Categoria: 1956
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 18 ottobre 1956
Validità: 11.11.1956 - 11.11.1958
Parti: Aba, Apac, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federbraccianti Provinciale-Camera del Lavoro, Liberterra-Unione Sindacale Provinciale di Bergamo
Settori: Agroindustriale, Salariati, Bergamo

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 3. - Tutela della maternità.
Art. 4. - Definizione del salariato.
Art. 5. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 6. - Artigiani.
Art. 7. - Contratto individuale.
Art. 8. - Libretto sindacale di lavoro e libretto paga.
Art. 9. - Prestazione dei mezzi di trasporto.
Art. 10. - Orario normale di lavoro.
Art. 11. - Recupero delle ore perdute per intemperie.
Art. 12. - Giorni festivi e festività infrasettimanali.
Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Art. 14. - Riposo nei giorni festivi e nelle festività infrasettimanali.
Art. 15. - Periodo di prova.
Art. 16. - Infortunio e malattia.
Art. 17. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Permessi straordinari.
Art. 20. - Contratto individuale - Durata - Disdetta.
Art. 21. - Trapasso di azienda.
Art. 22. - Indennità di anzianità.
Art. 23. - Morte del lavoratore.
Art. 24. - Norme disciplinari.
Art. 25. - Controversie individuali.
Art. 26. - Controversie collettive.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29. - Mansioni.
Art. 30. Cambiamento mansioni, sostituzioni, supplenze.
Art. 31. - Qualifiche del personale.
Art. 32. - Famigli.
Art. 33. - Lavori speciali.
Art. 34. - Attrezzi di lavoro.
Art. 35. - Casa e accessori.
Art. 36. - Pollame e maiale.
Art. 37. - Retribuzione.
Art. 38. - Compenso nella ricorrenza delle feste nazionali.
Art. 39. - Gratifica natalizia.
Art. 40. - Carico e sopraccarico di bestiame, guardia di stalla, pascolo e battitura della falce.
Art. 41. - Premio di mungitura.
Art. 42. - Compenso per i lavori a cottimo.
Art. 43. - Trasferte.
Art. 44. - Pagamenti.
Art. 45. - Assistenza farmaceutica ed ostetrica per i familiari a carico.
Art. 46. - Compartecipazioni e altre concessioni varie.

Contratto collettivo per i salariati agricoli con o senza spesa, della provincia di Bergamo, 18 ottobre 1956

L’anno 1956, il giorno di giovedì 18 ottobre in Bergamo, tra l’Associazione Bergamasca degli Agricoltori – Aba, l’Associazione Provinciale Affittuari Conduttori – Apac, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti Provinciale della Camera del Lavoro, la Liberterra dell’Unione Sindacale Provinciale di Bergamo, è stato stipulato nel testo che segue il Contratto collettivo di lavoro per i salariati dell’agricoltura da valere per tutto il territorio della provincia di Bergamo.
Il presente contratto fissa le norme che regolano i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricoli ed i salariati.
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il presente contratto collettivo, debbono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successive al presente contratto, sono sostituite di diritto da quelle del presente contratto collettivo, salvo il caso che siano più favorevoli al lavoratore.
[...]

Art. 2. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela delle donne e dei ragazzi, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 3. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge

Art. 4. - Definizione del salariato.
È salariato il lavoratore vincolato all’azienda nella quale lavora per un periodo non inferiore ad una annata agraria.
La retribuzione è riferita ad anno quando è costituita parte in denaro e parte in natura; è riferita invece ad ora quando è corrisposta tutta in denaro.
Quando la retribuzione è fissata tutta in denaro, si ha la figura del salariato senza spesa che, ai soli fini assicurativi, è da considerarsi alla stregua dei salariati fissi a «contratto annuo».

Art. 6. - Artigiani.
Per i fabbri, per i falegnami, per i casari e per gli addetti ai caseifici in genere, le parti concordano tra di loro sulla adozione del presente patto oppure di quello della corrispondente categoria industriale.
Applicandosi il presente patto essi sono, in tutti i casi, considerati i salariati a tutti gli effetti.

Art. 9. - Prestazione dei mezzi di trasporto.
[...]
Il datore di lavoro fornisce inoltre, e sempre gratuitamente, per tutte le persone che abitano in azienda, il mezzo di trasporto di cui dispone nei casi di chiamata del medico, di chiamata della levatrice, di trasporto di infermi all’ospedale, ecc.

Art. 10. - Orario normale di lavoro.
L’orario normale di lavoro è così stabilito:
- nei mesi di dicembre e gennaio, ore sei;
- dal 15 al 30 novembre e dall’l al 15 febbraio, ore sette;
- negli altri periodi dell’anno, ore otto.
L’orario di lavoro consta, di regola, delle ore giornaliere divise in due periodi uguali e continuativi con riposo normale di due ore e mezza nei periodi di maggio, giugno, luglio e agosto e di due ore negli altri mesi.
Detti intervalli, però, possono subire un aumento od una riduzione di un’ulteriore mezz’ora quando ragioni tecniche, specialmente riferentesi al bestiame, lo impongano.
L’orario deve essere di effettivo lavoro, cioè cominciare e finire sul posto assegnato al lavoratore. Tuttavia per recarsi sul posto il lavoratore parte dalla cascina non più di un quarto d’ora prima dell’inizio dei due periodi di lavoro.

Art. 11. - Recupero delle ore perdute per intemperie.
Nel caso che per intemperie non fosse possibile eseguire l'orario normale di lavoro, è consentito al datore di lavoro far ricuperare, senza corrispondere alcuna indennità, nei giorni successivi e consecutivi - nel limite massimo di un’ora al giorno - tutte le ore perdute.
[...]

Art. 13. - Lavoro straordinario, notturno, festivo.
Si considera:
Lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro di cui all’art. 10. Esso non potrà eccedere le due ore giornaliere se non nei casi di assoluta necessità per cui la sua mancata esecuzione pregiudicherebbe il raccolto di un prodotto o danneggerebbe la produzione.
Lavoro notturno: quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba e quello comunque prestato oltre le due ore di lavoro straordinario.
Lavoro festivo: quello prestato nel giorni festivi contemplati dal presente patto.
Le prestazioni di cui sopra verranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno, perciò, avere carattere sistematico.
[...]
L’erba occorrente per il bestiame nei giorni festivi viene falciata il giorno precedente e deve essere, di norma, condotta in cascina il medesimo giorno. Ricorrendo due feste consecutive, la falciatura ed il trasporto dell’erba vengono fatti nella seconda di esse. Questo lavoro è festivo.
[...]

Art. 18. - Ferie.
Ai salariati spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuite di ore ottanta. In mio di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.
Le ferie possono venire divise in due turni, uno di quarantotto ore lavorative e consecutive e l’altro di trentadue ore lavorative e consecutive.
È rimessa al datore di lavoro la scelta dell’epoca nella quale deve intere il primo turno di 48 ore di ferie.
[...]
I mungitori, durante il periodo delle ferie, vengono sostituiti da un altro lavoratore idoneo alla mungitura. Solo nel caso che questi non si trovi nell’azienda, la mungitura resta a carico degli altri mungitori. [...]

Art. 24. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le infrazioni del lavoratore alla disciplina possono essere punite, a seconda della loro gravità, nel modo seguente:
1) Con la multa fino al massimo di due ore per le seguenti mancanze:
а) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
b) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) che per negligenza arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine, ed agli attrezzi.
2) Con la multa fino al massimo di ore sei per i casi di recidività o di maggiore gravità delle mancanze di cui al punto primo.
[...]
3) Col licenziamento immediato, senza preavviso, per le seguenti mancanze:
[...]
b) quando il lavoratore abbia subito più di tre volte la penalità di cui al secondo punto;
c) danneggiamento doloso alle coltivazioni, ai fabbricati, al bestiame ed agli attrezzi;
[...]
e) tutti quei casi di tale gravità che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 25. - Controversie individuali.
In caso di contestazione tra datore di lavoro e prestatore d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro, la controversia individuale domi essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali per il n illativo di amichevole componimento da effettuare in zona entro e non oltre dieci giorni da quello della notifica.

Art. 26. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione il Interpretazione del contratto collettivo provinciale di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti entro dieci giorni dalla loro notifica.

Art. 29. - Mansioni.
Le mansioni che identificano la qualifica del salariato sono, in via esemplificativa, le seguenti:
Capo uomo, sotto gli ordini e le direttive del conduttore della azienda e del suo rappresentante, è a capo di una o più squadre di lavoratori, distribuisce i suoi uomini secondo le esigenze e l’importanza del lavoro, sorveglia il regolare svolgimento del lavoro, cura l’osservanza dell’orario da parte dei lavoratori e li indirizza con l’ esempio.
Capo mungitore, è responsabile del buon andamento della stalla regola la somministrazione dei mangimi e l’abbeverata del bestiami assiste le mucche nelle malattie e nel parto, regola l’allattamento e l’allevamento dei vitelli, assicura l’ordine e l’igiene della stalla, regola i turni di guardia stabiliti.
È tenuto, inoltre, a disimpegnare, nei limite delle possibilità, le mansioni del mungitore. Per essere capo non è necessario avere mungitori alle proprie dipendenze, è sufficiente che il carico di bestiami non sia inferiore a tredici mucche. In relazione alle sue responsabilità, il capo mungitore ha l’obbligo di mungere le mucche bisognose di particolari cure.
Capo bifolco e capo cavallante, sovraintendono al buon andamento della stalla ed hanno la responsabilità del bestiame.
Oltre a ciò sono tenuti alla cura ed all’uso di una pariglia.
Capo mandriano, ha la responsabilità del bestiame di allevamento affidatogli.
Capo comparo, ha l’incarico della sorveglianza dell’irrigazione dell’azienda e la vigilanza sugli altri campari.
Camparo, ha il compito della irrigazione secondo i turni e gli ordini ricevuti e l’obbligo di rimanere sul campo durante l’irrigazione. Tanto il camparo che il capo camparo possono venire adibiti, quando il lavoro di irrigazione non assorbe l’intero orario normale di lavoro, ad altri lavori nell’azienda.
Mungitore, ha l’obbligo della mungitura e del governo del bestiame affidatogli, della pulizia della stalla, della preparazione della lettiera, del trasporto e del riordino del letame nella concimaia, della preparazione e della somministrazione dei mangimi, dell’abbeverata del bestiame, della cura delle vacche colpite da malattia e della sorveglianza del bestiame al pascolo.
In caso di ridotto carico di bestiame, può venire adibito ad altri lavori agricoli in ragione di mezz’ora per ogni vacca in meno.
Il mandriano, ha il compito di provvedere all’alimentazione, all’abbeverata ed al governo del bestiame, alla pulizia della stalla, alla preparazione della lettiera, al trasporto ed al riordino del letame nella concimaia, al pascolo del bestiame ed al turno di guardia.
Il bifolco ed il cavallante che non hanno incarico di capostalla sono tenuti anche a provvedere alla cura ed al governo del bestiame Imo affidato alla pulizia della stalla, alla preparazione della lettiera e del foraggio occorrente, al trasporto ed al riordino del letame nella concimaia, alla abbeverata ed all’assistenza al pascolo del bestiame hi custodia, il cavallante è tenuto anche all’assistenza al parto delle fattrici ed al turno di guardia quando, per questo ultimo servizio, venga comandato dal datore di lavoro.
Quando il bifolco ed il cavallante non vengono adibiti al lavoro con i buoi e con i cavalli, possono venire assegnati ad altri lavori di campagna.
Il salariato semplice ha il compito di eseguire tutti i lavori agricoli che non sono qualificati o specializzati.

Art. 30. Cambiamento mansioni, sostituzioni, supplenze.
Il salariato deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto.
Se per esigenze dell’azienda o per altre cause non imputabili al lavoratore, durante il rapporto di lavoro gli venissero affidate mansioni di qualifica inferiore, egli conserverà i diritti della qualifica alla quale apparteneva.
[..]

Art. 32. - Famigli.
I famigli sono lavoratori adibiti a qualsiasi lavoro di campagna e di stalla, i quali coabitano con la famiglia del conduttore.
[...]

Art. 33. - Lavori speciali.
Sono considerati lavori speciali i lavori in acqua, esclusi quelli di irrigazione, lo spurgo delle roggie quando si svolge in acqua o fango che superano il livello di 25 cm., la semina del riso (per il trattamento dei lavoratori addetti alla preparazione della risaia, verranno adottate le condizioni fissate nelle provincie risicole), la estirpazione in lotto delle piante, lo scalvo delle piante di alto fusto, l’irrorazione dalle viti, lo spargimento a mano della calciocianamide, l’estirpazione del lino e la trinciatura a mano delle bietole.
Per tali lavori, se eseguiti durante l’orario normale di lavoro, viene corrisposto il compenso supplementare del 25% (venticinque per cento) sul salario globale.
Il lavoratore non è obbligato a prestarsi per i lavori di spurgo di roggie oltre il perimetro di Km. 5 dell’azienda.
Per la monda e per il taglio del riso valgono le tariffe di campagna stabilite regionalmente.
Per la mietitura a mano, per la legatura dei covoni e per la trebbiatura dei cereali e dei semi minuti, viene corrisposto un compenso supplementare del 35 per cento del salario globale.
[...]

Art. 34. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a dare in consegna al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro per il quale è chiamato.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.
[...]

Art. 35. - Casa e accessori.
La famiglia di salariato ha diritto ad una casa di abitazione fornita dal datore di lavoro con orto, porcile, pollaio e rustico.
La casa di abitazione deve trovarsi nelle condizioni di abitabilità prescritte dai regolamenti sanitari vigenti.
Le organizzazioni sono impegnate ad adoperarsi perché i proprietari dei fondi rimettano in condizioni igieniche e confortevoli le case che non lo fossero.
Il lavoratore ha diritto di vistare la casa all’atto dell’accordo e di pattuire per iscritto con il datore di lavoro le eventuali riparazioni da apportare.
Qualora dette riparazioni non venissero eseguite entro l’11 dicembre, il lavoratore ha diritto di farle eseguire per conto del datore ili lavoro.
I locali devono essere proporzionati alle necessità della famiglia del salariato, secondo le consuetudini
È stretto obbligo del lavoratore di mantenere la casa nello stille nel quale gli venne consegnata, salvo l’uso.
[...]

Art. 40. - Carico e sopraccarico di bestiame, guardia di stalla, pascolo e battitura della falce.
Ogni mungitore ha in consegna 14 vacche nelle aziende dove l'abbeverata viene fatta a mano; 15 in quelle nelle quali viene fatta con mezzo meccanico o a guado e 16 in quelle stalle ove siano in opera abbeveratoi automatici.
Al capo mungitore, per ogni mungitore alle sue dipendenze, viene diminuito il carico del bestiame in ragione di due vacche.
Il sopraccarico di bestiame è consentito fino al massimo di:
mezza unità lavorativa nelle stalle con un solo mungitore;
3 vacche per mungitore nelle stalle con due mungitori;
2 vacche per mungitore nelle stalle con tre o più mungitori.
Sono equiparati ad una vacca:
a) 6 capi fra i 15 giorni ed i 6 mesi di età;
b) 4 capi fra i 6 mesi ed i 12 mesi di età;
c) 3 capi di età superiori ai 12 mesi fino al compimento del quarto mese di gravidanza;
d) 2 capi oltre i 4 mesi di gravidanza e fino al parto.
Il sopraccarico di bestiame fino alla misura stabilita è pagato con una indennità annua di L. 22.000 per ogni vacca. Tale indennità è frazionabile a giorni e va corrisposta proporzionalmente anche per i capi in consegna il cui ammontare non raggiunge la equiparazione di una vacca.
Tutte le ore di pascolo vanno pagate con una indennità [...]
La guardia comandata a dormire nella stalla è compensata con una indennità la cui misura va concordata tra le parti. Parimenti vanno compensate con una indennità la cui misura va determinata tra le parti, le operazioni di scarico e di rivoltamento dell’erba portata in cascina alla vigilia del giorno festivo.
Ove il fieno sia conservato in silos, il mungitore ed il mandriano possono venire adibiti; al relativo prelievo, quando il datore di lavoro lo richieda. In tale caso spetta loro una speciale indennità annua [...]
La battitura della falce è fatta nell’orario normale di lavoro.

Art. 42. - Compenso per i lavori a cottimo.
Affermato il principio che non si debbono eseguire lavori a cottimo, nei casi eccezionali nei quali esso dovesse verificarsi, al lavoratore deve essere garantita la maggiorazione del 10 % sul salario globale.

Art. 46. - Compartecipazioni e altre concessioni varie.
[...]
Ai campari è dato in consegna per l’uso, un mantello o un cappotto impermeabile con cappuccio ed un paio di stivaloni di gomma che non siano stati usati da altra persona.