Tipologia: CNLG
Data firma: 30 luglio 1991
Validità: 01.01.1991 - 31.12.1994
Parti: Fieg e Fnsi
Settori: Poligrafici e spettacolo, Giornalisti
Fonte: CNEL

Sommario:

 Materia del contratto
Art. 1
   Dichiarazione a verbale
Art. 2
Contratti a termine
Art. 3
Assunzione - Periodo di prova - Situazione occupazionale
Art. 4
Assunzione - Periodo di prova
   Norma particolare
Situazione occupazionale
   Nota a verbale
Processi sinergici - cessazione di attività e riduzione di organici
Occupazione
Art. 5
Poteri del direttore
Art. 6
Orario di lavoro - Settimana corta - Orario di chiusura
Art. 7
Orario di chiusura
   Nota a verbale
Rapporti plurimi
Art. 8
Modifiche, cessione e pubblicazione di articoli
Art. 9
Retribuzione
Art. 10
   Nota a verbale
Qualifiche e minimi di stipendio
Art. 11
   Nota a verbale
Art. 12
   Dichiarazione a verbale
Aumenti periodici di anzianità
Art. 13
   Note a verbale
Art. 14
   Note a verbale
Tredicesima mensilità
Art. 15
Indennità redazionale
Art. 16
Lavoro notturno
Art. 17
Orario stenografi
Art. 18
Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 19
   Giorni festivi
   Riposo settimanale e lavoro domenicale
   Note a verbale
   Calendario di uscita dei giornali quotidiani
Art. 20
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni  Amendola» - Inpgi
Cassa autonoma di previdenza e assistenza integrativa dei giornalisti Italiani - Casagit
Art. 21
   Note a verbale
Mutamento di mansioni e trasferimento
Art. 22
    Nota a verbale
Ferie - Permessi straordinari - Aspettativa - Permessi sindacali
Art. 23
   Ferie
      Nota a verbale
   Norma transitoria
   Permessi straordinari
   Aspettativa
   Permessi sindacali
Matrimonio e maternità
Art. 24
Malattia ed infortunio
Art. 25
Servizio militare
Art. 26
Risoluzione del rapporto
Art. 27
   1) Indennità sostitutiva del preavviso
      Dichiarazioni a verbale
      Norma integrativa
   2) Trattamento di fine rapporto
Art. 28
   Nota a verbale
Compensi fissi
Art. 29
Passaggio di proprietà dell'azienda e cessazione
Art. 30
Indennità in caso di morte
Art. 31
Legittimi motivi di risoluzione del rapporto
Art. 32
Limiti di età
Art. 33
   Nota a verbale
Comitato di redazione
 Art. 34
   Nota a verbale
   Comunicati sindacali
   Tutela sindacale
Praticanti
Art. 35
Pubblicisti
Art. 36
   Disposizioni in deroga
   Pubblicisti nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza
      Nota a verbale
   Pubblicisti collaboratori fissi
Agenzie di informazioni per la stampa
Art. 37
Assicurazione infortuni
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Investimenti ed innovazioni tecnologiche
Art. 42
   Investimenti
   Piani di trasformazione tecnologica
   Procedure e modalità di realizzazione dei piani
   Utilizzo dei sistemi editoriali
   Ambiente di lavoro e tutela della salute
   Teletrasmissioni in fac-simile
   Nota a verbale
Economie di gruppo ed interaziendali (Sinergie editoriali)
Art. 43
   Dichiarazione a verbale
   Dichiarazione del Ministro del lavoro (30 luglio 1991)
Rapporto tra informazione e pubblicità
Art. 44
Aggiornamento culturale professionale
Art. 45
Contrattazione aziendale
Art. 46
   Dichiarazione a verbale
Commissione paritetica nazionale
Art. 47
   Note a verbale
Trattenuta delle quote sindacali e della quota di servizio
Art. 48
   Quote sindacali
   Quote di servizio
Validità e durata
Art. 49
   Nota a verbale
   Norme transitorie e di attuazione
Retribuzione
Art. 1
   Note a verbale
Premio stenografi
Art. 2
Adeguamento situazioni in atto
Art. 3
Casagit
Art. 4
   Note a verbale
Fotocinereporters
Art. 5
Indennità di contingenza
Art. 6
Art. 7
   Dichiarazioni a verbale
Allegato A
   Tabella dei minimi di stipendio per i giornalisti professionisti e relative decorrenze (art. 11)
   Tabella dei minimi di stipendio per i praticanti (art. 35)
   Tabella dei minimi di retribuzione per i collaboratori fissi (art. 2)
   Tabella dei minimi di retribuzione per i corrispondenti di cui all'art. 12
   Tabella dei minimi di retribuzione per i pubblicisti che operano nelle redazioni decentrate o negli uffici di corrispondenza (art. 36)
Allegato B Radiotelevisioni locali       
Allegato C Dichiarazione congiunta Fieg/Fnsi sui minori ed i soggetti deboli      
Allegato D Protocollo di consultazione sindacale        
Allegato E  Verbale di interpretazione 
Allegato F Verbale di accordo
Allegato G  Accordo per prestazioni previdenziali integrative
   Art. 1
   Art. 2
   Art. 3
   Art. 4
   Art. 5
   Art. 6
   Art. 7
   Art. 8
   Art. 9
   Art. 10
   Art. 11
   Art. 12
   Art. 13
Allegato H  Protocollo di attuazione
Allegato I   Una tantum - Importi lordi

L'anno 1991 addì 30 luglio in Roma, tra la Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg)[…] e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi)[…] é stato stipulato il seguente Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico.


Materia del contratto
Art. 1

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, le emittenti radiotelevisive private e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività.
[…]
Dichiarazione a verbale
La Federazione Nazionale della Stampa per quanto la concerne ed in base ai mandati ricevuti dichiara che le norme del contratto nazionale di lavoro giornalistico costituiscono, nel loro complesso, il trattamento economico e normativo minimo inderogabile per ogni prestazione di lavoro giornalistico subordinato; esse, pertanto, si applicano ai giornalisti che prestino attività subordinata nei quotidiani, nei periodici, nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa di qualsiasi azienda.

Art. 2
Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.
Agli effetti di cui al comma precedente sussiste:
- continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;
- vincolo di dipendenza allorquando l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica
prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;
- responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.
Le norme del presente contratto si applicano altresì ai giornalisti che prestano soltanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l'editore abbia esplicitamente convenuto tale applicazione per iscritto.
[…]

Orario di lavoro - Settimana corta - Orario di chiusura
Art. 7

Le parti concordano nel ritenere che l'esercizio dell'attività giornalistica rende difficile l'esatta determinazione del numero delle ore di lavoro e della loro distribuzione.
[…]
Il direttore programma il lavoro dei giornalisti che svolgono esclusivamente attività di rielaborazione, adattamento e coordinamento dei testi con l'uso sistematico dei VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema), sulla base di periodi di turnazione che tengano conto delle esigenze specifiche delle redazioni. Tale turnazione deve consentire in armonia con le richiamate esigenze specifiche delle redazioni, l'adibizione dei giornalisti per un giorno alla settimana (escluse le ferie) ad altre mansioni per servizi che comportino l'uso dei VDT (compresi i p.c. redazionali collegati o meno al sistema) esclusivamente per la stesura di articoli o altro materiale giornalistico di propria elaborazione. In relazione alle esigenze organizzative redazionali i suddetti giorni di turnazione potranno essere cumulati fino ad un massimo di otto giorni[…]
In ogni caso la prestazione dei lavoro giornaliero deve essere contenuta nell'arco massimo di 10 ore.
[…]
Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste e certificate dal direttore o dal capo redattore o dai capiservizio delegati e non possono, di norma, superare le 22 ore mensili.
[…]
Qualora nelle redazioni, ed in particolare nei servizi di cronaca, si determinino circostanze che comportino il superamento non occasionale del limite di 22 ore di straordinario al mese, l'editore, il direttore ed il comitato di redazione si incontreranno al fine di valutare le esigenze del servizio per individuare gli opportuni provvedimenti, idonei ad una migliore organizzazione del lavoro redazionale, eventualmente con revisione dell'organico relativo, ed alla soluzione di quei casi di giornalisti che assolvono mansioni che non consentono abitualmente l'osservanza dell'orario di lavoro.
Fermo restando il diritto a fruire del giorno di riposo derivante dall'applicazione della settimana corta, dall'osservanza degli orari di lavoro sono esclusi i direttori, vice direttori, condirettori, redattori capo, titolari o capi ufficio di corrispondenza dalla capitale, corrispondenti dalle capitali estere, capi o titolari degli uffici regionali delle agenzie di informazioni per la stampa, i critici, gli inviati, gli informatori politici e parlamentari ed i vaticanisti: ad essi verrà corrisposta una indennità mensile compensativa non inferiore al 15% della retribuzione mensile (escluse a questi effetti le maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale e, per le situazioni economiche in atto, la quota di superminimo individuale eccedente l'importo corrispondente al minimo tabellare della categoria di appartenenza), ove già non godano di un superminimo di almeno pari entità concesso a titolo di lavoro straordinario. L'indennità compensativa è assorbibile in tale superminimo sino a concorrenza.
Qualora il giornalista per cause di forza maggiore sia chiamato a dare la prestazione nel giorno di riposo derivante dalla settimana corta ha diritto di recuperarlo entro 30 giorni.
Ai giornalisti chiamati occasionalmente a prestare servizio esterno oppure occasionalmente in funzione di inviati, sarà riconosciuta una indennità giornaliera forfettaria per tale prestazione pari al 30% di 1/26 della retribuzione mensile. Tale indennità comprende il compenso dovuto per le eventuali ore straordinarie.
[…]

Orario stenografi
Art. 18

Il numero massimo delle ore lavorative per gli stenografi non può superare le sei ore, sia la notte che il giorno, intendendosi per lavoro notturno quello che termina dopo le ore 22,30.
[…]

Matrimonio e maternità
Art. 24

[…]
A particolare tutela della salute nella maternità, dall'inizio del periodo di gravidanza è diritto della giornalista (con relativa certificazione ginecologica secondo le norme di legge) di essere adibita ad adeguate mansioni prive di fonti di rischio tecniche.
Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di legge.

Malattia ed infortunio
Art. 25

[…]
L'azienda ha diritto di far controllare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 300, la idoneità al lavoro del giornalista da parte di enti pubblici o istituti specializzati di diritto pubblico.
In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro del giornalista constatata dagli enti ed istituti di cui sopra, l'azienda può risolvere il rapporto di lavoro […]

Comitato di redazione
Art. 34

Nelle aziende editrici di giornali quotidiani, di periodici e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano alle proprie dipendenze almeno dieci redattori, viene istituito un comitato di redazione al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge (in particolare la legge 3-2-1963, n. 69 e lo Statuto dei lavoratori).
É compito del comitato di redazione:
a) mantenere il collegamento con le Associazioni regionali di stampa e i giornalisti professionisti e pubblicisti e i praticanti dipendenti dall'azienda;
b) controllare l'applicazione esatta del contratto di lavoro e intervenire per l'osservanza delle norme di legislazione sociale;
c) tentare la conciliazione delle controversie individuali o collettive sorte tra le parti;
d) esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione - con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 (situazione occupazionale) - anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l'utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti, i mutamenti e l'assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l'organizzazione dei servizi anche con riferimento all'autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore.
[…]
e) esprimere pareri preventivi o formulare proposte sui nuovi programmi, iniziative di ristrutturazione aziendale, trasferimenti di impianti, ed ogni attività che investa la struttura dell'azienda e che, comunque, possa recare pregiudizio alle specifiche prerogative dei giornalisti.
Affinché il comitato di redazione possa esprimere i pareri preventivi e formulare le proposte sulle materie di cui ai punti d) ed e) il direttore e l'editore, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, devono fornire la necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare.
Il comitato di redazione ha 72 ore dal ricevimento dell'informativa per esprimere i propri pareri.
In ogni caso per l'applicazione del comma d) avranno luogo incontri con periodicità quindicinale tra direttore e comitato di redazione.
In relazione al disposto del comma e) il direttore, un rappresentante dell'editore e il comitato di redazione, integrato da un rappresentante dei giornalisti di ogni servizio e delle redazioni decentrate che non fossero già rappresentate nel comitato di redazione, si riuniranno, almeno bimestralmente, per l'esame dei sopra specificati problemi[…]
Nei gruppi editoriali che pubblicano più testate (quotidiani, periodici, agenzie di informazione) può essere istituito un coordinamento sindacale dei comitati di redazione con il compito di tutelare la corretta applicazione delle norme contrattuali sulla autonomia delle singole testate, anche in relazione agli investimenti, ai piani editoriali, alle innovazioni tecnologiche. A tale fine sono previsti tra il coordinamento e l'editore incontri con periodicità almeno trimestrale; per questi incontri, oltre che per ogni trattativa sindacale di gruppo, i coordinamenti fruiranno dei permessi sindacali previsti dall'art. 23.
Il comitato di redazione è costituito da tre membri, eletti dall'assemblea di redazione alla quale partecipano con diritto di voto i giornalisti professionisti e i praticanti; possono essere eletti solo i giornalisti professionisti.
Se il numero dei giornalisti professionisti e praticanti è inferiore a 10, in luogo del comitato di redazione sarà eletto un fiduciario con compiti identici a quelli del comitato di redazione.
[…]

Assicurazione infortuni
Art. 38

[…]Le aziende garantiranno con decorrenza 1 luglio 1985 la copertura assicurativa per infortuni professionali ed extraprofessionali ai pubblicisti a tempo pieno con polizza che preveda lo stesso trattamento disposto dal presente articolo.

Art. 39
Ai redattori addetti ai servizi di cronaca, ai servizi sportivi nonché agli inviati e agli informatori politici e parlamentari viene riconosciuto il diritto ad una assicurazione integrativa a totale carico dell'azienda per i danni riportati in attività di servizio o per causa di servizio, anche in conseguenza di attentati, aggressioni, sommosse, scioperi, manifestazioni di piazza, atti teppistici.
Fatte salve le condizioni di miglior favore la polizza deve coprire i danni alle cose di proprietà del redattore interessato (con un massimale non inferiore ai 2/3 del loro valore fino alla concorrenza di 4 milioni) e la sua eventuale invalidità temporanea con una indennità giornaliera fino a lire 30.000.

Investimenti ed innovazioni tecnologiche
Art. 42

Investimenti
La Fieg e la Fnsi procederanno annualmente all'esame dei programmi globali degli investimenti previsti nel settore a breve e medio termine.
Gli editori, anche tramite la Fieg, informeranno a livello nazionale, territoriale, aziendale e di gruppo gli organismi sindacali dei giornalisti su programmi che comportino iniziative editoriali - sia da parte di aziende esistenti che da parte di nuovi operatori del settore - la creazione di insediamenti produttivi, ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, utilizzazione del colore nei quotidiani, illustrando i criteri generali che li ispirano per quanto concerne la localizzazione, l'occupazione e la qualificazione professionale dei giornalisti.
[…]
Piani di trasformazione tecnologica
l piani di trasformazione tecnologica devono essere impostati con visione globale delle finalità che si vogliono raggiungere e contenere le necessarie indicazioni sull'organizzazione del lavoro redazionale.
Programmi parziali di intervento per singoli settori redazionali devono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di estensione successiva ad altri settori.
I piani presentati dall'azienda dovranno contenere precise indicazioni sulle scelte editoriali che sono a base del progetto, sull'impostazione tecnico-produttiva (anche in caso di utilizzo di servizi telematici e di banche dati) e sui criteri di organizzazione del lavoro ritenuti più rispondenti per la realizzazione del prodotto e per il miglioramento del suo livello qualitativo. In tal senso i piani debbono evidenziare le caratteristiche del sistema editoriale e i criteri della sua utilizzazione da parte della redazione centrale e delle redazioni decentrate, nonché le misure per garantire adeguate condizioni ambientali e la tutela della salute del giornalista.
Procedure e modalità di realizzazione dei piani
Per l'utilizzo dei sistemi editoriali o per la sostanziale trasformazione di quelli esistenti si devono seguire le seguenti procedure:
1) L'azienda - con il necessario anticipo rispetto ai tempi della sua realizzazione - elabora il piano che consegnerà al comitato di redazione e alle organizzazioni sindacali territoriali. Copia del piano sarà trasmessa contestualmente alla Fieg che ne curerà l'inoltro alla Fnsi.
La consegna del piano di norma deve essere effettuata alle parti interessate trenta giorni prima dell'inizio del confronto obbligatorio fra le parti. Nella preparazione del piano l'azienda potrà anche acquisire le indicazioni fornite da un gruppo di lavoro misto all'uopo costituito.
2) L'esame di conformità del piano alle normative contrattuali avverrà di norma a livello nazionale tra la Fieg e la Fnsi, presenti l'azienda e le organizzazioni territoriali e aziendali, ovvero, a livello territoriale qualora le parti firmatarie lo ritengano possibile.
3) La trattativa proseguirà in sede aziendale fra editore, direttore e comitato di redazione per la definizione del piano e delle sue fasi di attuazione con particolare riferimento alle nuove linee organizzative del lavoro giornalistico, anche per quanto riguarda il più efficace collegamento con le redazioni decentrate. In tale sede saranno altresì individuate le soluzioni ritenute più corrispondenti per quanto riguarda la dislocazione nei vari servizi dei terminali del sistema editoriale, di stampanti e/o di altre apparecchiature, avendo come riferimento l'efficienza organizzativa della redazione e la tutela della professionalità.
[…]
4) L'accordo fra editore e comitato di redazione avvia la fase di introduzione del sistema che sarà obbligatoriamente preceduta da un periodo di addestramento professionale da realizzarsi, settore per settore o secondo le altre modalità concordate, nell'arco di tre mesi.
Al termine di questo periodo inizierà la sperimentazione produttiva durante la quale si procederà agli eventuali adeguamenti o modifiche che si fossero dimostrati necessari sulla base delle esperienze maturate. Sono a carico dell'editore le spese per i corsi di formazione ed addestramento dei redattori sull'utilizzo dei nuovi sistemi elettronici editoriali.
[…]
Ambiente di lavoro e tutela della salute
La riconversione tecnica degli impianti e i nuovi sistemi di produzione devono essere realizzati in condizioni ambientali e di lavoro idonee allo svolgimento dell'attività redazionale.
È costituito su base paritetica un Osservatorio per lo studio dei problemi connessi alla prevenzione e alla tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all'uso dei sistemi elettronici editoriali.
L'Osservatorio, organismo autonomo delle due Federazioni stipulanti, avrà sede presso la Casagit e potrà avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti dell'apparato tecnico della Casagit medesima e di altre strutture medico scientifiche esterne.
All'Osservatorio potrà essere demandato, su richiesta dell'azienda o del C.d.R., lo svolgimento di indagini sugli ambienti di lavoro e ricerche di carattere medico ed ergonomico onde acquisire indicazioni sugli interventi e le misure da adottare con particolare riferimento a coloro che in maniera prevalente operano stabilmente ai VDT e tenuto conto anche delle pause di fatto connesse alle caratteristiche proprie dell'espletamento dell'attività giornalistica.
All'Osservatorio verranno trasferite le intese aziendali relative alla materia di cui al presente paragrafo.
Per la prevenzione e la tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all'uso dei sistemi elettronici editoriali, editore e Comitato di redazione definiranno aziendalmente le modalità per la realizzazione - tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall'Osservatorio permanente - delle visite mediche preventive all'installazione e all'utilizzazione dei nuovi impianti per tutti coloro che ne facciano uso, e di quelle successive.
L'azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini preventive e di controllo concordate con le rappresentanze sindacali.
L'installazione di nuovi impianti sarà preceduta, dove necessario, dalla trasformazione degli ambienti di lavoro in modo da realizzare condizioni adeguate alle specifiche concordate.
I VDT in uso nelle redazioni saranno sottoposti annualmente a controllo antiradiazioni.
In caso di inidoneità comprovata da attestazione medica rilasciata da pubbliche strutture ospedaliere specializzate il redattore sarà esentato dall'uso dei VDT con salvaguardia della sua professionalità.
[…]
Nota a verbale
Si conferma che i riferimenti ai VDT previsti dai paragrafi «Utilizzo dei sistemi editoriali» e «Ambiente di lavoro e tutela della salute» comprendono anche i p.c. redazionali collegati o meno al sistema.

Contrattazione aziendale
Art. 46

La contrattazione a livello aziendale, salvo per quanto specificatamente previsto in singoli articoli, non potrà avere per oggetto materie già definite al livello nazionale di contrattazione e dovrà pertanto riguardare la soluzione di specifici problemi aziendali.
[…]
Gli accordi aziendali devono essere trasmessi alle organizzazioni nazionali.

Commissione paritetica nazionale
Art. 47

É costituita una Commissione paritetica nazionale, formata da quattro rappresentanti della Federazione Editori e da quattro rappresentanti della Federazione Nazionale della Stampa, cui è demandata la gestione applicativa ed interpretativa del contratto nazionale.
La Commissione svolgerà anche funzioni di conciliazione per le vertenze individuali e collettive connesse con l'interpretazione del contratto nazionale che le parti aziendali sono tenute a sottoporre al giudizio conciliativo della Commissione stessa sospendendo nel frattempo ogni altra azione. Decorso un mese dalla denuncia delle controversie alla commissione senza che il tentativo di conciliazione sia stato compiuto od abbia avuto esito le parti potranno adire l'autorità giudiziaria riprendendo la propria libertà di azione.

Allegato E
Verbale di interpretazione

Il giorno 26 novembre 1986 in Roma si sono incontrati la Federazione Italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
Le parti, richiamato il verbale della riunione dell'11 novembre 1985 e le tematiche che in quella occasione sono state oggetto di particolare approfondito esame hanno espresso sulle stesse il seguente comune e congiunto parere interpretativo, a conferma del reciproco impegno per una corretta applicazione dell'art.42:
1) Procedure per la presentazione e l'esame in sede nazionale dei piani editoriali ai fini della valutazione di conformità alle norme contrattuali.
[…]
5) Realizzazione delle norme in materia di ambiente e tutela della salute.
La istituzione del gruppo di lavoro misto, prevista dal 1° comma dell'art. 42 - tutela sanitaria - è obbligatoria; essa costituisce supporto indispensabile per la soluzione dei problemi connessi alla realizzazione di condizioni ambientali e di lavoro idonee all'attività redazionale in vista dell'utilizzazione delle nuove tecniche di produzione.
Le soluzioni concordate dall'azienda e dai C.d.R. a seguito dell'attività del gruppo di lavoro, debbono essere realizzate prima dell'attivazione, anche in via sperimentale-produttiva, dei nuovi impianti tecnologici.
Per gli aspetti attinenti la prevenzione e la tutela della salute ed integrità dei giornalisti in relazione all'uso dei sistemi elettronici editoriali sarà definita con accordi aziendali l'attuazione di tutte le idonee ed adeguate misure (visite ed esami preventivi, visite ed esami di controllo successivi e periodici; valutazioni ergonometriche ed ambientali).
L'onere delle indagini preventive e di controllo concordate è posto a carico dell'azienda.
Eventuali inidoneità fisiche, attestate come stabilito dalla norma contrattuale, esonerano il redattore interessato dall'uso del VDT e non possono costituire motivo di penalizzazione della professionalità.
[…]