Tipologia: Patto collettivo provinciale
Data firma: 31 ottobre 1953
Validità: 11.11.1952 - 10.11.1954
Parti: Federazione Provinciale delle Associazioni dei Produttori Agricoli di Forlì e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli-Confederterra provinciale, Fisba-Cisl/Cisl-Terra, Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti-Uil/Uil-Terra
Settori: Agroindustriale, Salariati, Forlì

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdetta.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - Categorie e mansioni.
Art. 8. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Art. 10. - Periodo di prova.
Art. 11. - Ammissione al lavoro e tutela della donna e dei ragazzi.
Art. 12. - Orario di lavoro.
Art. 13. - Carico di bestiame.
Art. 14. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Giorni festivi.
Art. 17. - Retribuzione.
Salari in denaro
Generi in natura
Art. 18. - Compensi speciali.
Art. 19. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Diarie.
Art. 22. - Malattia e infortuni.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Art. 25. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 26. - Tutela della maternità.
Art. 27. - Permessi straordinari.
Art. 28. - Trapasso di azienda.
Art. 29. - Rapporti di lavoro.
Art. 30. - Indennità di anzianità.
Art. 31. - Controversie individuali.
Art. 32. - Controversie collettive.
Art. 33. - Condizioni di miglior favore.
Art. 34. - Durata del patto.
Norme aggiuntive.

Patto collettivo per i salariati fissi dell’agricoltura della provincia di Forlì, 31 ottobre 1953

Addì 31 ottobre 1953, nella sede della Federazione Provinciale delle Associazioni dei Produttori Agricoli in Forlì, piazza Saffi, n. 9; tra la Federazione Provinciale delle Associazioni dei Produttori Agricoli di Forlì […] e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli […], assistito dal […] Segretario della Confederterra provinciale, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli e Maestranze Specializzate (Fisba) aderente alla Cisl […], assistito dal […] Segretario provinciale della Cisl-Terra, il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti aderenti all’Uil […], assistiti dal […] Segretario provinciale dell’Uil-Terra, viene stipulato, in applicazione del Contratto nazionale della categoria del 31 luglio 1951, il presente patto collettivo provinciale di lavoro per i salariati fissi dell’agricoltura da valere in tutto il territorio della Provincia a partire dall’11 novembre 1952.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente patto provinciale fissa le norme essenziali e di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricoli ed i salariati fissi.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Sono lavoratori salariati fissi quelli che sono assunti e vincolati con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, che prestano la loro opera continuativa presso la stessa azienda agricola e che sono retribuiti a salario mensile.

Art. 6. -Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché non importino una diminuzione della retribuzione, rispetto alla precedente qualifica.
[…]

Art. 7. - Categorie e mansioni.
I lavoratori salariati fissi sono: il boaro, il porcaro, il pecoraio, il capo d’opera e capo squadra, il fatutto o garzone d’azienda, il salariato specializzato addetto agli orti ed ai frutteti, l’addetto ai magazzini, il salariato non addetto alle culture, quali il meccanico-trattorista e il guardiaboschi.
Boaro:
а) per boaro si intende quel lavoratore addetto prevalentemente ai lavori di stalla, governo del bestiame, mungitura ecc.; sarà adibito ad altri lavori di campagna ed a trasporti compatibilmente con le mansioni specificate;
b) il boaro addetto esclusivamente alle stazioni di monta pubblica provvede alla cura ed al governo dei tori affidati alla sua custodia, nonché a tutti i lavori attinenti ai servizi di monta secondo quanto è prescritto dal proprietario dell’azienda e dai regolamenti in vigore.
Il boaro di cui alle lettere a) b) ha la responsabilità della custodia dei bestiame bovino ad esso affidato.
Pecoraio:
Per pecoraio si intende quel lavoratore addetto ai lavori di pascolo, cura, governo, mungitura, tosatura, ecc., delle pecore ed alla trasformazione del latte dei greggi allevati nell’azienda agraria.
Il pecoraio ha la responsabilità della custodia del gregge ad esso affidato.
Porcaro:
Per porcaro si intende quel lavoratore addetto prevalentemente ai lavori inerenti agli allevamenti dei maiali. Il porcaro ha la responsabilità della custodia dei maiali ad esso affidati.
Capo d’opera e capo squadra:
Per capo squadra e capo d’opera si intende quel lavoratore manuale che, addetto alla guida della squadra di lavoratori nella zona di lavoro, partecipa all’esecuzione del lavoro stesso prestando la sua opera manualmente.
L’azienda può anche esonerarlo dal lavoro manuale per destinarlo alla temporanea sorveglianza della squadra o di più squadre per il buon andamento del lavoro aziendale.
Fatutto o garzone di azienda:
Per fatutto o garzone d’azienda si intende quel lavoratore che può venire adibito a lavori vari, inerenti all’azienda agraria, compresi quelli della stalla, del magazzino e cantina quando siano di limitata entità; inoltre può essere adibito alla sorveglianza delle raccolte, alle pesate, ecc.
Salariato specializzato addetto agli orti ed ai frutteti:
Per salariato specializzato addetto agli orti ed ai frutteti si intende quel lavoratore che esegue tutte le operazioni e coltivazioni dei frutteti e degli orti, compie le operazioni di innesto e di potatura tanto verde che secca, sorveglia ed esegue le operazioni di raccolta e di cernitura dei prodotti.
Addetto alla cantina:
Per addetto alla cantina si intende quel lavoratore addetto a tutti i lavori di carattere manuale attinenti alla preparazione e conservazione dei vini.
Addetto al magazzino:
Per addetto al magazzino s’intende quel lavoratore addetto a tutti i lavori di carattere manuale attinenti al carico e scarico dei prodotti e della loro conservazione.
Salariati non addetti alle colture:
Per salariati non addetti alle colture si intendono: il meccanico trattorista e il guardiaboschi, nell’ambito della loro competenza professionale, esercitando la propria attività al servizio dell’azienda secondo le disposizioni impartite dal datore di lavoro, il primo per la riparazione, manutenzione, conduzione delle macchine, attrezzi, nonché per la guida del trattore; il secondo per la sorveglianza della conservazione dei boschi della azienda.

Art. 9. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro a cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati su libretto sindacale con le indicazioni dello stato d’uso. Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto dalle sue spettanze.

Art. 11. - Ammissione al lavoro e tutela della donna e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela della donna e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 12. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro normale non potrà eccedere le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali salvo il periodo di più intenso lavoro in cui potrà essere maggiorato di un’ora.
La durata dell’orario di lavoro dei salariati, esclusi gli addetti al bestiame, nei vari mesi dell’anno è stabilita nel modo seguente:
dicembre, gennaio, febbraio: ore 7; marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre: ore 8; giugno, luglio, agosto: ore 9.
L’orario per il lavoro di stalla a carico completo di bestiame sarà comunque di 8 ore in tutti i mesi.
Qualora il salariato fisso non abbia carico completo di bestiame e non venga adibito a lavori di stalla e quindi presti lavoro nell’azienda, sarà tenuto a lavorare comunque fino alla concorrenza delle ore sopra stabilite.

Art. 13. - Carico di bestiame.
Il numero massimo dei capi di bestiame affidato ai salariati fissi è il seguente:
Boaro: lattifere n. 10; oppure da lavoro n. 14; oppure da allevamento n 18, fino a 22 mesi di età (considerato che 4 di questi capi corrispondono a 3 adulti).
Stazione di monta: tori adulti n. 3, d’allevamento n. 3.
Pecoraio: pecore n. 90.
Porcaro: scrofe n. 7; oppure magroni n. 60; oppure suini da ingrasso n. 40.
Per i capi eventualmente in più sarà pattuito un equo compenso proporzionato all’entità della retribuzione normale.

Art. 14. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario previsto dall’art. 12;
b) lavoro notturno quello eseguito dà un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi di cui all’art. 16.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
[…]

Art. 15. - Riposo settimanale.
Ai lavoratori salariati fissi è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica. Quando però per esigenze tecniche dell’azienda ciò non fosse possibile, il salariato dovrà eseguire anche nei giorno di riposo i lavori strettamente necessari alla cura del bestiame che ha in consegna.
Ai salariati che non possono fruire dell’intero riposo settimanale verrà corrisposto un compenso annuo pari a giornate n. 46 a forfait, retribuite a salario pieno (salario in danaro e generi in natura) maggiorate del 25 per cento.

Art. 17. - Retribuzione.
Generi in natura

[…]
Il salariato fisso ha diritto, per sè e famiglia, all'uso gratuito di una casa di abitazione con orto, pollaio e porcile.
Il salariato è responsabile della conservazione della casa ed immessi.
[…]

Art. 22. - Malattia e infortuni.
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 23. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di 8 giorni di ferie, e in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.
Il datore di lavoro, nello stabilire l’epoca di godimento delle ferie
I dipendenti, deve tener conto compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei salariati fissi.

Art. 24. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché il versamento del relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni di legge vigenti.

Art. 26. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 32. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e l’interpretazione del presente contratto collettivo debbono essere esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.