Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° aprile 1960
Validità: 02.02.1960 - 01.02.1962
Parti: Associazione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Unione Sindacale Provinciale, Federbraccianti Provinciale
Settori: Agroindustriale, Garzoni di campagna, Vercelli

Sommario:

Art. 1. - Qualifica.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Categoria dei garzoni di campagna.
Art. 4. - Mansioni.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo.
Art. 7. - Riposo settimanale e festivo.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Retribuzione del lavoratore.
Art. 10. - Personale a salario ridotto.
Art. 11. - Malattia ed infortunio.
Art. 12. - Mutualità malattia ed assicurazione sociale.
Art. 13. - Permessi retribuiti.
Art. 14. - Indennità di anzianità.
Art. 15. - Attrezzi di lavoro.
Art. 16. - Rapporti di lavoro.
Art. 17. - Norme disciplinari.
Art. 18. - Controversie individuali.
Art. 19. - 13ª mensilità.
Art. 20. - Tutela igienica dei lavoratori.
Art. 21. - Durata ed obbligatorietà del contratto.
Norma transitoria.

Contratto collettivo per i garzoni di campagna della provincia di Vercelli, 1° aprile 1960

Addì 1° aprile 1960, in Vercelli, tra l’Associazione Provinciale Agricoltori [...], anche a nome e per conto dei Sindacati Provinciali dei Proprietari Conduttori, Affittuari Conduttori, Proprietari Coltivatori Diretti ed Affittuari Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], l’Unione Sindacale Provinciale [...], la Federbraccianti Provinciale [...]

Art. 1. - Qualifica.
Per garzone di campagna, si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine.
La durata di tale rapporto può essere annua, semestrale, trimestrale e mensile.

Art. 4. - Mansioni.
Le mansioni cui debbono essere adibiti i garzoni, sono quelle di tutto fare nei limiti e nelle competenze delle lavorazioni agricole.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario giornaliero di lavoro è di 8 ore per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio, e di 10 ore per gli altri mesi, distribuito in due periodi intercalati da un periodo di riposo.
Il riposo deve coincidere con l'orario normale per il riposo di mezzogiorno, salvo i casi eccezionali per particolari esigenze di servizio.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo.
Qualunque lavoro compiuto oltre l’orario normale ai sensi di quanto stabilito all’art. 5, verrà compensato con la retribuzione prevista per i salariati fissi.
[...]
Il lavoro straordinario e festivo dovrà essere retribuito settimanalmente e debitamente registrato.

Art. 7. - Riposo settimanale e festivo.
Ai garzoni di campagna è concesso un riposo settimanale da usufruirsi possibilmente di domenica. Nei giorni di festa o in quelli di riposo settimanale, i garzoni, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti a prestare la loro opere in campagna.

Art. 9. - Retribuzione del lavoratore.
[...]
Oltre il salario in denaro l'agricoltore deve, a titolo di salario in natura, fornire gratuitamente il vitto e l’alloggio, come pure deve provvedere, e sempre gratuitamente, alla pulizia e rammendo degli indumenti personali del lavoratore.

Art. 10. - Personale a salario ridotto.
I ragazzi non potranno essere assunti se non dopo aver compiuto il 14° anno di età, fermo restando le deroghe di legge.
[...]

Art. 11. - Malattia ed infortunio.
[...]
In caso dì ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto dì cui dispone.
[...]

Art. 12. - Mutualità malattia ed assicurazione sociale.
Per l’assistenza malattia e per le altre assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, tubercolosi, nuzialità, infortuni, assegni familiari ecc.), valgono le norme di legge.

Art. 15. - Attrezzi di lavoro.
I garzoni di campagna hanno il preciso obbligo di conservare in buono stato tutti gli attrezzi, ed in genere tutto quanto è stato loro affidato dal datore di lavoro, il quale è tenuto a farne consegna secondo le necessità inerenti al lavoro che il lavoratore è chiamato a compiere.
Il garzone di campagna risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa.

Art. 16. - Rapporti di lavoro.
Tutti i lavoratori nei rapporti attinenti al servizio, dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell'azienda; essi dovranno attenersi agli ordini loro impartiti ad eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato.

Art. 17. - Norme disciplinari.
I rapporti tra i lavoratori ed il datore di lavoro o chi per esso, dovranno essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, e tali da assicurare l’ordine e la disciplina nell’azienda.

Art. 18. - Controversie individuali.
Tutte le vertenze individuali sulla interpretazione ed applicazione del presente contratto e sui rapporti insorgenti tra i datori di lavoro e prestatori d’opera, saranno deferite per la risoluzione amichevole e conciliazione alle Organizzazioni contraenti.

Art. 20. - Tutela igienica dei lavoratori.
Per la tutela Igienica dei lavoratori, le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.

Art. 21. - Durata ed obbligatorietà del contratto.
[...]
Il presente Contratto ha valore obbligatorio ed esclusivo ai sensi di legge per tutti gli agricoltori e per tutti i garzoni di campagna della Provincia di Vercelli.

Norma transitoria.
Per i contratti individuali attualmente in vigore la cui retribuzione in denaro sia superiore ai minimi previsti dall’art. 9 del presente contratto, si dà atto che le retribuzioni fissate direttamente dalli parti si intendono comprensive del lavoro eseguito oltre l’orario fissato, a termine del presente contratto, sino alla scadenza dei contratti individuali di cui trattasi.