Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 settembre 2003, n. 16625 - Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali - Revisione delle rendite






REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA


sul ricorso proposto da:
FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CITTÀ DELLA PIEVE 19, presso lo studio dell'avvocato ROMILDA BOTTIGLIERI MARTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MARTINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4774-00 del Tribunale di PALERMO, depositata il 14-03-01 R.G.N. 926-94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18-09-03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato CORBO;
udito l'Avvocato MARTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.






Fatto



Il Pretore di Palermo ha rigettato la domanda proposta da S.C. di revisione della rendita per aggravamento, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio medico legale espletata, che non aveva ritenuto sussistente alcun aggravamento dei postumi di un infortunio sul lavoro avvenuto il 27 aprile 1979 e per il quale le Ferrovie dello Stato, quale istituto assicuratore, avevano costituito una rendita il 10.7.1981, nella misura, da ultimo, a seguito di revisione, dell'8%.

Su appello dello S., il Tribunale di Palermo, con sentenza 28 settembre 2000-14 marzo 2001, in riforma della sentenza pretorile, ha condannato la Ferrovie dello Stato s.p.a. a corrispondergli una rendita corrispondente ad una inabilità permanente parziale del 20%, per aggravamento dei postumi, rilevati nel corso della ctu di 2 grado, espletata nell'anno 1998.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Ferrovie dello Stato s.p.a., con tre motivi.

L'intimato si è costituito con controricorso, resistendo.


Diritto


Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 83 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), in quanto l'infortunio sul lavoro è avvenuto il 27 aprile 1979, e pertanto il decennio di stabilizzazione dei postumi era ampiamente decorso alla data del 1998 in cui il ctu di 2 grado ha rilevato l'aggravamento dal 18 al 20% dei postumi.

Con il secondo motivo la società ricorrente si duole che il ctu abbia esaminato l'aggravamento avvenuto nel 1998, mentre avrebbe dovuto esaminare lo stato sanitario al momento della proposizione della domanda, al 12.5.1992.

Con il terzo motivo propone, in via condizionata, la questione di legittimazione passiva in favore dell'Inail, in quanto evento non definito al 31.12.1995.

I tre motivi vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione.

La possibilità di rivedere nel tempo la misura della rendita accordata discende direttamente dall'art. 38, 2 comma, Cost. e dalla coerente funzione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Non assolverebbe infatti alla sua funzione di provvedere mezzi adeguati alle esigenze di vita una rendita che, in rapporto alle condizioni fisiologiche dell'infortunato, che possono mutare nel tempo in meglio o in peggio, fosse divenuta sperequata, in più o in meno, rispetto a tali esigenze. In particolare la revisione è coerente con il sistema di indennizzo in rendita, che a sua volta è quello che meglio realizza il precetto dell'art. 38. Ciò non significa che la revisione della rendita possa essere chiesta in qualsiasi tempo, indefinitivamente.

Tale possibilità va contemperata con l'opposto principio di stabilizzazione dei postumi, per il quale si presume che dopo un certo tempo gli esiti dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale siano stabilizzati.

Tale ultimo principio è espresso dagli artt. 83 e 137 t.u. 1124, rispettivamente per la rendita da infortuni e quella da malattie professionali, sicché, decorso il rispettivo termine, vi è una presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi, e non può essere ammessa prova dell'aggravamento successivo allo spirare di tali termini.

Nella presente causa, trattandosi di postumi da infortuni sul lavoro, interessa il termine decennale stabilito dall'art. 83 t.u..

Circa la natura di tale termine, costituisce giurisprudenza assolutamente consolidata che esso non è di prescrizione, e neppure di decadenza, ma serve semplicemente a delimitare l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, che fa sorgere il diritto alla revisione (tra le più recenti: Cass. 5 maggio 1994 n. 7274; Cass. 29 marzo 1995 n. 3737; Cass. 24 luglio 2001 n. 10030; Cass. 29 settembre 2000 n. 12915; Cass. 18 novembre 2000 n. 14941; Cass. 25 novembre 2000 n. 15223).

Anche le scansioni temporali interne, di cui ai commi 6 e 7 degli artt. 83 e 137 hanno identica funzione, sicché solo allo scadere del termine complessivo di dieci o quindici anni può porsi un problema di prescrizione o di decadenza (Cass. 23 dicembre 1988 n. 7060). Ne consegue che è ammessa la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, sempreché però il lamentato aggravamento si sia verificato entra il decennio dalla costituzione della rendita.

Il termine decennale (e quello quindicinale per le malattie professionali) hanno dunque natura dilatoria (Cass. 15223-2000 cit.), perché la revisione deve potere essere disposta o richiesta dopo che sia interamente compiuto il periodo di osservazione, il che è una conseguenza necessaria della natura di tale periodo, che deve essere usufruito per intero.

Decorso dunque il periodo di consolidamento, l'assicurato o l'istituto assicuratore hanno un termine nel quale disporre o chiedere la revisione.

Anche sulla natura e sulla durata di tale termine la giurisprudenza di legittimità ha raggiunto una posizione ferma.

Già da quanto esposto sulla natura dilatoria del termine decennale o quindicennale consegue che in tale periodo non possono correre termini di prescrizione, e non può quindi trovare applicazione l'art. 112 1 comma t.u..

Poiché l'art. 137 ultimo comma t.u. dispone che la domanda di revisione di una rendita da malattia professionale deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni dalla cessazione della inabilità temporanea, è evidente che l'assicurato è soggetto ad un termine di decadenza, ed unicamente a questo (Cass. 18 novembre 2000 n. 14941; orientamento confermato recentemente da questa Corte a Sezioni Unite). Il principio costituzionale di eguaglianza comporta che identico termine, di identica natura decadenziale, sia posto all'istituto assicuratore (giur. da ultimo citata). Analoghe ragioni, di carattere sistematico, comportano che identico principio deve essere applicato anche per la domanda di revisione di una rendita da infortuni sul lavoro.

Infine, per quanto riguarda il dies a quo per la decorrenza del decennio, da ultimo è prevalsa la tesi che esso decorra dalla costituzione della rendita, e non dalla maturazione del diritto (Cass. 10030-2001 cit.).

Applicando gli esposti principi al caso in esame, avremo: 10 luglio 1981 costituzione della rendita, 9 luglio 1991 scadenza del decennio di osservazione, 9 luglio 1992 scadenza del termine di decadenza per la proposizione della domanda; poiché questa è stata proposta il 12.5.1992, è tempestiva, e rende ammissibile l'esame della domanda nel merito; nessun'altro ruolo svolge quest'ultima data, e pertanto è infondato il secondo motivo di ricorso. E poiché la sentenza impugnata non ha accertato se l'aggravamento (del 2%) sia avvenuto entro il termine del 9 luglio 1991 (la ctu è stata svolta nell'anno 1998), va cassata con rinvio ad altro giudice del merito per l'accertamento di tale circostanza di fatto.

Quanto alla pretesa legittimazione passiva dell'Inail, oggetto del terzo motivo di ricorso, essa si basa sull'art. 2, commi 13 e 14, D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, in L. 28 novembre 1996, n. 608, il quale ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 1996 il personale ferroviario in attività di servizio (alla cui tutela infortunistica provvedeva precedentemente lo stesso datore di lavoro, prima azienda autonoma FS, poi ente pubblico economico, in forza dell'art. 127 t.u. 1124), è assicurato rispettivamente all'INAIL o all'IPSEMA (per il personale navigante) secondo la normativa vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. è tenuto al versamento dei relativi premi in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 30 marzo 1994.

Dalla medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data.

Tali norme vanno interpretate, tenuto conto anche del D.M. 26 gennaio 1996 relativo alla determinazione della misura e delle modalità di versamento della riserva matematica a carico della società Ferrovie dello Stato) nel senso che: a) per gli eventi verificatisi dopo la data suindicata l'I.N.A.I.L. è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, in quanto evidentemente decorrenti da epoca successiva; b) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data e definiti entro il medesimo termine, le prestazioni a carico dell'I.N.A.I.L. sono esclusivamente quelle decorrenti dalla data stessa, in quanto le prestazioni relative al periodo precedente sono state o avrebbero dovuto essere già state corrisposte dalle Ferrovie dello Stato; c) per gli eventi verificatisi prima della suddetta data ma non ancora definiti al 31 dicembre 1995 l'istituto assicuratore medesimo è tenuto a corrispondere tutte le prestazioni, senza alcuna distinzione tra ratei imputabili a periodi precedenti o successivi alla suddetta data, in quanto in mancanza di definizione le Ferrovie dello Stato non hanno corrisposto e non potevano corrispondere alcunché (Cass. 13 giugno 2001 n. 7994; Cass. 30 maggio 2001 n. 7358; Cass. 23 ottobre 2000 n. 13948).

Per evento definito si intende quello liquidato per il quale siano scaduti i termini di prescrizione.

Da tale piano sostanziale va tenuto distinto quello processuale, sul quale il trasferimento all'I.N.A.I.L. o all'I.P.S.E.M.A. (a seconda che si tratti di personale ferroviario o navigante) della titolarità dei rapporti aventi per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti della società Ferrovie dello Stato non incide nei giudizi in corso, in relazione ad eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e ancora non definiti entro tale data, sulla preesistente legittimazione processuale della suddetta società, dovendosi ritenere realizzata una ipotesi di successione "ex lege" nel diritto controverso analoga a quella prevista dall'art. 111 c.p.c., implicante la prosecuzione del processo tra le parti originarie, salva la possibilità dell'intervento in causa dell'I.N.A.I.L. o dell'I.P.S.E.M.A. (Cass. 17 agosto 2000 n. 10916; Cass. 9 marzo 1999 n. 2030).

Il ricorso va pertanto accolto nei termini sopra precisati, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Caltanissetta, la quale deciderà la causa attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati; essa provvederà altresì alle spese del presente giudizio.





P.Q.M.


accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 18 settembre 2003.