Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 1° giugno 1960
Validità: 11.11.1959 - 10.11.1961
Parti: Federazione Provinciale tra le Associazioni dei Produttori Agricoli di Forlì, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Forlì e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli di Forlì-Confederterra Provinciale, Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti-Uil/Uil-Terra, Fisba-Cisl/Cisl-Terra
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Forlì

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione della qualifica.
Art. 3. - Assunzioni.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro a cottimo.
Art. 7. - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
Art. 8. - Lavori in acquitrino.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Retribuzione.
Art. 11. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e per sesso.
Art. 12. - Attrezzi di lavoro.
Art. 13. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Art. 14. - Tutela della maternità.
Art. 15. - Rapporti di lavoro.
Art. 16. - Controversie individuali.
Art. 17. - Controversie collettive.
Art. 18. - Condizioni di miglior favore.
Art. 19. - Durata del patto.
Tariffario

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Forlì, 1° giugno 1960

Addì 1 giugno 1960 nella sede della Federazione Provinciale tra le Associazioni dei Produttori Agricoli in Forlì, Piazza Saffi n. 9, tra la Federazione Provinciale tra le Associazioni dei Produttori Agricoli di Forlì […] la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Forlì […] e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli di Forlì […], assistito da […] Confederterra Provinciale, il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti aderente alla Uil […], assistito da […] Segreteria provinciale della Uil-Terra, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli e Maestranze specializzate (Fisba) aderente alla Cisl […], assistito dal […] segretario provinciale della Cisl-Terra; viene stipulato, in applicazione del Patto nazionale della categoria del 15 febbraio 1957, il presente contratto collettivo provinciale per i braccianti agricoli avventizi da valere in tutto il territorio della provincia a partire dal 1° giugno 1960.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto collettivo regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole e i braccianti agricoli avventizi della Provincia.

Art. 2. - Definizione della qualifica.
Per i braccianti agricoli avventizi si intendono quei lavoratori agricoli di ambo i sessi, adibiti ai lavori presso le aziende agricoli retribuiti a paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.
I braccianti agricoli avventizi si classificano in base all’età e al sesso a seconda delle mansioni da essi esplicate.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.
Non è ammessa l’assunzione dei ragazzi che non abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro normale non potrà eccedere le 8 ore giornaliere, salvo il solo periodo di lavori più intensi in cui potrà essere maggiorato di un’ora.
L’orario normale viene stabilito nel modo seguente:
per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre ore 8;
per i mesi di gennaio, febbraio, novembre, dicembre ore 7.
Per i lavori stagionali: fienagione, mietitura, trebbiatura, vendemmia, raccolta frutta e ortaggi (per questi ultimi limitatamente al periodo 1° giugno - 15 agosto) l’orario normale sarà di 9 ore.
L’orario, come da consuetudine, inizia e finisce nel posto di lavoro.

Art. 6. - Lavoro a cottimo.
I lavori a cottimo sono consentiti solo nel caso di carenza di mano d’opera e dovranno essere notificati alle organizzazioni contraenti.
[…]
La forma di lavoro a cottimo non altera la figura del prestatore d’opera.

Art. 7. - Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
Si considera:
a) Lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro di cui all’art. 5.
b) Lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba.
c) Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 9, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario dovrà essere eseguito solo nei casi di assoluta necessità per non pregiudicare il buon esito dei raccolti, e non potrà superare le due ore giornaliere.
[…]

Art. 8. - Lavori in acquitrino.
Per i lavori in acquitrino, la retribuzione sarà maggiorata del 30 per cento.

Art. 12. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.

Art. 13. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, l’indennità di disoccupazione valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 14. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le norme di legge.

Art. 15. - Rapporti di lavoro.
I lavoratori, per quanto si attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le inadempienze del lavoratore alle disposizioni ricevute, l’ubriachezza in servizio, il fumare quando può essere pericoloso, dovranno essere scrupolosamente evitati.
I casi di infrazione disciplinare saranno denunciati, dalla parte lesa, alla propria organizzazione sindacale affinché, con la organizzazione sindacale dell’altra parte, vengono stabilite le sanzioni e le misure di queste.

Art. 17. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presene contratto collettivo saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.