Categoria: 1948
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Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 30 dicembre 1948
Validità: 01.01.1949 - 31.12.1950
Parti: Associazione Artigiani della Provincia di Firenze, Unione Autonoma Provinciale dell’Artigianato Fiorentino e Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Firenze, Unione Sindacati Liberi
Settori: Artigianato, Firenze

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Qualifiche.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 7. - Riposo settimanale.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Festività infrasettimanali.
Art. 10. - Festività nazionali.
Art. 11. - Sospensione di lavoro.
Art. 12. - Interruzione di lavoro e recuperi.
Art. 13. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 14. - Congedo matrimoniale.
Art. 15. - Gravidanza e puerperio.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Gratifica natalizia.
Art. 18. - Cottimi.
Art. 19. - Lavoro femminile.
Art. 20. - Paghe.
Art. 21. - Preavviso.
Art. 22. - Indennità di licenziamento o di dimissioni.
Art. 23. - Apprendistato.
Art. 24. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 25. - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore.
Art. 26. - Validità, durata e campo di applicazione del presente contratto.
Art. 27. - Contratti integrativi.
Allegato Contratto 30 dicembre 1948 per gli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Firenze
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Tabella scatti paga apprendistato
Nota a verbale.
Cessazione e risoluzione in tronco del rapporto di lavoro
Malattia e infortuni
Lavoranti a domicilio
Costituzioni di commissioni
Note a, verbale per contratto apprendistato.

Accordo collettivo per i lavoratori dipendenti da aziende artigiane della provincia di Firenze, 30 dicembre 1948

Addì 30 del mese di dicembre 1948, in Firenze, presso la Sede dell'Associazione Artigiani, via Valfonda n. 9, tra l’Associazione Artigiani della Provincia di Firenze […], l’Unione Autonoma Provinciale dell’Artigianato Fiorentino dopo la sua costituzione ha riconosciuto il presente verbale di accordo che è stato sottoscritto dal suo presidente […], e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Firenze […], rappresentata da […] Segreteria; […] Sindacato Provinciale Abbigliamento, […] Sindacato Provinciale del Legno e Affini, [...] Sindacato Provinciale Edili ed Affini […] Sindacato Provinciale Ceramisti, e l’Unione Sindacati Liberi, rappresentata da [...] Segreteria; […] Gruppo Abbigliamento, allo scopo di regolamentare i rapporti esistenti nelle aziende artigiane, è stato stipulato il seguente accordo normativo provinciale:

Art. 5. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Le percentuali di aumento per il lavoro straordinario, notturno e festivo, sono demandate ai contratti integrativi provinciali per ogni singola categoria, come previsto dall’art. 3.

Art. 7. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge. Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza con la domenica, dovrà usufruire del riposo in altro giorno della settimana.

Art. 8. - Giorni festivi.
Sono da considerarsi giorni festivi le domeniche, il giorno di riposo compensativo settimanale non domenicale: qualora il dipendente presti la propria opera, gli verrà corrisposta la retribuzione per le ore lavorate con la maggiorazione prevista nei giorni festivi.

Art. 12. - Interruzione di lavoro e recuperi.
[…]
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volontà delle parti o che derivino da cause di forza maggiore, entro 45 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la perdita. In ogni caso, con il compimento delle ore di recupero, non si potrà eccedere l’orario giornaliero di 10 ore.

Art. 15. - Gravidanza e puerperio.
In attesa delle disposizioni di legge o ministeriali che regoleranno la materia, resta convenuto che alle gestanti verrà corrisposta la retribuzione normale per un periodo corrispondente a 12 giorni di paga totale sei giorni prima e sei giorni dopo il parto.

Art. 16. - Ferie.
I dipendenti che abbiano presso l’azienda un anno di anzianità consecutiva, godranno annualmente di 9 giornate di ferie.
[…]

Art. 19. - Lavoro femminile.
È ammesso uno scarto sulla retribuzione del personale femminile. La misura di tale scarto percentuale che comunque non potrà essere superiore al 40 % della paga contrattuale della corrispondente voce di paga maschile, verrà determinata negli accordi integrativi di categoria.

Art. 23. - Apprendistato.
Del presente accordo fa parte integrale il contratto relativo all’apprendistato nel settore artigiano, stipulato dalle stesse parti contraenti (vedi Allegato).

Art. 26. - Validità, durata e campo di applicazione del presente contratto.
Il presente contratto è valido per la Provincia di Firenze (escluso Prato) ed è applicabile a tutte le categorie dell’artigianato ad eccezione dei Poligrafici - Metallurgici - Mugnai - Parrucchieri da uomo - Parrucchieri da Signora, con decorrenza dal 1° gennaio 1949 ed ha la durata di un anno. […]

Art. 27. - Contratti integrativi.
Le parti si impegnano a definire fra le rispettive categorie gli accordi integrativi provinciali previsti dalle varie disposizioni inserite nel presente contratto, nel più breve tempo possibile.

Allegato Contratto 30 dicembre 1948 per gli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Firenze
Art. 1.

È considerato apprendista colui che viene assunto da una azienda artigiana per imparare metodicamente un mestiere sotto la guida e l’esempio di un artigiano.

Art. 2.
Potrà essere assunto in qualità di apprendista il giovane di età non inferiore ai 14 anni.
In circostanze speciali potrà essere assunto in qualità di apprendista il giovane di età superiore agli anni 18, in seguito a particolare accordo da stipularsi di volta in volta tra le associazioni di categoria
e le parti interessate.
Per le assunzioni si osserveranno le disposizioni di Legge vigenti.

Art. 3.
Potrà tenere apprendisti l’artigiano che abbia la responsabilità tecnica dell’azienda.
Potrà essere privato di questo diritto l’artigiano che non offre sufficienti garanzie morali e tecniche o quando la formazione professionale da lui data agli apprendisti, si sia dimostrata reiteratamente insufficiente.

Art. 5.
La durata dell’apprendistato viene suddivisa, tenendo conto dell’età di assunzione e del mestiere esercitato, seguendo il sistema delle allegate tabelle dimostrative.

Art. 6.
La durata dell’apprendistato dovrà essere gradualmente ridotta per i giovani in possesso di un titolo di studio di scuola professionale. Detta riduzione dovrà essere preventivamente concordata fra le associazioni di categoria.
Nel computo della durata dell’apprendistato dovrà essere tenuto conto del servizio prestato, con la stessa qualifica e nello stesso mestiere presso altre aziende artigiane.

Art. 10.
L’apprendista dovrà osservare l’orario giornaliero di lavoro fissato per legge e concordato tra le Associazioni di Categoria interessate.

Art. 11.
L’artigiano deve trattare l’apprendista come un buon padre dì famiglia, preservarne la salute, sorvegliare la sua condotta e insegnarli metodicamente e completamente il mestiere.
L’artigiano non potrà sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere oggetto dell’apprendistato.

Art. 12.
L’artigiano è tenuto ad assicurare l’apprendista presso l’istituto Nazionale Infortuni, anche se questi non ha diritto a regolare retribuzione contrattuale.
L’artigiano, nel periodo di lavoro che dà diritto all’apprendista alla retribuzione contrattuale, dovrà provvedere a tutte le altre forme di assicurazione previste dalle Leggi vigenti.

Art. 14.
L’artigiano potrà licenziare in tronco l’apprendista senza preavviso né eventuali indennità in caso di:
а) mancanza di rispetto verso i superiori;
b) furti e danneggiamenti volontari al materiale, alle macchine, ai prodotti di lavorazione o a qualsiasi altra cosa di proprietà della azienda;
c) rissa nell’azienda;
[…]

Art. 16.
L’Associazione Provinciale degli Artigiani, unitamente ai rappresentanti dei Lavoratori eserciteranno un controllo sugli apprendisti incontrandosi per la risoluzione amichevole di qualunque controversia potesse crearsi.
In caso di mancato accordo, la vertenza potrà essere demandata all’Ufficio Provinciale del Lavoro.

Art. 17.
Il presente contratto avrà decorrenza dai 1° gennaio 1949 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1949, intendendosi rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti stipulanti, tre mesi prima della scadenza.

Cessazione e risoluzione in tronco del rapporto di lavoro
Per la cessazione e la risoluzione in tronco del rapporto di lavoro valgono - anche per gli operai - le disposizioni previste dagli articoli 13 e 14 del contratto per l’apprendistato.

Lavoranti a domicilio
Per la tutela del lavoro a domicilio, si demanda alle singole categorie la rivelazione dei tempi di lavorazione, onde stabilire le tariffe e le indennità di cui al presente verbale per ferie, gratifica natalizia, festività infrasettimanali, feste nazionali.

Costituzioni di commissioni
Si demanda alle singole categorie la costituzione di commissioni paritetiche, aventi lo scopo di stabilire la applicazione o meno del presente contratto nei riguardi di aziende, le cui caratteristiche non sono da ritenersi artigiane, ma industriali.