Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 12 gennaio 1954
Validità: annuale
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori di Perugia, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Perugia e Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli di Perugia-Federterra Provinciale, Fisba-Cisl
Settori: Agroindustriale, Salariati, Perugia

Sommario:

Norma n. 1. - Definizione del salariato fisso.
Norma n. 2. - Assunzione.
Norma n. 3. - Contratto individuale.
Norma n. 4. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdette.
Norma n. 5. - Mansioni.
Norma n. 6. - Libretto sindacale di lavoro.
Norma n. 7. - Attrezzi di lavoro.
Norma n. 8. - Periodo di prova.
Norma n. 9. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Norma n. 10. - Orario di lavoro.
Norma n. 11. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Norma n. 12. - Riposo settimanale.
Norma n. 13. - Giorni festivi.
Norma n. 14. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Norma n. 15. - Vitto e alloggio - Uso di abitazione.
Norma n. 16. - Gratifica natalizia.
Norma n. 17. - Malattia e infortuni.
Norma n. 18. - Diarie.
Norma n. 19. - Ferie.
Norma n. 20. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Norma n. 21. - Tutela della maternità.
Norma n. 22. - Permessi straordinari.
Norma n. 23. - Chiamata per richiamo alle armi.
Norma n. 24. - Trapasso di azienda.
Norma n. 25. Norme disciplinari.
Norma n. 26. - Indennità di anzianità.
Norma n. 27. - Controversie individuali.
Norma n. 28. - Controversie collettive.
Norma n. 29. - Condizioni di miglior favore.
Norma n. 30. - Durata del patto.

Contratto collettivo per i salariati fissi dell’agricoltura deli a provincia di Perugia, 12 gennaio 1954

Addì 12 gennaio 1954, nella sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori di Perugia, in via L. Bonazzi n. 61, tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori di Perugia […], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Perugia […], e la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Agricoli di Perugia […], assistito dal […] Federterra Provinciale; la Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate (Fisba) aderente alla Cisl […], viene stipulato, in esecuzione del Patto collettivo nazionale di lavoro per i salariati fissi dell’Agricoltura stipulato in Roma il 31 luglio 1951, il presente: Contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi dell'agricoltura, da valere in tutto il territorio della provincia di Perugia.

Norma n. 1. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi, e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente in relazione alla propria attività prestata nella azienda.
I salariati fissi sono divisi in due categorie:
addetti a lavori speciali (conduzione di macchine, trattori, motopompe, elettropompe, muratori, falegnami, ecc.);
addetti ai lavori comuni, tutti gli altri lavoratori.

Norma n. 5. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.
[…]

Norma n. 7. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione della stato di uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Norma n. 9. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Norma n. 10. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le quarantotto settimanali. La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi secondo le esigenze delle singole aziende.
La durata dell’orario normale di lavoro, tenute presenti le disposizioni del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 1956, nei vari mesi dell’anno è stabilita nei modi seguenti: gennaio, febbraio e dicembre ore 7; marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre ore 8; giugno, luglio e agosto ore 9; con il riferimento costante al salario di 8 ore di lavoro giornaliero.
In considerazione che i lavori di cura, governo ed allevamento del bestiame sono intermittenti, l’orario normale di lavoro previsto dalle vigenti disposizioni di legge è determinato in via indiretta dalle mansioni e dalla dotazione del bestiame previsto per ciascuna categoria del presente Contratto. Altrettanto dicasi per lavori connessi in quanto abbiano carattere discontinuo.

Norma n. 11. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dalla norma n. 10;
b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo l’Ave Maria all'alba;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui alla norma n. 13, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all'ultimo comma.
[…]

Norma n. 12. - Riposo settimanale.
Ai salariati fissi che prestano la loro opera alle dipendenze delle aziende agricole è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.
Anche i salariati addetti alla cura ed al governo del bestiame hanno diritto settimanalmente ad una giornata di riposo, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Qualora però a giudizio dell’agricoltore non fosse possibile, i salariati addetti al bestiame di cui al comma precedente dovranno eseguire anche nei giorni di riposo la mungitura e l’alimentazione del bestiame in consegna e la pulizia della stalla. A tali salariati, i quali non possono fruire del riposo settimanale, dovrà essere concesso un periodo di riposo compensativo a forfait, pari a 22 giorni retribuiti per ogni anno, in una sola volta o divisi in due periodi, a secondo della esigenza dell’azienda.

Norma n. 17. - Malattia e infortuni.
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. 

Norma n. 19. - Ferie.
Ai salariati fissi, assunti con contratto non inferiore all’anno, spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 8, e, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.
Il diritto di usufruire delle ferie decorre dal 1° anno di servizio prestato presso l’azienda.
[…]

Norma n. 20. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi dii parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Norma n. 21. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Norma n. 25. Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell'azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, e chi per esso, debbono essere inspirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore dovrà esse punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) Con la multa fino a due ore di salario nei seguenti casi:
a) se senza giustificato motivo si assenti od abbandoni il lavoro ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
[…]
2) Con la multa pari all'importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva di maggior gravità nelle mancanze di cui al paragrafo I.
3) Con il licenziamento immediato senza preavviso ed indennità nei seguenti casi:
a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro od un suo presentante nell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabili, al bestiame;
c) risse e condanne penali per reati comuni; 
d) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi e recidiva alle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste nel paragrafo 2;
e) in tutti gli altri casi di gravità che non consentono la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
[…]

Norma n. 28. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e la interpretazione del presente Contratto collettivo provinciale di lavoro debbono essere esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.