Tipologia: CCNL
Data firma: 16 gennaio 1991
Validità: 01.01.1989 - 31.12.1992
Parti: Acri e Fabi, Falcri, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uib-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Az. credito
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
   1) Area contrattuale
   2) Normativa contrattuale
   3) Controllo
   4) Istituti minori
Capitolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Art. 2
   Dichiarazione delle parti
Art. 3 (Esclusione dall’applicazione)
   Nota a verbale
Capitolo II
Assunzione e inquadramento
Art. 4
Art. 5
Art. 6
   Nota a verbale
Art. 7 (Appalti)
   Raccomandazione
Art. 8
Art. 9
Art. 10
   Nota a verbale
Art. 11
   Norma transitoria
Art. 12
Art. 13
   Nota a verbale
Art. 14
Art. 15
Art. 16 (Innovazioni)
Art. 17
Art. 18
Art. 19 (Passaggi di categoria)
   Raccomandazione
Art. 20
Art. 21
Art. 22 (Assunzione)
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Capitolo III
Doveri e diritti del personale
Art. 32
Art. 33
Art. 34
   Nota a verbale
Art. 35
Art. 36
Art. 37
   Raccomandazione
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Capitolo IV
Trattamento economico
Art. 44
Art. 45
   Nota a verbale
Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Art. 50
   Nota a verbale
Art. 51 (Indennità)
Capitolo V
Orario di lavoro - Straordinario ferie e licenze
Art. 52 (Orario giornaliero – Distribuzione settimanale)
   Note a verbale
Art. 53
Art. 54
   Norma transitoria
Art. 55
   Nota a verbale
Art. 56
   Raccomandazione
   Dichiarazione delle OO.SS.
Art. 57
Art. 58
   Note a verbale
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64 (Macchine contabili)
   Chiarimento a verbale
Art. 65
   Nota a verbale
   Chiarimento a verbale
   Raccomandazione
Art. 66 (Centralini telefonici)
   Nota a verbale
Art. 67 (Straordinario)
Art. 68 (Registro)
Art. 69 (Limiti)
   Note a verbale
Art. 70 (Retribuzione)
Art. 71
Art. 72
Art. 73
   Raccomandazione
   Nota a verbale
Art. 74
Art. 75
Art. 76
Art. 77
   Chiarimento a verbale
Art. 78
Art. 79
Art. 80
Art. 81
Art. 82
Capitolo VI
Malattia - Aspettativa
Art. 83
Art. 84 (Accertamenti sanitari)
Art. 85
Art. 86 (Gravidanza e puerperio)
Art. 87
   Raccomandazione
Art. 88
Art. 89
Capitolo VII
Servizio militare
Art. 90
Art. 91
Capitolo VIII
Anzianità Convenzionali
Art. 92
   Nota a verbale
 Capitolo IX
Missioni e trasferimenti
Art. 93
Art. 94
Art. 95 (Rotazioni)
Art. 96
Capitolo X
Note caratteristiche - Ricompense - Promozioni
Art. 97
Art. 98
Art. 99
   Nota a verbale
Art. 100
Art. 101
Art. 102
Art. 103
Art. 104
Art. 105
Art. 106
Art. 107
Capitolo XI
Disposizioni disciplinari
Art. 108
   Nota a verbale
Art. 109
Art. 110
Art. 111
Art. 112
Art. 113
Art. 114
Art. 115
Art. 116
Capitolo XII
Cessazione del rapporto di lavoro
Art. 117
Art. 118
   Nota a verbale
Art. 119
Art. 120
Art. 121
Art. 122
Art. 123
Art. 124
Art. 125
Art. 126
Art. 127
   Nota a verbale
Art. 128
Art. 129
Capitolo XIII
Disposizioni speciali per il personale subalterno ed ausiliario
Art. 130
Art. 131
Art. 132
Art. 133
Art. 134
Art. 135 (Vestiario) 
Capitolo XIV (Addestramento)
Corsi di addestramento - Corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale - Innovazioni tecnologiche - Condizioni igenico-sanitarie -Sicurezza del lavoro
Art. 136
Art. 137 (Corsi di formazione)
Art. 138 (Modifiche o ristrutturazioni e invalidi)
Art. 139 (Contrattazione integrativa – sicurezza del lavoro)
Capitolo XV
Garanzie per l'esecuzione del contratto
Art. 140
Art. 141 (Informazione)
Art. 142 (Procedure)
Art. 143 (Osservatorio nazionale)
Art. 144
Art. 145 (Processi di riorganizzazione)
Art. 146
Art. 147
Capitolo XVI
Diritti di informativa sindacale
Art. 148
Capitolo XVII
Norme di attuazione e transitorie
Art. 149
Art. 150
Art. 151 (Contrattazione integrativa)
   Dichiarazione delle OO.SS.
Art. 152
   Dichiarazione a verbale
Art. 153
Art. 154
   Dichiarazione delle parti
Art. 155
Art. 156
Dichiarazione del ministero resa il 15 marzo 1990
Protocollo
Lettera dell' Acri alle OO.SS. firmatarie del CCNL - Consenso del lavoratore allo svolgimento delle mansioni di cassa
Protocollo aggiuntivo
Appendice
   Fondi di previdenza
   Atti criminosi di terzi
   Corsi
Elenco delle piazze sulle quali vengono tenute fiere o mercati in giorni di sabato di cui all'art. 52
Accordo economico nazionale gennaio 1991
   Art. 1
   Art. 2
   Art. 3
   Art. 4
   Art. 5
   Art. 6
   Art. 7
   Art. 8
   Art. 9
   Art. 10
   Art. 11
   Art. 12
   Art. 13
   Art. 14
   Art. 15
   Art. 16
   Art. 17
   Art. 18
   Art. 19
   Art. 20
   Art. 21
Tabelle trattamento economico
Tabella A) Paga base
Tabella B) Scatti biennali di anzianità
Tabella A1) Paga base
Tabella B1) Scatti biennali di anzianità
Tabella A2) Paga base
Tabella B2) Scatti biennali di anzianità
Tabella C) Indennità di mensa
Tabella D) Indennità di carica
Tabella E) Compensi giornalieri
Tabella F) Indennità per lavori svolti in locali sotterranei
Tabella G) Concorso spese tranviarie
Tabella H) Trasferte o missioni
Tabella I) Integrazione assegni familiari
   Misure della indennità di rischio
Tabella ex art. 16

CCNL stipulato tra: l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (Acri); la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi); la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e, del Risparmio Italiani (Falcri); la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl); la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil); la Unione Italiana Bancari (Uib-Uil)


Premessa
1) Area contrattuale:
Si intendono comprese in un'unica area contrattuale:
a) le entità economico-produttive di intermediazione finanziaria;
b) quelle attività che siano a tale intermediazione intrinsecamente ordinate e funzionali.
In particolare:
a) gli Enti creditizi e gli Enti finanziari già destinatari dei contratti Assicredito ed Acri; le Società che esercitano almeno una delle attività che figurano nella tabella allegata alla 2ª Direttiva CEE, ivi comprese le SIM, le Merchant Banks e le reti di vendita prevalentemente di prodotti finanziari, sempre che dette Società siano controllate dagli Enti creditizi e finanziari già menzionati. Quanto alle reti, è incluso il lavoro dipendente dagli Enti creditizi e finanziari e dalle Società sopra indicate; ne sono esclusi gli Agenti (autonomi) e le loro organizzazioni. Si conviene che i CED sono parte costitutiva essenziale del ciclo produttivo.
b) Le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria vengono attualmente individuate nei servizi centralizzati di sicurezza e nella gestione immobili d'uso sempreché siano operativamente utilizzate in prevalenza da uno o più istituti creditizi finanziari e siano espletate da enti controllati da aziende destinatarie dei contratti Assicredito ed Acri.
Eventuali future nuove attività creditizie e finanziarie, nonché altre attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria, verranno individuate, per caso, su istanza di ciascuna delle parti, in successivi momenti di verifica.
2) Normativa contrattuale:
I rapporti di lavoro all' interno dell'area contrattuale sono disciplinati, orizzontalmente, da due contratti: Assicredito e Acri. Le norme per attività soggette ai contratti collettivi di cui alla 2^ Direttiva comunitaria (vedi lettera a) del punto 1) e le norme di cui alla lettera b) del punto 1 sono identiche per i due contratti.
A valere per i soli Enti Finanziari di cui al punto 1 a) e per tutte le attività di cui al punto 1 b) si prevedono, all'interno dei contratti suddetti, contratti complementari che si integrino con tali contratti, recanti opportune norme di modulazioni e flessibilità. Le materie di tali contratti complementari possono riguardare: orari, reperibilità, turni e, per quanto riguarda l'area Acri, reclutamenti ed organici.
Ai CED interni agli Enti creditizi e finanziari di cui alla lettera a) del punto 1) e ai CED esterni funzionanti in aziende controllate dagli stessi Enti si applicano i contratti Assicredito e Acri, con opportune norme di flessibilità. Ai dipendenti di CED consortili controllati da minori imprese di credito, si applicano particolari norme di flessibilità regolamentate da protocollo facente parte integrante dei contratti stessi.
Relativamente ai centri elaborazione dati esterni eventualmente costituiti prima del 28 febbraio 1990 e regolamentati da contratti collettivi aziendali stipulati con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, le parti si incontreranno entro il 30 giugno 1990 per verificarne la compatibilità con la nuova normativa contrattuale e stabilirne le necessarie salvaguardie.
Per entrambi i contratti di cui al comma 1° del punto 2, ai fini della applicazione delle norme riguardanti le aziende minori, si assume come limite il numero dei 301 dipendenti alla data del 28 febbraio 1990. Al di sotto di quel numero di dipendenti le aziende sono considerate minori. La norma si applica al comma 3°, II periodo del punto 2.
3) Controllo:
Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo societario le parti fanno riferimento alla previsione di cui all'art. 2359 c.c. 10 comma, n. 1 e n. 3.
É altresì da riconoscere come controllata la società partecipata, che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti con Ente o Enti di cui alla lettera a) punto 1, svolga per esso o essi attività prevalente, compresa nell'area, e tale da determinarne la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica.
4) Istituti minori:
Ai fini del presente CCNL, sono considerati Istituti minori quelli che, alla data del 28 febbraio 1990, occupavano meno di 301 dipendenti.

Capitolo I
Disposizioni generali
Art. 3 (Esclusione dall’applicazione)

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro non si applica:
a) al personale espressamente assunto per i servizi in concessione di riscossione dei tributi;
b) al personale espressamente assunto e normalmente adibito a servizi o a Gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia, ovvero con l'attività finanziaria di cui al punto 1 lett. a) della Premessa nonché, infine, con le attività intrinsecamente ordinate e funzionali all'intermediazione finanziaria di cui al punto 1 lett. b) della stessa Premessa.
Per quel che attiene ai servizi o gestioni speciali non aventi una diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia si citano, a titolo esemplificativo: gli addetti ai magazzini merci, ai magazzini generali, ai magazzini valori bollati, agli uffici viaggi, alle mense, i portieri degli stabili di proprietà dell'Istituto che non siano prevalentemente adibiti ad uffici dell'Istituto stesso.
c) al personale impiegatizio e subalterno assunto per dipendenze foranee minori o per particolari Servizi, quando presso la dipendenza o il Servizio si richieda una prestazione di durata non superiore al 50% dell'orario normale di lavoro;
d) al personale ausiliario al quale si richieda una prestazione di durata non superiore al 50% dell'orario normale di lavoro.
Il trattamento normativo ed economico del personale di cui alle lettere c) e d) è stabilito in apposita appendice al presente Contratto da concordarsi entro il 31 marzo 1991.
Nota a verbale
Le parti riconoscono che la formula della lettera b) del primo comma "normalmente adibito" non è intesa a consentire, senza l'applicazione del presente contratto, l'utilizzo per i servizi bancari del personale espressamente assunto per i servizi o le gestioni speciali all'infuori di casi assolutamente eccezionali e marginali.

Capitolo II
Assunzione e inquadramento
Art. 7 (Appalti)

I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia.
Per quanto riguarda le materie di cui alle lettere a) e b) del punto 1 della Premessa, gli appalti a enti o società esterne all'area contrattuale, possono concernere attività complementari e/o accessorie.
L'azienda che decide un appalto di cui al precedente comma, ne dà comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali e si rende immediatamente disponibile per la procedura di informazione e consultazione.
La procedura è finalizzata a valutare e, ove occorra, a contrattare in merito alle ricadute successive all'affidamento dell'appalto sui livelli occupazionali in atto, ivi compresi gli effetti su qualifiche e mobilità ed ha riferimento, in particolare, anche agli interventi per la riqualificazione ove occorrano cambiamenti di mansioni.
La procedura ha la durata di dieci giorni (7 giorni per gli Istituti minori), al termine dei quali l'Istituto può rendere operativa la decisione.
Entro i primi tre giorni dopo quello nel corso del quale l'azienda ha dato la comunicazione di cui al terzo comma, le OO.SS. nazionali possono a loro volta, ove ritengano di riconoscerne i motivi, informare l'Acri che considerano l'appalto deciso dall'Istituto non corrispondente alle norme contrattuali, indicandone le ragioni e sollecitando l'avviamento delle procedure contrattuali del caso. Tale eventuale intervento non interrompe la procedura di cui al 2° e 3° comma.
Relativamente ai contratti di appalto stipulati a decorrere dal 1 gennaio 1977, le aziende committenti dovranno farsi rilasciare dalle imprese appaltatrici una dichiarazione con la quale le imprese stesse si impegnano al rispetto delle norme contrattuali, collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di appartenenza.
Le aziende committenti si impegnano a non rinnovare, oltre la loro scadenza, i contratti di appalto, ove risulti che il comportamento dell'impresa appaltatrice sia in sostanziale violazione dell'impegno di cui sopra.
[…]

Art. 16 (Innovazioni)
In caso di innovazioni tecnologiche, che comportino l'esercizio di mansioni per le quali non si rende possibili un preciso inquadramento del personale interessato sulla base delle norme portate dagli artt.9, 11 e 13, le questioni relative potranno essere definite in sede aziendale, anche in vigenza dei contratti integrativi.

Art. 19 (Passaggi di categoria)
[…]Nel caso di passaggio del personale ausiliario e subalterno alla categoria impiegati, l'Istituto provvederà ad un opportuno addestramento degli interessati per un periodo non inferiore a due settimane, da svolgersi durante l'orario di lavoro.
Qualora detto passaggio riguardi contemporaneamente un congruo numero di lavoratori, tale addestramento sarà effettuato mediante apposito corsi di inserimento.
[…]

Art. 22 (Assunzione)
[…]
L'assunzione è subordinata all'accertamento della idoneità fisica del lavoratore.

Art. 31
Non è consentita l'assunzione a titolo di apprendistato, tirocinio o pratica bancaria.
L'Istituto ha facoltà di assumere in via straordinaria personale a tempo determinato nei casi dalle disposizioni di legge vigenti in materia e con applicazione della relativa disciplina.
Delle assunzioni effettuate ai sensi del presente articolo,sarà data preventiva segnalazione dettagliata alle segreterie degli organi di coordinamento della RSA ovvero, in mancanza, alle RSA interessate costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Il personale straordinario è escluso dall'applicazione del presente contratto e nei confronti si osservano le disposizioni stabilite dal RDL 13 novembre 1924, n. 1825 e successive aggiunte e modificazioni. Fanno eccezione i criteri di inquadramento e il trattamento per ferie, chiamata alle armi per obblighi di leva, mansioni, orario di lavoro e lavoro straordinario, diritti e doveri, per i quali si applicano le norme del presente CCNL.
[…]

Capitolo III
Doveri e diritti del personale
Art. 32

[…]
L'Istituto deve porre il lavoratore in condizione di lavoro predisposte dall'Istituto con riferimento specifico alle mansioni che il lavoratore stesso è, di volta in volta, chiamato ad espletare. Tali procedure saranno portare a conoscenza del personale di nuova assunzione, normalmente, durante l'addestramento effettuato secondo le norme del presente contratto.
Qualora si rende necessario illustrare dette procedure, ciò avverrà durante l'orario di lavoro (con esclusione dell'orario di sportello) mediante apposite riunioni nell'ambito dei servizi o uffici alle cui attività le procedure stesse si riferiscono.

Art. 43
É esclusa la retribuzione del lavoro sulla base di sistemi di misurazione a tempo.
Alle macchine per registrazioni contabili deve essere di preferenza adibito personale meno anziano di età.

Capitolo IV
Trattamento economico
Art. 51 (Indennità)

Al personale incaricato dei servizi di cassa, che abbia maneggio di denaro o di custodia pegni, è dovuta una indennità di rischio nella misura che verrà fissata annualmente di intesa fra le parti stipulanti il presente CCNL.
Nei contratti integrativi aziendali potranno essere previste misure diverse collegate a criteri diversi di erogazione rispetto a quello di cui sopra.
Detta indennità cessa col cessare dell'incarico e non compete per il periodo di assenza dal servizio effettivo superiore al mese, escluse le ferie.
Ai centralinisti telefonici ciechi occupati in forza delle leggi sul loro collocamento obbligatorio compete una indennità di mansione nella misura e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

Capitolo V
Orario di lavoro - Straordinario ferie e licenze
Art. 52 (Orario giornaliero – Distribuzione settimanale)

L'orario di lavoro è stabilito in 37 ore e 30 minuti settimanali per le categorie dei quadri, degli impiegati, dei subalterni e degli ausiliari, distribuito in cinque giorni, dal lunedì al venerdì.
[…]

Art. 54
In relazione alle esigenze dei sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli - dei servizi di sicurezza, nonché alle esigenze dei presidi di impianti tecnologici che assicurano servizi automatizzati all'utenza (quali Bancomat, gestione di sportelli automatici, POS), previa intesa con le OO.SS aziendali, l'orario di lavoro degli addetti può essere distribuito nell'intero arco settimanale anche in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata nell'interno arco delle 24 ore.
In deroga a quanto previsto dal primo comma del precedente art. 52, l'orario settimanale di lavoro per il personale (escluse le guardie diurne e notturne) utilizzato in turni giornalieri a carattere continuativo è stabilito, a far 1 febbraio 1987, in 37 ore e 5 minuti (37 ore per l'ipotesi di distribuzione su sei giorni dell'orario settimanale).
Al personale il cui orario di lavoro si svolga in turni giornalieri secondo le previsioni di cui al presente articolo, ove - in base alle mansioni svolte - trattasi di quadri, impiegati, commessi o personale operaio, spettano £. 7.000 per ciascun giorno in cui effettua i turni stessi.
L'ora di inizio dei turni del personale di cui al primo comma del presente articolo - ed ogni eventuale successiva variazione in materia - viene comunicata dalla Direzione dell'Istituto alle rappresentanze sindacali aziendali dei lavoratori delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Al personale con le qualifiche di cui al terzo comma adibito ai turni notturni spetta un compenso di £. 50.000 per ciascun turno. Tale compenso viene corrisposto integralmente qualora il turno notturno sia effettuato in orario intercorrente tra le ore 22 e le ore 6 e viene proporzionalmente ridotto qualora l'orario previsto risulti solo parzialmente rientrate nell'ambito dei termini orari predetti. Il compenso in parola verrà comunque erogato nella misura integrale qualora la fine o l'inizio del turno siano fissati per un orario compreso tra le ore 24 e le ore 6.
[…]
L'ora di inizio dei turni del personale di cui al nono comma (ed ogni eventuale successiva variazione in materia) viene comunicata alla rappresentanze aziendali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
L'eventuale effettuazione da parte dell'Istituto di ulteriori distribuzioni in turni giornalieri dell'orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti dal nono comma del presente articolo potrà realizzarsi solo previe intese fra l'Istituto stesso e le rappresentanze aziendali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
In turni giornalieri potrà altresì essere utilizzato il personale addetto ad attività di promozione e/o di consulenza nei limiti e con le modalità stabiliti aziendalmente di intesa con le OO.SS.
[…]
Norma transitoria
In occasione dell'avvio dei turni di cui al presente articolo la Direzione dell'Istituto segnalerà alle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui al quarto comma la consistenza numerica.

Art. 55
Per le categorie dei quadri, degli impiegati e dei subalterni l'orario giornaliero di lavoro è stabilito in ore 7,30.
[…]
Per i guardiani diurni e notturni con esclusiva mansione di guardia e per i fuochisti e gli autisti che compiono lavoro discontinuo, l'orario giornaliero non potrà superare le ore 10,30 ferma restano la durata settimanale di lavoro prevista dal primo comma dell'art. 52.
Per il personale che, pur svolgendo mansioni di operaio specializzato, risulti già inquadrato, per effetto di norme aziendali, in categoria diverse da quelle del personale ausiliario, ovvero sia destinatario del trattamento normativo proprio di altra categoria, potranno essere previste, nei contratti integrativi aziendali, eventuali deroghe al normale orario di lavoro proprio della categoria di appartenenza.
Il lavoro compiuto, nei limiti e con le modalità di legge, in ogni giorno di domenica (o destinato al riposo settimanale in sostituzione della domenica) dà diritto a chi lo compie di usufruire del riposo compensativo in altro giorno lavorativo della successiva settimana e di percepire una maggiorazione del 25% sulla retribuzione oraria. Se tale lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo sarà concesso nelle ore antimeridiane del giorno successivo.
[…]

Art. 58
[…]
La durata di adibizione individuale alla cassa non potrà essere superiore alla 6 ore giornaliere: in deroga al predetto limite, d'intesa fra l'Istituto e le OO.SS. aziendali, possono essere individuate le unità operative per le quali la predetta adibizione individuale può essere protratta fino a 6 ore e 30 minuti giornalieri.
Gli organismi sindacali (destinatari della informativa di cui all'art. 141 del presente contratto), laddove ritengono di formulare osservazioni in ordine ai riflessi che le variazioni (da 5 a 6 ore) dell'orario di sportello possono determinare sulla prestazione lavorativa degli addetti (ad es.: tempi necessari per le operazioni di chiusura) hanno facoltà di illustrarle congiuntamente nel corso di un incontro con l'Istituto da tenere entro 20 giorni dalla ricezione dell'informativa da parte dell'Istituto medesimo.
Ove l'Istituto non ritenesse di accogliere dette osservazioni, si darà luogo, a richiesta congiunta degli Organismi sindacali predetti - da formulare entro i 5 giorni successivi all'incontro con lettera raccomandata A.R. all'Acri e, per conoscenza, all'Istituto - ad una riunione la cui data verrà fissata dall'Acri stessa presso la propria sede entro 30 giorni dalla richiesta.
In detta riunione l'argomento verrà esaminato da parte dell'Acri e delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali interessate, con la partecipazione dell'Istituto e degli Organismi sindacali in parola. Ove anche dalla riunione non emerga una diversa soluzione, il provvedimento dell'Istituto diventa comunque operativo.
La procedura di cui sopra si applica per la sola ipotesi di Istituti che non abbiano esercitato la facoltà prevista dall'art. 52 del CCNL 9 marzo 1983 (possibilità di ampliare lo sportello da 5 a 6 ore). Per l'ulteriore ipotesi di ampliamento (da 6 ore a 6 ore e 30 minuti) vale, infatti, quanto previsto al precedente quarto comma.
Delle 3 ore di sportello, aggiuntive rispetto alle 32 ore e 30 minuti previste dall'art. 53 del CCNL 19 marzo 1987, almeno due sono utilizzate in una giornata (c.d. "lunga") ad esclusione del venerdì (o, comunque, l'ultima giornata lavorativa settimanale dell'unità operativa interessata) mentre l'eventuale residuo rispetto alle 3 ore stesse è utilizzato nelle rimanenti giornate.
Nelle sedi e agenzie nella quali non sia in forza personale sufficiente per effettuare gli spostamenti di orario di cui al comma che precede, non si effettua la giornata "lunga". In quelle sedi ed Agenzie può essere utilizzato, tuttavia, per ogni giornata lavorativa, il prolungamento di cui un quarto d'ora dell'apertura dello sportello.
L'utilizzo di 15 minuti giornalieri (o di altro periodo fino ad un'ora) di aumento dello sportello viene effettuato nell'ambito dei limiti attuali di durata e collocazione dell'orario giornaliero di lavoro di cui all'art. 55.
La definizione dei nuovi orari di sportello riguardanti, la facoltà del singolo Istituto di utilizzare il prolungamento di almeno 2 ore in un giorno della settimana. Successivamente, l'Istituto ne informa le rispettive RSA per gli aspetti di pertinenza della filiale: le rappresentanze sindacali aziendali potranno formulare nell'occasione proprie osservazioni in materia ai fini della suddetta trattativa.
La mancata conclusione della trattativa nei 15 giorni successivi alla predetta informativa alle RSA non può impedire l'applicazione da parte dell'Istituto medesimo del nuovo orario.
[…]
L'applicazione dei nuovi orari di sportello e qualsiasi altro motivo non possono rendere permanente - anziché eccezionale - la prestazione di lavoro straordinario.
Note a verbale
1 - I criteri per l'adeguamento dell'indennità di rischio nei confronti del personale che venga adibito allo sportello per cui di 5 ore sono stabiliti nella tabella contenente le misure dell'indennità di rischio allegata all'Accordo Economico nazionale.
2 - Le parti convengono che le condizioni oggettive per l'adibizione di 6 ore e 30 minuti giornalieri di cui al sesto comma del presente articolo si realizzano, a titolo di esempio, presso quelle unità operative ove sia addetto un unico cassiere.

Art. 59
Il personale appartenente alla categorie dei quadri, degli impiegati e dei subalterni - tranne che nei giorni semifestivi - ha diritto ad un intervallo di un'ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto al comma successivo fra le ore 13,30 e le ore 14,30.
[…]

Art. 61
Per il personale di cui all'ultimo comma dell'art. 52 viene comunque garantita una durata massima giornaliera dell'orario di lavoro di ore 6,15; l'orario di sportello non può giornalmente superare le 5 ore.
Nei soli casi di sportelli staccati presso posti di confine o doganali, stazioni marittime, aeree e autostradali nonché nei casi di sportelli presso manifestazioni temporanee (fiere, mostre, congressi) presso gli sportelli cambio e nei casi di servizi di cassa e tesoreria abbinati alla ricevitoria provinciale o alla esattoria delle imposte dirette (per il solo periodo di riscossione delle rate di imposta), l'orario giornaliero di sportello può anche essere superiore ai limiti giornalieri di cui all'art. 58.

Art. 62
Eventuali deroghe a quanto previsto dagli artt. 52 quarto comma e 60, per gli sportelli speciali distaccati potranno essere ammesse, anche in vigenza del presente contratto, solo mediante accordo da stipularsi tra l'Acri e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

Art. 64 (Macchine contabili)
Il lavoratore addetto alle macchine contabili - escluse le comuni macchine calcolatrici - non può di regola essere adibito all'uso delle medesime per un periodo superiore a 2/3 dell'orario normale giornaliero. Durante il periodo il lavoratore non potrà essere adibito ad altri lavori a macchina.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che, tra le "macchine contabili" di cui al presente articolo, non sono da ricomprendesi le macchine elettroniche, quali ad esempio, i terminali ed i mini-elaboratori.

Art. 65
L'orario normale di lavoro per il personale addetto a centri meccanografici e/o elettronici è uguale a quello del restante personale dell'Istituto.
Mediante accordi con le OO.SS. aziendali, l'orario settimanale di lavoro per il personale addetto al CED potrà essere distribuito con criteri diversi da quelli previsti dall'art. 52, in modo tale da garantire la operatività del CED per l'intero arco della settimana.
L'orario di lavoro di una limitata aliquota del personale del CED addetto ad apparecchiature del CED stesso per le quali siano necessari cicli continui di lavorazione potrà essere peraltro distribuito nell'intero settimanale anche in turni giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata nell'arco delle 24 ore.
[…]
Mediante accordi con le OO.SS. aziendali la normativa di cui ai comma precedenti potrà essere estesa ad altre attività del CED.
Al personale addetto alle macchine perforatrici (escluso il caso di cui al successivo settimo comma) verrà assicurato un riposo di 30 minuti nelle giornata, da ripartire in due periodi.
Ove sia necessario per esigenze tecniche, gli Istituti sono autorizzati a derogare, nei confronti del personale addetto ai centri meccanografici e/o elettronici, alle disposizioni previste dall'art. 59 in materia di intervallo per la colazione, con correlativo spostamento del termine dell'orario di lavoro.
In deroga a quanto previsto dall'art. 52 l'orario di lavoro del personale dei centri non potrà superare le 35 ore e 35 minuti settimanali e le 7 ore 10 minuti giornalieri (6 ore e 55 minuti il venerdì) quando il lavoro si svolga in un unico turno giornaliero. Salvo quanto previsto al comma successivo, è escluso dai turni il personale addetto al data entry.
Fermo quanto previsto dalla nota a verbale n.2 in calce al presente articolo, previa intesa con le OO.SS. aziendali potrà svolgersi in un unico turno giornaliero anche l'orario di lavoro del personale, in genere, del CED non addetto al data entry.
Al personale addetto alle macchine perforatrici il cui orario di lavoro si svolga in un unico turno giornaliero spetta una pausa di quindici minuti nella giornata.
Al personale addetto ai turni di cui al precedente comma spettano, ove - in base alle mansioni svolte - trattasi di quadri, impiegati, subalterni o personale operaio, £. 7.000 per ciascun giorno in cui effettua i turni stessi. Detto compenso è assorbito, fino a concorrenza, dall'alto previsto al comma successivo.
Per particolare esigenze tecniche e soltanto nel limite massimo individuale di 80 giorni l'anno, potranno essere effettuati turni notturni. Al personale adibito ai turni notturni spetta un compenso di £. 50.000 per ciascun turno.
[…]
Il lavoro dovrà fruire, tra la fine di un turno e l'inizio del turno seguente, di un intervallo di almeno 11 ore.
[…]
Per il personale dei centri meccanografici e/o elettronici potranno, nei contratti integrativi aziendali, essere previste indennità di mansione.
Potrà essere inoltre stabilita, in luogo di uno speciale inquadramento, la corresponsione di un particolare trattamento economico, sempre sotto forma di indennità.
Nota a verbale
1) Il rapporto di lavoro del personale dei centri o reparti meccanografici e/o elettronici degli Istituti che gestiscono in concessione servizi di riscossione dei tributi, può essere regolato, per una parte del personale stesso dal presente Contratto e, per una parte, dal CCNL del personale dipendente dai suddetti servizi. Tale norma si applica nel caso in cui, presso il centro o reparto, si compia promiscuamente lavoro bancario e lavoro di riscossione dei tributi.
2) Può essere adibito ai turni anche il personale non addetto alle macchine, il cui lavoro sia strettamente necessario ovvero risulti realmente connesso al funzionamento dei centri o reparti meccanografici e/o elettronici.
3) Anche per il personale dei centri o reparti meccanografici e/o elettrici adibito ai turni, vale la norma dell'art. 63 relativa alla durata dell'orario di lavoro nei giorni semifestivi.
4) Le deroghe previste al quinto comma del presente articolo saranno concordate con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
5) Le disposizioni concernenti il riposo di 30 minuti nella giornata e l'eventuale adozione di turni unici di lavoro si applicano anche al personale addetto, al di fuori dei centri meccanografici o elettronici, a macchine che svolgono funzioni analoghe alle perforatrici (ad es. macchine "inforex") purché non collegate al servizio di sportello e non comprese fra quelle di cui all'art. 64.
Chiarimento a verbale
Ai fini del raggiungimento del limite individuale di 80 giorni previsto dal decimo comma del presente articolo, si terrà conto dei soli turni notturni per i quali venga erogata la integrale misura del compenso previsto per detti turni.
Raccomandazione
L'Acri rivolge agli Istituti associati una raccomandazione affinché gli Istituti vogliano adottare i possibili accorgimenti tecnici atti ad attenuare nell'ambiente di lavoro i rumori, le vibrazioni ed il calore conseguenti al funzionamento della macchine meccanografiche e/o elettronici.

Art. 66 (Centralini telefonici)
Per gli addetti ai centralini telefonici vengono stabilite dall'istituto pause di mezz'ora nella giornata, distribuibili anche in due frazioni, una prima e una dopo l'intervallo meridiano. Dette pause non dovranno essere fissate né all'inizio né all'inizio né al termine dei periodi giornalieri di lavoro.
Per l'ipotesi di un unico operatore addetto al centralino la fruizione della pausa è condizionata alle possibilità che l'Istituto ha, di volta in volta, di sostituire l'operatore medesimo.
Le pause di cui sopra assorbono fino a concorrenza le analoghe concessioni (ivi comprese le eventuali riduzioni di orario di lavoro) che fossero già in atto in sede aziendale.
Nota a verbale
Le parti convengono che, nell'ipotesi di un unico operatore addetto al centralino, l'Istituto si adopererà per la ricerca delle soluzioni organizzative che rendano possibile la fruizione della pausa da parte dell'interessato.

Art. 67 (Straordinario)
Il lavoratore è tenuto ad una prestazione attiva e diligente e deve svolgere le incombenze ordinarie che gli vengono affidate entro l'orario normale.
Ove la necessità di servizio lo esigano, è in facoltà dell'Istituto richiedere prestazioni straordinarie secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
Le prestazioni straordinarie devono essere di volta in volta richieste dal superiore diretto.

Art. 68 (Registro)
Agli effetti del computo del lavoro straordinario, l'Istituto provvede giornalmente, nei modi prescritti dalla legge, alle relative registrazioni che devono essere controfirmate dai singoli interessate.

Art. 69 (Limiti)
Il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo di 100 ore (dal 1 gennaio al 31 dicembre); detto limite va osservato nei confronti di ciascun dipendente.
É in facoltà del lavoratore verificare periodicamente il numero delle ore straordinarie da lui eseguite a norma del comma precedente.
L'Istituto deve comunicare mensilmente alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto il numero complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza, specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni.
É in facoltà di un componente la Rappresentanza Sindacale del personale, appositamente designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, o a turni da ciascun di esse, di prendere visione delle registrazioni relative al lavoro straordinario.
Le ore di lavoro straordinario saranno contenute nel limite di due ore giornaliere e dieci settimanali.
[…]
Note a verbale
1) Le comunicazioni di cui al terzo comma del presente articolo saranno effettuate, da ciascun Istituto, al Sindacato Provinciale competente per la provincia ove trovasi le Direzione Generale dell'Istituto stesso.
2) In merito al quarto comma del presente articolo, le parti concordano sulla seguente linea interpretativa:
a) la cognizione delle registrazioni relative al lavoro straordinario viene anzitutto effettuata nell'ambito dell'unità produttiva, secondo la definizione che di questa è data nella Convenzione per i diritti e le relazioni sindacali. laddove, nel Comune esistano più unità produttive, svolgeranno l'incarico altrettanti designati delle Organizzazioni Sindacali.
b) la predetta cognizione viene effettuata anche nell'ambito delle unità minori, con numero cioè di dipendenti inferiori a 15;
c) le Organizzazioni Sindacali confermano che l'incaricato per ciascun unità - di cui al predetto quarto comma del presente articolo - sarà prescelto in loco.

Art. 70 (Retribuzione)
[…]
Non è ammesso in alcun caso il riposo sostitutivo del compenso per lavoro straordinario.
[…]

Capitolo VI
Malattia - Aspettativa
Art. 84 (Accertamenti sanitari)

[…]
L'Istituto, sempre osservando le disposizioni di legge che regolano la materia, potrà accertare, ai fini della riammissione in servizio del lavoratore rimasto assente per malattia o infortunio, se le condizioni di salute del lavoratore stesso sono tali da consentirgli di riprendere continuativamente le attribuzioni e i lavori del suo ufficio.

Art. 86 (Gravidanza e puerperio)
In caso di gravidanza e puerperio si applicano, in tema di trattamento economico e normativo, le disposizioni di legge che regolano la materia.
[…]

Capitolo IX
Missioni e trasferimenti
Art. 95 (Rotazioni)

Per agevolare lo sviluppo delle conoscenza professionali gli Istituti favoriranno le rotazioni del personale nelle mansioni proprie della categoria e, se ausiliari, della qualifica.
Alle richieste del suddetto personale di essere utilizzato in altri compiti anche in uffici diversi, sarà dato corso, nei limiti delle obiettive possibilità e compatibilmente con le esigenze operative, avuto riguardo alla priorità temporale della presentazione delle medesime e alle attitudini dei richiedenti.
Gli impiegati e subalterni adibiti alle stesse mansioni da almeno 10 anni hanno diritto di essere utilizzati in altri compiti anche in uffici diversi nel limite del 10% annuo del numero degli addetti all'ufficio cui ciascun richiedente è assegnato e compatibilmente con la possibilità, per l'Istituto, di ricoprire il posto che dovesse rendersi vacante.
La norma di cui al comma precedente non si applica, per la parte relativa alla rotazione nell'ambito dello stesso ufficio di appartenenza, nei confronti del personale addetto ad uffici presso i quali l'organizzazione del lavoro non provveda un adeguato numero di mansioni differenziate.

Capitolo XIII
Disposizioni speciali per il personale subalterno ed ausiliario
Art. 132

Il servizio di pernottamento o di vigilanza notturna prestato dal personale subalterno ed ausiliario non dovrà in nessun caso superare le ore 10,30 e sarà retribuito con uno speciale compenso, la misura del quale verrà fissata nei contratti integrativi aziendali. Detto compenso non spetta al personale ausiliario con qualifica di guardia notturna.
Ferma la durata settimanale dell'orario di lavoro, il servizio di vigilanza notturna da parte del personale subalterno, viene effettuato in deroga alle disposizioni portate dagli artt. 55 e 59.

Art. 135 (Vestiario)
Nei contratti integrativi aziendali potranno essere disciplinati l'uso delle uniformi da parte del personale subalterno ed ausiliario e le modalità per fornitura delle uniformi medesime e di eventuali altri indumenti di lavoro.

Capitolo XIV (Addestramento)
Corsi di addestramento - Corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale - Innovazioni tecnologiche - Condizioni igenico-sanitarie -Sicurezza del lavoro
Art. 136

Gli Istituti promuoveranno per il personale impiegatizio di nuova assunzione corsi aziendali di addestramento, da tenersi di norma durante il periodo di prova e comunque non oltre il primo anno di servizio, aventi durata di almeno due settimane.
Tali corsi saranno svolti - secondo le modalità ed i programmi aziendalmente stabiliti - nell'ambito dell'orario di lavoro.
[…]
In ogni caso la durata dei corsi aziendali di addestramento per il personale impiegatizio di nuova assunzione non potrà essere inferiore a due settimane.

Art. 137 (Corsi di formazione)
Al fine di tutelare l'occupazione per consentire un adattamento rapido a fronte dei cambiamenti dell'impresa e un inserimento proficuo in caso di processi di mobilità nonché per promuovere la crescita professionale dei dipendenti, i sistemi di informazione dovranno assicurare una costante riqualificazione nonché l'acquisizione di nuove conoscenze,in tema di metodi, strumenti e contenuti.
Gli istituti, al fine di consentire una maggiore competenza professionale al personale, promuoveranno annualmente corsi di formazione e/o di aggiornamento professionale, di durata non inferiore a 32 ore nel biennio, dal 1 gennaio 1991, da tenersi durante il normale orario di lavoro, non selettivi e a partecipazione non obbligatoria, per gli impiegati in pianta stabile.
Il limite di durata di cui sopra si intenderà rispettato anche qualora l'Istituto effettui un unico corso, per un periodo pluriennale, la cui durata risulti pari alla somma delle dotazioni orarie di ciascun biennio.
All'inizio dell'anno l'Istituto esaminerà eventuali indicazioni alle RSA., in ordine all'effettuazione di tali corsi.
All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche procedersi mediante l'istituzione di corsi di carattere interaziendale da realizzarsi ad iniziativa e nell'ambito di quegli istituti che, per la loro dimensione od altre ragioni di carattere tecnico ed organizzativo, ne ravvisassero la necessità.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 128 del CCNL 22 luglio 1976.
Programmi, modalità, criteri e finalità formeranno oggetto di valutazione comune tra le parti aziendali, nell'ambito di un incontro da tenere all'inizio dell'anno, anche allo scopo di verificare se sia rispettato il diritto del lavoratore alla formazione continua. Tale incontro sarà ripetuto qualora l'Istituto apporti sostanziali modifiche in materia nel corso dell'anno. La definizione dei programmi, la scelta dei docenti sono di competenza dell'Istituto.
Fermo quanto previsto al secondo comma del presente articolo,i corsi medesimi, nel loro complesso, non potranno avere durata inferiore a 13 ore annue.
Inoltre, nei contratti integrativi aziendali saranno definiti i criteri informativi in base ai quali è regolata la partecipazione del personale ai corsi di cui al primo comma.
Quanto previsto dal presente articolo non riguarda eventuali ulteriori iniziative dirette a specifici addestramenti professionali, la partecipazione ai quali avrà comunque carattere non obbligatorio.

Art. 138 (Modifiche o ristrutturazioni e invalidi)
In caso di modifiche o ristrutturazioni o nuove costruzioni di sedi bancarie, gli Istituti faranno in modo di adottare le opportune misure che facilitano l'accesso al posto di lavoro dei lavoratori invalidi.

Art. 139 (Contrattazione integrativa – sicurezza del lavoro)
Nei contratti integrativi aziendali potranno essere previste norme concernenti la tutela delle condizioni igenico-sanitarie nell'ambiente di lavoro e le garanzie volte alla sicurezza del lavoro.

Capitolo XV
Garanzie per l'esecuzione del contratto
Art. 140

Ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto gli Istituti daranno luogo semestralmente ad incontri nel corso dei quali dirigenti delle predette Organizzazioni facenti parte del personale prospetteranno i problemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro, agli organici, alle condizioni igenico-ambientali del luogo dove il lavoro si svolge e alla tutela fisica dei lavoratori per l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei in relazione a quanto prospettato.
Detti incontri, che avranno luogo presso le Direzioni Generali, dovranno tenersi con tutte le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto su richiesta anche di una sola di esse e saranno indetti dall'Istituto, con effetto anche nei confronti delle citate Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta stessa.
All'inizio di ogni incontro semestrale le Organizzazioni Sindacali dovranno indicare tutti argomenti che formeranno oggetto dell'incontro medesimo.
Le dichiarazioni conclusive della Direzione saranno inserite in apposito verbale.
Le predette Organizzazioni Sindacali dei lavoratori che intendono partecipare agli incontri dovranno notificare tempestivamente all'Istituto i nominativi dei propri dirigenti (in numero superiore a 2 ovvero a 3 per ogni Organizzazione, a seconda che i lavoratori ai quali si riferiscono gli incontri siano complessivamente inferiori o superiori a 300 unità), che interverranno agli incontri stessi.
A detti dirigenti gli Istituti accorderanno permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.

Art. 141 (Informazione)
L'Istituto fornirà agli organismi sindacali di cui al comma seguente una informativa preventiva sulle variazioni decise dall'Istituto stesso in tema di:
- orario di lavoro di cui all'art. 55;
- orario di sportello applicati dall'Istituto;
- spostamenti di orario di cui all'art. 56;
- ora di inizio dei turni di cui all'art. 54;
- orari di lavoro speciali (orario articolati per esigenze tecniche dal martedì al sabato; sportelli aperti presso mercati, uffici pubblici, manifestazioni temporanee, posti di confine o posti doganali; sportelli cambio; stazioni marittime, aeree o autostradali; sportelli aperti nei centri ove - per autorizzazione delle autorità competenti - vige un particolare regime di orario domenicale; sportelli speciali distaccati).
L'informativa di cui sopra viene fornita alle rappresentanze sindacali aziendali - facenti capo alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto - dell'unità produttiva interessata.
L'informativa sugli orari di sportello e sugli spostamenti dovrà, invece,essere fornita agli organi di coordinamento delle rappresentanze medesime laddove gli organi medesimi esistono e qualora i provvedimenti stessi riguardino più unità produttive.

Art. 142 (Procedure)
Ad iniziativa delle OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto, gli Istituti daranno luogo annualmente ad un incontro nel corso del quale l'Istituto stesso fornirà una informativa sugli argomenti di seguito indicati:
- appalti;
- livelli occupazionali dell'Istituto per categorie e gradi indicano separatamente i dati relativi al personale femminile;
- numero delle rotazioni effettive indicano separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- programmi dell'Istituto sui corsi di cui all'art. 141, primo comma, e numero dei lavoratori che hanno partecipato a tutti i corsi effettuati dall'Istituto indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- numero trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in Comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa dell'Istituto da quelli attuati in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive;
- numero delle eventuali assunzioni a tempo determinato distinte per singole unità produttive.
Nel corso dell'incontro di cui al presente articolo l'Istituto fornirà altresì una informativa sugli interventi effettuati o previsti per la eliminazione, in occasione di rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all'attività bancaria delle barriere architettoniche che rendono difficoltoso l'accesso nei luoghi di lavoro per i portatori di handicap.
Sempre nel corso dell'incontro annuale sarà fornita una informativa sui provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza)adottati o in corso di realizzazione in attuazione delle previsioni dei contratti integrativi aziendali in materia di sicurezza ed eventuali provvedimenti adottati a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi.
Detto incontro, che avrà luogo presso la Direzione Generale, dovrà tenersi con tutte le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto su richiesta anche di una sola di esse e sarà indetto dall'Istituto,con effetto anche nei confronti delle citate altre OO.SS. dei lavoratori, entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta stessa.
Le predette OO.SS. dei lavoratori che intendano partecipare all'incontro dovranno notificare tempestivamente all'Istituto i nominativi dei propri dirigenti - facenti parte del personale dell'Istituto medesimo ed in numero non superiore a due ovvero a tre per ogni Organizzazione, a seconda che i lavoratori ai quali si riferiscono agli incontri siano complessivamente inferiori o superiori a 300 unità - che interverranno all'incontro stesso.
A detti dirigenti daranno accordati permessi retribuiti per la partecipazione al suddetto incontro.

Art. 143 (Osservatorio nazionale)
Si costituisce un osservatorio nazionale, composto da rappresentanti di entrambi le parti nel numero massimo di 3 per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria e nello stesso numero complessivo per entrambe le associazioni datoriali (Assicredito e Acri) cui vengono attribuite funzioni di studio, approfondito e valutazione congiunta in ordine alle ricadute sulle condizioni lavorative in relazione ai seguenti temi:
- situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;
- pari opportunità per il personale femminile;
- sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione delle figure professionali;
- condizioni igenico-sanitarie nei posti di lavoro;
- lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in esecuzione degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro;
- problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro,in vista dell'integrazione europea del 1993:
- ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia lavoristica relativi al settore;
- possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti (ad es.:problemi della scuola e dei giovani);
- assetto previdenziale del settore.
Per il migliore funzionamento dell'Osservatorio in parola viene creata una "banca dati" gestita operativamente dalle Associazioni imprenditoriali con accesso da parte di componenti l'Osservatorio disegnati dalle rispettive Organizzazioni stipulanti nella quale far affluire ed elaborare i dati di complesso da utilizzare l'esame dei predetti argomenti e per gli approfondimenti e le riflessioni che potranno seguire.
L'osservatorio potrà avvalersi, se del caso, della collaborazione di esperti nelle materie di volta in volta in esame, da nominare e utilizzare con i criteri che le parti concorderanno.
Nell'ambito dei compiti dell'Osservatorio rientra la fissazione delle cadenze con le quali tenere gli incontri dell'Osservatorio medesimo che dovrà riunirsi almeno una volta l'anno.

Art. 145 (Processi di riorganizzazione)
Per i processi di riorganizzazione e/o decentramento (nel senso di rilevanti ristrutturazioni anche se derivanti da innovazioni tecnologiche), fusione, concentrazione e scorporo, l'informazione e consultazione saranno successive alla fase decisionale.
Per quanto attiene alle ricadute sulle condizioni di lavoro del personale in tutte le fattispecie sopraindicate, le stesse formeranno oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell'attuazione operativa. I relativi incontri si svolgeranno tra la Direzione aziendale e le segreterie degli organi di coordinamento delle rappresentanze sindacali aziendali - ovvero, in mancanza, le rappresentanze sindacali aziendali interessate - costituite nell'ambito delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
" Detta procedura - salvo diversi accordi tra le parti - si svolgerà in prima istanza direttamente in sede aziendale e dovrà esaurirsi entro un termine di 10 giorni, successivi all'informativa di cui al primo comma.
Qualora in tale sede non si giungesse ad un accordo si darà luogo ad ulteriori incontri negoziali, che dovranno esaurirsi entro altri 25 giorni.
Gli incontri di cui sopra si svolgeranno:
- se la riorganizzazione e/o decentramento nel senso suindicato riguarda più unità produttive operanti in diverse regioni, in prima istanza tra l'azienda e l'organo di coordinamento, in seconda istanza con l'assistenza delle rispettive organizzazioni nazionali;
- se la riorganizzazione e/o decentramento nel senso suindicato riguarda una sola unità produttiva, in prima istanza tra l'azienda e la rappresentanza sindacale aziendale, la quale ultima, in seconda istanza può farsi assistere dall'organo di coordinamento;
- se la riorganizzazione e/o decentramento nel senso suindicato riguarda più unità produttive situate nella stessa provincia o nella stessa regione, in prima istanza tra l'azienda e l'organo di coordinamento, il quale ultimo, in seconda istanza, può farsi assistere dalla struttura sindacale territoriale."
Per tutti i casi considerati nel presente articolo, l'azienda potrà attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale, al termine dei periodi sopra indicati. Nello stesso periodo di moratoria i sindacati si asterranno da ogni azione diretta.

Capitolo XVI
Diritti di informativa sindacale
Art. 148

I diritti di informativa sindacale, nei termini, con i limiti e agli organismi sindacali previsti nei sotto indicati articoli del presente contratto,concernono:
a) incontro annuale (art. 142)
- appalti,
- livelli occupazionali dell'Istituto per categorie e gradi indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- numero delle rotazioni effettuate indicando separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- programmi dell'Istituto sui corsi all'art. 137, primo comma, e numero dei lavoratori che hanno partecipato a tutti i corsi effettuati dall'Istituto indicato separatamente i dati relativi al personale maschile da quelli riguardanti il personale femminile;
- numero trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso (indicando separatamente quelli disposti su iniziativa dell'Istituto da quelli attuali in accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità produttive;
- numero delle eventuali assunzioni a tempo determinato distinte per singole unità produttive;
- interventi effettuati per la eliminazione delle barriere architettoniche a favore di portatori di handicap;
- provvedimenti conseguenti all'attuazione delle previsioni dei contratti integrativi aziendali in materia di sicurezza ed a favore dei lavoratori colpiti da eventi criminosi;
b) turni degli addetti ai sistemi di controllo centralizzato - a vari livelli- dei servizi di sicurezza (art. 54, quarto comma );
- ora d'inizio dei turni del personale di cui al quarto comma dell'art. 54;
c) turni degli addetti ad altri particolari compiti (art. 54, decimo comma)
- ora d'inizio dei turni del personale di cui al decimo comma dell'art. 54;
- in occasione dell'avvio dei turni di cui all'art. 54, consistenza numerica, ripartita per qualifiche, del personale di cui al primo e nono comma dello stesso articolo;
d) orari di lavoro, orari di sportello, spostamenti di orario e orari di lavoro speciali (art. 141)
-variazioni decise dall'Istituto in tema di :
a) orari di lavoro di cui all'art. 55;
b) orari di sportello applicati dall'Istituto;
c) spostamenti di orario di cui all'art. 56;
d) orari di lavoro speciali (orari articolati per esigenze tecniche dal martedì al sabato; sportelli aperti presso mercati, uffici pubblici, manifestazioni temporanee, posti di confine o posti doganali; stazioni marittime, aeree o autostradali; sportelli cambio; sportelli aperti nei centri ove - per autorizzazione delle autorità competenti - vige un particolare regime di orario domenicale; sportelli speciali distaccati);
e) lavoro straordinario ( art. 69, terzo comma)
- comunicazione mensile del numero complessivo delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'ambito di ogni singolo ufficio, servizio o dipendenza,specificando il numero dei lavoratori che hanno effettuato dette prestazioni;
f) Corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento non selettivi (art. 137, sesto comma):
- tempi e modalità di effettuazione dei corsi di cui all'art. 137, primo comma;
g) innovazioni tecnologiche ed importanti ristrutturazioni aziendali (art. 138):
- innovazioni tecnologiche e/o rilevanti processi di ristrutturazione aziendale che incidano, riduttivamente, sul complessivo livello occupazionale in atto del personale dell'Istituto ovvero sulle caratteristiche professionali di significative aliquote di personale (es. mobilità e destinazione ad altre mansioni) e che, comunque, riguardino, anche in tempi programmati, almeno un intero servizio o dipendenza;
h) assunzione e destinazione del personale (art.19, quinto comma):
- numero dei dipendenti tempo per tempo assunti e loro specifica destinazione (ad esempio, dipendenza o servizio);
i) assunzione del personale senza pubblico concorso (art. 20, ultimo comma):
l) personale a tempo determinato (art. 32, secondo comma);
- assunzione e cessazione del personale assunto con contratto a tempo determinato (art.31, secondo comma);
m) processi di riorganizzazione, fusione, concentrazione, scorporo, decentramento ( art. 145 primo comma);
n) informativa sul tema delle pari opportunità (art. 144).

Capitolo XVII
Norme di attuazione e transitorie
Art. 151 (Contrattazione integrativa)

Ai fini di conservare al presente contratto lo scopo principale di costituire una regolamentazione uniforme e inscindibile del rapporto di lavoro dell'intera categoria, fermo quant'altro previsto nel presente articolo, in sede aziendale non si ripropongono le materie definite nel contratto nazionale.
La contrattazione integrativa aziendale, potrà essere avviata dal 20 aprile 1991.
I contratti integrativi aziendali devono comprendere soltanto la regolamentazione della materia ad essi espressamente demandata dal presente contratto; la medesima regola vale per i contratti complementari. Solo in via eccezionale, detti contratti integrativi potranno contemplare materia non regolamentata, o diversamente disciplinata dal presente contratto a condizione che tale regolamentazione sia già contenuta nei contratti integrativi medesimi.
Nei contratti integrativi aziendali si procederà, inoltre, alla definizione dei criteri per determinare il premio annuale di produttività secondo quanto indicato in appresso.
Nel caso di rivendicazione aziendali che diano luogo a notevoli divergenze, l'Acri può intervenire, richiedere l'esame in sede nazionale alla controparte e , eventualmente, l'intervento del Ministro del lavoro.
É esclusa dalla contrattazione integrativa aziendale la modificazione delle materie - anche se già disciplinate dai contratti integrativi aziendali in vigore al 31 dicembre 1975 - per le quali la relativa regolamentazione è stata trasferita, o comunque inserita, nel CCNL ([…] corsi di addestramento; corsi di qualificazione e formazione professionale fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 137 sesto comma; trasferimenti, rotazioni;informazioni sulle innovazioni tecnologiche) indipendentemente dal fatto che laddove previsto, siano state esercitate o meno le opzioni previste dal CCNL 22 luglio 1976 per il mantenimento delle normative aziendali ovvero la revoca dell'opzione stessa secondo quanto previsto dall'art. 82 penultimo e terz'ultimo comma del presente CCNL.

Art. 153
In sede aziendale potranno venir proposte da parte dell'Azienda interessata intese:
a) per acquisire ulteriori opportunità aziendali aggiuntive rispetto a quelle stabilite nel presente contratto (nuove flessibilità di utilizzo del personale);
b) per la rimozione di normative obsolete per adeguarle agli standards di settore.
L'acquisizione di tali obiettivi verrà compensata, laddove previste, con l'indennità già stabilita a livello nazionale; laddove non previsto varrà quanto le stesse parti aziendali riterranno di concordare nelle singole circostanze.
Prima di dar luogo ai relativi incontri; l'azienda interessata provvederà ad informare, tramite raccomandata a.r., le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti il presente contratto e, per conoscenza, l' Acri.
Nei casi di cui alla lett. a) che precede, l'informativa va data con preavviso di almeno 15 giorni.
Nei casi di cui alla lett. b) che precede, gli incontri aziendali potranno aver luogo trascorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta informativa da parte delle organizzazioni nazionali di cui al comma precedente. Ove le predette organizzazioni nazionali ritengano di formulare, entro il termine predetto,proprie apposito incontro in sede nazionale fra le parti aziendali, con l'assistenza di dette organizzazioni nazionali e dell'Acri, per una preliminare valutazione dell'argomento.

Appendice
Atti criminosi di terzi
Con riferimento alle vive istanze manifestate in argomento dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, l' Acri raccomanda agli Istituti di voler sovvenire (se del caso anche in forma assicurativa) i lavoratori dipendenti - che vi si trovino maggiormente esposti in ragione delle mansioni esplicate - dalle conseguenze di eventuali attività criminose svolte da terzi nei confronti dell'Istituto datore di lavoro.
Corsi
A conclusione della stipula del presente CCNL, l' Acri, in relazione alle iniziative centralizzate dalla stessa organizzate in materia di corsi, si incontrerà, a richiesta della OO.SS. firmatarie del contratto medesimo, con rappresentanti delle stesse OO.SS. per illustrare i criteri informatori di tali iniziative.

Tabelle trattamento economico
Tabella F)

Indennità per lavori svolti in locali sotterranei Dal 1 gennaio 1990
(per 12 mensilità) £. 75.000

Misure della indennità di rischio (per 12 mensilità) Dal 1 maggio 1990
a) Addetti agli sportelli contanti 204.600 153.400
b) Addetti allo sportello che effettuano esborsi e/o introiti di valori 204.600 153.400
c) Addetti agli sportelli non contanti 145.800 109.300
d) Altri cassieri 103.800 77.800
e) Addetti agli sportelli per l'incasso degli effetti bollette e similari 101.000 75.700
f) Addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere 89.000 66.700
g) Personale subalterno che ha maneggio di valore o contante non esplicabile allo sportello 58.800 44.000
Personale subalterno adibito agli sportelli per l'incasso degli effetti, bollette e similari nei limiti di quattro giorni al mese £. 14.100.
Nei casi in cui alle lettere a), b), c), e) ed f), qualora vi sia una addizione allo sportello di durata superiore alle cinque ore, le relative misure mensili della indennità di rischio devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo del 20%: qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere maggiorate di un ulteriore 14%.
Impiegati addetti alla stanza di compensazione ( di cui al punto dell'art. del CCNL) che svolgano, oltre alle mansioni inerenti il servizio della stanza di compensazione, anche mansioni di maneggio di contanti o valori non esplicabile allo sportello, £. 78.500 mensili per i centri di 1a categoria e £. 58.800 mensili per i centri di 2a categoria.
Gli importi dell'indennità di rischio eventualmente previsti in misura fissa dai contratti integrativi aziendali per il personale incaricato dei servizi di cassa e del pegno, ivi compresi quelli prestati in via saltuaria o giornalieri ed in atto al 31 dicembre 1988 sono aumentati, a far tempo dal 1 maggio 1990, dell'11,8%.
Gli importi anzidetti dovranno inoltre essere proporzionalmente aumentati fino ad un massimo del 20% qualora vi sia una adibizione allo sportello di durata superiore a 6 ore, gli importi stessi devono essere maggiorati di un ulteriore 14%.