Tipologia: Accordo collettivo comunale
Data firma: 1 aprile 1953
Validità: 01.04.1953 - 31.03.1954
Parti: Associazione Provinciale dell'Artigianato-Categoria Parrucchieri e Sindacato Provinciale Lavoranti Parrucchieri di Livorno e Provincia-Camera Confederale del Lavoro di Livorno e Provincia
Settori: Servizi, Barbieri, Artigianato, Livorno

Sommario:

Art. 1. - Retribuzione e percentuale.
Art. 2.
Art. 3. - Commissioni per il collocamento.
Art. 4. - Cambi e rinforzi.
Art. 5. - Festività, semifestività - Festività nazionale.
Art. 6. - Ferie.
Art. 7. - Indennità di licenziamento e di dimissioni.
Art. 8. - Gratifica natalizia.
Art. 9. - Condizioni di miglior favore.
Art. 10. - Valore integrativo.
Art. 11. - Retribuzione apprendisti.
Art. 12. - Sanzioni disciplinari.
Art. 14. - Commissione paritetica.
Art. 15.
Dichiarazione a verbale.

Accordo collettivo integrativo per i lavoranti barbieri del comune di Livorno, 1 aprile 1953

Addì 1 aprile 1953 in Livorno, tra l’Associazione Provinciale dell'Artigianato - Categoria Parrucchieri […], assistiti dall’Associazione Provinciale dell’Artigianato […], e il Sindacato Provinciale Lavoranti Parrucchieri di Livorno e Provincia […], assistiti dalla Camera Confederale del Lavoro di Livorno e Provincia […], si è stipulato il presente accordo integrativo al Contratto nazionale di lavoro barbieri, Barbieri misti e Parrucchieri per signora ed affini, stipulato in Roma il 21 novembre 1947 tra le Federazioni Parrucchieri, da valere per i lavoratori barbieri da uomo del Comune di Livorno:

Art. 6. - Ferie.
Il periodo annuo di ferie a decorrere dal 1° luglio 1949 è di 8 giorni (otto); in caso di mancato godimento delle ferie stesse, queste saranno liquidate per dodicesimi, secondo i mesi di servizi prestato e saranno calcolate in base ai minimi salariali di cui all’art. 2 più una percentuale del 20 % calcolata sul guadagno medio giornaliero realizzato nelle due ultime quindicine.

Art. 10. - Valore integrativo.
Per quanto non pattuito nel presente accordo integrativo, valgono le norme previste nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per barbieri, barbieri misti, parrucchieri per signora ed affini, stipulato in Roma il 21 novembre 1947.

Art. 14. - Commissione paritetica.
Per il rispetto del presente Contratto, le parti costituiscono un'apposita Commissione paritetica composta dai signori:
Proprietari: C.Q. – L.R..
Lavoranti: L.S. – D.B.F. con il compito di intervenire presso le parti, eventualmente inadempienti.

Dichiarazione a verbale.
Le parti si impegnano di intervenire presso le proprie Sezioni associative per estendere il presente accordo a tutti i lavoranti della provincia di Livorno.