Tipologia: CCNL
Data firma: 23 maggio 1991
Validità: 01.05.1991 - 31.12.1994
Parti: Ance, Intersind e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Costruzioni edilizie e affini
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Dichiarazione a verbale
Dichiarazione a verbale per le aziende associate all'Intersind
Nota
Sistema di informazioni
Osservatorio Nazionale
Organismi Paritetici
Nota a verbale
Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Assunzione e documenti
Art. 2 - Periodo di prova
Chiarimento a verbale
Art. 3 - Mutamento di mansioni
Art. 4 - Mansioni promiscue
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 6 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 7 - Riposo settimanale
Art. 8 - Soste di lavoro
Art. 9 - Sospensione e riduzione di lavoro
Dichiarazione comune
Art. 10 - Recuperi
Art. 11 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Art. 12 - Indennità territoriale di settore
Dichiarazione a verbale
Art. 13 - Lavoro a cottimo
Art. 14 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
Art. 15 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Chiarimento a verbale
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Gratifica natalizia
Art. 18 - Festività
Art. 19 - Accantonamenti presso la Cassa Edile
Chiarimento a verbale
Art. 20 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 21 - Indennità per lavori speciali disagiati
Gruppo A) - Lavori vari
Gruppo B) - Lavori in galleria
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
Gruppo D) - Lavori marittimi
Gruppo E) - Costruzioni di linee elettriche e telefoniche
Art. 22 - Trasferta
A) Norme generali
B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario
Art. 23 - Trasferimento
Art. 24 - Indennità per lavori in alta montagna od in zona malarica
Art. 25 - Elementi della retribuzione
Art. 26 - Modalità di pagamento
Art. 27 - Trattamento in caso di malattia
Art. 28 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Art. 29 - Congedo matrimoniale
Art. 30 - Anzianità professionale edile
Art. 31 - Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli
Art. 32 - Obblighi e responsabilità degli autisti
Art. 33 - Preavviso
Art. 34 - Trattamento di fine rapporto
Art. 35 - Indennità in caso di morte
Art. 36 - Reclami
Art. 37 - Casse edili
Art. 38 - Quote sindacali
Chiarimento a verbale
Art. 39 - Accordi locali
Regolamentazione per gli impiegati
Art. 40 - Assunzione
Art. 41 - Documenti
Art. 42 - Periodo di prova
Art. 43 - Orario di lavoro
Art. 44 - Elementi del trattamento economico globale
Art. 45 - Stipendio minimo mensile
Art. 46 - Premio di produzione
Art. 47 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Art. 48 - Mense aziendali
Art. 49 - Aumenti periodici di anzianità
Norme transitorie
Art. 50 - Indennità di cassa e di maneggio di denaro
Art. 51 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato
Art. 52 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Art. 53 - Indennità di zona malarica
Art. 54 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 55 - Lavori fuori zona
Art. 56 - Trasferta
Art. 57 - Trasferimento
Chiarimento a verbale
Chiarimento a verbale
Art. 58 - Alloggio
Art. 59 - Mutamento di mansioni
Art. 60 - Pagamento della retribuzione
Art. 61 - Festività
Art. 62 - Ferie
Norma transitoria
Art. 63 - Tredicesima mensilità
Art. 64 - Premio annuo
Art. 65 - Premio di fedeltà
Art. 66 - Trattamento in caso di malattia
Art. 67 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
Art. 68 - Fondo previdenza impiegati
Art. 69 - Congedo matrimoniale
Art. 70 - Aspettativa
Art. 71 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
  Art. 73 - Trattamento di fine rapporto
Chiarimento a verbale
Norma transitoria
Art. 74 - Indennità in caso di morte o di invalidità permanente
Art. 75 - Certificato di lavoro
Art. 76 - Quote sindacali
Regolamentazione speciale per i quadri
Art. 77 - Quadri
Assicurazione
Indennità di funzione
Cambiamento di mansioni
Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 78 - Classificazione dei lavoratori
7° Livello
6° Livello
5° Livello
4° Livello
3° Livello
2° Livello
1° Livello
Laureati e diplomati
Caposquadra
Art. 79 - Lavoro a tempo parziale
Art. 80 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 81 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 82 - Occupazione femminile e tutela della maternità
Art. 83 - Lavoratori extracomunitari
Art. 84 - Tutela tossicodipendenti e loro familiari
Art. 85 - Igiene e ambiente di lavoro
Art. 86 - Sicurezza sul lavoro
A) Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro - Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni.
B) Formazione professionale
C) Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro
D) Normativa tecnica
E) Piani di sicurezza
Art. 87 - Alloggiamenti e cucine
Art. 88 - Permessi
Art. 89 - Diritto allo studio
Art. 90 - Formazione professionale
Art. 91 - Disciplina dell'apprendistato
Art. 92 - Previdenza integrativa
Art. 93 - Assenze
Art. 94 - Provvedimenti disciplinari
Art. 95 - Licenziamenti
Art. 96 - Passaggio da operaio ad impiegato
Chiarimento a verbale
Art. 97 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
Art. 98 - Rappresentanze sindacali aziendali conciliazione delle controversie
Art. 99 - Assemblee
Art. 100 - Cariche sindacali e pubbliche
Art. 101 - Affissioni
Art. 102 - Accordi interconfederali
Art. 103 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Art. 104 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni
Art. 105 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali condizioni di miglior favore
Art. 106 - Disposizioni generali
Art. 107 - Decorrenza e durata
Art. 108 - Esclusiva di stampa
Allegati al CCNL
A - Valori mensili ed orari dei minimi di paga base degli operai
B - Stipendi minimi mensili per gli impiegati
C - Regolamento dell'anzianità professionale edile
D - Schema di regolamento per il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Protocollo d'intesa
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
E - Casse Edili
F - Accantonamento della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui
G - Protocollo di intesa sul mercato del lavoro
H - Protocollo di intesa sul sistema degli organismi paritetici di settore
I - Accordo per l'attuazione degli organismi paritetici nazionali
Regolamento della commissione nazionale paritetica per le casse edili
Regolamento dell'osservatorio nazionale
Regolamento della commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Regolamento del comitato centrale di coordinamento
L - Protocollo sul trattamento di malattia e infortunio
Altri allegati
Accordo nazionale 12 dicembre 1977 (Casse Edili)
Accordo nazionale per le modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe
Criteri orientativi per la redazione dei piani di sicurezza
Lavorazioni affidate in subappalto
Aggiornamento dei piani in corso d'opera
Diffusione dei piani in cantiere
Allegato
Esemplificazione delle principali misure di sicurezza da inserire nei piani per alcune categorie di lavoro.
Allegato C
Esemplificazione delle principali misure di sicurezza da inserire nei piani, per alcune categorie di lavoro.
Appendice -Legislazione e accordi interconfederali
Assunzioni
Requisiti di età
Legge 17 ottobre 1967, n. 977 recante norme per la « Tu tela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti»
Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
Legge 28 febbraio 1987 n. 56. (Stralcio)
Assunzioni obbligatorie
Disciplina generale - Legge 2 aprile 1968, n. 482
Lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
Estratto della legge 17 ottobre 1967 n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
Estratto dal DPR 19 marzo 1956, n. 302 contenente «Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con DPR 27 aprile 1955, n. 547»
Estratto dal DPR 20 marzo 1956, n. 321 contenente «Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa»
Documenti
Legge 10 gennaio 1935, n. 112 Istituzione del libretto di lavoro
Contratto a termine
Legge 18 aprile 1962, n. 230 - Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Visita medica
Legge 20 maggio 1970, n. 300
Accertamenti sanitari
Estratto dal DPR 19 marzo 1956, n. 303 contenente «Norme genera li per l'igiene del lavoro»
Estratto dal DPR 20 marzo 1956, n. 321 contenente «Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa»
Estratto dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla «Disciplina dell'apprendistato»
Quadri
Legge 13 maggio 1985, n. 190 - Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi
Disciplina dell'apprendistato
Legge 19 gennaio 1955 n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato
Legge 28 febbraio 1987 n. 56 - Art. 21 Disposizioni in materia di apprendistato
Contratto di formazione e lavoro
Legge 19 dicembre 1984, n. 863, conversione in legge con modificazioni, del DL 30 ottobre 1984, n. 726 - Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali
Legge 29 dicembre 1990, n. 407 - Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993
Legge 1 giugno 1991, n. 169, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 1991, n. 108 - Disposizioni urgenti in materia di sostegno all'occupazione
Orario di lavoro
Estratto dal RDL 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai e impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura
Estratto dal RD 10 settembre 1923, n. 1955, contenente il regolamento per l'applicazione del RDL 15 marzo 1923, n. 692
Legge 19 gennaio 1955, n. 25 - Disciplina dell'apprendistato
Estratto dal DPR 20 marzo 1956, n. 321, contenente «Norme per (a prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa»
Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Estratto dal Regolamento per l'applicazione del RDL 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali, approvato con R.D. 10 settembre 1923, n. 1955
Riposo settimanale
Estratto dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo settimanale.
Festività
Legge 31 marzo 1954 n. 90 - Modifiche della legge 27 maggio 1949' n. 260, sulle ricorrenze festive
Legge 5 marzo 1977 n. 54 - Disposizioni in materia di giorni festivi
DPR 28 dicembre 1985 n. 792 - Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con protocollo addizionale i firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121
Congedo matrimoniale
Tutela della maternità
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 - Tutela delle lavoratrici madri
Trattamento in caso di malattia
Legge 28 febbraio 1953, n. 86 Provvidenze a favore dei tubercolosi assistiti in regime assicurativo
Legge 4 marzo 1987 n. 88 - Provvedimenti a favore dei tubercolotici
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
TU 30 giugno 1965, n. 1124
Tutela tossicodipendenti e loro familiari
Legge 26 giugno 1990, n. 162 - Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
Imponibile contributivo
Legge 30 aprile 1969, n. 153 - Retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale
Legge 1 giugno 1991, n. 166, conversione in legge, con modificazioni del D.L. 29 marzo 1991, n. 103 - Disposizioni urgenti in materia previdenziale
Pagamento della retribuzione
Legge 5 gennaio 1953, n. 4, contenente norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga.
Modalità di pagamento
Mense aziendali
Accordo interconfederale 20 aprile 1956 in materia di computo dell'indennità di mensa negli istituti contrattuali (reso cogente erga omnes con DPR 14 luglio 1960, n. 1026)
Alloggiamenti e cucine
Estratto dal DPR 19 marzo 1956, n. 303, contenente «Norme genera li per l'igiene del lavoro»
Igiene e ambiente di lavoro
Estratto dal DPR 19 marzo 1956 n. 303, contenente «Norme generali per l'igiene del lavoro»
Estratto dal DPR 20 marzo 1956, n. 320, contenente «Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo»
Estratto dal DPR 20 marzo 1956, n. 321, contenente «Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa»
Divieto di cottimismo - Subappalti
Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 - Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi
Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192 - Norme per la disciplina dell'impiego della mano d'opera negli appalti concessi dalle Amministrazioni autonome delle ferrovie dello Stato, dei monopoli di Stato e delle poste e telecomunicazioni
Legge 19 marzo 1990, n. 55 - Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale
Legge 12 luglio 1991, n. 203, conversione in legge, con modificazioni, del DL 13 maggio 1991, n. 152 - Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa
Cassa integrazione guadagni e trattamento di disoccupazione
Legge 6 agosto 1975, n. 427 - Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini
Legge 23 luglio 1991, n. 223 - Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro
Pronto soccorso
Estratto dal DPR 20 marzo 1956, n. 320, contenente «Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo»
Estratto dal DPR 20 marzo 1956, n. 321 contenente «Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa»
Estratto dal DPR 19 marzo 1956, n. 303, contenente «Norme generali per l'igiene del lavoro»
Chiamata e richiamo alle armi
Estratto del DLCPS 13 settembre 1946, n. 303, che detta «Norme in materia di conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva»
Legge 3 maggio 1955, n. 370 - Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi
Licenziamenti
Legge 15 luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali
Legge 11 maggio 1990, n. 108 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Legge 26 febbraio 1982, n. 54 - Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale
Legge 29 dicembre 1990, n. 407 - Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993
Accordo interconfederale 5 maggio 1965 sui licenziamenti per riduzione di personale
Legge 29 maggio 1982, n. 297 - Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 - Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro
Reclami
Art. 2113 del codice civile.
Statuto dei lavoratori
Legge 20 maggio 1979 n. 300 - Norme sulla tutela della liberta e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Cessione o trasferimento dell'azienda
Legge 29 dicembre 1990, n. 428. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (legge comunitaria per il 1990)
Occupazione femminile
Legge 10 aprile 1991, n. 125 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
Lavoro all'estero

Legge 3 ottobre 1987 n. 398, di conversione, con modificazioni, del D.L. 31 luglio 1987 n. 317. Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni eroga te dai Fondi speciali dell' INPS Fonti legislative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro
Norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro
DPR 27 aprile 1955, n. 547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (supplemento ordinario G.U. 12 luglio 1955, n. 158).
DPR 7 gennaio 1956, n. 164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni (supplemento ordinario G.U. 31 marzo 1956, n. 78).
DPR 19 marzo 1956, n. 302 - Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con DPR 27 aprile 1955, n. 547 (supplemento ordinario G.U. 30 aprile 1956, n. 105).
DPR 19 marzo 1956, n. 303 - Norme genera li per l'igiene del lavoro (supplemento ordinario G.U. 30 aprile 1956, n. 105).
DPR 20 marzo 1956, n. 320 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo (supplemento ordinario G.U. 5 maggio 1956, n. 109).
DPR 20 marzo 1956, n. 321 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa (supplemento ordinario G.U. 5 maggio 1956, n. 109).
DM 28 luglio 1958 - Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali (G.U. 6 agosto 1958, n. 189).
DPR 12 settembre 1958 - Istituzione del registro infortuni (G.U. 9 ottobre 1958, n. 244).
DM 22 dicembre 1958 - Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli artt. 329 e 331 del DPR 27 aprile 1955, 547 (G.U. 29 gennaio 1959, n. 23).
DM 12 marzo 1959 - Presidi medico-chirurgici nei cantieri per i lavori in sotterraneo (G.U. 26 marzo 1959, n. 74).
DPR 26 maggio 1959, n. 689 - Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del comando del corpo dei VV.FF (G.U. 4 settembre 1959, n. 212).
DM 12 settembre 1959 - Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro (G.U. 11 dicembre 1959, n. 299).
DM 9 agosto 1960 - Modalità per l'effettuazione delle prove di carico relative alla prima verifica delle gru di cui al DM 12 settembre 1959.
Legge 19 luglio 1961, n. 706 - Impiego della biacca nella pittura (G.U. 9 agosto 1961, n. 197).
Legge 5 marzo 1963, n. 245 - Limitazioni dell'impiego del benzolo e i suoi omologhi nelle attività lavorative (G.U. 21 marzo 1963, n. 77).
DM 22 febbraio 1965 - Attribuzione all'ENPI dei compiti relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra (G.U. 2 marzo 1965, n. 54).
DM 13 luglio 1965 - Approvazione dei modelli dei verbali per l'esercizio dei compiti di verifica da parte dell'ENPI delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra.
DM 2 settembre 1968 - Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate dal DPR 7 gennaio 1956, n. 164 (G.U. 23 settembre 1968, n. DM 20 novembre 1968 - Riconoscimento della efficacia, ai fini della sicurezza dell'isolamento speciale completo di cui devono essere dotati gli utensili e gli apparecchi elettrici mobili senza collegamento elettrico a terra (G.U. 3 dicembre 1968, n. 307).
DM 5 marzo 1973 - Riconoscimento di efficacia dei dispositivi a frizione per l'arresto di fine corsa adottati nei paranchi elettrici (G.U. 11 aprile 1973, n. 94).
Legge 18 ottobre 1977 n. 791 - Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/3/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione (G.U. 2 novembre 1977 n. 298).
DM 19 maggio 1978 - Riconoscimento dell'efficacia del sistema di sicurezza proposto dal C.T.F., in materia di brillamento elettrico delle mine nei lavori in sotterraneo (G.U. 29 maggio 1978, n. 146).
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale (G.U. 23 dicembre 1978, n. 833).
DPR 31 luglio 1980, n. 619 - Istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (art. 23 della legge n. 833 del 1978) (Supplemento ordinario G.U. 7 ottobre 1980, n. 275).
DM 2 aprile 1981 - Riconoscimento di efficacia ai sensi dell'art. 395 del DPR 27 aprile 1955, n. 547 di sistemi di sicurezza relativi ad elevatori trasferibili, non installa ti stabilmente nei luoghi di lavoro (G.U. 16 aprile 1981, n.106).
DM 4 marzo 1982 - Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati (G.U. 24 marzo 1982, n. 81).
DPR 8 giugno 1982, n. 524 - Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizione legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva (CEE) n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta (G.U. 10 agosto 1982, n. 218).
DPR 21 luglio 1982, n. 673 - Attuazione delle direttive (CEE) n. 73/361 relativa alla attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci e n. 76/434 per l' adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 73/361 (G.U. 23 settembre 1982, n. 263).
Legge 12 agosto 1982, n. 597 - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle Unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (G.U. 25 agosto 1982, n. 233).
DM 23 dicembre 1982 - Istituzione di dipartimenti periferici per l'attività omologativa, dell'Istituto superiore per la sicurezza del lavoro (G.U. 29 dicembre 1982, n. 356).
DM 23 dicembre 1982 - Autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare alcune attività omologative di primo e nuovo impianto, in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (G.U. 29 dicembre 1982, n. 356).
DM 23 dicembre 1982 - Identificazione delle attività omologative, già svolte dai soppressi Ente nazionale prevenzione infortuni ed Associazione nazionale per il controllo della combustione, di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (G.U. 29 dicembre 1982, n. 356).
Legge 2 maggio 1983, n. 179 - Interpretazione autentica dell'art. 7 del DPR 27 aprile 1955, n. 547 concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (G.U. 14 maggio 1983, n. 131).
DM 10 febbraio 1984 - Ordinamento dei servizi dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (G.U. 3 marzo 1984, n. 63).
DM 4 febbraio 1984 - Modificazioni all'autorizzazione alle Unità sanitarie locali ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (G.U. 9 febbraio 1984, n. 40).
DM 10 agosto 1984 - Integrazioni al DM 12 settembre 1958 concernente l'approvazione del modello del registro infortuni (G.U. 10 ottobre 1984, n. 279).
DM 28 maggio 1985 - Riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio di ponteggi metallici (G.U. 28 giugno 1986, n. 151).
DM 26 giugno 1986 - Restrizioni all'immissione sul mercato ed all'uso della crocidolite e dei prodotti che la contengono (G.U. 9 febbraio 1986, n. 157).
DM 12 marzo 1987 - Modificazioni al decreto ministeriale 4 marzo 1982 concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati (G.U. 28 aprile 1987 n. 97).
DM 28 novembre 1987 n. 586 - Attuazione della direttiva n. 84/528/CEE relativa agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione e loro elementi costruttivi (Suppl. Ord. G.U. 25 marzo 1988, n. 71).
DM 28 novembre 1987 n. 588 - Attuazione delle direttive CEE n. 79/113, n. 81/1051, n. 85/405, n. 84/533, n. 85/406, n. 84/534, n. 84/535, n. 85/407 n. 84/536, n. 85/408, n. 84/537 e n. 85/409 relative al metodo di misura del rumore, nonché al livello sonoro 0 di potenza acustica di motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria civile (Suppl. Ord. G.U. 28 marzo 1988, n. 73).
DM 28 novembre 1987 n. 592 - Attuazione della direttiva n. 84/532/CEE, relativa alle attrezzature e macchine per cantieri edili (Suppl. Ord. G.U. 20 aprile 1988, n. 92).
DM 28 novembre 1987, n. 593 - Attuazione della direttiva n. 86/295/CEE, relativa alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere (Suppl. Ord. G.U. 20 aprile 1988, n. 92).
DM 28 novembre 1988, n. 594 - Attuazione della direttiva CEE n. 86/296/CEE, relativa alle strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantiere (Suppl. Ord. G.U. 20 aprile 1988, n. 92).
DM 10 maggio 1988, n. 259 - Riconoscimento di efficacia di motori termici di tipo antideflagrante (G.U. 12 luglio 1988, n. 162).
DM 10 maggio 1988, n. 357 - Riconoscimento di efficacia dei mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di radiocomandi per l'azionamento di gru, argani e paranchi (G.U. 13 agosto 1988, n. 190).
DM 6 ottobre 1988, n. 451 - Deroghe alla normativa in vigore relativamente ai ponteggi di servizio a piani di lavoro autosollevanti (G.U. 25 ottobre 1988, n. 251).
DPR 24 maggio 1988, n. 215 - Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183 (Suppl. Ord. G.U. n. 143, del 20 giugno 1988).
Legge 17 aprile 1989, n. 150 - Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva (G.U. 27 aprile 1989, n. 97).
Legge 29 maggio 1989, n. 205 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990 (G.U. 10 giugno 1989, n. 126).
Legge 19 marzo 1990, n. 55 - Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale - Articolo 18 punti 7 e 8 (G.U. 23 marzo 1990, n. 69).
DM 23 marzo 1990, n. 115 - Riconoscimento di efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiore a metri 1,80 (G.U. 16 maggio 1990, n. 112).
Legge 5 novembre 1990, n. 320 - Norme concernenti le mole abrasive (G.U. 12 novembre 1990, n. 264).
DM 26 febbraio 1991, n. 225 - Regolamento concernente modificazioni alla normativa sul riconoscimento di efficacia di motori termici di tipo antideflagrante, prevista dal decreto ministeriale 10 maggio 1988, n. 259 (G.U. 30 luglio 1991, n. 177).
DM 8 aprile 1991, n. 173 - Regolamento per l'attuazione della direttiva della Commissione n. 88/35/CEE, per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati alla legge 17 aprile 1989, n. 150, sul materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva (G.U. 31 luglio 1991, n. 173).
Decreto legge 15 agosto 1991, n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma della legge 30 luglio 1990, n. 212 (G.U. 27 agosto 1991, n. 200 - Suppl.).
Decreto legge 10 settembre 1991, n. 304 - Attuazione delle direttive 86/633/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 e n. 89/240/CEE della Commissione del 16 dicembre 1988, relative ai carrelli semoventi per la movimentazione, a norma dell'art. 55 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge Comunitaria 1990) - (G.U. 20 settembre 1991, n. 221 - Suppl.).
Legge 30 dicembre 1991, n. 428 - Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature (G.U. 9 gennaio 1992, n. 6).
Decreto legge 27 gennaio 1992, n. 135 - Attuazione delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di delimitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici (G.U. 19 febbraio 1992, n. 41, Suppl.).
Decreto legge 27 gennaio 1992, n. 137 - Attuazione della direttiva 87/405/CEE relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre (G.U. 19 febbraio 1992, n. 41 - Suppl.).

In Roma, il 23 maggio 1991 tra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili - Ance[…]; e con l’assistenza della Confederazione Generale dell’Industria Italiana (Cgii)[…]; l’Associazione sindacale Intersind[…]; e, in ordine alfabetico la Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno (Feneal), aderente all'Unione Italiana del Lavoro Uil […]; con la partecipazione della Commissione Nazionale Edili[…]; la Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (Filca), aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Cisl[…]; la Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (Fillea - Costruzioni e Legno), aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro Cgil[…].


Premessa
1) Per l'industria delle costruzioni edilizie ed affini l'articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono ed operano gli organismi e i comitati di cui al contratto medesimo.
[…]
2) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni dei datori di lavoro sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e territoriale.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto, viene stipulato il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:
Costruzioni edili
Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali), manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro anche artistico di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè, costruzione, manutenzione e restauro di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc..
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero della neve dai tetti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
- disfacimento di opere edili in legno o metalliche.
Costruzioni idrauliche
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimenti di terra - Cave di prestito costruzioni stradali e ferroviarie - Ponti e viadotti
- Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc..
- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell'attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura bella neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tramvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento armato, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc..
Costruzioni di linee e condotte
- Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche.
- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
- Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato
Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.), che vi è addetto, è alle dipendenze di una impresa edile.
Dichiarazione a verbale
a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.
b) Le parti si danno atto che le attività di «costruzioni di linee e condotte» debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.
c) Le Federazioni dei lavoratori edili stipulanti dichiarano che il presente contratto non è applicabile al personale marittimo perché non è da esse rappresentato.
L'Ance dichiara che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari restano unilateralmente impegnate ad applicare inscindibilmente le clausole contenute nel presente contratto anche ai lavoratori suddetti.
Dichiarazione a verbale per le aziende associate all'Intersind
Le parti si danno atto che le società concessionarie di committenza per la realizzazione di opere pubbliche edili, nonché le società di ingegneria finalizzate alla progettazione e/o alla direzione lavori di opere pubbliche edili svolgono, per effetto delle loro caratteristiche strutturali e funzionali, attività tipicamente industriali edili e, pertanto, rientrano nel campo di applicazione del presente contratto.
Nota- Per le Aziende a partecipazione statale, le materie di cui agli artt. 37 lettera c), 38 e 100 lettera b), del presente contratto sono disciplinate dalla Convenzione stipulata il 16 maggio 1973 tra l'Associazione Sindacale Intersind e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori firmatarie del contratto medesimo.
Per dette Aziende tale regolamentazione costituisce parte integrante del contratto e ne segue le sorti.

Sistema di informazioni
Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, concordano la istituzione di un sistema di informazioni, sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla presente disciplina.
Le informazioni vengono fornite ai livelli nazionale, regionale e territoriale, dalle competenti associazioni dei datori di lavoro in incontri a carattere periodico con le rispettive associazioni dei lavoratori, nel corso dei quali le parti esprimono le proprie autonome valutazioni.
Il sistema delle informazioni, la cui regolamentazione è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, si inserisce nell'ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale.
A) Con periodicità semestrale su richiesta dei sindacati territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti all'Ance si incontreranno con i predetti sindacati dei lavoratori per esaminare congiuntamente la situazione del settore.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro forniranno informazioni globali, per la circoscrizione di competenza, sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione nel settore, sulle iniziative consortili, sulla struttura dell'occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.
Nel corso dello stesso incontro le Organizzazioni dei datori di lavoro forniranno altresì, per la circoscrizione di propria competenza, informazioni in materia di appalto e subappalto nonché sul divieto di interposizione nelle prestazioni di manodopera e sull'andamento e le caratteristiche generali delle situazioni predette.
Le informazioni di cui sopra saranno per quanto possibile distinte in relazione ai seguenti comparti:
- opere pubbliche;
- edilizia non abitativa pubblica e privata;
- edilizia abitativa pubblica e privata.
Una volta l'anno, di norma nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro di cui all'art. 39 aderente all'Ance su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui allo stesso articolo, le singole imprese e i consorzi operativi che svolgono attività nella circoscrizione territoriale di competenza, la cui sfera normale di attività si proietta nell'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e che abbiano normalmente alle dirette dipendenze nella circoscrizione medesima non meno di 150 lavoratori, forniranno informazioni per il suddetto ambito territoriale relative alla situazione ed alle previsioni produttive ed occupazionali, alla struttura dell'occupazione, agli eventuali fabbisogni formativi, alle lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell'art. 15.
La medesima procedura sarà applicata per l'impresa o consorzio operativo, aggiudicatario di un appalto pubblico di notevole rilevanza e di importo di aggiudicazione non inferiore a 50 miliardi, sempreché l'impresa o il consorzio non rientri nella previsione di cui alla lettera C), quinto comma.
B) Con periodicità semestrale su richiesta dei sindacati regionali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti, le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro aderenti all'Ance si incontreranno con i predetti sindacati dei lavoratori per esaminare congiuntamente la situazione del settore.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro forniranno informazioni globali per la Regione di competenza sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione nel settore, sulla struttura dell'occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.
Le informazioni di cui sopra potranno essere distinte in relazione ai seguenti comparti:
- opere pubbliche;
- edilizia non abitativa pubblica e privata;
- edilizia abitativa pubblica e privata.
C) Con periodicità annuale, entro il primo quadrimestre, su richiesta delle Federazioni nazionali dei Lavoratori stipulanti, l'Ance e l'Intersind si incontreranno con le Federazioni predette per esaminare congiuntamente la situazione del settore.
Nel corso di tale incontro l'Ance e l'Intersind, rispettivamente, forniranno informazioni globali sullo stato e sulle prospettive della produzione e della occupazione nel settore, sulla struttura dell'occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento all'evoluzione tecnologica del settore.
Nel corso dello stesso incontro l'Ance e l'Intersind, rispettivamente, forniranno altresì informazioni in materia di appalto e subappalto nonché sul divieto di interposizione nelle prestazioni di manodopera e sull'andamento e le caratteristiche generali delle situazioni predette.
Le informazioni saranno, per quanto possibile, articolate in riferimento ai sottoelencati comparti:
- edilizia abitativa pubblica e privata;
- opere di edilizia pubblica (scolastica, ospedaliera, ecc.);
- opere igienico-sanitarie;
- opere industriali;
- infrastrutture di trasporto (opere stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali, ecc.);
- opere idrauliche e di bonifica.
Una volta l'anno, di norma nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dall'Associazione nazionale imprenditoriale su richiesta delle Associazioni nazionali dei lavoratori, le singole grandi imprese a carattere nazionale - intese per tali quelle la cui sfera normale di attività si proietta sull'intero territorio nazionale e sull'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e per le quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 120 miliardi l'anno - forniranno informazioni relative alle situazioni e alle previsioni, produttive ed occupazionali dell'impresa, alla struttura dell'occupazione, agli eventuali fabbisogni formativi, alle lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell'art. 15.
La stessa procedura sarà applicata per i consorzi operativi a carattere nazionale aventi le medesime caratteristiche e per i quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a 120 miliardi l'anno.
Nel caso di richieste o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l'esame e la definizione della controversia interpretativa.

Osservatorio Nazionale
Le parti, nel comune convincimento della utilità di accrescere la conoscenza del settore, anche per un appropriato sviluppo del sistema di relazioni industriali in edilizia, convengono di procedere alla costituzione di un Osservatorio congiunturale nazionale dell'industria delle costruzioni.
L'Osservatorio nazionale ha carattere paritetico e sede autonoma.
I dati dell'Osservatorio costituiranno, fermo restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità delle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori, oggetto di valutazione delle parti stipulanti nel corso di apposito incontro a livello nazionale, che avverrà normalmente una volta l'anno.
Sulla base degli elementi elaborati dall'Osservatorio nazionale e dalle sue articolazioni regionali, le parti ai vari livelli potranno convenire iniziative finalizzate ad orientare l'attività della Commissione nazionale e delle Commissioni regionali e territoriali dell'impiego e dell'agenzia del lavoro per le materie di specifico interesse settoriale.
L'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sono disciplinati dal Regolamento allegato, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano di stabilire le modalità per la successiva articolazione regionale dell'Osservatorio.

Organismi Paritetici
Al fine di un migliore coordinamento dell'attività svolta dagli Organismi nazionali previsti dal presente contratto (Commissione Casse Edili, Osservatorio, Formedil e Commissione per la prevenzione infortuni) le parti convengono di costituire il Comitato centrale di coordinamento degli Organismi paritetici nazionali.
Le modalità organizzative e funzionali per l'attività dei predetti Organismi nazionali sono disciplinate dagli appositi regolamenti allegati che formano parte integrante del presente contratto.
Nota a verbale
L'Intersind e la Fillea-Cgil, la Filca-Cisl, la Feneal-Uil, considerata l'opportunità di evitare qualunque sovrapposizione delle disposizioni del presente contratto con quelle, del tutto autonome, contenute nei Protocolli IRI 16 luglio 1986 ed EFIM 29 settembre 1986, e stante l'autonoma valenza di questi nel solo ambito delle relazioni industriali, si danno reciprocamente atto che le norme previste nella parte «sistema di informazioni» del presente contratto potranno essere invocate ed applicate solo quando non siano operanti, per le stesse materie e con gli stessi soggetti, i citati Protocolli IRI ed EFIM e successive eventuali modifiche, fermo restando che, in caso di controversia, le procedure da applicare saranno individuate secondo le norme di garanzia contenute negli stessi Protocolli.

Regolamentazione per gli operai
Art. 5 - Orario di lavoro

A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 39 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
Nell'effettuare tale ripartizione, le parti, entro i limiti dell'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, potranno fissare per quattro mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati per gli altri mesi dell'anno.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di legge di cui al comma precedente, il prolungamento del lavoro, oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale, sopra stabilita, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all'art. 20 del presente contratto.
[…]
Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza aziendale, di cui all'art. 98, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.
Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'art. 20 del CCNL.
L'operaio deve prestare l'opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 20 del presente contratto.
[…]

Art. 6 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
L'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
[…]

Art. 7 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato[…]

Art. 10 - Recuperi
É ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione.
In caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 13 - Lavoro a cottimo
Nel caso in cui l'impresa intenda far effettuare lavoro a cottimo individuale o collettivo saranno osservate le seguenti norme.
Le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate tra la direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla rappresentanza sindacale aziendale, e riguarderanno i seguenti aspetti:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura;
f) durata del periodo di assestamento; per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi;
g) individuazione di eventuali lavoratori concottimisti che, pur essendo specificamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non fanno parte della squadra di cui alla lettera a).
[…]
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Art. 14 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
É vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.
É altresì vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili e affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.

Art. 15 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Restano ferme le norme di legge che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.
a) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto.
All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'art. 39 dello stesso.
L'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa Edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale di cui all'art. 98 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 39 redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione ai dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale - o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata quindici giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e almeno prima dell'inizio medesimo.
c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera b).
[…]
e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
f) É compito dei delegati di cui all'art. 98 di intervenire, per il tramite dei loro dirigenti, nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto della disciplina sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

Art. 20 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro supplementare o straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 5 e 6.
Nell'ambito di un massimo di 150 ore all'anno, l'operaio è tenuto, su richiesta dell'impresa, a prestare lavoro supplementare, salvo giustificati motivi di impedimento.
[…]
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro supplementare per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l'impresa fornirà alla rappresentanza sindacale aziendale indicazioni sul lavoro supplementare effettuato nel bimestre.
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle 6 del mattino.
[…]

Art. 21 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:

Gruppo A) - Lavori vari
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 4 5
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 5
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango 5 12
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario 8 15
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume 8 15
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 8 17
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio 10 10
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da terminare per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio. 10 10
9) Lavori seguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producano o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività 11 17
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12 20
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 13 20
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 13 22
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 16 23
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) 16 28
15) Lavori su scale aeree tipo Porta 17 35
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 17 35
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m. 19 35
18) Lavori per fognature nuove in galleria 9 35
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 20 35
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21 40
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m 22 40
22) Lavori in pozzi neri preesistenti 27 55
Nota. la prima cifra indica la Tabella unica nazionale, la seconda le Situazioni extra
In situazione extra si trovano le seguenti province:
Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Gruppo B) - Lavori in galleria
Al personale addetto a lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Organizzazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 46
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto a lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie. 26
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto a lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili 18
Fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 3 dicembre 1969.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali dell'indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di misure percentuali sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Organizzazioni medesime appropriati al caso di specie.
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a) da 0 a 10 metri.................................................54
b) da oltre 10 a 16 metri.......................................72
c) da oltre 16 a 22 metri.......................................120
d) da oltre 16 a 22 metri.......................................180
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15%, da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
Gruppo D) - Lavori marittimi
- Personale imbarcato su natanti con o senza motore - Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
- Lavori sotto acqua: palombari - Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Gruppo E) - Costruzioni di linee elettriche e telefoniche
Agli Operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, i lavori di scavo per posa cavi e blocchi, la formazione delle canalizzazioni e il ripristino, l'esecuzione in loco di blocchi di calcestruzzo per fondazione sostegni e rizzamento pali, è dovuta un'indennità nella misura del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
L'indennità assorbe, fino a concorrenza, i trattamenti similari eventualmente in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Organizzazioni territoriali per il deferimento alle Associazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Associazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l'eventuale partecipazione delle Organizzazioni territoriali segnalanti.
Qualora le Associazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Organizzazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.
L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 24 - Indennità per lavori in alta montagna od in zona malarica
Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto, localmente concordate dalle competenti Organizzazioni territoriali in applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le stesse Organizzazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.
Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, le indennità di cui al terzo comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell' endemia malarica.

Art. 31 - Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzaione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
[…]

Art. 32 - Obblighi e responsabilità degli autisti
L'autista è responsabile del veicolo a lui affidato ed è tenuto ad osservare tutte le norme ed i regolamenti sulla circolazione.
Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l'autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore diretto.
Prima dell'inizio del servizio l'autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.
[…]

Art. 37 - Casse edili
a) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile. Essa è lo strumento per l'attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra l'Ance, l'Intersind e la Feneal - Uil la Filca - Cisl e la Fillea - Cgil nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
I riferimenti alle Casse Edili contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Casse Edili costituite a norma del comma precedente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al primo comma, non determinano effetti nei confronti delle Casse Edili previste dalla presente disciplina.
L'organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse Edili sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
[…]
Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione.
Le regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Casse Edili per l'automatica ed integrale applicazione.
Gli organi delle Casse Edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
[…]
Le schede statistiche sono messe a disposizione dell'Osservatorio nazionale e degli altri Organismi a gestione paritetica.
b) Con l'iscrizione alla Cassa Edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo nonché dello Statuto e del Regolamento della Cassa stessa, con l'impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 105, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
La Cassa Edile raccoglierà, nelle occasioni e con modalità stabilite localmente dalle Organizzazioni di cui al primo comma della lettera a),una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.
c) Con l'iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.
[…]
d) Le funzioni nazionali di controllo e coordinamento delle Casse Edili sono assicurate da un organismo paritetico a carattere permanente - Commissione nazionale per le Casse Edili - costituito tra le Associazioni nazionali di cui al primo comma della lettera a).
In particolare le funzioni di controllo e di coordinamento riguardano:
[…]
- la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere dalle Casse Edili. Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Comitato di Gestione delle Casse Edili;
- la determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le rilevazioni statistiche sull'attività delle Casse Edili.
Le parti riaffermano l'importanza del ruolo delle Casse Edili nel sistema contrattuale del settore, ed a tal fine ritengono necessario il potenziamento dell'attività della Commissione nazionale paritetica, in particolare per le funzioni di controllo e coordinamento.
La commissione perseguirà in via prioritaria i seguenti obiettivi:
1) verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse Edili per fornire indicazioni dirette a:
- realizzare una maggiore qualificazione dell'attività delle Casse;
- concentrare la spesa sugli interventi più validi;
- determinare l'armonizzazione e la maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio;
[…]
3) omogeneizzazione delle modalità relative agli adempimenti delle imprese verso la Cassa Edile, anche sul piano della modulistica, nonché dei criteri di acquisizione dei dati da parte delle Casse stesse;
predisposizione delle indicazioni sull'impiego dei mezzi informatici, anche allo scopo di un miglior coordinamento dell'attività delle Casse Edili.
Le parti si riservano di predisporre la regolamentazione dell'attività della Commissione comprese anche le necessità relative al suo funzionamento.
e) Fermo restando quanto previsto dal presente articolo in materia di prestazioni, le singole Casse Edili possono sottoporre alla Commissione nazionale paritetica questioni interpretative e prospettare esigenze in ordine alle materie ad esse demandate.
Nelle materie definite dal contratto nazionale, le soluzioni interpretative date dalla Commissione nazionale, sono vincolanti per le Casse edili.
f) La disciplina degli Statuti delle Casse Edili è contenuta nell'allegato E
al presente contratto e nell'accordo nazionale 12 dicembre 1977.

Art. 39 - Accordi locali
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'accordo integrativo del CCNL 7 ottobre 1987.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere, entro il 31 dicembre 1992 con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1993:
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro a norma dell'articolo 5, terzo comma della lettera a);
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna:
[…]
d) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 21;
[…]
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre demandato di provvedere:
[…]
4) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
5) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 90;
[…]
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.

Regolamentazione per gli impiegati
Art. 43 - Orario di lavoro

A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
[…]
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall'art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso.
Il prolungamento del lavoro oltre gli orari contrattuali di cui ai precedenti commi, fino alla concorrenza dei maggiori orari previsti dall'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, dà agli impiegati il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all'art. 54 del presente contratto.
[…]

Art. 47 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
[…] si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).
[…]

Art. 52 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 44.
b) per lavori in galleria: una indennità di L. 50.000 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.

Art. 53 - Indennità di zona malarica
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica, è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 44.
L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.
L'indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti Autorità sanitarie applicano le disposizioni di legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

Art. 54 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale di lavoro di cui alle vigenti norme di legge, fermo il trattamento economico previsto dall'ultimo comma della lettera A) dell'art. 43.
[…]

Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 78 - Classificazione dei lavoratori

[…]
4° Livello
[…]
Operai di quarto livello
Appartengono a tale categoria esclusivamente gli operai sottoindicati:
[…]
- colui che nelle imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a saper espletare le mansioni dell'operaio specializzato del settore, conosce il disegno ed esegue rilievi, conosce, applica e fa rispettare le norme antinfortunistiche, tiene i contatti con l'ente appaltante ed esegue misurazioni e contabilità.
[…]

Art. 80 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art. 82 - Occupazione femminile e tutela della maternità
Le parti concordano, anche ai fini dell'attuazione dei principi di parità e pari opportunità di cui alle leggi 9 dicembre 1977 n. 903 e 10 aprile 1991 n. 125, di verificare l'andamento dell'occupazione femminile nell'ambito dell'Osservatorio paritetico nazionale e concordano inoltre di demandare al Formedil la formulazione di programmi di formazione professionale da realizzare attraverso gli Enti Scuola di cui all'art. 90 del CCNL.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.

Art. 83 - Lavoratori extracomunitari
Al fine di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti Scuola di cui all'art. 90 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli Enti locali.
Al Formedil è demandato di formulare programmi di formazione da realizzare attraverso gli Enti Scuola.

Art. 85 - Igiene e ambiente di lavoro
A) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
a) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno Scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitario con acqua corrente.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio lavorativo nel cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali potranno stabilire il numero minimo di dipendenti necessario per gli apprestamenti di cui al presente articolo.
B) É istituito il libretto sanitario e dei dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell'art. 5 della legge n. 300/1970;
- infortuni sul lavoro
- malattie professionali;
- assenze per malattia e infortunio.
Il libretto sarà fornito a cura delle Casse Edili, sulla base di un fac-simile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito in duplice copia di cui una al lavoratore e l'altra all'impresa con vincolo di segretezza.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
É istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Organizzazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente punto B) saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo al servizio sanitario nazionale.

Art. 86 - Sicurezza sul lavoro
Le Associazioni nazionali sottoscritte ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro, per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate.
Ritengono pertanto necessaria una politica attiva della sicurezza, mediante lo sviluppo ed il potenziamento delle iniziative finora assunte e l'apprestamento di una pluralità di interventi, tra loro connessi, con l'obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni lavorative ambientali.
A) Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro - Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni.
É demandata alle Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle Associazioni nazionali contraenti la istituzione di un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, i rappresentanti sindacali di cui all'art. 98, per i cantieri e stabilimenti di rispettiva competenza, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Associazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per l'azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si provvede mediante il contributo di cui all'art. 90 o, in caso di diversa valutazione delle Organizzazioni territoriali, altro contributo previsto dal presente contratto collettivo nazionale.
La costituzione ed il funzionamento dei Comitati sono disciplinati dal protocollo d'intesa allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.
Le parti confermano la validità dello strumento dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Tali Comitati, infatti, laddove operanti, hanno consentito di conseguire sul territorio positivi risultati sul piano della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della diffusione di una più ampia cultura della sicurezza tra gli operatori e gli addetti del settore.
Rilevato che attualmente i Comitati non sono effettivamente presenti in tutto il territorio nazionale, le Associazioni sottoscritte riaffermano l'obbligo per tutte le proprie Organizzazioni aderenti a provvedere all'immediata costituzione del Comitato e a rendere il Comitato concretamente operante nell'area di propria competenza.
Alla determinazione del finanziamento dei Comitati, appositamente individuato, provvedono le competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte.
Le Associazioni nazionali sottoscritte si impegnano entro il 30 giugno 1992 ad elaborare e concordare uno schema-tipo di statuto dei Comitati territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
In questo contesto, le parti sottolineano l'esigenza del rafforzamento del ruolo affidato alla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, la quale è chiamata a svolgere in modo incisivo il compito di coordinamento dei Comitati esistenti e di supporto alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per il superamento delle eventuali difficoltà che dovessero frapporsi alla generalizzazione dell'istituto su tutto il territorio nazionale.
Le parti, anche alla luce delle positive esperienze maturate nelle singole realtà territoriali, riaffermano il convincimento della necessità di realizzare la diffusione su tutto il territorio nazionale dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
B) Formazione professionale
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza, nel quale va esercitato il massimo impegno, per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.
Infatti lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nell'industria delle costruzioni.
La formazione professionale demandata agli Enti Scuola, anche in collaborazione e coordinamento con i Comitati territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, deve pertanto essere potenziata e generalizzata nel territorio nazionale, nel duplice aspetto della formazione specifica per la sicurezza e di quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.
A tal fine è determinante il ruolo del Formedil nazionale, la cui attività va sviluppata nel campo della sicurezza, in coordinamento con la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, al fine di fornire gli opportuni indirizzi ai singoli Enti Scuola edili e Comitati territoriali paritetici per la prevenzione infortuni.
Le Associazioni nazionali sottoscritte si riservano di approvare, sulla base di un'ipotesi della cui elaborazione è incaricato il Formedil nazionale, uno schema-tipo di statuto degli Enti Scuola di cui all'art. 90, nel quale si ponga in evidenza anche il ruolo che agli Enti stessi compete nel campo della formazione per la sicurezza.
Le parti individuano quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza quelli rivolti a:
a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro;
c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
d) lavoratori occupati;
e) tecnici dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Il Formedil nazionale, in collaborazione con la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, elaborerà moduli di corsi formativi per la sicurezza, della durata di otto ore retribuite, da svolgere da parte degli Enti Scuola, per i lavoratori di cui alla lettera a) che si inseriscono per la prima volta nel settore, utilizzando anche le ore di cui alla lettera B) dell'art. 89 del CCNL.
Le modalità attuative sono stabilite dalle competenti Associazioni territoriali.
C) Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro
Le parti rilevano che sull'industria delle costruzioni gravano pesanti oneri impropri anche connessi alla struttura della tariffa dei premi dovuti all'Inail e concordano di assumere nelle sedi competenti le iniziative necessarie per il superamento di tale situazione.
D) Normativa tecnica
Constatato che la specifica disciplina legislativa sulla normativa tecnica per la prevenzione infortuni in edilizia risale al 1956, le parti sono d'accordo sulla esigenza che, in attuazione anche della delega contenuta nell'art. 24 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, venga approvata una nuova regolamentazione che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione produttiva e nell'assetto tecnologico dell'industria delle costruzioni.
E) Piani di sicurezza
In riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e nell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è il documento, redatto dall'impresa prima dell'inizio dei lavori e adeguato nel corso dei lavori stessi in relazione alle modifiche produttive, nel quale, in relazione alle varie fasi di esecuzione, alle tecnologie prescelte, alle macchine utilizzate, sono riportate le misure che debbono essere osservate al fine di dare concreta applicazione alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Nel caso di lavori complessi e articolati, il piano può essere redatto in fasi successive.
Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto al comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, deve essere consegnato all'amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.
Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
Le parti convengono che il piano di sicurezza è tenuto dall'appaltatore a disposizione dei dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale di cui al secondo comma dell'art. 98 del CCNL; inoltre il piano di sicurezza, per il tramite delle singole imprese subappaltatrici, è tenuto a disposizione dei dirigenti delle rispettive rappresentanze sindacali aziendali presenti nel cantiere e costituite a norma del citato secondo comma dell'art. 98 del CCNL.
Ove richiesta, l'impresa aggiudicataria o la singola impresa subappaltatrice fornirà ai dirigenti della propria rappresentanza sindacale aziendale chiarimenti sul rispettivo piano adottato, ferme restando le autonome scelte dell'impresa.
Prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro e secondo le procedure organizzative adottate dall'impresa, i preposti della stessa sono edotti delle disposizioni del piano concernenti le relative lavorazioni. Nell'ambito delle loro attribuzioni i preposti di cui sopra rendono edotti i lavoratori, prima dell'inizio delle fasi lavorative cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti e delle correlative misure di sicurezza, previste dalle norme di legge e contenute nel piano di sicurezza.
Al fine di favorire la diffusione nel settore della cultura della sicurezza sul lavoro, è demandato alla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, di elaborare criteri orientativi per la redazione dei piani di sicurezza.

Art. 87 - Alloggiamenti e cucine
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, i lavoratori dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 lavoratori, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 lavoratori che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.
L'impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
Il vitto è somministrato ai lavoratori a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre lavoratori da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dall'orario di lavoro.

Art. 90 - Formazione professionale
Le Associazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso alla formazione professionale dei lavoratori dell'edilizia, per contribuire a migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.
Queste finalità sono attuate attraverso l'attivazione di un sistema formativo nazionale paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, il Formedil nazionale, delle sue articolazioni regionali, della rete di Enti scuola presenti sul territorio.
É affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento a livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti scuola, nonché contribuire a risolvere le situazioni di difficoltà che dovessero emergere in sede locale.
I Formedil regionali, articolazione del Formedil nazionale, curano in particolare il coordinamento dell'attività e del funzionamento degli Enti scuola ed i rapporti con gli Enti pubblici e le altre istituzioni e/o associazioni preposte alla formazione professionale nel territorio di competenza.
Per l'attività del Formedil nazionale, il contributo degli Enti scuola è fissato dalle Associazioni nazionali contraenti ed è prelevato dagli Enti scuola, secondo modalità stabilite dalle Associazioni nazionali medesime, dalle entrate ad essi derivanti ai sensi del presente articolo. Il suddetto contributo deve essere versato al Formedil nazionale entro il 31 marzo di ogni anno ed è calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell'esercizio precedente.
Le Organizzazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza curano l'attuazione pratica delle finalità di cui al presente articolo, attraverso l'istituzione di apposito Ente scuola paritetico, o il suo potenziamento.
Le Associazioni nazionali sottoscritte, su proposta del Formedil nazionale, si riservano di predisporre uno schema unico di Statuto per gli Enti scuola, sulla base dei principi contenuti nella presente disciplina. Le clausole difformi degli statuti esistenti dovranno essere adeguate allo schema nazionale.
Gli Enti scuola devono sovrintendere agli interventi formativi che interessano la categoria attraverso: adeguate iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore; qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati, tecnici e quadri, secondo le esigenze del mercato del lavoro, con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica ed all'igiene del lavoro.
L'attività degli Enti scuola si realizza attraverso la costituzione di strutture esecutive di formazione professionale, sotto la diretta sorveglianza del Consiglio di amministrazione dell'Ente scuola; laddove gli Enti scuola per accertate obiettive difficoltà non possono organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli Enti scuola stessi - o ad altri Enti scuola derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro o ad altri organismi appropriati.
Al finanziamento degli Enti scuola territoriali verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali.
Tale fondo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio bilancio autonomo. Gli Enti scuola sono amministrati da un Consiglio di amministrazione paritetico nominato dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Uno fra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all'Ance assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima.
Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.
Il Direttore, all'infuori del Consiglio stesso, è nominato, su designazione delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità. Tali criteri di professionalità saranno altresì seguiti per l'assunzione di tutto il personale tecnico ed amministrativo degli Enti scuola e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale.
Con riferimento agli orientamenti del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione rilevati, il Consiglio di amministrazione provvederà annualmente ad approvare un Piano generale delle attività dell'Ente scuola che individua e programma le attività formative da svolgere, la specifica per singoli progetti e ne indica i costi.
Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil nazionale ed al Formedil regionale.
Gli Enti scuola e le loro strutture esecutive, in relazione alla necessità e possibilità, potranno essere provinciali e interprovinciali.
Le attività di formazione saranno rivolte di massima a:
- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- giovani neo diplomati e neo laureati;
- giovani titolari di contratti di apprendistato (istruzione complementare) o formazione-lavoro (formazione teorica);
- personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
- lavoratori in mobilità.
Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali.
[…]

Art. 91 - Disciplina dell'apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle disposizioni del presente articolo.
[…]
L'orario di lavoro degli apprendisti è di 40 ore settimanali, comprese le ore destinate all'insegnamento complementare.
[…]

Art. 94 - Provvedimenti disciplinari
1) Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1) a 7) dell'art. 44 e, per gli operai, dagli elementi di cui al punto 3) dell'art. 25;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni.
2) L'impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
e) introduca bevande alcooliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
g) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità procede al rimprovero verbale o scritto.
[…]

Art. 95 - Licenziamenti
Fermo restando l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
[…]
2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali […];
3) per giusta causa senza preavviso nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio:
[…]
b) […] danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
[…]
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
[…]
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente.
[…]

Art. 98 - Rappresentanze sindacali aziendali conciliazione delle controversie
I delegati sono, nell'unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o filiale o ufficio o reparto autonomo) cui sono addetti, i rappresentanti sindacali delle Associazioni dei Lavoratori stipulanti il presente contratto.
[…]
Per l'individuazione dell'unità produttiva agli effetti dell'applicazione della disciplina del presente articolo si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dalla legge 20 maggio 1970 n. 300.
Nei delegati si identificano le rappresentanze sindacali aziendali di cui alla citata legge.
É compito dei delegati, per il tramite dei dirigenti di cui al secondo comma, di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto delle norme del contratto nazionale e degli accordi locali applicabili nell'unità produttiva a norma dell'art. 39 e, in particolare, delle discipline:
- sull'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti;
- sulla prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro;
- sul lavoro a cottimo;
- sull'orario di lavoro;
- sulla classificazione dei lavoratori.
Qualora insorga controversia individuale o plurima sull'applicazione del presente contratto o degli accordi locali di cui all'art. 39 e in particolare delle discipline relative alle materie di cui al precedente comma, sarà operato il tentativo di conciliazione tra la rappresentanza sindacale aziendale e la Direzione aziendale.
In caso di mancato accordo, la controversia stessa sarà deferita all'esame delle competenti Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il presente contratto, per un ulteriore tentativo di conciliazione, da esperirsi nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Organizzazione territoriale della richiesta avanzata dall'altra Organizzazione territoriale.
Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione di cui ai commi precedenti e fino ad esaurimento della procedura nei tempi previsti non si farà ricorso ad azioni dirette.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto non risolte dalle competenti Organizzazioni territoriali saranno demandate alle Associazioni nazionali stipulanti.

Art. 101 - Affissioni
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Art. 102 - Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati dalla Confederazione Generale dell'Industria Italiana e dall'Associazione Sindacale Intersind con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nel presente contratto, si considerano parte integrante del contratto medesimo, nei limiti della rispettiva rappresentanza.
[…]

Art. 103 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Le Associazioni nazionali contraenti concordemente convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concordato esclusivamente tra le medesime Associazioni nazionali, salvo quanto è stato specificamente demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Per i rapporti a livello di unità produttiva si fa rinvio alle disposizioni del presente contratto e degli accordi nazionali che fanno espresso riferimento a tali rapporti.

Art. 106 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di leggi vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge del presente contratto.

Allegato D
Protocollo d'intesa

Addì 24 settembre 1976 tra l'Ance, l'Associazione sindacale Intersind e la Feneal- Uil, la Filca-Cisl e la Fillea-Cgil in attuazione dell'art. 33 del CCNL 15 aprile 1976;
allo scopo di porre in essere lo strumento idoneo per promuovere lo studio e l'attuazione delle misure atte a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori del settore e per il controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; si conviene che per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro valgono le direttive contenute nell'allegato schema di Regolamento.
Schema di regolamento per il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro
Art. 1.
L'organizzazione e l'attività del Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, costituito a norma dell'art. 33 del CCNL 15 aprile 1976 e dell'art.... del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale di..., sono disciplinate come segue.
Art. 2.
Il comitato è composto di... membri designati pariteticamente:
n.... dall'Associazione dei costruttori edili della circoscrizione di...;
n.... dalle Organizzazioni stipulanti di parte operaia, in misura paritetica fra loro.
L'Associazione dei costruttori edili e le Organizzazioni sindacali suddette designano, con le stesse modalità di cui sopra ed in egual numero, membri supplenti i quali sostituiscono, ad ogni effetto, i rispettivi membri effettivi eventualmente assenti dalle riunioni per qualsiasi causa.
Uno dei componenti di parte imprenditoriale, potrà essere designato dall'Associazione sindacale Intersind, di intesa con l'Associazione territoriale aderente all'Ance.
I membri del Comitato durano in carica... e possono essere confermati.
É però data facoltà alle Organizzazioni di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato.
In ogni caso decadono dalla carica i membri del Comitato che, senza giustificato motivo, per...volte consecutive non partecipano alle sedute.
I membri del Comitato nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.
Tutte le cariche sono gratuite.
Art. 3.
Il Comitato si riunisce di norma una volta la settimana e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno... membri del Comitato stesso.
Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Comitato è fatta, a cura della Segreteria, mediante avviso scritto da recapitarsi almeno ... giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso d'urgenza mediante tempestivo preavviso telefonico.
Art. 4.
Per la validità delle riunioni del Comitato paritetico e delle deliberazioni relative, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Comitato.
Delle adunanze si redige verbale da sottoscriversi da un componente di parte imprenditoriale ed uno di parte operaia.
Art. 5.
Le Associazioni territoriali rappresentate nel Comitato provvedono alla costituzione del servizio di segreteria per tutti gli adempimenti organizzativi ed amministrativi connessi all' attività del Comitato stesso.
Art. 6.
Il Comitato ha per scopo lo studio dei problemi generali specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
A tal fine il Comitato:
a) si avvale della collaborazione degli organi pubblici territoriali competenti in materia e degli Enti o Istituti specializzati;
b) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
- alla diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda antinfortunistica;
- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
- all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nel Comitato, dai rappresentanti sindacali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dai lavoratori o datori di lavoro;
d) esercita, con le procedure di cui all'art. 9, una attività di vigilanza e consulenza nei luoghi di lavoro per il rispetto delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati scelti di comune accordo dalle Associazioni territoriali stipulanti.
Art. 7.
Le rappresentanze sindacali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n.300 assumono la rappresentanza dei lavoratori nell'unità produttiva per il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.
A tal fine, le rappresentanze sindacali predette hanno il compito di intervenire presso la Direzione aziendale per l'attuazione delle norme sopra richiamate e, nel caso di mancata definizione, di effettuare al Comitato paritetico territoriale le segnalazioni di cui alla lett. c) dell'art. 6.
Art. 8.
Il Comitato provvede a definire i programmi per il perseguimento degli scopi istituzionali previsti dall'art. 6. deferire la questione alle Associazioni nazionali firmatarie del CCNL 15 aprile 1976 per l'adozione di direttive o la formulazione di suggerimenti.
Art. 9.
L'attività di vigilanza e consulenza di cui alla lettera d) dell'art. 6, è disciplinata come segue.
La Segreteria sottopone all'esame del Comitato nella prima riunione successiva le segnalazioni provenienti dai soggetti indicati alla lettera c) dell'art. 6 e relative a situazioni di asserita inosservanza delle norme di legge e contrattuali in materia.
Il Comitato, ove dalle segnalazioni emergano fondati motivi per ritenere che nel caso di specie non sia data integrale o corretta attuazione alle norme di legge e contrattuali vigenti, dispone l'effettuazione di una visita, da parte dei tecnici messi a disposizione del Comitato medesimo, nel cantiere o nello stabilimento oggetto della segnalazione.
Il tecnico ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori nonché di impartire immediatamente, di regola per iscritto, le istruzioni ritenute più opportune e di riferire successivamente al Comitato sull'esito della visita.
Nel caso in cui non si renda possibile portare la segnalazione al preventivo esame del Comitato, la visita è disposta dalla Segreteria che ne riferirà al Comitato alla prima riunione successiva. Sarà del pari riferito al Comitato, alla prima riunione successiva, dell'esito delle visite eventualmente effettuate dal tecnico di propria iniziativa.
Sulla base della relazione del tecnico che ha eseguito la visita, la Segreteria provvede ad inviare ai titolari o ai legali rappresentanti delle imprese alle quali fanno capo i cantieri o gli stabilimenti visitati una lettera dalla quale risulti l'elenco delle principali norme concernenti la sicurezza, l'igiene o l'ambiente di lavoro in tutto o in parte non correttamente applicate, precisando nel contempo le misure che debbono essere adottate per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati e fissando a tal uopo brevi congrui termini.
Scaduti i termini, di cui al comma precedente, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.
Ove dalla seconda visita risulti che l'inadempienza permane, le Organizzazioni rappresentate nel Comitato assumeranno le iniziative ritenute opportune.
Il Comitato potrà prevedere interventi di urgenza per i casi di particolare gravità.
Le procedure di cui sopra non esonerano, ovviamente, le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.
Art. 10.
I membri del Comitato e ogni altra persona che partecipi alle riunioni del Comitato medesimo sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio sulle pratiche che vengono trattate nel corso delle riunioni suddette.
Art. 11.
Per il finanziamento dei Comitati si provvede con le modalità stabilite dalle Associazioni territoriali ai sensi dell'art. 31 del CCNL(*).
(*)ora articolo 86
Art. 12.
Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti.
In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali che decidono in via definitiva.

Allegato H
Protocollo di intesa sul sistema degli Organismi Paritetici di Settore

Le parti confermano il comune obiettivo per un sistema unitario degli Organismi paritetici di settore e si impegnano ad assumere iniziative congiunte per la piena realizzazione di tale obiettivo.
Con riferimento alla legge 19 marzo 1990 n. 55, le parti confermano che l'obbligo dell'osservanza della contrattazione collettiva comporta per le imprese esecutrici di opere pubbliche l'integrale applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, del contratto integrativo territoriale e degli obblighi di versamento e accantonamento nei confronti degli Organismi paritetici di settore.
Per la valorizzazione e il pieno sviluppo dell'attività degli Organismi paritetici territoriali di settore, le parti concordano sul ruolo fondamentale che a tali fini compete agli Organismi paritetici a carattere nazionale.
Nel ruolo assegnato agli Organismi paritetici nazionali assumono rilievo primario i seguenti aspetti:
a) estensione su tutto il territorio nazionale della operatività degli Organismi paritetici territoriali, mediante il superamento delle eventuali difficoltà che possano emergere al livello locale;
b) coordinamento e verifica dell'attività degli Organismi territoriali, le cui scelte operative debbono essere improntate a criteri di efficienza, di produttività della spesa e di puntuale attuazione delle pattuizioni nazionali;
c) armonizzazione e maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio, anche mediante la verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse Edili;
d) uniformità degli adempimenti delle imprese verso gli Organismi paritetici territoriali, anche sul piano della modulistica compresa la certificazione di regolarità contributiva, e indicazioni sull'impiego dei mezzi informatici, anche agli effetti di un appropriato scambio di informazioni tra gli Organismi medesimi;
e) integrale ed uniforme applicazione degli schemi unitari di bilancio previsti per le Casse Edili e gli Enti Scuola, allo scopo di consentire le opportune verifiche agli Organismi nazionali competenti;
f) adozione di rigorosi criteri di professionalità per la assunzione del personale dipendente degli Organismi paritetici;
g) effettiva operatività del principio che le soluzioni interpretative degli Organismi paritetici nazionali sono vincolanti per gli Organismi territoriali.
Le parti si riservano anche di studiare forme di composizione delle controversie che dovessero insorgere tra singoli Organismi territoriali.
Le parti nazionali procederanno alla verifica della situazione finanziaria del fondo autonomo previsto dall'accordo nazionale 8 febbraio 1989 per l'attuazione degli Organismi paritetici nazionali, sulla base dei progetti di lavoro dei singoli Organismi approvati dal Comitato di coordinamento.

Allegato I
Accordo per l'attuazione degli Organismi Paritetici

Addì 8 febbraio 1989, in Roma tra l'Ance, l'Associazione Sindacale Intersind e la Feneal-Uil, la Filca-Cisl e la Fillea- Cgil visto quanto previsto dalle disposizioni del CCNL 7 ottobre 1987 in merito agli organismi paritetici nazionali disciplinati dal CCNL medesimo - Commissione Casse Edili, Osservatorio nazionale, Formedil, Commissione per la prevenzione infortuni - in attuazione dell'impegno contrattuale per la definizione delle modalità organizzative e funzionali per l'attività degli organismi predetti si conviene quanto segue:
1. Sono approvati gli allegati Regolamenti della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, dell'Osservatorio congiunturale nazionale dell'industria delle costruzioni, della Commissione nazionale per la prevenzione infortuni.
Per quanto attiene l'Ente nazionale per la formazione professionale in edilizia - Formedil - resta ferma la regolamentazione contenuta nello Statuto dell'Ente medesimo.
2. Le parti sottoscritte convengono di costituire il Comitato centrale di coordinamento degli organismi paritetici di cui al punto precedente, per il cui funzionamento si rinvia al Regolamento anch'esso allegato al presente accordo.
3. Al finanziamento del fondo autonomo gestito dal Comitato centrale di coordinamento a norma del Regolamento allegato si provvede mediante un importo a carico delle singole Casse Edili pari allo 0,01% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al sesto comma lett. a) dell'art. 38(*) del CCNL 7 ottobre 1987 di competenza del periodo 1 ottobre 1987-30 settembre 1988 e prelevato dalle Casse Edili dalle entrate ad esse derivanti ai sensi del citato comma. Il contributo deve essere versato dalle Casse Edili entro il 31 maggio 1989, con le modalità che verranno stabilite dalle Associazioni nazionali sottoscritte.
(*)Ora articolo 37.
4. Nel mese di giugno 1990, le parti sottoscritte procederanno alla verifica della situazione finanziaria del fondo di cui al comma precedente, sulla base dei progetti di lavoro dei singoli organismi approvati dal Comitato di coordinamento.
5. Il presente accordo forma parte integrante del CCNL 7 ottobre 1987.
Letto, confermato e sottoscritto.

Regolamento dell'Osservatorio Nazionale
1. A norma delle disposizioni contenute nella prima parte del CCNL, l'Osservatorio congiunturale nazionale dell'industria delle costruzioni ha il fine di perseguire l'obiettivo di accrescere la conoscenza del settore, anche per un appropriato sviluppo del sistema di relazioni industriali in edilizia, mediante l'acquisizione a livello aggregato dei dati seguenti:
- la struttura del settore;
- lo stato e le prospettive dell'attività produttiva e dell'occupazione;
- la situazione dei flussi di finanziamento e degli stanziamenti;
- il mercato dei lavoro e i fabbisogni di formazione professionale in relazione anche all'evoluzione tecnologica;
- l'andamento del costo del lavoro.
2. L'Osservatorio si avvarrà dei dati acquisiti tramite le Casse Edili, gli Enti Scuola per la formazione professionale ed i Comitati territoriali per la prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di lavoro; si avvarrà inoltre dei dati acquisiti o elaborati da ciascuna Organizzazione utilizzando come fonte di informazione ulteriori organismi pubblici o privati.
In particolare l'Osservatorio nazionale si avvarrà delle schede statistiche di cui all'art. 38(*), da allegare ai bilanci delle Casse Edili. Inoltre le Casse stesse debbono trasmettere all'Osservatorio nazionale i dati aggregati relativi agli appalti e subappalti risultanti dalle comunicazioni delle imprese effettuate in base alla legge e all'art.15 del presente contratto.
(*)Ora articolo 37.
3. Al funzionamento dell'Osservatorio è preposto un Comitato paritetico formato da 12 componenti di cui 6 componenti nominati dall'Ance e 6 dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni sottoscritte.
Uno dei componenti di parte imprenditoriale potrà essere designato dall'Associazione Sindacale Intersind.
Uno fra i membri nominati dall'Ance assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Ance medesima.
Uno fra i membri nominati dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni sottoscritte assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice-Presidente.
I membri del Comitato restano in carica per un triennio, salvo revoca da parte dell'Organizzazione designante.(*)La Segreteria del Comitato è assicurata congiuntamente dalle Associazioni nazionali contraenti.
4. Per l'avvio dell'attività dell'Osservatorio, il Comitato di cui al paragrafo precedente sottoporrà all'approvazione del Comitato centrale di coordinamento degli organismi paritetici nazionali un progetto operativo che contenga in modo articolato le finalità e gli strumenti, con l'indicazione dei relativi costi.
Il Comitato può proporre al predetto Comitato di coordinamento di affidare a uno o più enti esterni qualificati lo studio del progetto operativo.
(*)Così come modificato in sede di stesura definitiva del presente contratto.

Regolamento della Commissione Nazionale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro
1. É costituita la Commissione nazionale paritetica a carattere permanente per la prevenzione infortuni con lo scopo di promuovere la più ampia diffusione della cultura antinfortunistica nell'industria delle costruzioni e l'attuazione delle misure atte a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori del settore.
2. La Commissione promuove e coordina l'attività dei Comitati paritetici territoriali mediante:
- assistenza tecnica ai Comitati esistenti e supporto a quelli di nuova istituzione;
- diffusione delle normative tecniche:
- informazioni sulla legislazione e giurisprudenza.
3. La Commissione è costituita da 12 componenti, di cui 6 designati dall'Ance e 6 dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni sottoscritte.
Uno dei componenti di parte imprenditoriale potrà essere designato dall'Associazione Sindacale Intersind.
Uno fra i membri nominati dall'Ance assumerà la funzione di Presidente su designazione dell'Ance medesima.
Uno fra i membri nominati dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni sottoscritte assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice-Presidente.
I membri della Commissione restano in carica per un triennio, salvo revoca da parte dell'Organizzazione designante(*).
4. La Segreteria è assicurata congiuntamente dall'Ance e dalle Federazioni nazionali dei lavoratori delle costruzioni sottoscritte.
(*) Così come modificato in sede di stesura definitiva del presente contratto.

Criteri orientativi per la redazione dei piani di sicurezza approvati dalla Commissione nazionale per la prevenzione infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro ai sensi dell'art. 86, lett. e, del CCNL 23 maggio 1991
Addì, 4 marzo 1992 Premesso che le parti ritengono:
che l'integrale applicazione del concetto di pianificazione di sicurezza nel settore delle costruzioni non si limita alla redazione del piano di sicurezza a cura delle imprese esecutrici, così come prevede il punto 8 dell'art. 18 della legge n. 55/90, ma presuppone un coinvolgimento a livello di committenze e progettazione (così come potrà avvenire compiutamente col recepimento nel nostro Paese delle direttive e delle proposte di direttive CEE in materia di sicurezza sul lavoro e di sicurezza nei cantieri);
che comunque, la redazione e l'attuazione dei piani di sicurezza possono validamente contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cantieri;
considerando che:
nella legge n. 55/90 mancano indicazioni concrete sulle possibili metodologie di redazione dei piani e sui loro contenuti;
fermo restando che:
le imprese potranno scegliere forme di presentazione ritenute più idonee ma tali, comunque, da dare origine a piani i cui contenuti siano coerenti con quelli in appresso indicati;
si forniscono, per la redazione dei piani, i seguenti criteri orientativi tratti dall'esame della pratica corrente e dalla buona tecnica.
Il piano sarà formalmente distinto in due parti da presentare contestualmente, salvo aggiornamenti o integrazioni che si rendessero necessari;
tali parti constano in:
- piano generale di sicurezza;
- piani particolari di sicurezza.
Nella prima parte, essenzialmente descrittiva e di carattere generale, saranno riportate le seguenti indicazioni:
- stazione appaltante;
- natura dell'opera;
- indirizzo del cantiere o ubicazione dei lavori;
- affidatario;
- direttore tecnico del cantiere e suoi eventuali collaboratori in materia di sicurezza;
- descrizione sommari a delle opere da realizzare e loro importo presunto;
- durata prevista dei lavori e numero massimo presumibile di lavoratori presenti contemporaneamente in cantiere;
- indicazione delle lavorazioni date in subappalto e, ove possibile, nominativi delle imprese già designate per tali lavorazioni;
- descrizione del sito comprensiva di eventuali vincoli connessi all'area ed al contesto, di eventuali interferenze con cantieri limitrofi, dell'eventuale presenza di condutture aeree e sotterranee, ecc.;
- organizzazione del cantiere:
accessi;
recinzione;
segnalazioni;
tutele per i terzi eventualmente presenti;
servizi igienici e assistenziali;
servizi sanitari e di pronto intervento;
tutela della salute dei lavoratori a fronte della presenza eventuale di fattori di rischio chimico, fisico e biologico;
depositi;
norme relative alle macchine ed agli impianti e procedure per il loro impiego;
mezzi personali di protezione;
viabilità;
impianti di cantiere;
reti elettriche, di acqua, di gas, ecc.
Nella seconda parte, le fasi di lavoro verranno descritte con riferimento allo specifico cantiere, indicando le tecniche, le attrezzature (macchine, impianti, ecc.) e i materiali utilizzati.
Fase di lavoro per fase di lavoro, in relazione ai tempi previsti, al regime di orario e al numero presunto di lavoratori impegnati, saranno indicate le misure di prevenzione previste, tenendo naturalmente conto dei rischi presenti e delle disposizioni di legge relative e fermo restando che delle misure di sicurezza valide per tutte le fasi lavorative potrà farsi menzione unica nel piano generale.
Le misure di sicurezza saranno correlate alle diverse tipologie di lavoro.
In allegato si indicano, per le principali categorie di opere e in modo non esaustivo e da adattarsi di volta in volta in relazione agli effettivi rischi presenti, le principali misure di sicurezza da prevedere nel piano.

Lavorazioni affidate in subappalto
Per tali lavorazioni la redazione del piano relativo pertiene alle singole imprese subappaltatrici.
Anche tali piani, limitati alle lavorazioni da eseguire da parte delle imprese subappaltatrici, saranno redatti, in linea di massima, secondo i criteri già indicati.
L'operatività di tali piani è subordinata al preventivo coordinamento di tali piani tra loro e con il piano redatto dall'impresa aggiudicataria dei lavori. Tale coordinamento pertiene all'impresa aggiudicataria.

Aggiornamento dei piani in corso d'opera
Nell'ipotesi in cui, nel corso dei lavori, risulti necessario modificare o integrare il piano (o i piani, ove sussistano lavorazioni subappaltate) tali modifiche o integrazioni dovranno essere annotate (e comunicate all'impresa aggiudicataria) prima dell'effettuazione dei lavori ai quali sono riferibili le modificazioni o integrazioni.

Diffusione dei piani in cantiere
Ciascun lavoratore, prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro, dovrà essere reso edotto dei contenuti del piano generale di sicurezza e di quelle parti dei piani particolari concernenti le lavorazioni a cui è addetto.
Tale opera di informazione dovrà essere condotta dal direttore tecnico del cantiere coadiuvato, per ciò che concerne i singoli lavoratori, dai preposti ai lavori.
A tal fine si raccomanda che il piano contenga indicazioni operative sui canali di informazione da attivare per rendere edotti dei contenuti del piano gli addetti e i loro preposti.
Il piano di sicurezza è tenuto dall'appaltatore a disposizione dei dirigenti della rappresentanza sindacale aziendale e, tramite le imprese subappaltatrici, il piano è tenuto a disposizione dei dirigenti delle rispettive rappresentanze sindacali aziendali presenti in cantiere.
Ove richiesta, l'impresa aggiudicataria o la singola impresa subappaltatrice fornirà ai dirigenti della propria rappresentanza sindacale aziendale chiarimenti sul rispettivo piano adottato e relativi, oltre che alle misure di sicurezza, anche ai rischi e alle disposizioni di legge vigenti, ferme restando le autonome scelte dell'impresa.

Allegato
Esemplificazione delle principali misure di sicurezza da inserire nei piani per alcune categorie di lavoro.

1) Strutture in cemento armato
- misure relative ai percorsi di uomini e mezzi, per garantirne l'agibilità;
- misure di sicurezza collettive ed individuali contro le cadute dall'alto;
- misure relative alla movimentazione manuale dei carichi e allo spostamento delle attrezzature;
- misure relative alla movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento;
- misure di sicurezza collettive ed individuali contro la caduta di oggetti dall'alto;
- misure per prevenire le elettrocuzioni o limitarne gli effetti;
- protezioni contro gli organi mobili delle macchine e gli oggetti in movimento.
2) Lavori di movimento terra
- norme per la circolazione e la manovra dei mezzi meccanici;
- definizione dei declivi degli scavi, eventuale armatura degli stessi, delimitazione o sbarramento delle zone pericolose;
- avvertenze per prevenire il contatto con linee aeree in tensione;
- misure per prevenire la intercettazione di cavi o condutture sotterranee da parte di macchine operatrici;
- definizione dei piani di lavoro in relazione alle caratteristiche di stabilità al rovesciamento delle macchine.

Allegato C
Esemplificazione delle principali misure di sicurezza da inserire nei piani, per alcune categorie di lavoro.

1) Strutture in c.a.
- misure relative ai percorsi di uomini e mezzi, per garantirne l'agibilità;
- misure di sicurezza collettive ed individuali contro le cadute dall'alto;
- misure relative alla movimentazione manuale dei carichi e allo spostamento delle attrezzature;
- misure relative alla movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento;
- misure di sicurezza collettive ed individuali contro la caduta di oggetti dall'alto;
- misure per prevenire le elettrocuzioni o limitarne gli effetti;
- protezioni contro gli organi mobili delle macchine e gli oggetti in movimento.
2) Lavori di movimento terra
- norme per la circolazione e la manovra dei mezzi meccanici;
- definizione dei declivi degli scavi, eventuale armatura degli stessi, delimitazione o sbarramento delle zone pericolose;
- avvertenze per prevenire il contatto con linee aeree in tensione;
- misure per prevenire la intercettazione di cavi o condutture sotterranee da parte di macchine operatrici;
- definizione dei piani di lavoro in relazione alle caratteristiche di stabilità al rovesciamento delle macchine.
3) Lavori stradali
- norme di circolazione e segnalazione relative al cantiere, specie se esso è in estensione, anche in relazione a possibile presenza di traffico di terzi sulle strade;
- avvertenze per prevenire il contatto con linee aeree in tensione;
- misure per prevenire l'intercettazione di cavi o condutture sotterranee da parte di macchine operatrici;
- misure relative alla movimentazione manuale dei carichi;
- protezioni contro gli organi mobili delle macchine e gli oggetti di intonacatura e sabbiatura.
6) Trincee e posa di canalizzazioni
- armatura degli scavi o definizione di idonea inclinazione delle scarpate;
- avvertenze per prevenire il contatto con linee aeree in tensione;
- misure per prevenire l'intercettazione di cavi o condutture sotterranee da parte di macchine operatrici;
- protezione del ciglio degli scavi;
- modalità di effettuazione dei lavori di saldatura e decapaggio;
- misure relative alla movimentazione manuale, o tramite apparecchi di sollevamento, dei carichi.
7) Ponti viadotti e opere di grande luce
- misure per assicurare la stabilità delle opere (anche provvisionali) durante le varie fasi di lavoro;
- misure di sicurezza individuali e collettive contro le cadute dall'alto;
- norme per la circolazione e la manovra dei mezzi meccanici;
- misure relative alla movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento;
- misure da adottare durante i lavori in prossimità e sopra bacini d'acqua;
- norme per l'utilizzazione delle attrezzature speciali utilizzate per l'esecuzione dei lavori;
- avvertenze per prevenire il contatto con linee elettriche aeree in tensione.
8) Costruzioni in carpenteria metallica
- misure per assicurare la stabilità delle opere (anche provvisionali) durante le varie fasi di lavoro;
- misure di sicurezza collettive ed individuali contro le cadute dall'alto;
- misure di sicurezza collettive ed individuali contro la caduta di oggetti dall'alto;
- misure relative ai percorsi per uomini e mezzi, per garantirne l'agibilità;
- misure relative alla movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento;
- protezioni contro gli organi mobili delle macchine e gli oggetti in movimento;
- misure per prevenire le elettrocuzioni;
- avvertenze per prevenire il contatto con linee aeree in tensione;
- modalità di effettuazione dei lavori di saldatura, decapaggio e verniciatura.