo
Regolamento
Allegato D- Indennità di contingenza
D/1 - Accordo per l'indennità di contingenza a valere per le aziende dei settori degli alberghi, dei campeggi, dei pubblici esercizi, degli stabilimenti balneari e degli alberghi diurni
Art. 1
Art. 2
Art. 3
D/2 - Accordo 22 gennaio 1983 tra il governo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro sul costo del lavoro
D/3 - Legge 26 febbraio 1986, n. 38 - Disposizioni in materia di indennità di contingenza
D/4 - Legge 13 luglio 1990, n. 49 - Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita (G.U. 20 luglio 1990, n. 468).
Allegato E -Lavoro straordinario
Allegato F - Vitto e alloggio
F/1 - Convenzione per la fornitura del vitto e alloggio per le aziende alberghiere
F/2 - Convenzione per la somministrazione del vitto per i pubblici esercizi del 21 ottobre 1973
Allegato G - Mercato del lavoro
Legge 28 febbraio 4987, n. 56-Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.
Allegato H - Lavoratori stagionali
H/1-Lettera INAIL
H/2-Lettera INPS
H/3 - Contratti a tempo determinato
Legge 18 aprile 1962, n. 230 - Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Decreto-Legge 3 dicembre 1977, n. 876 - Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo
Legge 3 febbraio 1978, n. 18 - Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 3 dicembre 1977 n. 876 concernente la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo
Legge 24 novembre 1978, n. 737 - Proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo
Legge 26 novembre 1979, n. 598 - Ulteriore proroga dell'efficacia delle norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo
Legge 25 Marzo 1983, n. 79,art. 8 bis - Disposizioni per i lavoratori stagionali
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 143/78/80 - Avviamento dei lavoratori stagionali nel settore turistico
Allegato I - Statuto dei lavoratori
Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Allegato L - Disciplina dei licenziamenti individuali
L/1 - Legge 15 luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali
L/2- Legge 11 maggio 1990, n. 108 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Allegato M - Parità uomo - donna
Legge 9 dicembre 1977, n. 903 - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.
Allegato N - Trattamento di fine rapporto
Legge 29 maggio 1982, n. 297 - Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.
Allegato O - Premio di anzianità aziende alberghiere
Allegato P - Classificazione del personale
• Classificazione del personale del CNL 16/3/1972 per i dipendenti da alberghi e campeggi ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai
• Classificazione del personale del CNL 19/10/1973, nota all'art. 3, per i dipendenti dai pubblici esercizi ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai
• Classificazione del personale del CNL 26/6/1974, nota all'art. 3, per i dipendenti da stabilimenti balneari ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai
• Classificazione del personale di cui all'Allegato A del CNL 10/4/1979, nota all'art. 3 per i dipendenti da alberghi diurni ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai
• Classificazione del personale del CNL 1/7/1971 per i dipendenti da imprese viaggi e turismo ai fini dei trattamenti contrattuali differenziati per impiegati ed operai
Capo I - Personale con mansioni impiegatizie
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Capo II - Personale con mansioni non impiegatizie
Art. 7

Addì 1991, il 30 maggio in Roma, tra la Faiat - Federazione delle Associazioni italiane Alberghi e Turismo[…]; la Fipe - Federazione italiana Pubblici Esercizi[…]; la Fiavet - Federazione italiana delle Associazioni delle imprese Viaggi e Turismo[…]; la Faita – Federazione delle Associazioni italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta[…]; con la partecipazione della Confcommercio - Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi[…]; l'Asap - Associazione Sindacale per le Aziende Petrol-Chimiche e Collegate a Partecipazione Statale[…] con la partecipazione di una delegazione imprenditoriale[…]; l'Associazione Sindacale Intersind[…]con la partecipazione di una delegazione composta dal […] Segretario Generale dell'Ascard[…]; e la Filcams-Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi Mense e Servizi[…] con l'assistenza confederale della Confederazione Generale italiana del Lavoro (Cgil)[…]; la Fisascat-Cisl - Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo[…] con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl)[…]; la Uiltucs-Uil - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi[…] e con la Partecipazione della Uil - Unione Italiana del Lavoro[…]; visto il CCNL Turismo 16 febbraio 1987, nonché il relativo accordo di rinnovo del 3 maggio 1990, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende alberghiere, campeggi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, di cui all'articolo 1.


Premessa
[…]le Parti hanno inteso non solo concorrere ad individuare le conseguenti normative ma, anche, realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze sia delle imprese sia dei lavoratori del settore nonché funzionale alla individuazione ed alla esaltazione delle potenzialità e degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali ed aziendali.
In questo quadro le Parti, a tutti i livelli, sono reciprocamente impegnate ad instaurare corretti e proficui rapporti, attraverso l'approfondimento organico delle conoscenze dei problemi del settore e la pratica realizzazione di un sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, anche al fine di garantire il rispetto delle intese e sfavorire l'eventuale insorgere di conflittualità tra le Parti. Le Parti nel darsi atto della validità dell'assetto e della struttura contrattuale sono impegnate a sviluppare organicamente e a tutti i livelli le relazioni sindacali.
Al riguardo, anche considerando le innovazioni realizzate, convengono sull'esigenza di attuare con coerenza le previsioni del CCNL in termini di gestione dello stesso e di contrattazione integrativa ai vari livelli previsti.
In questo senso le Parti si danno atto che non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre quelle previste per ciascun livello, ivi compreso quello della contrattazione aziendale, rispettando le procedure e le modalità di confronto previste nei vari capitoli.
[…]
Le Parti, infine, tenuto conto delle imminenti scadenze di carattere internazionale, concordano sull'esigenza di partecipare attivamente affinché lo sviluppo del Dialogo Sociale, in sede comunitaria, affronti l'analisi e l'approfondimento dei percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporti di lavoro negli Stati membri, con particolare riferimento agli strumenti di formazione nonché alla equiparazione dei titoli professionali.
[…]

Titolo I - Validità e sfera di applicazione
Art. 1

(1)Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
I) Aziende alberghiere
a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, self-services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè e mescite annesse agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli; residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari.
II) Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere.
III) Aziende pubblici esercizi
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari; - piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
b) caffè, bar snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell'art. 23 del d.m. 8 maggio 1976;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
c) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo;
d) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
e) posti di ristoro sulle autostrade;
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeree, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
- aziende per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili);
- spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
f) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi.
IV) Stabilimenti balneari
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) Alberghi diurni
VI) Imprese di viaggi e turismo
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
Nota a verbale
Il presente Contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali - svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
Chiarimento a verbale
(1) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I dell'art. 1.
(2) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Pubblici Esercizi" ci si è intesi riferire alle "Aziende Pubblici Esercizi" di cui ai punto III dell'art. 1.
(3) Laddove nei testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "Imprese di viaggi e turismo" di cui ai punto VI dell'art. 1.
(4) Laddove nei testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta" di cui al punto II dell'art. 1. Le norme dell'accordo 27 marzo 1979 con il quale è stata convenuta l'applicazione del presente Contratto al settore Campeggi hanno trovato inserimento generale e specifico nei rispettivi istituti ed articoli dei presente testo a stampa.

Titolo II- Relazioni sindacali
Capo I - Livello nazionale
Diritti di informazione
Art. 4

(1) Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro.
(2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
[…]
Nota a verbale per le società associate all'Asap
L'Asap e la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl, la Uiltucs-Uil concordano che in materia di part-time, contratti a termine, formazione professionale, mobilità, contratti di formazione e lavoro le Società associate all'Asap faranno riferimento a quanto convenuto nell'Accordo Interconfederale sulle politiche del lavoro sottoscritto in data 23 giugno 1989 dall'Asap e da Cgil, Cisl e Uil.

Ente bilaterale nazionale unitario del settore turismo
Art. 6

(1) Le Parti convengono di istituire l'Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo, regolato da apposito statuto, allegato al presente Contratto (allegato C/1).
(2) L'Ente Bilaterale Nazionale, nell'ambito di quanto contenuto nella Premessa, si avvale dell'Osservatorio Nazionale di cui al successivo art. 7.
(3) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Territoriali previsti al successivo art. 12, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, di cui lo 0,30 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,10 per cento a carico dei lavoratori. Il quindici per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell'Osservatorio Nazionale. Il restante ottantacinque per cento verrà ripartito - in ragione della provenienza del gettito - di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti.
[…]
(5) Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale Unitario saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
(6) L'Ente Bilaterale Nazionale istituisce al proprio interno il Comitato di Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto.
[…]

Osservatorio nazionale
Art. 7

(1) L'Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
(2) A tal fine,l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e,in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali previsti dal successivo art. 13 sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
e) riceve, anche con riferimento agli adempimenti di cui alla legge 936 del 1986 di riforma del CNEL, dalle organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone la raccolta.

Commissione paritetica nazionale
Art. 8 - Composizione

(1) La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere costituita su basi paritetiche da quattro rappresentanti della Filcams, quattro della Fisascat, quattro della UIltucs, e da tre rappresentanti della Faiat, da tre della Fipe, da tre della Fiavet e da tre della Faita. Per gli aspetti di carattere generale e per quelli di specifica competenza, la Commissione sarà integrata con un rappresentante dell'Associazione Sindacale Intersind.
(2) La Commissione si articola in quattro sottocommissioni, una per gli alberghi, una per i pubblici esercizi, una per le imprese di viaggi e turismo, ed una per i campeggi, per la soluzione di questioni concernenti esclusivamente i rispettivi settori.
(3) La Commissione avrà sede presso una delle Federazioni imprenditoriali.

Art. 9 - Compiti
(1) La Commissione paritetica nazionale ha il compito di salvaguardare il rispetto delle intese intercorse nello spirito e con la finalità di cui alla premessa del presente Contratto. A tal fine:
a) esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione del presente Contratto e di altri Contratti ed Accordi Nazionali di Lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di Lavoro;
b) può proporre nel rispetto dei criteri indicati dal Contratto, soluzioni che, contemperando le diverse specificità organizzative e strutturali dei singoli comparti, consentano alle stesse Parti stipulanti, il rispetto degli accordi;
c) esplica forme di intervento dirette a favorire la costituzione degli EBT ove essi non siano realizzati nel termine di cui all'art. 13;
d) esamina le vertenze collettive concernenti l'applicazione, l'interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali accordi integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta delle Organizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro il secondo tentativo di conciliazione, unitamente ai rappresentanti delle predette Organizzazioni locali.
(2) Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente Contratto Nazionale di lavoro e di altri Contratti ed Accordi nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di lavoro, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all'esame della Commissione Nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
[…]

Capo II - Livello territoriale
Diritti di informazione
Art. 10

(1) Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni Imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
(2) In tale contesto le Parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.

Enti Bilaterali Territoriali
Art. 13

(1) L'Ente Bilaterale per il Settore Turismo verrà costituito, di norma a livello regionale, entro il 31 dicembre 1990 e sarà strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle Parti a livello nazionale con apposito Statuto e Regolamento (allegato C/2).
(2) Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le Parti, per singole aree omogenee subregionali.
(3) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui al successivo comma 6 concordate tra le Parti a livello territoriale, in ragione della provenienza del gettito.
(4) L'Ente istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio Nazionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
(5) A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché dei contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclama te dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Osservatorio Nazionale.
(6) L'Ente Bilaterale promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
[…]
(7) Inoltre, l'Ente Bilaterale svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo la finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
(8) Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le Parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.

Contrattazione integrativa territoriale
Art. 14

(1) Alla contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali delle Parti stipulanti il presente Contratto Collettivo, per la stipula di accordi integrativi sono demandate esclusivamente le seguenti materie:
[…]
b) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professionale, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
c) i programmi di formazione per l'attuazione dei contratti di formazione e lavoro di cui al presente Contratto fermo restando quanto previsto dall'art. 1, ultimo comma dell'accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro (allegato B/1), nonché specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 21, quarto comma, legge 28 febbraio 1987, n. 56 (allegato G);
d) le qualifiche per le quali, in deroga al vigente regime di legge, può essere ammessa la richiesta nominativa ai fini dell'avviamento al lavoro, in luogo di quella numerica, fatto salvo, per tali qualifiche, il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda con la medesima qualifica per effetto di quanto previsto dall'art. 23, secondo comma, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (allegato G);
e) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
f) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
g) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 71;
h) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'art. 74;
i) il superamento del limite di quarantotto ore annue per lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
l) la definizione di eventuali limiti massimi della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'art. 52;
m)la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dall'art. 61.
(2) Alla contrattazione integrativa territoriale restano altresì demandate le materie di cui alle disposizioni previste per ciascun comparto nella relativa parte speciale e qui di seguito richiamate:
Aziende alberghiere
- Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 75);
- Regolamentazione nastro orario stagionali (art. 162);
- Contratti a termine ed aziende di stagione (articoli 167 - 168 - 169);
- Funzionamento Commissioni paritetiche (art. 196);
- Decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (art. 173);
Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
- Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 75);
- Contratti a termine ed aziende di stagione (articoli 207 - 212 - 213);
- Funzionamento Commissioni paritetiche (art. 241);
- Decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (art. 218);
Aziende pubblici esercizi
- intervallo per la consumazione dei pasti (art. 75);
- Ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (art. 259);
- Determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (art. 270);
- Assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (art. 273);
- Determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (art. 276);
- Determinazione del compenso fisso ai maitres o capi camerieri (art. 279);
- Definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali notturni (art. 291);
- Determinazione della misura della trattenuta cautelativa (art. 256);
- Determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazione collettiva (art. 307);
- Decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (art. 253);
Stabilimenti balneari
- Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 75);
- Interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (articoli 66,73 e 331);
- Definizione eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali;
- Determinazione di una indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell'azienda per epidemie e per altre cause similiari;
- Determinazione ed applicazione della trattenuta di cui all'art. 329;
- Eventuali deroghe a quanto stabilito dall'art. 337;
Alberghi diurni
- Intervallo per la consumazione dei pasti (art. 75);
- Determinazione della trattenuta cautelativa (art. 353);
- Decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (art. 355);
- Ripartizione orario di lavoro giornaliero (art. 361); Imprese di viaggi e turismo
- Funzionamento Commissioni paritetiche (art. 415).

Capo IV - Livello aziendale
Contrattazione integrativa aziendale
Art. 20

(1) Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto, la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di quindici dipendenti, limitatamente alle seguenti materie:
a) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
b) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n.300;
c) trattamenti integrativi salariali comunque denominati anche in rapporto a parametri di produttività;
d) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
e) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
f) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
g) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'art. 67 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
h) ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'art. 71.
(2) La contrattazione avverrà tra l'azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.

Capo V - Attività sindacale
Delegato aziendale
Art. 21

(1) Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.
(2) Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.

Diritto di affissione
Art. 26

(1) É consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
(2) Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Titolo IV Forme di contratto di lavoro
Capo I - Apprendistato
Assunzione dell'apprendista
Art. 36

(1) Nei casi in cui l'apprendistato è ammesso dalla legge, possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai 15 anni e non superiore ai 20, salvo quanto disposto dalla legge in materia di età minima per l'ammissione al lavoro nelle attività non industriali e per i lavori leggeri (D.P.R. 4 gennaio 1971, n. 36).
(2) Restano ferme le limitazioni ed i divieti della legge sul lavoro per le donne, gli adolescenti e i fanciulli.

Art. 37
(1) L'aspirante apprendista deve essere in possesso:
[…]
- del certificato medico attestante che le condizioni fisiche dell'apprendista ne consentano la sua occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto;
[…]

Orario di lavoro
Art. 42

(1) L'orario di lavoro per gli apprendisti di età superiore a quindici anni non può superare le otto ore giornaliere e quaranta ore settimanali e le sette ore giornaliere e trentacinque settimanali per gli apprendisti di età compresa tra i quattordici e i quindici anni.
(2) É vietato adibire al lavoro gli apprendisti fra le ore ventidue e le ore sei.
(3) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, secondo e terzo comma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, viene stabilito in novantasei ore annue, ripartite in tre ore settimanali, il numero delle ore destinate all'insegnamento complementare, che sono computabili agli effetti retribuitivi e dei limiti di orario giornaliero e settimanale precisati nei commi precedenti.
[…]

Obblighi del datore di lavoro
Art. 43

(1) Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza o di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o ai mestiere per il quale è stato assunto;
[…]
(2) Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro, e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Obblighi dell'apprendista
Art. 44

(1) L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni dei datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
(2) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del Presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.

Art. 49 (Rinvio)
(1) Per quanto non previsto dal presente capo in materia di apprendistato e di istruzione professionale valgono le norme dei presente Contratto nonché le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.

Capo II - Contratti di formazione e lavoro
Art. 50

Per i Contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 3 della legge 19 dicembre 1984 n. 863 si applicano le norme previste dallo specifico Accordo Nazionale del 17 giugno 1986 che fa parte integrante dei presente Contratto (allegati B/1 e B/2).

Titolo V - Rapporto di lavoro
Capo III - Donne e minori
Art. 65

(1) Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Capo IV - Orario di lavoro
Orario normale settimanale
Art. 66

(1) La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente stabilito nella parte speciale del presente Contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i complessi turistico ricettivi dell'aria aperta.
[…]

Flessibilità
Art. 71

(1) In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, esclusivamente previe intese aziendali, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dal precedente art. 66 e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
[…]
(3) Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a quelle dell'art. 66 non potrà superare le sei consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge.
(4) Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro quindici settimane a far data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.

Orario di lavoro di fanciulli ed adolescenti
Art. 72 (Orario)

(1) L'orario di lavoro dei fanciulli (minori di età inferiore a quindici anni) che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
(2) L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

Art. 73 (Interruzioni)
(1) I minori di cui al precedente articolo hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz'ora dell'orario giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
(2) L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli Alberghi, nei Pubblici Esercizi e nei Campeggi, nonché l'interruzione meridiana di riposo negli Stabilimenti Balneari non sono cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l'interruzione di maggior durata assorbe quella di minor durata.
(3) L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni, di cui all'art. 70.

Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 75

(1) É demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali dei settori alberghi, pubblici esercizi e campeggi stabilire la durata dei tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora ed un massimo di un'ora al giorno.

Lavoro notturno
Art. 76

(1) Il lavoro notturno è regolato dalla normativa prevista per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto

Lavoro straordinario(*)
Art. 77

(1) Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale effettuato ai sensi degli articoli 66 e 71 a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
(2) Il lavoro straordinario è consentito nei limite massimo di duecentosessanta ore annuali e nel limite di due ore giornaliere.
(*) vedi allegato E

Art. 78
(1) Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale ciascun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami.
(2) […]
Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali territoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.
(3) Sono esentate dalla tenuta del registro di cui ai secondo comma la aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.

Art. 79
[…]
Dichiarazione a verbale
(1) Le parti stipulanti si impegnano a favorire l'applicazione della normativa dei presente capo nello spirito informatore della stessa.
(2) Le Organizzazioni Sindacali territoriali delle parti stipulanti si incontreranno almeno una volta all'anno, per l'esame della situazione generale, anche in relazione ad eventuali casi di palese e sistematica violazione delle norme contrattuali previste dai presente capo.

Capo VII - Ferie
Art. 86

[…]
(7) Il personale che rimane nell'azienda è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso, senza pregiudizio dell'orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.

Capo IX - Norme di comportamento
Doveri del lavoratore
Art. 92

(1) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività, ed in particolare:
a) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo delle presenze;
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
[…]
g) rispettare altre disposizioni interne in quanto non contrastanti con le norme del presente Contratto e con le leggi vigenti e rientranti nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Sanzioni disciplinari
Art. 93

(1) Le inadempienze del personale potranno essere sanzionate in rapporto alla relativa gravità con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di lavoro;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a giorni cinque.
[…]
(7) Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale o del rimprovero scritto o della multa o della sospensione il lavoratore che:
a) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di cinque giorni; abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
d) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle aziende;
e) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi nei locali riservati alla clientela;
f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
(8) Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di elencazione delle mancanze.
(9) Normalmente il rimprovero scritto è applicato nei casi di prima mancanza, la sospensione nei casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla sospensione anche in assenza di recidiva.
[…]

Corredo - Abiti di servizio
Art. 99

[…]
(3) Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle pulizie di sala, bar, cucina. Office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
[…]

Titolo VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Capo I - Malattia
Art. 118

[…]
(8) Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

Capo II - Infortunio
Art. 121

(1) Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge contenute nei Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni.
(2) Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]

Capo III - Conservazione del posto
Art. 125 (Rinvio)

(1) Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di malattia e infortunio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
(2) Restano ferme le norme previste dagli ordinamenti speciali regionali.
(3) Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge per le provincie redente.

Capo IV - Gravidanza e puerperio
Art. 127

(1) Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta dei parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi dopo il periodo di cui alla lettera c).
[…]

Art. 129(Riposo)
(1) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
(2) Detti periodi di riposo hanno durata di un'ora ciascuno e comportano il diritto della lavoratrice madre ad uscire dall'azienda; sono di mezz'ora ciascuno e non comportano il diritto ad uscire dall'azienda quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, ove istituiti dai datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
[…]
(5) I riposi di cui al presente articolo sono indipendenti dalle normali interruzioni previste agli articoli 73 e 75 dei presente Contratto e da quelle previste dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653 sulla tutela del lavoro della donna.
[…]

Art. 130 (Certificazioni e rinvio)
[…]
(5) Per quanto non previsto dal presente Contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti.

Titolo VIII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Capo IV - Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo
Art. 140

[…]
(5) in via esemplificativa ricadono sotto il provvedimento del licenziamento per "giusta causa" le seguenti infrazioni:
a) recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lettere a) e b) del settimo comma dell'art. 93;
[…]
d) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti (centrali termiche ed impianti di condizionamento d'aria);
e) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
f) diverbio litigioso seguito da vie di fatto, gravi offese alla dignità, all'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori, della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
[…]
h) asportazione di materiale dall'interno dell'azienda o danneggiamento volontario di detto materiale;
[…]
m) reiterato stato di ubriachezza.

Titolo X - Aziende alberghiere
Capo II - Classifica esercizi alberghieri
Art. 156

(1) Per la classifica degli esercizi alberghieri, ai fini della applicazione del presente Contratto, si fa riferimento a quella determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
[…]

Capo III - Apprendistato
Stagiaires
Art. 159

(1) Per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle Scuole alberghiere, accolti nelle aziende alberghiere, non fanno parte dei personale e non sono quindi sottoposti a nessuna delle norme del presente Contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti normali.

Capo V - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 175 (Lavoro giornaliero)

(1) Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
(2) Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di dodici ore per il restante personale.

Lavoro straordinario
Art. 177

[…]
(6) Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino seguente.

Capo X - Infortunio
Art. 188

(1) Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
(2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno quindici milioni per l'invalidità permanente e dieci milioni per la morte.

Capo XII - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 199

(1) In ogni provincia la Commissione Paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato Paritetico locale "Covelco - Alberghi" mentre la Commissione Nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato Nazionale Covelco dei settore alberghiero.

Titolo XI - Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta
Capo III - Contratti a termine e aziende di stagione
Art. 207 (Trattamento)

(1) Il trattamento degli stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
(2) Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.

Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 219

(1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
(2) La norma di cui al secondo comma dell'art. 71 può essere derogata previa intesa in sede aziendale.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 220

(1) Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere negoziati dalle parti a livello aziendale.
(2) Salve le condizioni di migliore favore comunque conseguite, il nastro orario è di quattordici ore per il personale di sala, ricevimento e portineria, e di dodici ore per il restante personale.

Capo IX - Infortunio
Art. 233

(1) Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
(2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno quindici milioni in caso di invalidità permanente e dieci milioni in caso di morte.

Capo XI - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 244

(1) In ogni provincia la Commissione Paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato Paritetico locale "Covelco - campeggi" mentre la commissione nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni di Comitato Nazionale Covelco del settore campeggi.

Titolo XII - Pubblici esercizi
Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 258

(1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
(2) Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 259

(1) L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.

Capo X - Malattia ed infortunio
Infortunio
Art. 287

[…]
(3) Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabiliti per il caso di malattia dagli articoli 118 e 286, considerandosi l'infermità derivante da infortunio compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'INPS;
- invalidità permanente: quindici milioni;
- morte: dieci milioni.

Capo XI - Pulizia dei locali
Art. 288

(1) Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà normalmente alla pulizia e preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
(2) Per gli esercizi minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.

Capo XIV - Norme per ristoranti e buffets di stazione
Art. 295

(1) Il presente Contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle stazioni ferroviarie fatte salve le norme contenute nei capitolati delle Ferrovie. Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro straordinario per improvvisi ordini dell'Amministrazione Ferroviaria o per improvviso cambiamento di orario dei turni, fermo restando il limite massimo annuo di 260 ore di lavoro straordinario, il personale sarà tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione di orario, eccettuato il caso che l'Ispettorato del Lavoro riscontri non sussistere gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.
(2) Restano congelate le misure delle percentuali dei carrellisti stabilite dagli Accordi Integrativi provinciali in vigore.

Capo XVIII - Accordi settoriali
Art. 321

[…]
Nota a verbale
Le Parti si danno atto che - a seguito dell'inserimento nella sfera di applicazione del presente Contratto delle ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere - sarà avviata una trattativa per la definizione di norme specifiche per il settore.

Titolo XIII Stabilimenti balneari
Capo III - Orario di lavoro
Art. 331

(1) In deroga a quanto previsto dall'art. 66 la durata normale del lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore per il personale impiegatizio ed in quarantaquattro ore per il personale non impiegatizio.
(2) Nell'orario di lavoro giornaliero non è compresa l'interruzione meridiana da trascorrersi nell'azienda, la cui durata non potrà essere inferiore a due ore.

Capo VIII- Malattia ed infortunio
Infortunio
Art. 340

[…]
(3) Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nelle modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia dagli articoli 118 e 338 considerandosi l'infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'INPS;
- invalidità permanente: quindici milioni;
- morte: dieci milioni;

Titolo XIV - Alberghi diurni
Capo IV - Orario di lavoro
Distribuzione orario settimanale
Art. 360

(1) La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
(2) Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.

Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 361

(1) L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.

Capo IX - Malattia ed infortunio
Infortunio
Art. 370

[…]
(3) Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedono indennità nella modalità e con un minimo di massimale seguenti:
- invalidità temporanea: nella misura, nei limiti e con le norme stabilite per il caso di malattia degli articoli 118 e 369 considerandosi l'infermità derivante da infortunio, compresa nella previdenza stabilita dall'assicurazione dei dipendenti all'INPS;
- invalidità permanente: quindici milioni;
- morte: dieci milioni.

Titolo XV - Imprese di viaggi e turismo
Capo IX - Infortunio
Art. 407

(1) Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge beneficia della stessa tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere attraverso una forma di assicurazione.
(2) Le relative indennità per detto personale impiegatizio vengono stabilite con un massimale di almeno, quindici milioni per i casi di invalidità permanente e dieci milioni in caso di morte.

Capo XI - Funzionamento delle commissioni paritetiche
Art. 418

(1) In ogni provincia la Commissione Paritetica locale per le vertenze individuali e collettive di lavoro fungerà anche da Comitato Paritetico locale " Covelco - Imprese di Viaggi e Turismo" mentre la Commissione Nazionale vertenze di lavoro assumerà le funzioni del Comitato Nazionale Covelco del settore Imprese di Viaggi e Turismo.

Allegato B - Contratti di formazione e lavoro
B/1 - Accordo quadro sui contratti di formazione e lavoro
Progetto di formazione e lavoro
Art. 2

[…]
(5) L'azienda assicurerà la formazione teorica e pratica con personale qualificato che fornirà le conoscenze necessarie per l'apprendimento del processo produttivo e delle mansioni alle quali il giovane viene avviato, coerentemente con il progetto di formazione.
(6) La formazione teorica potrà essere realizzata anche attraverso la partecipazione a corsi nelle strutture di cui all'art. 4 del CCNL Turismo 16 febbraio 1987.
[…]

Allegato C - Enti Bilaterali
C/1 Ente Bilaterale Nazionale unitario del settore turismo
Statuto

Art. 6 – Scopi
(1) L'EBN istituisce l'Osservatorio Nazionale di cui al successivo art. 7 e ne dirige e coordina l'attività secondo le modalità fissate dal presente Statuto.
(2) L'EBN istituisce il Comitato di Vigilanza Nazionale per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 19 del presente Statuto.

Art. 7 - Osservatorio Nazionale
(1) L'Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.
(2) A fai fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei compatti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione, a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
d) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
e) riceve, anche con riferimento agli adempimenti di cui alla legge 936 del 1986 di riforma del CNEL, dalle organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali curandone la raccolta

C/2 - Statuto e regolamento per la costituzione dell'Ente Bilaterale Territoriale unitario del settore turismo a norma dell'art. 13 del CCNL turismo 30 maggio 1991
Statuto
Art. 5 - Scopi

(1) L'EBT promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
[…]
(2) Inoltre, svolge le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.
(3) L'EBT istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
(4) A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Osservatorio Nazionale inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale.
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto.
d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Osservatorio Nazionale.