Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 2 ottobre 1956
Validità: 01.09.1956 - 31.12.1957
Parti: Associazione Provinciale dei Commercianti Grossisti dei Prodotti Chimici e Specialità Medicinali e Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio, Ausiliari e Turismo-Filcea, Federazione Provinciale dei Lavoratori addetti al Commercio-Fisasca
Settori: Commercio, Medicinali, Palermo

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Riduzioni.
Art. 3. - Contingenza - Scala mobile.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Orario di apertura e chiusura dei negozi.
Art. 6. - Missioni e trasferimenti.
Art. 7. - Commissione paritetica.
Art. 8.
Art. 9. - Durata.
Tabella scala mobile

Contratto collettivo integrativo per il personale dipendente da aziende grossisti prodotti farmaceutici e specialità medicinali della provincia di Palermo, 2 ottobre 1956

L’anno millenovecentocinquantasei, il giorno 2 del mese di ottobre in Palermo nei locali della Federazione Provinciale dei Commercianti, tra l’Associazione Provinciale dei Commercianti Grossisti dei Prodotti Chimici e Specialità Medicinali […], e la Federazione Provinciale dei Lavoratori del Commercio, Ausiliari e Turismo (Filcea) […], e la Federazione Provinciale dei Lavoratori addetti al Commercio (Fisasca) […], si è stipulato il presente contratto provinciale integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Aziende esercenti il commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali stipulato in Roma in data 17 luglio 1951, modificato con gli accordi nazionali 24 luglio 1954 e 7 maggio 1956, accordi, che debbono intendersi qui integralmente riportati e trascritti, da valere per la provincia di Palermo per le categorie di Aziende disciplinate dal contratto nazionale di cui in premessa.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo o di semplice attesa o di custodia di cui all’art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro viene fissato in nove ore giornaliere o 54 ore settimanali. Viene determinata una interruzione di due ore nell’orario giornaliero dei lavoratori.

Art. 5. - Orario di apertura e chiusura dei negozi.
Per quanto concerne l’orario di apertura e chiusura dei magazzini, le parti si rimettono alle disposizioni del decreto prefettizio vigente in materia.

Art. 7. - Commissione paritetica.
Le partì stipulanti convengono di costituire una commissione paritetica composta di n. 3 rappresentanti dei datori di lavoro e di n. 3 rappresentanti dei lavoratori, avente funzione di derimere in via conciliativa le controversie individuali e collettive in ordine all’applicazione delle leggi sul lavoro e dei contratti o accordi di lavoro vigenti.

Art. 8.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli accordi modificativi dì cui in premessa e le disposizioni di legge che debbono intendersi integralmente riportate e trascritte in seno al presente contratto.