Tipologia: Convenzione*
Data firma: 14 novembre 1991
Validità: 10.01.1991 - 31.12.1994
Parti: Intersind e Fnsi
Settori: Poligrafici e spettacolo, Giornalisti, RAI
Fonte: CNEL
Note*: Convenzione Intersind - Fnsi per l'estensione del CNLG del 30.07.1991 alla RAI

Sommario:

  Convenzione Intersind - Fnsi per l'estensione del contratto nazionale di lavoro giornalistico
   Accordo integrativo per i giornalisti dipendenti dalla RAI Radiotelevisione Italiana
      Art. 1
      Art. 2
      Art. 3 (Orario)
         Dichiarazioni a verbale
         Norma transitoria
      Art. 4
      Art. 5
      Art. 6
      Art. 7
      Art. 8
      Art. 9 (Maggiorazioni Turni e Lavoro notturno)
         Nota a verbale
      Art. 10
      Art. 11
      Art. 12 (Ferie)
      Art. 13
      Art. 14
         Dichiarazione a verbale
      Art. 15
         Dichiarazione a verbale
      Art. 16
      Art. 17
         Dichiarazioni a verbale
      Art. 18 (Diritti sindacali)
         Comunicati sindacali
         Tutela e permessi sindacali
         Dichiarazioni a verbale
        Art. 19 (Investimenti e innovazioni tecnologiche)
         Dichiarazione a verbale
     Art. 20
         Dichiarazione a verbale
      Art. 21
         Dichiarazione a verbale
      Art. 22
         Dichiarazioni a verbale
  Tabella dei minimi di stipendio
Allegati

Allegato A - Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico
   Nomina del direttori
   Caporedattori regionali
   Poteri dei direttori
   Informativa su appalti e collaborazioni
   Assunzioni
   Aggiornamento professionale
   Motivi di contrasto
   Modifiche e riutilizzazione del servizi
   Titolarità dell'informazione
   Incompatibilità
   Informazione e pubblicità
   Regali e donazioni
   Tutela del soggetti deboli
   Rettifica
   Pari opportunità
   Organo di garanzia
Protocollo aggiuntivo alla «Carta dei diritti e dei dovere»
Disciplina dello sciopero

Convenzione Intersind - Fnsi per l'estensione del contratto nazionale di lavoro giornalistico
Addì 14 novembre 1991 in Roma tra l'Associazione Sindacale Intersind[…] con la partecipazione della RAI - Radiotelevisione Italiana[…] e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana[…] con la partecipazione dell'Unione Sindacale Giornalisti RAI[…] premesso:
che l'accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro giornalistico 30 giugno 1988 è stato raggiunto il 30 luglio 1991 presso il Ministero del Lavoro tra la Federazione Italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana con l'intervento del Ministro del Lavoro On. Franco Marini, che la Federazione Nazionale della Stampa Italiana ha richiesto, in data 1 agosto, di procedere, analogamente a quanto effettuato per i precedenti rinnovi contrattuali, alla estensione del nuovo contratto nazionale di lavoro giornalistico ai giornalisti dipendenti dalle Aziende aderenti all'Intersind,è stata stipulata la seguente Convenzione.
Le Aziende aderenti all'Intersind, che svolgono le attività indicate nell'art. 1 del contratto nazionale di lavoro giornalistico 30 luglio 1991, daranno applicazione all'anzidetto contratto, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro giornalistico, con validità dal 10 gennaio 1991 e sino al 31 dicembre 1994.
Detto contratto si applica ai giornalisti che esercitano la propria attività professionale alle dipendenze della RAI - Radiotelevisione Italiana, nei termini e con le specificazioni connesse alle peculiarità proprie della realtà aziendale e del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'Accordo integrativo stipulato in pari data.
La indicazione «Federazione Italiana Editori Giornali» contenuta negli artt. 2, 21, 42, 43 e 45 del contratto medesimo si intende sostituita con «Associazione Sindacale Intersind».
In relazione a quanto previsto dal CNLG in materia di situazione occupazionale e di occupazione giovanile, le parti concordano di rinviarne l'esame, ove previsto, in sede aziendale per la definizione di appositi criteri e modalità con riferimento alle caratteristiche proprie dell'attività svolta dalla RAI.
Le parti riconfermano la non applicabilità nei confronti della RAI del protocollo concernente le radiotelevisioni locali.

Accordo integrativo per i giornalisti dipendenti dalla RAI Radiotelevisione Italiana
Addì 14 novembre 1991, in Roma tra l'associazione Sindacale Intersind[…] con la partecipazione della RAI - Radiotelevisione Italiana[…] e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana[…] e l'Unione Sindacale Giornalisti RAI[…] è stato stipulato il presente accordo da valere per i giornalisti dipendenti dalla RAI - Radiotelevisione Italiana.

Art. 1
In applicazione della Convenzione stipulata tra l'Associazione Sindacale Intersind, da una parte, e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, ai giornalisti che esercitano la propria attività professionale alle dipendenze della Rai-Radiotelevisione Italiana, il contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) si applica nel rispetto delle leggi n. 103/1975, n. 10/1985 e n. 223/1990 che disciplinano la RAI, della legge sulla stampa e, in relazione alle particolari caratteristiche tecniche del mezzo radiotelevisivo, unicamente alle disposizioni di cui agli articoli seguenti che sono nel loro complesso correlative ed inscindibili.
Sono nulli gli eventuali accordi che menomano i diritti riconosciuti dal citato contratto collettivo nazionale di lavoro come recepito dalla convenzione stipulata il 14.11.1991 e dal presente accordo integrativo.
Del presente accordo è parte integrante la Carta dei Diritti e dei Doveri.

Art. 2
La RAI prende atto che l'Usigrai (Unione Sindacale Giornalisti Rai), statutariamente inquadrata nella Fnsi, rappresenta i giornalisti dipendenti dalla RAI ferme restando le attribuzioni proprie dei Comitati e dei Fiduciari di redazione come sancito dal CNLG e determinato dall'art. 18 del presente accordo.

Art. 3 (Orario)
In conformità dell'art. 7 del CNLG la settimana corta dei giornalisti si attua ripartendo l'orario di lavoro settimanale (36 ore di massima) in cinque giorni.
La Direzione competente curerà che l'arco di impegno di lavoro non superi, se non in casi eccezionali, le 9 ore quotidiane.
Ferme le disposizioni sui lavoro settimanale, il giornalista non può essere chiamato al lavoro nel giorno in cui, per effetto della settimana corta, non deve effettuare prestazioni.
Tale giornata, nonché il giorno di riposo settimanale (che l'Azienda, quando possibile, farà in modo siano consecutivi) potranno coincidere con qualsiasi giorno della settimana. Le giornate di cui sopra, quando fissate, potranno essere spostate nei casi, con le modalità e con i limiti di recupero convenuti in sede aziendale tra la RAI e l'Usigrai.
[…]
Dichiarazioni a verbale
[…]
3) In relazione a quanto previsto dal 4° e 5° comma dell'art. 7 del CNLG, nelle redazioni in cui i giornalisti lavorino prevalentemente al "desk", in particolare Televideo, il Direttore, d'intesa con l'Azienda, proporrà le soluzioni necessarie all'effettiva applicazione della norma che non dovranno comportare un aumento del carico di lavoro per i giornalisti impegnati nella «line».
Le parti verificheranno lo stato di attuazione della norma, anche in riferimento al monte di giorni «extra line» che dovessero accumularsi ed a modi e tempi del loro smaltimento.

Art. 9 (Maggiorazioni Turni e Lavoro notturno)
La maggiorazione prevista dall'art. 17 del CNLG è aumentata al 25% per i giornalisti addetti a turni di lavoro che iniziano non dopo le ore 5.30, al 20% per i giornalisti addetti a turni di lavoro che terminano dopo le 23.00 ed al 50% per coloro addetti a turni di lavoro che comprendono per intero l'orario tra le 24 e 5.30.
La maggiorazione per lavoro notturno verrà corrisposta per l'intero mese lavorativo in presenza di prestazioni effettivamente date per almeno 16 giorni al mese. Qualora il giornalista abbia percepito per almeno dieci mesi nell'arco dell'anno la maggiorazione per l'intero mese, la stessa verrà corrisposta per l'intero anno.

Art. 12 (Ferie)
[…]
Le parti, considerata la irrinunciabilità del diritto alle ferie, convengono e dichiarano che comunque il periodo di ferie deve essere fruito e non può essere sostituito dal relativo trattamento economico.

Art. 18 (Diritti sindacali)
Tutti i giornalisti della RAI hanno diritto alla rappresentanza sindacale. I comitati ed i fiduciari di redazione vengono eletti sulla base di questi criteri:
- nelle redazioni e/o nei settori con oltre 100 giornalisti verrà eletto un comitato di redazione composto da 3 o, eventualmente, da 5 membri;
- nelle redazioni e/o nei settori con almeno 10 giornalisti sarà eletto un comitato di redazione composto da 3 membri;
- nelle redazioni e/o nei settori con meno di 10 giornalisti sarà eletto un fiduciario di redazione.
Ai comitati o fiduciari di redazione della RAI sono attribuiti i compiti di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 34 del CNLG in rapporto diretto con i direttori di testata, con i capi redattori regionali responsabili delle redazioni nelle sedi e delle strutture unitarie. Agli stessi effetti i giornalisti operanti in settori diversi dal complesso dei servizi giornalistici saranno rappresentati da organismi sindacali, in diretto rapporto con rappresentanti designati dalla Direzione aziendale.
Le informative di cui ai punto 9 della Carta dei Diritti e dei Doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico verranno fornite ai rappresentanti sindacali dei giornalisti inquadrati nelle Reti in sede di Commissione Paritetica dalla Direzione del Personale e dai Direttori delle Reti o loro delegati. Le eventuali questioni non risolte saranno demandate all'Esecutivo dell'Usigrai ed alla Commissione Paritetica di cui al comma seguente.
L'esame delle questioni direttamente connesse all'applicazione del CNLG, dell'accordo integrativo e degli altri accordi aziendali è demandato ad una Commissione Paritetica formata da una rappresentanza dei giornalisti RAI e da rappresentanti dei competenti organi della Direzione aziendale; per l'accertamento dei fatti oggetto delle vertenze la Commissione si potrà avvalere dei settori aziendali istituzionalmente delegati a tali compiti.
La delegazione dei giornalisti sarà costituita dall'Esecutivo dell'Usigrai che potrà essere integrata di volta in volta da componenti dei Comitati di Redazione o fiduciari, da componenti del la Commissione Sindacale e da esperti consulenti.
La Commissione Paritetica si riunirà ogni mese.
[…]
L'Azienda considererà inoltre, in conseguenza della particolare condizione di lavoro, le richieste di mobilità orizzontale dei giornalisti professionisti di Televideo con anzianità di almeno tre anni nella Testata.
[…]
La Direzione aziendale consulterà preventivamente l'Esecutivo dell'Usigrai sui problemi più importanti delle politiche generali della RAI ed in particolare sulla determinazione dei palinsesti, sui piani editoriali e sull'organizzazione del lavoro.
Per quanto previsto dalla lettera e) dell'art. 34 del CNLG e per l'esame di tutto quanto altro attiene l'organizzazione ed il ruolo del lavoro giornalistico si svolgeranno incontri trimestrali tra la Direzione aziendale, i Direttori di testata e l'Esecutivo dell'Usigrai che potrà convocare rappresentanti dei Comitati di redazione e fiduciari.
Ferme restando le competenze dei Comitati di Redazione, le questioni che riguardano più di una redazione saranno discusse in incontri tra la Direzione aziendale, i direttori di testata e l'Esecutivo dell'Usigrai.
[…]
Dichiarazioni a verbale
1) Per l'esame di particolari questioni riguardanti singole redazioni regionali, il Comitato di redazione potrà essere assistito dall'Esecutivo dell'Usigrai in rapporto con il Direttore di testata presente il capo redattore regionale.
[…]

Art. 19 (Investimenti e innovazioni tecnologiche)
In relazione all'art. 42 del CNLG relativo ad investimenti ed innovazioni tecnologiche - fatte salve le attribuzioni delle parti stipulanti il contratto stesso - la Direzione Aziendale e l'Esecutivo dell'Usigrai si incontreranno almeno ogni 6 mesi, o tutte le volte che le esigenze lo richiedano, per esaminare i piani aziendali riguardanti investimenti, rinnovamento tecnologico, ristrutturazione dei mezzi e degli impianti per le redazioni centrali e regionali che producono riflessi sull'occupazione, la mobilità e la qualificazione professionale dei giornalisti.
Interventi di modifica dei sistemi produttivi che comportino mutamenti nell'organizzazione del lavoro saranno preceduti da una consultazione della rappresentanza sindacale.
Dichiarazione a verbale
In applicazione del disposto «Ambiente di lavoro e tutela della salute» di cui all'art. 42 del CNLG, è istituito in Azienda un osservatorio permanente per la salute di cui fanno parte, su base paritetica, Azienda e Casagit.
L'Osservatorio è incaricato in particolare di elaborare studi di fattibilità atti ad assicurare tutte le garanzie previste dall'art. 42 del CNLG in materia di investimenti ed innovazioni tecnologiche. Tali studi saranno quindi sottoposti al confronto tra Azienda e sindacato.
Contestualmente a tali studi verrà elaborato un piano per l'estensione qualitativa e quantitativa dei sistemi elettronici editoriali nel rispetto della normativa dell'art. 42 del CNLG e verranno altresì avviati con la necessaria gradualità e tempestività corsi di formazione e aggiornamento per l'uso delle nuove tecnologie da tenersi in orario di lavoro.

Allegato A - Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico
[…]
Organo di garanzia
23) La Commissione paritetica di cui al 3° comma dell'art. 18 dell'accordo integrativo al CNLG ha il compito di esaminare le questioni connesse all'applicazione della normativa contrattuale, nazionale ed aziendale, ed interessanti tutti i giornalisti della RAI anche se inquadrati in settori non giornalistici;
- la procedura per la definizione delle vertenze è quella prevista dall'accordo 10.2.1989 che si allega come parte integrante della presente «Carta»;
[…]
- la Commissione paritetica, vigilerà sulla corretta applicazione della presente "Carta". Eventuali provvedimenti saranno assunti dopo le valutazioni espresse in paritetica.