Categoria: 1956
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 20 novembre 1956
Validità: 01.11.1956 - 31.10.1958
Parti: Sindacato Provinciale Panificatori e Sindacato Provinciale Panettieri-Cgil, Sindacato Provinciale Panettieri-Cisl
Settori: Agroindustriale, Panettieri, Messina

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.

Contratto collettivo integrativo per i lavoranti panettieri dipendenti dalle aziende di panificazione della provincia di Messina, 20 novembre 1956

L’anno 1956 il giorno 20 del mese di novembre, in Messina, nei locali del Sindacato Provinciale Panificatori; tra il Sindacato Provinciale Panificatori […] e il Sindacato Provinciale Panettieri, aderente alla Cgil […], assistiti da […] Camera del Lavoro, il Sindacato Provinciale Panettieri, aderente alla Cisl […], assistiti da […] Cisl, viene stipulato il seguente contratto integrativo provinciale del Contratto Collettivo Nazionale 26 luglio 1956 per gli addetti alla industria della panificazione per la provincia di Messina.

Art. 1.
Il presente accordo integrativo si applica a tutti i lavoratori Panettieri dipendenti da panifici privati, cooperative o di appartenenza ad Enti Pubblici siti in Messina e Provincia.

Art. 2.
Viene costituita una Commissione paritetica formata da cinque rappresentanti dei panificatori e da cinque rappresentanti dei lavoratori, i quali di comune accordo, nomineranno un presidente.
I compiti della Commissione paritetica sono:
1) determinazione delle squadre di lavoro di ciascun panificio;
2) determinazione della qualifica dei lavoratori della categoria;
3) avviamento al lavoro degli apprendisti;
4) intervento conciliativo in eventuali controversie che sorgessero tra lavoratori e datori di lavoro.
La Commissione paritetica si riunirà entro 20 giorni dalla firma del Contratto.

Art. 3.
La squadra di lavoro deve essere costituita in rapporto alla entità di produzione di ciascun panificio. A ciascun componente la squadra deve essere garantito un minimo ed un massimo di produzione che può oscillare da 90 a 110 Kg. di farina.
I familiari dei datori di lavoro per percepire il salario devono partecipare attivamente alla produzione.

Art. 4.
Ferma restando la composizione della squadra, di cui all’art. 3, le assunzioni degli apprendisti devono avvenire in proporzione ad un apprendista per ogni squadra di operai e di un solo apprendista nei forni aventi meno di 4 operai.

Art. 5.
La retribuzione dovrà essere corrisposta con il sistema del quintalato. […]

Art. 7.
Per ferie (gg. 14), gratifica natalizia (gg. 26), festività nazionali (4), festività infrasettimanali (gg. 13), indennità di licenziamento (prevista nel minimo di giorni 7), restando salva la maggiore indennità prevista dall’art. 22 del CCN all’effetto dell’anzianità che verrà liquidata all’atto del licenziamento, resta in vigore l’accordo del 28 giugno 1947 che le fissa la misura nella percentuale del 24,40 % che deve essere corrisposta per tutti i giorni lavorativi.

Art. 8.
La domanda giudiziale concernente controversie che dovessero sorgere nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all’esame della Commissione paritetica di cui all’art. 2, che esperimenterà il tentativo di conciliazione tra le parti entro il termine di gg. 15 della richiesta da una delle Organizzazioni Sindacali.

Art. 9.
Per tutto quanto non è previsto dal presente accordo si fa riferimento all’Accordo Nazionale del 26 luglio 1956.