Categoria: 1953
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 18 dicembre 1953
Validità: 11.11.1953 - 10.11.1954
Parti: Associazione Agricoltori della Provincia di Varese e Unione Sindacati Lavoratori della Provincia di Varese, Federterra della Camera Confederale del Lavoro di Varese e Provincia
Settori: Agroindustriale, Salariati, Varese

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Contratti individuali - Durata - Disdetta.
Art. 4. - Assunzione.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 7. - Capi e sottocapi.
Art. 8. - Mansioni.
Art. 9. - Cambio di mansioni - Inidoneità - Cumulo di mansioni.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Ricupero.
Art. 12. - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
Art. 13. - Riposo settimanale - Giorni festivi - Festività nazionali.
Art. 14. - Paghe.
Art. 15. - Casa ed annessi.
Art. 16 - Lavori speciali - Compiti speciali.
Art. 17. - Corresponsione salario e compensi.
Art. 18. - Perticato.
Art. 19. - Riduzione paghe.
Art. 20. - Salariati a mese.
Art. 21. - Salario spettante al mungitore o fatutto inferiore alla prima categoria.
Art. 22. - Attrezzi da lavoro.
Art. 23. - Capi di bestiame assegnati ai mungitori e manzolai.
Art. 24. - Riduzione ed eliminazione della bergamina.
Art. 25. - Animali di bassa corte e suini.
Art. 26. - Diarie.
Art. 27. - Ferie retribuite.
Art. 28. - Permessi straordinari in caso di matrimonio o di morte.
Art. 29. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 30. - Trapasso di azienda.
Art. 31. - Compartecipazione granoturco e patate.
Art. 32. - Tredicesima mensilità.
Art. 33. - Assicurazioni sociali - Mutua malattia Infortunio - Assenza dal lavoro.
Art. 34. - Indennità di anzianità.
Art. 35. - Rapporti fra le parti.
Art. 36. - Norme disciplinari.
Art. 37. - Notifica dei provvedimenti disciplinari.
Art. 38. - Ricorsi.
Art. 39. - Controversie.
Art. 40. - Indennità di contingenza.

Contratto collettivo per i salariati agricoli della provincia di Varese, 18 dicembre 1953

Il giorno 18 dicembre 1953, fra l'Associazione Agricoltori della Provincia di Varese [...] e l’Unione Sindacati Lavoratori della Provincia di Varese [...] e la Federterra della Camera Confederale del Lavoro di Varese e Provincia [...], si è addivenuti alla stipulazione del presente Contratto collettivo ili lavoro da valere per i salariati agricoli dipendenti da Aziende Agricole della provincia di Varese per l’annata agraria 1953-1954.

Art. 1. - Durata del contratto.
Il presente Contratto collettivo [...] vale per tutti i salariati agricoli della Provincia di Varese e più precisamente per i fattori, campari ed acquaioli, campagnoni, caporali, cavallanti, bifolchi, mungitori, manzolai, stallieri, fatutto di stalla, contadini in genere, conduttori di trattrici, meccanici agricoli.
Si intende esteso anche ai fabbri, falegnami, casari, sotto-casari ed ausiliari di caseificio, in quanto non svolgano una funzione artigianale autonoma.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende quel lavoratore agricolo assunto e vincolato a termini del presente contratto, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa Azienda Agricola ove risiede generalmente, fruendo della abitazione ed annessi e la cui retribuzione, riferita ad anno, viene corrisposta mensilmente a norma del presente contratto e delle consuetudini locali.

Art. 3. - Contratti individuali - Durata - Disdetta.
[...]
I Contratti individuali in deroga sono validi se ed in quanto siano più favorevoli al lavoratore.

Art. 8. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Fermi restando gli usi e le consuetudini locali in quanto non siano espressamente modificate dal presente contratto collettivo, le mansioni per le varie categorie di salariati, in via indicativa, sono le seguenti:
Fattore: sta a capo del personale e gli impartisce gli ordini ricevuti dal datore di lavoro, lo sorveglia e lo coadiuva secondo lo esigenze del momento, partecipando anche manualmente ai lavori.
Campari od acquaioli: attendono al regime delle acque e se liberi dal governo delle stesse, sono tenuti a lavorare con gli altri contadini secondo le loro possibilità fisiche e capacità tecniche. Hanno diritto al riposo diurno corrispondente al tempo impiegato per il lavoro notturno.
Campagnone: ha la sorveglianza diurna e notturna dell’Azienda. La sua prestazione dovrà essere contenuta nell’orario di lavoro fissato dal contratto.
Caporale: guida il personale, lavora con lo stesso e deve osservare e far osservare l’orario.
Capo mungitore: oltre al governo delle mucche affidategli per contratto, nell’ambito delle sue attribuzioni è responsabile del buon andamento della stalla, e deve osservare e fare osservare tutte le buone norme che presiedono alla conservazione del bestiame e all’incremento zootecnico secondo le direttive del datore di lavoro. Particolarmente attende alla mungitura, dà il segnale di richiamo ni mungitori nelle ore stabilite dall’agricoltore o chi per esso, rispondo della preparazione dei mangimi, dei lettimi e dell’abbeveramento. Provvede, coadiuvato a turno da un mungitore, alla medicazione dello bovine ammalate, attende all’allattamento dei vitelli, risponde dell'igiene e della pulizia delle stalle, stabilisce i turni di guardia, ecc.
Capo cavallante: ha la cura di tutto il bestiame equino secondo le direttive del datore di lavoro, risponde della sua buona alimentatone. Vigila la scuderia, le rimesse e le sellerie ed il lavoro di governo che deve regolare secondo le consuetudini e ne risponde del suo andamento. Provvede alla pulizia delle carrozze, dei finimenti, ecc. ed è a disposizione per i servizi relativi. Deve avvertire giornalmente il datore di lavoro dell'andamento della scuderia, e se libero, attendere ai lavori di campagna con gli altri cavallanti. Risponde delle sellerie e di quanto altro in consegna purché tenuti in locali chiusi a chiave, nonché della tenuta e conservazione di queste.
Capo bifolco: è caposquadra per i lavori di aratura, di trasporto e di ogni altro lavoro eseguito con i buoi. Ha la cura del bestiame in consegna e risponde della sua buona alimentazione e conservazione secondo le direttive impartitegli dal datore di lavoro.
È responsabile dell’andamento della stalla, disciplina fuori orario il governo del bestiame e l’allestimento dei carri ed attrezzi di lavoro, dà conto giornalmente all’agricoltore di tutto l’andamento della stalla, ecc.
Mungitori: attendono al governo, alla cura e custodia del bestiame, sia da latte che da allevamento, alla mungitura delle vacche o a tutti i lavori di stalla. Più precisamente devono essere presenti al richiamo del capo o di chi per esso anche di notte, provvedono per turno al maneggio della pompa, devono lavarsi accuratamente le mani e lavare le mammelle delle vacche prima della mungitura; strigliare e spazzolare ogni giorno le bestie in consegna, abbeverarle noi tempi prescritti, adottare le necessarie precauzioni perché non si attruppino, né feriscano, custodire, curare e pulire i secchi e secchioni da latte, raffreddare, se richiesto, con pompa a mano il latte munto, trasportarlo dalla stalla al caseificio aziendale, aiutare nel caricamento il conducente del latte, attendere al pascolo nel periodo indicato dal datore di lavoro, allargare l’erba perché non si riscaldi.
Provvedono ai turni di stalla anche di notte.
Cavallanti e bifolchi: agli ordini del capo hanno in consegna il bestiame da lavoro, attendono fuori orario al suo governo, alla buona cura e all’allestimento dei carri, finimenti e attrezzi. Spetta ai cavallanti e bifolchi il carreggio di tutti i prodotti entro e fuori azienda, con l’obbligo di partecipare al carico e scarico, la preparazione del terreno, la raccolta con macchine, l’assestamento dei foraggi e dei lettini in appositi cumuli tanto in cascina che fuori. Dovranno usare speciali cure nel governo del bestiame, provvedendo alla sua strigliatura e spazzolatura, alla pulizia anche degli occhi, nari ed unghie, ed ai necessari ingrassi delle stesse. I cavallanti e bifolchi avranno in consegna non più di due capi di bestiame e sono fra loro sostituibili; il governo della pariglia spetta a chi l’ha usata per ultimo. In caso di necessità saranno adibiti ad altri lavori dell’azienda, tenuto conto, agli effetti della resa, delle loro possibilità fisiche e capacità tecniche.
Manzolai: sono in special modo adibiti alla cura, sorveglianza e pulizia del bestiame di allevamento, attendono al pascolo e all'accompagnamento nei casi di trasloco con spostamento del bestiame e coadiuvano l’altro personale di stalla. Possono essere adibiti anche ad altri lavori compatibili, quando le bestie in loro custodia non raggiungano il numero previsto per i mungitori. Se il numero delle bestie da vigilare al pascolo sia superiore a quello sopradetto, avranno diritto ad un aiutante.
Personale di scorta e fatutto di stalla: in via normale e per il servizio specifico cui lo obbliga il suo contratto, sostituisce temporaneamente gli assenti per malattia, ferie od altri motivi. Il fatutto di stalla deve attenersi all’orario del mungitore quando lo sostituisce e seguirne le vicende per quanto riguarda le feste infrasettimanali. Ha diritto al riposo settimanale di turno con gli altri mungitori quando sia possibile in giorno festivo.
Stalliere: oltre alle sue specifiche mansioni come tale, ha in cura, la pulizia e la manutenzione delle corti.
Contadini: sono adibiti ai lavori in genere della Azienda.
Casaro: è addetto alla lavorazione del latte e dei latticini ed alla stagionatura dei prodotti. Sotto le direttive del datore di lavoro o di chi lo sostituisce, risponde dell’andamento del caseificio, delle porcilaie ed ha la sorveglianza del personale dipendente, per il quale deve riferire al datore di lavoro sulle eventuali inadempienze. Deve eseguire scrupolosamente gli ordini che gli vengono impartiti e ragguagliare in giornata il datore di lavoro in tutto quanto può avere attinenza o interesse con il caseificio e con gli allevamenti.
Vice casaro: come tale assunto coadiuva il casaro, esegue gli ordini che lo stesso gli impartisce e lo sostituisce durante la sua an senza nelle mansioni e nelle responsabilità.
Ausiliari di caseificio: sono quei lavoratori che non avendo una mansione specifica prestano la loro opera nei caseifici e nelle porcilaie.
Fabbri e falegnami: sono quei lavoratori che eseguiscono i vari lavori di fabbro e falegname, dalla normale riparazione degli utensili e delle macchine, alla costruzione e messa in opera di attrezzi rurali, carri, carretti, ecc.
Conduttore di trattrice: è il lavoratore a cui viene affidata in consegna per l’uso la trattrice per i lavori di aratura, trebbiatura e allattati.
Meccanico agricolo: assunto come tale è quel lavoratore cui è affidata la manutenzione, uso e riparazioni delle varie macchine, attrezzi e motori agricoli.

Art. 9. - Cambio di mansioni - Inidoneità - Cumulo di mansioni.
Cambio di mansioni - Se per esigenza dell’Azienda o per altre cause non imputabili al lavoratore durante il corso dell’annata agraria, gli venissero affidate mansioni di qualifica inferiore, egli conserverà i diritti della categoria alla quale appartiene. [...]
Inidoneità - La minorata capacità lavorativa e l’inidoneità alle mansioni affidate non risolvono il rapporto di lavoro e possono provocare il cambio di mansioni. In ogni caso sarà conservata la casa ed annessi alla famiglia del salariato sino alla scadenza del contratto.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro non potrà eccedere, nella sua media annua, le otto ore giornaliere e le 48 settimanali.
Nei vari mesi dell’anno la durata dell’orario normale di lavoro è stabilita come segue:
ore 6 per i mesi di gennaio, novembre e dicembre;
ore 8 per i mesi di febbraio, marzo, aprile, settembre e ottobre;
ore 9 per i mesi di maggio e agosto;
ore 10 per i mesi di giugno e luglio.
L’orario si intende iniziato e finito sul posto di lavoro.
L’inizio e la fine del lavoro ed i periodi intermedi di riposo saranno stabiliti dal datore di lavoro che potrà fissarli anche in ore diverse per diverse squadre a categorie di lavoratori, secondo le esigenze tecniche del lavoro.
Per il personale che ha la cura e il governo del bestiame, in considerazione del carattere intermittente di tali lavori, l’orario normale è determinato in via indiretta dal numero dei capi in consegna e dalle mansioni di categoria come da contratto.
Quando il salariato abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella completa prevista dal vigente contratto sarà adibito ad altre mansioni per un numero di ore proporzionato alla dotazione mancante, nell’ambito dell’orario vigente per i salariati comuni.

Art. 11. - Ricupero.
Nel caso che per intemperie non fosse possibile eseguire durante la giornata l’orario normale di lavoro è consentito al conduttore di ricuperare entro i 15 giorni successivi, nel limite massimo di un’ora al giorno e senza compenso, le ore perdute. Al lavoratore richiesto durante le intemperie per il taglio e la condotta dell’erba necessaria al foraggiamento del bestiame, il tempo impiegato in dette condizioni atmosferiche, verrà computato doppio agli effetti del ricupero.

Art. 12. - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
Per lavoro straordinario si intende quel lavoro svolto da ciascun lavoratore oltre l’orario fissato dall’art. 10.
Per notturno si intende quel lavoro svolto da ciascun lavoratori' da un’ora dopo l’Ave Maria, fino all’alba.
Per festivo si intende quel lavoro svolto da ciascun lavoratore nelle domeniche e nei giorni festivi contemplati dal presente contratto
Il lavoro straordinario non potrà eccedere le due ore giornaliere e le 12 settimanali e verrà eseguito solo in casi di inderogabile necessità.
[...] Resta precisato che qualora il camparo non usufruisca del riposo diurno corrispondente al lavoro svolto di notte fruirà del trattamento previsto per tali lavori.
Quando il lavoro notturno si svolge in regolari turni, si farà luogo alla maggiorazione [...]
Quando i mungitori, manzolai, fatutto di stalla, casari, vice casari, ed ausiliari di caseificio, non godano del riposo settimanale e in quello festivo infrasettimanale, verranno retribuiti in tali giornate con la maggiorazione del 25 %.
Sono esclusi dal lavoro notturno i ragazzi di ambo i sessi di età Inferiore ai 15 anni.
[..]

Art. 13. - Riposo settimanale - Giorni festivi - Festività nazionali.
Fermi restando gli articoli 1, 6, 7 e 8 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 a tutti i lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.
[...]

Art. 15. - Casa ed annessi.
Ogni capofamiglia ha diritto ad una casa di abitazione fornita dal datore di lavoro, con orto, pollaio, porcile ed un posto coperto per il ricovero della legna. La casa dovrà trovarsi nelle condizioni di abitabilità descritte dai regolamenti sanitari vigenti. Le Organizzazioni faranno opera perché i proprietari dei fondi abbiano a rimettere in condizioni igieniche e confortevoli le case che non lo fossero.
I locali dovranno corrispondere al numero ed alle necessità dell’intera famiglia del salariato, sempreché i suoi membri siano stabilmente addetti all’Azienda, e comunque non meno di due. È fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere a proprie spese all’imbiancatura ed alla disinfezione dei locali di abitazione al cambio della famiglia del salariato.
Sarà stretto obbligo del lavoratore di mantenere la casa nello stato cui venne consegnata, salvo l’uso.
Accordi diretti tra le parti regoleranno il mancato conferimento della casa ed annessi.
[...]

Art. 16 - Lavori speciali - Compiti speciali.
Lavori speciali
Sono considerati lavori speciali: lo spurgo in acqua dei cavi principali entro e fuori l’Azienda, lo scalvo e l’abbattimento di piante di basso ed alto fusto, la mietitura eseguita con falce messoria e la trebbiatura, limitatamente al personale d’aia addetto a macchine trebbiatrici con licenza tipo A.
Sono inoltre considerati lavori speciali lo spandimento di determinati concimi, con le modalità in appresso indicate.
Per detti lavori i salariati riceveranno le seguenti retribuzioni In aggiunta alla paga stabilita dal Contratto:
spurgo cavi L. 5 all’ora;
abbattimento piante e scalvo alto fusto L. 10 all’ora;
scalvo basso fusto L. 5 all’ora;
mietitura con falce messoria L. 16 all’ora;
trebbiatura con trebbie licenza tipo A L. 16 all’ora;
trattorista meccanico L. 10 all’ora;
conduttore di trattrici L. 7 all’ora.
Spandimento concime.
Spandimento calciocianamide in polvere a mano L. 16 al quintale;
Spandimento calciocianamide in polvere a macchina L. 8 al quintale;
Spandimento calciocianamide granulare a mano lire 5 al quintale;
Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori i mezzi protettivi efficienti per lo spandimento della calciocianamide.
Martellatura, della falce (limitatamente alle aziende che praticano la martellatura a mano).
Quando la martellatura della falce viene eseguita fuori orario, il datore di lavoro corrisponderà un compenso annuo pari a L. 2.000; mentre al personale che adopererà saltuariamente la falce dal 1° aprile al 30 settembre, verrà corrisposto un compenso annuo pari a L. 1.000, sempreché la martellatura avvenga fuori orario.
Pascolo.
Nel periodo normale di pascolo mediamente stabilito in tre ore ni giorno, il mungitore e fatutto verrà convenzionalmente retribuito con un’ora al giorno di paga normale globale.
Lettimi e mangimi.
Tutto il personale addetto al bestiame è tenuto al trasporto dei mangimi e dei lettimi per il foraggiamento e per il normale governo della stalla, all’asportazione del letame ed al suo assestamento in concimaia.
I mangimi ed i lettimi dovranno trovarsi sopra la stalla, nei portici o cumuli immediatamente adiacenti ad essa, purché situati a distanza non superiore agli 80 metri.

Art. 19. - Riduzione paghe.
Il salario e le tariffe contemplate nel presente contratto vengono corrisposti a lavoratori di normale resa e capacità lavorativa in riferimento alla loro età.
Eventuali riduzioni di paga per constatata ridotta capacità lavorativa dovranno essere proporzionali alla minore resa del lavorature e non saranno valide senza ratifica delle Organizzazioni contraenti.
La richiesta di riduzione paga o cambio di mansione per inidoneità dovrà essere fatta dall’organizzazione dei datori di lavoro e quella dei lavoratori, che entro 15 giorni dalla notificazione dovrà comunicare il suo avviso. In difetto di tale comunicazione la riduzione si intenderà approvata.

Art. 22. - Attrezzi da lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro a cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto di lavoro sindacale con l’indicazione dello stato d’uso. Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.
È lasciata facoltà alle parti di continuare nella consuetudine che siano adoperati gli attrezzi di proprietà dei lavoratori [...]

Art. 23. - Capi di bestiame assegnati ai mungitori e manzolai.
Ogni mungitore avrà in consegna 17 vacche.
Se al mungitore fosse fatto obbligo del taglio dell’erba il numero delle vacche sarà ridotto di 5 unità.
Se il numero delle vacche richiede più di due mungitori, al capo sarà affidato il seguente numero di vacche:
per 2 mungitori compreso il capo, n. 16;
per 3 mungitori compreso il capo, n. 14;
per 4 mungitori compreso il capo, n. 13;
per 5 mungitori compreso il capo, n. 11;
per 6 mungitori compreso il capo, n. 10;
per 7 mungitori compreso il capo, n. 7;
per 8 mungitori compreso il capo, n. 5;
per 9 mungitori compreso il capo, n. 3;
per 10 mungitori compreso il capo, n. 1
Nel caso di obbligo del taglio dell’erba:
per 2 mungitori compreso il capo, n. 11;
per 3 mungitori compreso il capo, n. 9;
per 4 mungitori compreso il capo, n. 8;
per 5 mungitori compreso il capo, n. 6.
Agli effetti del numero delle vacche in consegna contano per un capo: le fattrici, le asciutte e le manze coperte di otto mesi; due manze superiori all’anno; tre manze inferiori all’anno e tre vitelli allattati.
Sono esclusi dal conteggio i vitelli da latte per i quali rimangono in vigore le consuetudini locali.
Per i tori il criterio di conteggio è il seguente: un toro sino a 30 vacche; due tori dalle 50 alle 80; tre tori dalle 80 alle 130; quattro tori oltre tale numero.
Per l’eccedenza, un toro in condizioni d’uso, conta per una vacca.
In caso di grave epizoozia il datore di lavoro, a suo giudizio rafforzerà il personale di stalla per tutto il periodo della malattia.
Il computo delle bestie in consegna al manzolaio verrà eseguito con le stesse modalità adottate per i mungitori. Pertanto i manzolai avranno in consegna i seguenti capi di bestiame:
dai 18 ai 65 anni il numero equivalente a n. 17 vacche;
dai 17 ai 18 anni il numero equivalente a n. 14 vacche;
dal 16 ai 17 anni il numero equivalente a n. 13 vacche;
dai 15 ai 16 anni il numero equivalente a n. 11 vacche;
dai 14 ai 15 anni il numero equivalente a n. 9 vacche.

Art. 24. - Riduzione ed eliminazione della bergamina.
In caso che la bergamina dovesse essere eliminata o parzialmente ridotta, per volontà del datore di lavoro e non per causa di forza maggiore, i mungitori eccedenti in relazione al numero dei capi loro assegnati potranno:
[...]
2) restare presso l’azienda, ed in questo caso dovranno attendere ai lavori confacenti le proprie capacità fisiche e capacità tecniche, seguendo l’orario globale annuo degli altri salariati e mantenendo il salario da mungitore compreso il secondo litro di latte.
[...]

Art. 27. - Ferie retribuite.
A tutti i salariati per ogni anno di servizio spetta a decorrere dal giorno dell’assunzione un periodo di ferie retribuite di otto giorni pari a 64 ore frazionabili in dodicesimi in caso di licenziamento durante il corso dell’anno.
[...]

Art. 33. - Assicurazioni sociali - Mutua malattia Infortunio - Assenza dal lavoro.
Tutti i lavoratori, familiari compresi, sono iscritti agli Istituti Assistenziali e Previdenziali istituiti a norma di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi mutualistici ed assicurativi.
[...]
In caso di ricovero ospedaliero l’Azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[...]

Art. 35. - Rapporti fra le parti.
Tutti i lavoratori per il loro servizio dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell’azienda, e dai rispettivi capi immediati
Dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato.
Il datore di lavoro è tenuto alla migliore osservanza di tutte le disposizioni previste dal presente contratto collettivo, a cui ispirare i suoi rapporti quotidiani col lavoratore; al rispetto ad ogni suo diretto collaboratore.
Per la tutela dei diritti e delle ragioni delle parti, valgono le disposizioni previste dal presente contratto collettivo di lavoro e patrocinate perifericamente dai rappresentanti locali delle Organizzazioni contraenti.

Art. 36. - Norme disciplinari.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con multa fino ad un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine o attrezzi;
e) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.
2) con una multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva, di maggiore gravità, nelle mancanze di cui al paragrafo 1.
3) con il licenziamento immediato senza preavviso ed indennità nei seguenti casi:
а) mancanza grave verso il datore di lavoro od un rappresentante della azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili ed al bestiame;
[...]
e) recidiva in mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal paragrafo 2;
f) in tutti quegli altri casi di tale gravità che non consentano la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 39. - Controversie.
Tutti i reclami di carattere individuale, dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari ed essere esaminati direttamente tra i prestatori d’opera e i loro datori di lavoro.
Le controversie dipendenti dall’applicazione del presente contratto collettivo, saranno rimesse all’esame delle Organizzazioni contraenti.