Tipologia: Accordo collettivo provinciale
Data firma: 21 marzo 1955
Validità: 01.04.1955 - 30.04.1957
Parti: Associazione Provinciale dell’Artigianato di Arezzo, Federazione Provinciale Artigiani di Arezzo e Camera Confederale della Provincia di Arezzo, Unione Provinciale Sindacale-Cisl, Unione Provinciale Lavoratori-Uil
Settori: Artigianato, Arezzo

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Comunicazione di assunzione.
Art. 5. - Qualifiche.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro a cottimo.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Sospensioni di lavoro.
Art. 13. - Interruzione di lavoro e recuperi.
Art. 14. - Chiamata alle armi.
Art. 15. - Tutela della maternità.
Art. 16. - Congedo matrimoniale.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Gratifica natalizia.
Art. 19. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 20. - Retribuzione.
Art. 21. - Preavviso.
Art. 22. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 23. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 24. - Norme disciplinari.
Art. 25. - Multe e sospensioni.
Art. 26. - Licenziamento per mancanze.
Art. 27. - Trasferte per missioni e lavori fuori zona.
Art. 28. - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di maggior favore.
Art. 29. - Decorrenza e durata.
Allegato n. 1 Tabella delle retribuzioni minime orarie
Allegato n. 2 Regolamento per l’apprendistato
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Allegato n. 3

Accordo collettivo per gli operai dipendenti da aziende artigiane della provincia di Arezzo, 21 marzo 1955

L'anno 1955, addì 21 del mese di marzo, in Arezzo presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. […], tra l’Associazione Provinciale dell’Artigianato di Arezzo […], la Federazione Provinciale Artigiani di Arezzo […], e la Camera Confederale della Provincia di Arezzo […], la Unione Provinciale Sindacale (Cisl) […], la Unione Provinciale Lavoratori (Uil) […], viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai dipendenti da tutte le aziende artigiane della Provincia di Arezzo. 

Art. 6. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per lavoro straordinario s’intende quello prestato in ore eccedenti l’orario normale.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali.
Per lavoro notturno s’intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6.
Per lavoro festivo s’intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale. Non si considera lavoro festivo quello prestato nei giorni di domenica quando al dipendente sia concesso il riposo compensativo in altro giorno della settimana.
[…]

Art. 11. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica. Il personale che non fruisce del riposo settimanale in coincidenza con la domenica, dovrà beneficiare del riposo in altro giorno della settimana.

Art. 13. - Interruzione di lavoro e recuperi.
[…]
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste e indipendenti dalla volontà delle parti, entro i 45 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta la perdita.
Detto recupero non potrà comunque superare il limite di un’ora al giorno.

Art. 15. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa specifico riferimento alle norme di legge.

Art. 17. - Ferie.
I lavoratori che abbiano compiuto un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda avranno diritto ad un periodo di ferie di giorni 9 (ore 72), possibilmente continuativi e retribuiti con la paga oraria di fatto.
[…]

Art. 24. - Norme disciplinari.
Qualsiasi infrazione al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità:
a) con richiamo verbale o scritto, il quale potrà essere inflitto al dipendente che commetta durante il lavoro mancanze disciplinari o morali di lieve entità non specificate negli articoli 25 e 26;
b) con multa fino all’importo di tre ore di paga di fatto;
c) con la sospensione dal lavoro sino al massimo di tre giorni;
d) con licenziamento senza preavviso né eventuale indennità.

Art. 25. - Multe e sospensioni.
La Ditta potrà infliggere la multa di cui alla lettera b) dell’articolo precedente all'operaio:
a) che ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che si assenti temporaneamente dal lavoro senza giustificato motivo;
c) che non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con evidente negligenza;
d) che guasti, per disattenzione, il materiale della azienda o il materiale in lavorazione oppure che non avverta subito il titolare di evidenti guasti agli apparecchi ad esso affidati o di eventuali irregolarità dell’andamento degli apparecchi stessi;
e) che senza permesso del datore di lavoro o di chi per esso, consuma nell’azienda bevande alcooliche;
f) che si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g) che sia trovato addormentato;
h) che offenda i compagni di lavoro;
i) che dia disposizioni contrarie a quelle predisposte dalla ditta;
l) che in qualunque altro caso trasgredisca alla osservanza delle norme del presente contratto o dell’eventuale regolamento interno o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro e alla sicurezza dell’azienda.
Le predette mancanze in caso di maggiore gravità o di recidiva saranno punite con la sospensione.

Art. 26. - Licenziamento per mancanze.
La ditta potrà infliggere la punizione di cui alla lettera d) dell'art. 24 all’operaio in caso di;
а) insubordinazione grave verso i superiori;
b) contravvenzione al divieto di fumare in quei luoghi ove tale divieto è espressamente stabilito;
c) furti o danneggiamenti volontari al materiale, alle macchine o al prodotto di lavorazione, o a qualsiasi altra cosa di proprietà dell’azienda;
d) risse nell’azienda;
[…]
h) esecuzione di qualsiasi lavoro per proprio conto e per conto di terzi nel laboratorio, salvo l’azione del datore di lavoro per l’eventuale risarcimento del danno subito;
i) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo alla sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni;
l) mancanza di cui alla lettera l) dell’art. 25 quando da essa derivi grave pregiudizio.
La ditta ha facoltà di effettuare trattenute per risarcimento di danni in relazione all’entità del danno e alle circostanze che lo hanno determinato.
[…]

Allegato n. 2 Regolamento per l’apprendistato
Ad integrazione del contratto collettivo di lavoro 21 marzo 1955 da valere per i dipendenti da aziende artigiane della Provincia di Arezzo, si conviene quanto appresso:

Art. 1.
Per quanto riguarda il rapporto di apprendistato le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 2.
La durata del periodo di apprendistato è fissata come segue:
anni 5 per gli apprendisti assunti tra i 14 e i 16 anni compiuti;
anni 4 per gli apprendisti assunti tra i 16 e i 18 anni compiuti;
anni 3 per gli apprendisti assunti tra i 18 e i 20 anni compiuti.

Art. 6.
Il presente regolamento avrà la stessa decorrenza e durata del contratto collettivo provinciale 21 marzo 1955 da valere per i dipendenti da aziende artigiane, del quale forma parte integrante e ne segue le sorti a tutti gli effetti.