Categoria: Normativa statale
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Testo del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (G.U. 30 dicembre 2013, n. 304), coordinato
con la legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 (G.U. 28 febbraio 2014, n. 49), recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.».

G.U. 28 febbraio 2014, n. 49

Art. 1
Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni

1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il termine «2013» è sostituito dal seguente «2014».
2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
3. Nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché, in attesa del completamento del piano di rientro dalla situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.
4. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014.»;
b-bis) al comma 4-bis, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015.».
5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2014.
6. All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2014». I nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso, determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.
7. (Soppresso).
8. (Soppresso).
9. Per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, è prorogato al 30 giugno 2014.
10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2014».
11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: «2015» è sostituita dalla parola: «2018»;
b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola «2015» è sostituita dalla parola «2018».
b-bis) alla nota [5] della tabella 1, la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2016».
12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. È differita al 1º gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.
14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2014 , purché le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014. Nelle more, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata disposizione, alla data del 31 dicembre 2013.

Art. 2
Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali

1. Fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. (Soppresso).
3. L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo», in liquidazione coatta amministrativa, prorogato di sei mesi ai sensi dell'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo di quattro mesi, non rinnovabile.
4. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
b) all'articolo 19-bis, comma 1, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
5. Per la conclusione delle attività di rendicontazione delle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281 già intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo, in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, nonché di mandati di pagamento effettuati, il termine di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato al 31 marzo 2014.
6. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito nel centro storico del comune de L'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2014 e nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a impiegare il predetto contingente con decorrenza dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, ai fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de L'Aquila. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, si provvede nel limite di euro 1.400.000 per l'anno 2014 e comunque nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, è prorogata di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonché previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Restano ferme, senza ulteriori formalità, le garanzie dello Stato. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma.

Art. 2-bis
Proroga di termini in materia di magistratura onoraria

1. All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «il cui mandato scade il 31 dicembre 2013» sono inserite le seguenti: «o il 31 dicembre 2014»;
b) le parole: «nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015»;
c) le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015».
2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2015».

Art. 3
Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno

1. È prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.
1-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1º gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
4. (Soppresso).

Art. 3-bis
Proroga di termini in materia di giustizia

1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2015, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente: «3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il 30 giugno 2014 , del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.».
2. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2014» .
3. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata al 31 dicembre 2014.
4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2014».
4-bis. All'articolo 33-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
5. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2014.
7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a dodici mesi, compresi gli impianti inattivi da non più di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto , previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.
8. È prorogato al 31 dicembre 2014 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 . Agli oneri del presente comma, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
8-ter. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
8-quater. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonché di sorveglianza sulle aree marine protette, sono altresì incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 800.000 euro per l'anno 2015 e per l'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
8-quinquies. All'onere derivante dal comma 8-ter si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere derivante dal comma 8-quater si provvede, quanto a l milione di euro per l'anno 2014 e a 800.000 euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 5
Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali

1. All'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2014» .
2. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole «28 febbraio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015» .

Art. 6
Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca

1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015» .
3. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 è prorogato al 30 giugno 2014.».
4. Il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory» inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, è prorogato di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse. Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro 18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.
5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. La validità delle idoneità conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento.

Art. 7
Proroga di termini in materia di salute

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1º gennaio 2015».
1-bis. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti.

Art. 8
Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi»; b) al comma 2-ter, le parole: «novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «duecento settantesimo giorno».
2. L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è prorogato nella medesima misura per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2-bis. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell'adeguamento di cui all'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, se anteriore.
2-ter. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2013 e 2014».

Art. 9
Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2014 ».
2. All'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014».
3. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
4. All'articolo 128-decies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2014».
5. All'articolo 128-decies, comma 4-bis, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le parole «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti «1º luglio 2014».
6. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014.
8. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2015».
9. (Soppresso).
10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015».
11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014».
12. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009 può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.
13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposta a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la continuità nella gestione le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.
14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame».
15. (Soppresso).
15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1º luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
15-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013 e 2014»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015».
15-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-quater, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri.

Art. 10
Proroga di termini in materia ambientale

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2014.
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2014».
3-bis. Al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2014».
3-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «fino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014».
3-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

Art. 11
Proroga di termini in materia di turismo

1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 12
Proroga termini nel settore delle comunicazioni

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

Art. 13
Termini in materia di servizi pubblici locali

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.
4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 14
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.