Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 3 giugno 1957
Validità: 01.06.1957 - 30.06.1958
Parti: Sindacato Provinciale Panificatori e Sindacato Lavoratori Panettieri-Cgil, Sindacato Lavoratori Panettieri-Cisl, Sindacato Lavoratori Panettieri-Csil
Settori: Agroindustriale, Panettieri, Reggio Calabria

Sommario:

Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Commissione paritetica.
Art. 3. - Retribuzione.
Art. 4. - Trasbordo della farina e del combustibile dal magazzino al laboratorio.
Art. 5. - Multe.
Art. 6. - Indennità vestiario.
Art. 7. - Lavoro straordinario e notturno.
Art. 8. - Decorrenza e durata.
Chiarimento a verbale

Contratto collettivo integrativo per i lavoratori panettieri della provincia di Reggio Calabria, 3 giugno 1957

Addì 3 giugno 1957, nella sede dell’Ufficio Regionale del Lavoro di Reggio Calabria […], tra il Sindacato Provinciale Panificatori […], assistito da una delegazione composta dai sigg.: comm. G.P., V.B. e D.A., e dall’avv. E.P., Direttore Reg. dell’Associazione Commercianti e dal sig. I.L., Capo Servizio dell’Ufficio Sindacale della stessa Associazione, e il Sindacato Lavoratori Panettieri, aderente alla Cgil, rappresentato dal […] Segretario Responsabile della Camera Confederale del Lavoro di Reggio Calabria assistito dal […] responsabile dell'Ufficio Contratti e Vertenze della CdL, e il Sindacato Lavoratori Panettieri aderente alla Cisl […], e il Sindacato Lavoratori Panettieri aderente alla Csil […], si è stipulato il seguente contratto provinciale integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 26 luglio 1956 per i lavoratori panettieri da valere per tutti i lavoratori panettieri dipendenti da panifici privati, cooperative e di appartenenza di enti pubblici.

Art. 1. - Apprendistato.
Il numero degli apprendisti ammessi nella squadra è fissato in ragione di un apprendista per ogni tre operai.

Art. 2. - Commissione paritetica.
La Commissione Paritetica, composta da tre datori di lavoro e da tre lavoratori - che potranno essere assistiti dai dirigenti delle rispettive organizzazioni sindacali - costituita a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1241 e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ha i seguenti compiti:
1) esame per il passaggio da apprendista a operaio;
2) esprimere parere circa il passaggio di qualifica;
3) controllo presso tutti i forni della provincia per l’esatta applicazione dei vigenti contratti collettivi di lavoro e delle leggi che disciplinano l’attività di panificazione.
La Commissione ha sede nell’Ufficio Regionale del Lavoro M.O.
Di ogni seduta della Commissione sarà redatto apposito verbale copia del quale dovrà essere consegnato alle organizzazioni sindacali interessate.

Art. 3. - Retribuzione.
Nei panifici della provincia la retribuzione dovrà essere corrisposta con il sistema del quintalato.
[…]
Il quintalato medio di farina da attribuirsi giornalmente in misura eguale a ciascun operaio è di un quintale con una tolleranza in eccesso di kg. 35 da calcolarsi sul totale della farina panificata dalla intera squadra.

Art. 4. - Trasbordo della farina e del combustibile dal magazzino al laboratorio.
I lavoratori che vengono adibiti al trasporto della farina, della legna e del carbone dal magazzino al laboratorio, ove questi si trovino in caseggiati vicini, come dal 4° comma dell’art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno diritto al seguente compenso:
L. 10 per ogni quintale di farina;
L. 20 per ogni quintale di legna e carbone.

Art. 6. - Indennità vestiario.
Ai lavoratori turnisti straordinari, che hanno l’obbligo di presentarsi al lavoro forniti degli indumenti dì cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sarà corrisposta un’indennità vestiario in ragione di L. 15 giornaliere.

Art. 7. - Lavoro straordinario e notturno.
Stabilito che la produzione media per ogni singolo operaio è di un quintale di farina panificata al giorno, si considera prestazione di lavoro straordinario, in riferimento all’art. 10-bis del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, quella attività richiesta al lavoratore dopo che questi ha panificato il quantitativo medio previsto (un quintale) con una tolleranza di kg. 35 da calcolarsi sul totale della intera squadra.

Chiarimento a verbale
Le parti s'impegnano di riconvocarsi per l’esame delle seguenti questioni:
а) possibilità di trasformazione in retribuzione giornaliera delle tariffe di quintalato, in determinati casi;
b) trasformazione in percentuale delle competenze spettanti ai lavoratori per Ferie, Gratifica natalizia e Festività nazionali ed infrasettimanali.