Categoria: 1956
Visite: 8399

Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 20 settembre 1956
Validità: dal 01.06.1956
Parti: Associazione dei Commercianti della Provincia di Lecce e Camera Confederale del Lavoro di Lecce, Unione Sindacale della Provincia di Lecce-Cisl, Unione Italiana. Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini-Uila
Settori: Commercio, Medicinali, Lecce

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Riduzione delle paghe conglobate per i comuni della Provincia.
Art. 3. - Caropane e scatti scala mobile.
Art. 4. - Apprendistato.
Art. 5. - Interruzione orario di lavoro.
Art. 6. - Orario di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa.
Art. 7. - Lavoro straordinario.
Art. 8. - Diarie.
Art. 9. - Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari.

Contratto collettivo integrativo dell’accordo nazionale modificativo del contratto nazionale per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali del 17 luglio 1951 e di conglobamento delle voci di retribuzione della provincia di Lecce, 20 settembre 1956

Addì 20 settembre 1956, in Lecce presso la sede dell’Associazione Commercianti di Lecce, tra l’Associazione dei Commercianti della Provincia di Lecce […], e la Camera Confederale del Lavoro di Lecce […], l’Unione Sindacale della Provincia di Lecce della Cisl […], l’Unione Italiana. Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini (Uila) […], si è stipulato il presente accordo integrativo nazionale all’accordo nazionale modificativo del Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali del 17 luglio 1951 e di conglobamento delle voci della retribuzione del personale medesimo, stipulato a Roma il 7 maggio 1956 fra l’Associazione Nazionale Grossisti Specialità Medicinali e Prodotti chimici farmaceutici e la Federazione Italiana Lavoratori Commercio ed Aggregati, la Federazione Italiana Sindacati addetti Servizi Commerciali ed Affini, la Unione Italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini.

Art. 4. - Apprendistato.
L’apprendistato è consentito nei seguenti limiti di età:
а) per il personale maschile fra i 14 e i 19 anni compiuti;
b) per il personale femminile fra i 15 e i 20 anni compiuti.

Art. 5. - Interruzione orario di lavoro.
Con riferimento all’art. 28 del CCNL la durata dell’interruzione dell’orario giornaliero di lavoro non potrà essere inferiore alle due ore.

Art. 6. - Orario di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa.
Con riferimento all’art. 31 del CCNL la durata normale di lavoro per il personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa, è fissato in 9 ore.

Art. 7. - Lavoro straordinario.
[…]
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25 % sulla paga oraria normale conglobata fermo restando il diritto per il lavoratore al riposo compensativo.