Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 29 febbraio 1952
Validità: campagna 1952
Parti: Associazione Provinciale Agricoltori, Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti-Cisl, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Camera Confederale del Lavoro, Federbraccianti Provinciale, Cisl Terra Provinciale, Cisl Braccianti Provinciale, Uil Terra Provinciale
Settori: Agroindustriale, Lavorazione risone, Bologna

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 3. - Tariffe orarie.
Art. 4. - Rivedibilità del prezzo convenzionale.
Art. 5. - Vitto.
Art. 6. - Capisquadra.
Art. 7. - Pronto soccorso.
Art. 8. - Disposizioni transitorie.

Contratto collettivo per gli addetti alle operazioni di taglio e condizionatura del risone della provincia di Bologna, 29 febbraio 1952

Addì 29 febbraio 1952, tra l’Associazione Provinciale Agricoltori; l’Associazione Provinciale Coltivatori Diretti; la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti della Cisl; la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti; e la Camera Confederale del Lavoro; la Federbraccianti Provinciale; la Cisl Terra Provinciale; la Cisl Braccianti Provinciale; la Uil Terra Provinciale; si conviene e si stipula il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per gli addetti alle operazioni di taglio e condizionatura del risone in provincia di Bologna, campagna 1952:

Art. 1. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro per il taglio e la condizionatura del risone sarà di 6 (sei) ore giornaliere, eccezione fatta per la trebbiatura per la quale l’orario normale sarà di 7 ore giornaliere.
Per i lavori di trebbiatura, in caso di necessità produttiva, è consentita un’ora di lavoro straordinario con la maggiorazione del 15 % sulla tariffa oraria normale esclusa l’indennità di mensa.

Art. 2. - Lavoro straordinario e festivo.
In caso di necessità determinate da ragioni di carattere tecnico produttivo è ammessa un’ora di lavoro straordinario retribuita con la maggiorazione del 30 % sulla tariffa oraria normale, esclusa l’indennità di mensa.
[…]

Art. 5. - Vitto.
Lo aziende risicole provvederanno, in linea di massima, ad allestire la mensa e, in questo caso, se ne assumeranno tutti gli oneri relativi.
[…]

Art. 6. - Capisquadra.
Nel seno di ogni squadra i lavoratori potranno eleggersi un capo-squadra il quale, pur lavorando, avrà il compito di trattare con il datore di lavoro le questioni inerenti la propria squadra ed indirizzare il lavoro secondo le buone regole, in base alle direttive del datore di lavoro.
[…]

Art. 7. - Pronto soccorso.
Ogni azienda dovrà disporre sul luogo di lavoro di una cassetta di pronto soccorso con la necessaria dotazione di materiali farmaceutici per i casi di urgenza.

Art. 8. - Disposizioni transitorie.
Le parti contraenti si impegnano di osservare e di fare osservare dai propri rappresentanti tutte le norme sancite nel presente contratto collettivo.