Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 7 giugno 1957
Validità: 11.11.1956 - 10.11.1957
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori di Padova, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Padova e Liberterra, Provinciale di Padova-Cisl, Federbraccianti Provinciale di Padova, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Agroindustriale, Lavoratori agricoli semifissi, Padova

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizioni e mansioni del semifisso, accordato ed obbligato.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdette.
Art. 6. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 7. - Attrezzi di lavoro.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Giorni festivi.
Art. 12. - Retribuzioni.
Art. 13. - Interruzione dei lavoro - Recupero.
Art. 14. - Periodo di prova.
Art. 15. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 16. - Trapasso di azienda.
Art. 17. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 18. - Malattia e infortunio.
Art. 19. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 20. - Permesso straordinario in occasione di matrimonio.
Art. 21. - Ferie retribuite.
Art. 22. - Gratifica natalizia.
Art. 23. - Norme disciplinari.
Art. 24. - Liquidazione indennità.
Art. 25. - Indennità di anzianità.
Art. 26. - Controversie individuali.
Art. 27. - Controversie collettive.
Art. 28. - Decorrenza e durata.
Dichiarazione a verbale (di tutte le parti stipulanti)

Contratto collettivo per i lavoratori agricoli semifissi della provincia di Padova, 12 novembre 1956

Addì 12 novembre 1956, in Padova, nella sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione; tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Padova […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Padova […] e la Liberterra, Provinciale di Padova […], assistito da […] Cisl, la Federbraccianti Provinciale di Padova […], l'Unione Italiana del Lavoro […], viene stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro da valere per i lavoratori semifissi della provincia di Padova.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro disciplina il rapporto di lavoro per i lavoratori semifissi dell’Agricoltura.

Art. 2. - Definizioni e mansioni del semifisso, accordato ed obbligato.
Sono accordati ed obbligati quei lavoratori dai 18 ai 65 anni di età ai quali viene garantito dal datore di lavoro un numero di giornate lavorative da compiersi nel periodo di una annata agraria (11 novembre - 10 novembre) o di una frazione di essa, saltuariamente, secondo i bisogni dell’azienda. Del pari il lavoratore garantisce la sua prestazione quando venga richiesta.
(Vedi dichiarazione a verbale).
La qualifica di accordato o di obbligato dovrà risultare dal contratto individuale.
Gli accordati hanno il lavoro assicurato per un minimo di 230 giornate lavorative all’anno e sono adibiti a tutti i lavori agricoli dell’azienda ordinati dal conduttore, esclusi il governo e la custodia del bestiame.
Gli obbligati hanno il lavoro assicurato per tutte le giornate lavorative occorrenti alla azienda durante il corso dell’annata agraria
Spetta agli obbligati la esecuzione di tutti i lavori agricoli ricorrenti nell’ambito dell’azienda ma non possono essere adibiti al governo ed alla custodia del bestiame.
I lavori accordati ed obbligati sono retribuiti con paga giornaliera da corrispondersi settimanalmente.

Art. 7. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore semifisso si presenterà al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, degli utensili ed in genere di quanto gli viene consegnato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili.

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le quarantotto settimanali.
L’orario normale di lavoro nei vari mesi dell’anno è fissato come segue:
dicembre e gennaio, ore 6;
novembre e febbraio, ore 7;
tutti gli altri mesi, ore 8.
Nei mesi di maggio, giugno e luglio l’orario normale di lavoro potrà essere, a richiesta del datore di lavoro, protratto a nove ore.

Art. 9. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
а) Si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orarlo normale di lavoro.
b) Lavoro notturno quello eseguito e compreso da un’ora dopo l’Ave Maria fino all’alba.
c) Lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 11.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
[…]

Art. 10. - Riposo settimanale.
Ai lavoratori semifissi che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole, è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Art. 12. - Retribuzioni.
[…]
In natura (per anno).
Casa di abitazione proporzionata ai bisogni igienici e morali della famiglia in rapporto al numero dei suoi componenti.
I locali dovranno essere salubri ed imbiancati ad ogni cambio di famiglia.
[…]
Oppure
[…]
In natura (per anno).
Casa di abitazione proporzionata ai bisogni igienici e morali della famiglia in rapporto al numero dei suoi componenti. I locali dovranno essere salubri ed imbiancati ad ogni cambio di famiglia.
[…]

Art. 13. - Interruzione dei lavoro - Recupero.
Il recupero delle ore perdute per intemperie o causa di forza maggiore, dovrà essere effettuato entro i setti giorni successivi alla avvenuta sospensione del lavoro.

Art. 17. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 18. - Malattia e infortunio.
[…]
In caso di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente
Il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 19. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, per le malattie, per gli assegni familiari e nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.
La materia riguardante la tutela della maternità, non viene inclusa nel contratto perché regolata dalla legge.

Art. 21. - Ferie retribuite.
Ai lavoratori semifissi che abbiano compiuto un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, spetta, a decorrere dal giorno dell’assunzione, un periodo di ferie annuali retribuite di giorni 6.
[…]

Art. 23. - Norme disciplinari.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, e tali da assicurare l’ordine e la disciplina dell’azienda.
I lavoratori dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con una multa fino ad un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:
а) chi senza giustificato motivo, si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
[…]
2) con la sospensione del lavoro per una giornata nei casi di recidiva o di maggiore gravità nelle mancanze di cui al par. 1.
3) col licenziamento immediato senza preavviso e indennità nei seguenti casi:
а) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o un suo rappresentante nell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
[…]
d) condanne penali per reati comuni, inoltre risse in azienda o per motivi inerenti al rapporto di lavoro;
e) recidiva nelle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste al par. 2.

Art. 27. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per la applicazione e l’interpretazione del presente contratto, saranno esaminale dalle Associazioni sindacali firmatarie per il sollecito amichevole componimento.