Categoria: 1950
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 3 novembre 1950
Validità: 03.11.1950 - 02.11.1951
Parti: Associazione dei Commercianti e Camera Confederale del Lavoro, Unione dei Liberi Sindacati
Settori: Agroindustriale, Panettieri, Cosenza

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.

Contratto collettivo integrativo per i lavoranti panettieri della provincia di Cosenza, 3 novembre 1950

L’anno 1950, addì 3 del mese di novembre, in Cosenza, presso la Sede dell’Associazione Provinciale dei Commercianti, si sono riuniti:
1) per l’Associazione dei Commercianti e per il Sindacato dei Panificatori: il dott. C.D., nella sua qualità di Presidente della Associazione Provinciale dei Commercianti; il sig. G.G., Presidente del Sindacato Provinciale Panificatori; i sigg. C.V., M.F., S.A. e P.F., componenti il Consiglio Direttivo dello stesso Sindacato Panificatori;
2) per la Camera Confederale del Lavoro; per la Federazione Provinciale Alimentaristi e per il Sindacato Lavoranti Panettieri: il prof. G.P., Segretario della Camera Confederale del Lavoro; B.C., Segretario della Federazione Provinciale Alimentaristi; il sig. M.F., Segretario del Sindacato Lavoranti Panettieri;
3) per l’Unione dei Liberi Sindacati e per il Sindacato Lavoranti Alimentaristi: il sig. C.G., Consegretario della Unione dei Liberi Sindacati; il sig. B.A., Segretario del Sindacato Lavoranti Alimentaristi;
per procedere alla stipulazione del Contratto Provinciale Integrativo al Contratto Nazionale per i Lavoranti Panettieri del 1° aprile 1948.
Dopo ampia e cordiale discussione viene stabilito quanto segue:
1) il Contratto di cui è oggetto il presente verbale resta definito secondo il testo allegato;
2) la quota forfettaria da corrispondersi ai lavoratori a titolo di quanto eventualmente dovuto per lavoro straordinario e notturno, resta fissata in L. 33 a quintale e s’intende compresa nelle paghe di cui all’art. 3 del contratto stesso;
3) se nel corso dell’efficacia operativa del contratto integrativo in esame dovesse essere stipulato altro Contratto Nazionale in sostituzione di quello del 1° aprile 1948 le parti provvederanno ad incontrarsi con tutta sollecitudine allo scopo di apportare al testo dell’Accordo Integrativo in parola le variazioni che si rendessero conseguenti;
4) ove le festività infrasettimanali da retribuire dovessero essere, contrariamente a quanto sostenuto dai Rappresentanti dell’Associazione dei Commercianti, 13 anziché 11, i panificatori corrisponderanno ai dipendenti quanto dovuto per le due giornate in contestazione;
5) le parti contraenti stabiliscono di costituire la Commissione paritetica - che avrà sede presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro il cui Direttore ne assumerà la Presidenza - alla quale sono demandati i compiti previsti dal Contratto Nazionale.
A tal uopo la Commissione in parola viene costituita come appresso: signori: G.G., S.A., P.F., in rappresentanza del Sindacato Provinciale dei Panificatori; signori: B.C., R.A., M.F., in rappresentanza dei Sindacati dei Lavoranti Panettieri.

Art. 1.
Le norme, di cui all’art. 4 del CCNL, relative all’apprendistato opereranno solo nei riguardi delle aziende di panificazione dotate di squadre di lavoro organicamente composte. Il numero degli apprendisti da ammettere al lavoro nelle aziende di panificazione come sopra distinte, non deve superare il limite massimo di uno per ogni due operai specializzati.

Art. 2.
In linea di massima, per squadra di lavoro organicamente composta si intende quella costituita da due operai specializzati (infornatore ed impastatore) e da due operai qualificati. Comunque all’atto della composizione di detta squadra si terrà conto delle esigenze tecniche della produzione del pane così come suggerito dall’art. 7 del CCNL.

Art. 3.
Agli addetti alla produzione, per ogni quintale di farina panificata ed a seconda della pezzatura del pane prodotto, saranno corrisposte le seguenti retribuzioni che si intendono comprensive della contingenza e di quanto altro eventualmente dovuto a titolo di lavoro straordinario e notturno:
[…]

Art. 6.
Il quantitativo di farina cui giornalmente ha diritto ciascun operaio addetto alla produzione, viene fissato come segue:
- minimo kg. 122;
- massimo kg. 144.

Art. 8.
Onde contribuire acchè agli operai addetti alla produzione vengano possibilmente - od al massimo una volta all’anno - forniti i seguenti indumenti: berretto bianco; una blusa bianca; due pantaloni (uno corto estivo ed uno lungo invernale); due asciugamani; le aziende di panificazione del Capoluogo, sempre che siano fornite di squadre di lavorazione, verseranno alla Associazione dei Commercianti L. 5 per ogni quintale di farina panificata.
Ogni decisione circa l’utilizzo delle somme accantonate come sopra è demandata alla Commissione paritetica di cui all’unito verbale.

Art. 9.
Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Contratto Nazionale più volte citato.