CIRCOLARE N. 5/2014

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 04/03/2014
Prot. 31 /0001261

 

 

 

 

 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

Agli indirizzi in allegato

Segretariato generale

 

 

 

Oggetto: art. 14, D.L. n. 145/2013 (conv. da L. n. 9/2014) - misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare - maxisanzione, revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzioni per violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali.

La L. n. 9/2014, entrata in vigore il 22 febbraio u.s., ha convertito il D.L. n. 145/2013 che, all’art. 14, ha previsto una maggiorazione delle sanzioni amministrative concernenti l’occupazione di lavoratori “in nero”, la violazione della disciplina in materia di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali nonché una maggiorazione delle “somme aggiuntive” da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.

In sede di conversione, per quanto qui interessa, l’art. 14 ha subito alcune modifiche che rendono opportune le seguenti indicazioni in ordine alla commisurazione degli importi sanzionatori da applicare in relazione al tempo di consumazione dell’illecito.

Maxisanzione per il lavoro “nero”

In relazione alla c.d. maxisanzione per il lavoro “nero” il Legislatore ha previsto che “l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni (...), è aumentato del 30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto- legge n, 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dal contenuto della disposizione è possibile pertanto evincere che:

a) in relazione alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 145/2013 (cioè prima del 24 dicembre 2013) si applicherà evidentemente la pregressa disciplina, sia per quanto concerne gli importi sanzionatori sia per quanto concerne l’applicazione della diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004;

b) in relazione alle violazioni commesse a far data dall’entrata in vigore del citato D.L. n. 145/2013 e sino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 9/2014 (cioè dal 24 dicembre 2013 e sino al 21 febbraio 2014 compreso), si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall’art. 3 del D.L. n. 12/2002 aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile (v. tabella allegata), nonché la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Sul punto, infatti, il Legislatore ha infatti inteso mantenere, in sede di conversione del D.L. n. 145/2013, l’aumento delle citate sanzioni, limitandosi a specificare la perdurante applicabilità della procedura di diffida sino alla entrata in vigore della L. n. 9/2014;

c) in relazione alle violazioni commesse a far data dall’entrata in vigore della L. n. 9/2014 (ossia a far data dal 22 febbraio u.s.), si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall’art. 3 del D.L. n. 12/2002 aumentate del 30%, sia per la parte fissa che per la parte variabile (v. tabella allegata) ma non la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Quanto alla individuazione del momento di consumazione dell’illecito si ricorda che, attesa la natura permanente di quest’ultimo, tale momento va a coincidere con la cessazione della condotta e pertanto, a titolo esemplificativo, in relazione ad un rapporto di lavoro “in nero” iniziato prima del 24 dicembre 2013 ma cessato il 10 gennaio 2014 si applicherà il regime sanzionatorio di cui alla lett. b) così come, in relazione ad un rapporto di lavoro “in nero” iniziato il 10 febbraio 2014 e cessato il 28 febbraio 2014 si applicherà il regime sanzionatorio di cui alla lett. c).

Maxisanzione “ordinaria”

 

Sanzione
minima
edittale

Sanzione
massima
edittale

Maggiorazione
giornaliera

Sanzione ai sensi art. 13 D.Lgs. n. 124/2004

Sanzione ai sensi art. 16 L. n. 689/1981

Maggiorazione giornaliera ai sensi art. 13 D.l.gs. n. 124/2004

Maggiorazione giornaliera ai sensi art. 16 L. n. 689/1981

violazioni consumate entro il 23 dicembre 2013 compreso

1.500

12.000

150

1.500

3.000

37,50

50

violazioni consumate dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014compreso

1.950

15.600

195

1.950

3.900

48,75

65

violazioni consumate dal 22 febbraio 2014

1.950

15.600

195

non applicabile

3.900

non applicabile

65

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxisanzione “affievolita”
("nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo")

 

Sanzione
minima
edittale

Sanzione
massima
edittale

Maggiorazione
giornaliera

Sanzione ai sensi art. 13 D.Lgs. n. 124/2004

Sanzione ai sensi art. 16 L. n. 689/1981

Maggiorazione giornaliera ai sensi art. 13 D.l.gs. n. 124/2004

Maggiorazione giornaliera ai sensi art. 16 L. n. 689/1981

violazioni consumali entro il 23 dicembre 2013 compreso

1.000

8.000

30

1.000

2.000

7.5

10

violazioni consumale dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014 compreso

1.300

10.400

39

1.300

2.600

9.75

13

violazioni consumate dal 22 febbraio 2014

1.300

10.400

39

non applicabile

2.600

non applicabile

13

 

Revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

Anche in relazione al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 il Legislatore è intervenuto stabilendo che le “somme aggiuntive” da versare ai fini della revoca dello stesso provvedimento (sia di quello adottato dal personale ispettivo di questo Ministero che delle AA.SS.LL.) sono aumentate del 30%.
Anche in tal caso la legge di conversione ha inteso mantenere l’aumento del 30% già previsto dal D.L. n. 145/2013 e pertanto, come anche chiarito con nota prot. n. 22277 del 27 dicembre 2013, i nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (pari ora ad euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e ad euro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre u.s., anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.

Importi sanzionatori per violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro

Diversamente da quanto inizialmente previsto dal D.L. n. 145/2013, la legge di conversione ha previsto una duplicazione (e non una decuplicazione) degli importi sanzionatori legati alla violazione delle disposizioni in materia di orario medio settimanale, riposi giornalieri e settimanali di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2013.

Inoltre, in sede di conversione, il Legislatore ha altresì stabilito che tale minor aggravio degli importi sanzionatori trova applicazione in relazione alle violazioni commesse sin dall’entrata in vigore del citato D.L. n. 145/2013 (cioè dal 24 dicembre 2013).

Ne deriva che le violazioni commesse sino al 23 dicembre 2013 saranno soggette al pregresso regime sanzionatorio mentre quelle commesse successivamente a tale data saranno soggette ad importi sanzionatori raddoppiati.

Sul punto, nel ricordare che:

- la durata media dell’orario di lavoro “deve essere calcolala con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi” (superiore se previsto dalla contrattazione collettiva);

- il riposo settimanale “è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni”;

- il riposo giornaliero deve essere fruito “ogni ventiquattro ore”.

si precisa che, ai fini della applicabilità delle nuove sanzioni raddoppiate e quindi della individuazione del momento di consumazione dei relativi illeciti, i periodi di riferimento sopra richiamati (quattro mesi, quattordici giorni, ventiquattro ore), devono ricadere interamente dopo il 24 dicembre 2013. Ciò in quanto tali periodi costituiscono un elemento “strutturale” della fattispecie, indispensabile ai fini della verifica circa la realizzazione di una eventuale condotta illecita.

Durata media dell’orario di lavoro

Regime sanzionatorio per violazioni commesse a far data dal 24 dicembre 2013

La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. A tal fine, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi

Sanzione amministrativa da 200 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento la sanzione amministrativa è da 800 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è da 2.000 a 10.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta

Riposo settimanale

Regime sanzionatorio post conversione D.L. n. 145/2013

Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni

Sanzione amministrativa da 200 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento la sanzione amministrativa è da 800 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento, la sanzione amministrativa è da 2.000 a 10.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta

Riposo giornaliero

Regime sanzionatorio post conversione D.L. n. 145/2013

Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità

Sanzione amministrativa da 100 a 300 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministritativa è da 600 a 2.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 1.800 a 3.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta

 

Maggiori introiti delle sanzioni

Si ricorda da ultimo che il Legislatore ha previsto che i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni in questione saranno versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione e ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro “nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare”.

Al riguardo si informa che la scrivente Direzione ha già attivato le procedure per la individuazione di uno specifico codice tributo sul quale imputare tali maggiori introiti. In attesa della definizione della procedura il personale ispettivo utilizzerà i codici tributo già in uso in relazione ai complessivi importi sanzionatori maggiorati.

Il Segretario generale
(Dott. Paolo Pennesi)