Testo del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (G.U. 10 dicembre 2013, n. 289), coordinato con la legge di conversione 6 febbraio 2014, n. 6 (G.U. 8 febbraio 2014, n. 32), recante: «Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.».
G.U. 8 febbraio 2014, n. 32

Art. 1
Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania

1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione. Le indagini di cui al presente comma sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in materia già in possesso degli enti competenti. I risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nei siti internet istituzionali dei Ministeri competenti e della regione Campania.
1-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai siti di interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica .
2. Nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo delle capitanerie di porto, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici ed enti di ricerca pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della Regione Campania. In particolare, l'Istituto nazionale di economia agraria, nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conduce un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1, verificando le principali dinamiche del rapporto tra la qualità effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualità percepita dal consumatore ed elaborando un modello che individui le caratteristiche che il consumatore apprezza nella scelta di un prodotto agroalimentare. Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della salute assicurano, per le finalità di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni in proprietà, nel possesso o comunque nella disponibilità di soggetti privati.
3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire agli istituti e all'agenzia di cui al comma 1 i dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilità.
4. I titolari di diritti di proprietà e di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini dirette di cui al presente articolo sono obbligati a consentire l'accesso ai terreni stessi. Ai suddetti soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la richiesta di accesso ai terreni. Nel caso sia comunque impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al primo periodo, l'accesso ai terreni, questi sono indicati tra i terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca dell'indicazione può essere disposta con decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle indagini sia dimostrata l'idoneità di tali fondi alla produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute può essere disposta, su istanza dei soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni di cui al comma 6, qualora sia stata posta in essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di indicazione per provate e documentate motivazioni .
5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi relativi ai terreni e alle acque di falda indicati come prioritari dalla medesima direttiva. Entro trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima, con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, possono essere indicati altri terreni della regione Campania, destinati all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche temporaneo, negli ultimi venti anni, da sottoporre alle indagini tecniche ai sensi del presente articolo. In tal caso, nei successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano con le medesime modalità di cui al primo periodo una relazione riguardante i restanti terreni oggetto dell'indagine .
6. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al terzo periodo del comma 5 , con distinti decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute sono indicati, anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacità fitodepurative. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari. Ove, sulla base delle indagini di cui al comma 5, non sia possibile procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del presente comma, con i decreti di cui al primo periodo possono essere altresì indicati i terreni da sottoporre ad indagini dirette, da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo. Sulla base di tali ulteriori indagini, con le modalità di cui al primo periodo, si procede all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del primo e del secondo periodo .
6-bis. Ai titolari di diritti di proprietà e di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo, che si oppongono alla concessione dell'accesso ai terreni stessi, o nel caso in cui l'impossibilità di accesso ai terreni sia imputabile agli stessi soggetti, è interdetto l'accesso a finanziamenti pubblici o incentivi di qualsiasi natura per le attività economiche condotte sui medesimi terreni per tre anni.
6-ter. I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti e delimitati da una chiara segnaletica e sono periodicamente e sistematicamente controllati dal Corpo forestale dello Stato. All'attuazione del presente comma il Corpo forestale dello Stato provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-quater. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il divieto di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, per l'anno 2014, limitatamente alle sole vetture destinate all'attività ispettiva e di controllo, non si applica alle amministrazioni statali di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, subordinatamente alla verifica dell'indisponibilità di cessione all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei depositi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione Campania.
6-quinquies. La regione Campania, al termine degli adempimenti previsti dal presente articolo, anche attraverso la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni di categoria, può approvare un organico programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale.
6-sexies. All'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 del presente decreto e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità, di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonché gli esiti delle indagini e delle attività effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresì, alla verifica ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185.» .

Art. 2
Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte

1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni nucleari, tutela e bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro della difesa. Il Presidente della regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato. Al Comitato spetta altresì la supervisione delle attività della Commissione di cui al comma 2.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, previa valutazione e idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni già acquisiti da parte del medesimo Comitato, al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania come indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro trenta giorni dall'adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 6, è istituita una Commissione composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri che la presiede, e da un rappresentante ciascuno del Ministro per la coesione territoriale, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le attività culturali e della regione Campania, nonché dall'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e dal commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La Commissione può avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati .
3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dai Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
4. La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento delle finalità ivi previste, avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dell'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e del commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, adotta e successivamente coordina un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6. La Commissione deve inoltre prevedere, nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio dell'ecosistema, l'utilizzo di sistemi naturali rigenerativi e agroecologici, attraverso piante con proprietà fitodepurative previste dalla legislazione vigente. Tra i soggetti attuatori degli interventi di bonifica, sono individuate anche le società partecipate dalla regione che operano in tali ambiti. Il programma può essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato interministeriale sulle attività di cui al presente comma. Il Comitato interministeriale predispone una relazione con cadenza semestrale, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti nonché il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili. Le opere e gli interventi di bonifica sono attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza pubblica .
4-bis. Ai sensi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, su iniziativa degli enti locali interessati e della regione Campania, al fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini residenti nelle aree interessate, possono essere costituiti consigli consultivi della comunità locale nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze dei cittadini residenti, nonché delle principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli enti locali e della regione Campania. I cittadini possono coadiuvare l'attività di tali consigli consultivi mediante l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video. La regione Campania trasmette le deliberazioni assunte dai consigli consultivi della comunità locale alla Commissione, che le valuta ai fini dell'assunzione delle iniziative di competenza, da rendere pubbliche con strumenti idonei.
4-ter. Anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, adotta il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4-quater. La regione Campania, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014-2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, la tipologia di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni, con esclusione dei comuni capoluogo, di cui all'articolo 2, comma 1, della direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che risultino interessati da inquinamento causato da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti, in esito ai lavori del gruppo di cui all'articolo 1, comma 3, della citata direttiva.
4-quinquies. La regione Puglia, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014-2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, modalità di offerta di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte.
4-sexies. Gli esami previsti ai commi 4-quater e 4-quinquies sono effettuati senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti.
4-septies. II Ministero della salute, sentiti le regioni Campania e Puglia e l'Istituto superiore di sanità, stabilisce le modalità con cui sono trasmessi, in forma aggregata, i dati raccolti nel corso delle attività di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies.
4-octies. Per le attività di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25 milioni di euro e, per l'anno 2015, la spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse complessivamente finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate, da destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di quelle ad esse spettanti. Al riparto delle risorse integrative di cui al primo periodo tra le regioni Campania e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano .
5. All'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4 si provvede, nell'anno 2014, nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania, sulla base delle procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse di cui al presente comma sono integrate con quelle finalizzate allo scopo nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania e della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa alla medesima regione, determinata con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 .
5-bis. Fino alla conclusione degli interventi di cui al presente comma, una quota del Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da determinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, concorre alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania. La quota di cui al primo periodo è determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e dalle attività finanziarie confiscati a seguito dell'emanazione di sentenze definitive o dell'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalità organizzata per la repressione dei reati di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commessi nel territorio della regione Campania .
6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini di cui all'articolo 1, commi 1, 5 e 6, nel limite di 100.000 euro nel 2013 e di 3.900.000 euro nel 2014, si provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000 euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati e, quanto a 1.000.000 di euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica .

Art. 2 bis
Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate

1. Il prefetto della provincia di Napoli, quale prefetto del capoluogo della regione Campania, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché nelle erogazioni e nelle concessioni di provvidenze pubbliche, connessi alle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate.
2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, opera a immediato e diretto supporto del prefetto di Napoli, attraverso una sezione specializzata istituita presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale nè quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della sezione specializzata, da individuare comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché le modalità attuative delle disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle opere e negli interventi di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate.
3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate (GIMBAI), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale nè quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le funzioni e la composizione del gruppo, che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.
4. Lo schema del decreto di cui al comma 2, corredato di relazione tecnica che ne evidenzi la neutralità finanziaria, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro venti giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
5. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
6. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Napoli, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta alle Camere una relazione annuale concernente l'attuazione del presente comma .

Art. 3
Combustione illecita di rifiuti

1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«Art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica .
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .
4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).».
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2-bis. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
2-ter. Il personale di cui al comma 2 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014.
2-quater. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nel contingente di cui al comma 2 è attribuita un'indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 2. La predetta indennità onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non può superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia.
2-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2-sexies. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, nonché di garantire adeguati livelli di tutela agroambientale, con particolare riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola anche attraverso l'impiego della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, il programma «Interventi per soccorsi» della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio .

Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
«3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministero, nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate. Le sentenze e i provvedimenti definitori di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi, alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma. I procedimenti di competenza delle amministrazioni di cui ai periodi precedenti, che abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, possono essere avviati o proseguiti anche in pendenza del procedimento penale, in conformità alle norme vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravità, sanzionate con la revoca di autorizzazioni o con la chiusura di impianti, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento dei fatti addebitati, può sospendere il procedimento amministrativo fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare strumenti cautelari.» .

Art. 5
Proroga dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni

1. Al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Nel limite organico di cui all'ordinanza richiamata nel comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'Unità Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue disponibilità presenti sulle contabilità speciali di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2012.
3. Gli enti locali della Regione Campania, ai fini del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati alla data del 31 dicembre 2009 nei confronti dell'Unità Tecnica-Amministrativa, ovvero dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa Unità Tecnica-Amministrativa che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano per l'anno 2014 la «Sezione per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con le procedure e nei termini ivi previsti.
4. I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2012, n. 4022, e dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, continuano ad essere effettuati all'INPS, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla società ex concessionaria dei lavori per l'adeguamento, realizzazione e gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e Cuma.
5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione delle medesime emergenze ambientali, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e, fino al 31 dicembre 2014, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente comma. Il Commissario delegato di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 è autorizzato ad avvalersi, per l'espletamento delle attività di cui al presente comma, di personale, anche già operante, nel limite organico previsto dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4021 del 4 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2012. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, disciplina le attribuzioni, il trattamento economico e le procedure operative della struttura commissariale. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nonché per la struttura commissariale di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 .

Art. 6
Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, primo periodo, le parole: «non oltre i sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i cinque anni» ;
a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile, le regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina può comunque essere adottato.»;
a-bis) al comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le disposizioni dei provvedimenti già emanati in attuazione del presente articolo per garantire l'efficace espletamento dell'incarico dei commissari» ;
b) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti: «Possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del presente comma ; al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.».
1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2015 i Presidenti delle regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilità speciali. A decorrere da tale data, le risorse giacenti nelle contabilità speciali di cui al precedente periodo sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. I Presidenti delle regioni succedono ai Commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del predetto trasferimento. Essi garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono altresì avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS Spa, dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto. Le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono fatte salve, comunque, le modalità attuative previste dal citato articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013. Sono altresì fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 58, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-ter. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«n-sexies) delle spese effettuate dalle regioni a valere sulle risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136» .

Art. 7
Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89

1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 6, dopo le parole: «acquisite e valutate le eventuali osservazioni pervenute entro i successivi dieci giorni» sono inserite le seguenti: «anche da parte degli enti locali interessati nel cui territorio insistono gli impianti dell'impresa commissariata» ;
a) al comma 7, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il piano di cui al comma 5 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della formulazione della proposta di cui al periodo precedente, acquisisce sulla proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del Commissario straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro può essere formulata anche senza i pareri richiesti. La proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è formulata entro quindici giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti di cui al comma 5, ultimo periodo. Il piano di cui al comma 6 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo» ;
b) al comma 7, è aggiunto infine il seguente periodo: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5 conclude i procedimenti di riesame previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.»;
c) al comma 8, le parole: «Fino all'approvazione del piano industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'adozione del decreto di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7»;
d) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La progressiva adozione delle misure, prevista dal periodo precedente, si interpreta nel senso che la stessa è rispettata qualora sussistano tutte le seguenti condizioni: a) la qualità dell'aria nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle apposite centraline di monitoraggio gestite dall'A.R.P.A. risulti conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione commissariale; b) alla data di approvazione del piano, siano stati avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno l'80 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e prescrizioni. Il Commissario, entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 5, trasmette all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica analiticamente i suddetti interventi.»;
e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In applicazione del generale principio di semplificazione procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni, intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, dal piano industriale di conformazione delle attività produttive, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto ambientale del progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione, o sulla verifica di assoggettabilità alla procedura medesima entro trenta giorni. I predetti termini sono comprensivi dei quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il termine di conclusione della conferenza di servizi è sospeso per un massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine può essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni . La determinazione conclusiva della conferenza di servizi è adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed urbanistici, per la quale non è necessaria la valutazione ambientale strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorità preposte alla tutela ambientale, sanitaria, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi tecnici"»;
f) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Durante la gestione commissariale, qualora vengano rispettate le prescrizioni dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonché le previsioni di cui al comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla gestione commissariale, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette sanzioni, ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione precedente al commissariamento, non possono essere poste a carico dell'impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e sono irrogate al titolare dell'impresa o al socio di maggioranza che abbiano posto in essere detti atti o comportamenti.»;
g) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere, al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:
a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale, di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale;
b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, secondo comma, del codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di cui al medesimo articolo 2441, terzo comma, primo periodo, ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, previa predisposizione della relazione di cui al citato articolo 2441, sesto comma, primo periodo, e rilascio, in tale ultimo caso, da parte del collegio sindacale, del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione della predetta relazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tutti i casi di cui alla presente lettera, le azioni di nuova emissione possono essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in denaro.
11-ter. Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e quelli individuati per il collocamento dell'aumento di capitale presso terzi devono, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.
11-quater. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale.
11-quinquies. Qualora con le modalità di cui al comma 11-bis non sia possibile reperire le risorse necessarie per l'attuazione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, e comunque non oltre l'anno 2014, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento. In caso di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al periodo precedente da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo per i suddetti reati, resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi, nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale» .

Art. 8
Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo l'articolo 2-quater, è aggiunto il seguente:
«Art. 2-quinquies (Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN). - 1. Nell'area dello stabilimento Ilva di Taranto, limitatamente alle porzioni che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria avvengono nel rispetto dei commi 2 e 3 .
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili ed urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri e modalità, al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate:
a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla regione, alla provincia, al comune territorialmente competenti e all'A.R.P.A. Puglia almeno 10 giorni prima la data di inizio dei lavori, unitamente al relativo cronoprogramma;
b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento all'attività di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della qualità delle acque sotterranee;
c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale per una profondità dal piano di fondo scavo di 0-1 metri, con le modalità previste al comma 3 e in contraddittorio con l'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi effettuate dall'A.R.P.A. Puglia sono a carico della società Ilva Spa ;
d) se nel corso delle attività di scavo vengono rinvenuti rifiuti, il commissario straordinario provvede all'avvio del recupero o allo smaltimento dei rifiuti, prima del campionamento sul suolo superficiale e della prosecuzione dell'intervento , dandone comunicazione agli enti locali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la necessaria pubblicazione. Con le medesime modalità si procede alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto, al conferimento dei medesimi rifiuti nelle discariche di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, e alla contestuale mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nello stabilimento ;
e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario procede agli idonei interventi garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;
f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere riutilizzati in sito solo dopo essere stati analizzati dall'A.R.P.A. Puglia. I costi delle analisi sono a carico della società Ilva Spa .
3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al comma 2, lettera c), deve essere effettuato con le seguenti modalità:
a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno;
b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica;
c) formazione di un unico campione composito per cella ottenuto dalla miscelazione delle aliquote;
d) confronto della concentrazione misurata per il campione, che deve riguardare i medesimi analiti già ricercati in esecuzione del piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC);
e) conservazione di un'aliquota di campione a disposizione dell'A.R.P.A. Puglia.
4. Nelle aree non caratterizzate o che all'esito della caratterizzazione hanno evidenziato valori per le matrici suolo o sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati solo previa verifica della compatibilità con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che risulteranno necessari; tale verifica è effettuata da A.R.P.A. Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle modalità di esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un apposito protocollo tecnico operativo.».
4-bis. Tutti gli interventi e le operazioni previsti e disciplinati dal presente articolo devono essere documentati e facilmente rintracciabili nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4-ter. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Puglia, l'Istituto superiore di sanità analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai siti di interesse nazionale pugliesi effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della regione Puglia secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Puglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» .

Art. 9
Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria

1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è inserito il seguente:
«Art. 65-bis (Misure per la salvaguardia della continuità aziendale). - 1. In caso di reclamo previsto dall'articolo 65, comma 2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui all'articolo 54 ed ai commissari straordinari è attribuito il potere di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione ministeriale, modalità di gestione idonee a consentire la salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che definisce il giudizio.».
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.