Tipologia: CCNL
Data firma: 14 marzo 1991
Validità: 01.02.1991 - 31.08.1994
Parti: Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Cemento, P.M.I.
Fonte: CNEL

Sommario:        

Costituzione delle parti
Premessa
Disciplina generale
Sistema di informazione su investimenti e occupazione
   A) Per i settori cemento e fibrocemento
   B) Per i settori calce e gesso
   C) Per tutti i settori
Allegato 1
Aree regionali e/o interregionali di cui al punto 2), sezione A, del sistema di informazione su investimenti e occupazione
   Settore cemento
   Settore fibro-cemento
   Nota a verbale
Allegato 2
Aree interregionali di cui al punto 2), sezione B, del sistema di informazione su investimenti e occupazione
   Settore calce
   Settore gesso
Disciplina comune
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 3 - Documenti
Art. 4 - Visita medica
Art. 5 - Classificazione del personale
   Dichiarazione a verbale
   A) Declaratorie e profili
      Gruppo A Super
      Gruppo A
      Gruppo B
      Gruppo C Super
      Gruppo C
      Gruppo D
      Gruppo E
      Gruppo F
   B) Quadri
Art. 6 - Orario di lavoro
   1) Orario di lavoro settimanale
      Chiarimenti a verbale
   2) Flessibilità
   3) Riduzione dell'orario di lavoro
      Chiarimenti a verbale
   4) Trattamento festività soppresse
Art. 7 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
   Chiarimento a verbale
Art. 8 - Contratto a termine
Art. 9 - Lavoro a tempo parziale
Art. 10 - Determinazione quote orarie
Art. 11 - Aumenti retributivi e minimi tabellari contrattuali
Art. 12 - Indennità di contingenza
Art. 13 - Aumenti periodici di anzianità
   Disposizioni transitorie
   1) Operai
   2) Impiegati ed intermedi
      Norma transitoria
Art. 14 - Passaggi di qualifica
   A) Ferie, trattamento malattia o infortunio, preavviso dimissioni.
      Chiarimento a verbale
   B) Aumenti periodici di anzianità.
   A) Ferie trattamento malattia o infortuni - preavviso dimissioni.
   B) Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15 - Premio di produzione
   Parte A
   Parte B
   Dichiarazione a verbale
Art. 16 - Mensa
    Nota a verbale
Art. 17 - 13ª mensilità o gratifica natalizia
Art. 18 - Trattamento di fine rapporto
    Settore cemento e lavorazioni promiscue
    Settore fibro-cemento calce e gesso
      Chiarimento a verbale
      Norma transitoria
Art. 19 - Indennità zona malarica
Art. 20 - Congedo matrimoniale
Art. 21 - Malattia ed infortunio non sul lavoro
   Chiarimenti a verbale
Art. 22 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 23 - Gravidanza e puerperio
Art. 24 - Assenze
Art. 25 - Permessi
Art. 26 - Trasferimenti
   Nota a verbale
Art. 27 - Caso di morte del lavoratore
Art. 28 - Trapasso - Trasformazione - Cessazione o fallimento di Azienda
Art. 29 - Assemblea
Art. 30 - Istituti di Patronato
Art. 31 - Consiglio di Fabbrica
   Dichiarazione a verbale
   Dichiarazione a verbale da valere per le industrie della calce e del gesso
Art. 32 - Appalti
Art. 33 - Igiene sul lavoro, pronto soccorso e prevenzione infortuni
Art. 34 - Ambiente di lavoro e tutela della salute dei lavoratori
   Nota a verbale n. 1
   Nota a verbale n. 2
   Nota a verbale n. 3
   Norma transitoria
Allegato all'art. 34
Valori limite d'esposizione a sostanze inquinanti negli ambienti di lavoro e norme di comportamento per le lavorazioni in amianto-cemento.
    Dichiarazione  a verbale
Art. 35 - Permessi per cariche sindacali - Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
     Chiarimento a verbale da valere per le industrie della calce e del gesso
Art. 36 - Lavoratori studenti - Diritto allo studio
    1) Lavoratori studenti
    2) Diritto allo studio
Art. 37 - Affissioni
Art. 38 - Versamento dei contributi sindacali
    Dichiarazione a verbale
Art. 39 - Accordi interconfederali
Art. 40 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore
Art. 41 - Estensione di contratti stipulati con altre associazioni
Art. 42 - Reclami e controversie 
 Art. 43 - Relazioni aziendali e conflittualità
Art. 44 - Fondo di solidarietà
Art. 45 - Dichiarazione delle parti stipulanti
Art. 46 - Prestazioni integrative
Art. 47 - Tutela tossicodipendenti e loro familiari
Art. 47/bis - Azioni positive per le pari opportunità
Art. 48 - Decorrenza e durata
Allegato 1
Tabella dei minimi mensili contrattuali
Allegato 2
Erogazione annua preferiale - Importi a regime
Disciplina speciale  
Parte I
Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale
Art. 49 - Periodo di prova
Art. 50 - Apprendistato
    Periodo di prova
    Durata del tirocinio
    Documentazione dei titoli
    Retribuzione dell'apprendista
Art. 51 - Passaggio di mansioni
   Chiarimento a verbale
Art. 52 - Mansioni promiscue
Art. 53 - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 54 - Interruzioni di lavoro
Art. 55 - Riduzione di lavoro
Art. 56 - Recuperi
Art. 57 - Giorni festivi
Art. 58. - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
    Dichiarazione a verbale
Art. 59 - Lavoro a turno
Art. 60 - Modalità per la mensilizzazione
     Chiarimento a verbale
Art. 61 - Cottimi
Art. 62 - Lavori pesanti e disagiati
    A) Cemento, fibro-cemento e lavorazioni promiscue (cemento, calce e gesso)
       Chiarimento a verbale
    B) Calce e gesso
      Chiarimento a verbale
      Nota a verbale
Art. 63 - Pagamento delle competenze
Art. 64 - Interruzione di anzianità
Art. 65 - Trasferte
Art. 66 - Entrata e uscita dallo stabilimento
Art. 67 - Ferie
Art. 68 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
    Chiarimento a verbale
Art. 69 - Provvedimenti disciplinari
Art. 70 - Multe e sospensioni
Art. 71 - Licenziamento per mancanze
Art. 72 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 73 - Certificato di lavoro
Art. 74 - Conservazione utensili
Art. 75 - Visite d'inventario e di controllo
Parte II
Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale
Art. 76 - Periodo di prova
Art. 77 - Cambiamento di mansioni
Art. 78 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 79 - Giorni festivi
Art. 80 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
Art. 81 - Lavoro a turni
Art. 82 - Indennità varie
   Indennità di Sottosuolo
   Indennità di testimonianza
   Lavori pesanti e disagiati
      Chiarimento a verbale
      Nota a verbale
Art. 83 - Pagamento delle competenze
Art. 84 - Premio di anzianità
Art. 85 - Trasferte
Art. 86 - Ferie
Art. 87 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
   Chiarimento a verbale
Art. 88 - Aspettativa
Art. 89 - Alloggio e vestiario
Art. 90 - Norme aziendali
Art. 91 - Doveri del lavoratore
Art. 92 - Provvedimenti disciplinari
Art. 93 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 94 - Certificato di servizio
Parte III
Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale
Art. 95 - Periodo di Prova
Art. 96 - Lavoratori laureati e diplomati
Art. 97 - Lavoratori con funzioni direttive
Art. 98 - Mutamento mansioni
Art. 99 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Art. 100 - Giorni festivi
Art. 101 - Lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno
   Norma transitoria
Art. 102 - Indennità varie
   Indennità di cassa
   Indennità di sottosuolo
   Indennità macchine elettrocontabili
   Indennità di Testimonianza
   Prestazione mezzo di trasporto
Art. 103 - Pagamento delle competenze
Art. 104 - Premio di anzianità
   Chiarimento a verbale
Art. 105 - Trasferte
Art. 106 - Ferie
Art. 107 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
   Chiarimento a verbale
Art. 108 - Aspettativa
Art. 109 - Previdenza
Art. 110 - Provvidenze varie
Art. 111 - Alloggio e vestiario
Art. 112 - Norme aziendali - Regolamento interno
Art. 113 - Doveri del lavoratore
Art. 114 - Provvedimenti disciplinari
Art. 115 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 116 - Certificato di servizio

In data 14 marzo 1991 in Roma tra l'Aniem e la Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil si è convenuto di rinnovare il CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende esercenti la produzione del cemento, del fibrocemento, della calce e del gesso, nonché la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, alle condizioni di seguito indicate.

Costituzione delle parti
L'Aniem - Associazione Nazionale Imprese Edili[…]; e con la partecipazione della Delegazione Industriale[…]; e con l'assistenza della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria - Confapi, […] la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini aderente alla Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori - Filca-Cisl […] la Federazione Nazionale Lavoratori Edili, Affini e del Legno – Feneal-Uil -aderente alla Uil[…] e la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia industria Affini ed estrattive - Fillea Costruzioni e Legno – aderente alla Cgil […]



Premessa
1) Il presente contratto fissa l'ambito di contrattazione a livello aziendale, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di Azienda. […]
2) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specifiche indicate.
Competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle Aziende, saranno da un lato i Sindacati provinciali di categoria dei lavoratori e dall'altro l'Organizzazione sindacale territoriale industriale, salve le ipotesi previste per l'intervento delle Organizzazioni nazionali e salvo quant'altro previsto dal presente contratto per l'intervento del Consiglio di Fabbrica.
[…]
4) Nel quadro di quanto sopra convenuto, si è stipulato il presente contratto di lavoro da valere per i lavoratori dipendenti dalle Aziende che producono cemento, fibrocemento e materiali compositi a matrice cementizia, calce e suoi derivati (es.: premiscelati, malte, ecc.), gesso e relativi manufatti, nonché abbiano la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.

Disciplina generale
Sistema di informazione su investimenti e occupazione

Le parti, ferme restando l'autonomia e le prerogative imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono di attuare un sistema di informazioni per le materie e secondo le modalità di cui ai successivi punti.
Le parti, condividendo gli obiettivi indicati negli Accordi interconfederali, e ravvisando di comune interesse lo sviluppo di un sistema armonico di relazioni industriali, esprimono il loro intendimento di accrescere lo scambio di conoscenze sullo stato, gli andamenti e le prospettive dei settori del cemento, del fibrocemento, della calce e del gesso, attraverso i dati da esse forniti e quelli acquisiti da enti pubblici competenti e rilevarli, concernenti:
A) Per i settori cemento e fibrocemento
1. La realtà strutturale: l'andamento del mercato nazionale articolato per grandi aree territoriali omogenee; l'andamento delle importazioni e delle esportazioni; gli investimenti complessivi previsti, riguardanti significativi ampliamenti o trasformazione degli impianti esistenti, nuovi insediamenti industriali e le loro localizzazioni per grandi aree geografiche; l'andamento dell'occupazione complessiva, con specifico riferimento a quella giovanile e a quella femminile; l'evoluzione degli indirizzi di politica ambientale nascenti da specifiche norme comunitarie e nazionali; i problemi di inserimento dei lavoratori extracomunitari con riferimento alle norme di legge che li riguardano.
I dati sopra indicati saranno oggetto di valutazioni autonome delle parti stipulanti nel corso di apposito incontro a livello nazionale, che di norma avverrà annualmente o a richiesta di una delle parti in presenza di riconosciute obiettive necessità di carattere generale.
Nel corso di tale incontro l'Aniem illustrerà sia i problemi del l'approvvigionamento della materia prima con riferimento alle norme di legge in materia estrattiva e della loro applicazione in sede amministrativa sia le prospettive produttive dei settori rappresentati e indicherà le eventuali implicazioni degli investimenti previsti sull'occupazione e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
In occasione dello stesso incontro o in altro successivo, stabilito di comune accordo, sulla base dei dati raccolti le parti potranno ricercare valutazioni comuni su singoli temi oggetto dell'informativa e svolgere specifici approfondimenti.
2. Di norma annualmente, l'Aniem porterà a conoscenza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da svolgersi presso la sede dell'Associazione imprenditoriale, per le aree regionali ed interregionali indicate nell'allegato 1, l'andamento della produzione e del mercato, la occupazione complessiva in ciascuno dei settori, le previsioni degli investimenti riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali, illustrando le eventuali implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulla qualificazione professionale, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche, con specifico riferimento alle aree regionali ed interregionali interessate.
In tale occasione saranno fornite informazioni, riferite alle sopradette aree, in merito a situazioni di crisi, a eventuali processi di ristrutturazione e riconversione produttiva e ad implicazioni derivanti dall'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva e ai relativi riflessi sulle attività di cava. Saranno inoltre fornite informazioni su eventuali processi di mobilità.
I dati sopraindicati saranno oggetto di valutazioni autonome delle parti stipulanti nel corso del predetto incontro a livello regionale o interregionale.
Nelle regioni ove siano presenti soltanto una o più unità produttive appartenenti ad un'unica società l'informativa regionale sarà assorbita da quella prevista nei successivi punti 3) e 4).
3. Di norma annualmente i gruppi industriali dei settori rappresentati intendendo per gruppo aziende industriali di particolare importanza, operanti anche in più settori regolati dal presente contratto, articolate in più stabilimenti e sedi dislocati in varie aree del territorio nazionale nonché Aziende che a seguito di scorporo si costituiscono con più ragioni sociali diverse ovvero aziende che detengono la partecipazione di controllo al capitale sociale in altra azienda operante nei settori cui si applica il presente contratto forniranno alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali, su richiesta delle stesse, in apposito incontro da svolgersi presso la sede dell'Associazione imprenditoriale, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti o modifiche strutturali degli impianti esistenti, eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché sulla distribuzione del personale ripartito per categoria (quadri, impiegati, intermedi, operai) e per sesso, sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario e dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria.
I gruppi industriali dei settori rappresentanti forniranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tesi al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti l'attività produttiva da specifiche normative regionali riguardanti l'attività estrattiva: su iniziative formative, nonché sulle linee generali di significativi processi aziendali di riorganizzazione, di ristrutturazione e di riconversione produttiva.
Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta da fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie, dalla Legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni.
In relazione alla predetta informativa, saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
Le informazioni previsionali di cui sopra potranno essere fornite, su richiesta, ai singoli Consigli di Fabbrica per quanto di interesse relativo alle rispettive unità produttive facenti parte del gruppo.
4. Di norma annualmente le direzioni delle Aziende significative intendendosi per tali quelle che, avendo notevole peso produttivo e rilevante incidenza nei settori in cui operano, occupino più di 80 dipendenti che non siano comprese tra quelle di cui al precedente punto 3), daranno, ove richieste, al Consiglio di Fabbrica nel corso di apposito incontro, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali circa i propri programmi di investimento che comportino diversificazioni produttive e/o significativi ampliamenti e/o modifiche strutturali degli impianti esistenti e/o eventuali nuovi insediamenti, loro localizzazione e modifiche degli ambienti di lavoro, nonché sull'andamento complessivo del lavoro supplementare e straordinario, dei turni di lavoro, delle assenze dal lavoro e della CIG ordinaria e straordinaria.
Le direzioni delle Aziende daranno altresì informazioni su sostanziali innovazioni tecnologiche, sui progetti e sulle iniziative tese al risparmio energetico, sulle implicazioni derivanti all'attività produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva e ai relativi riflessi sulle attività di cava nonché sulle linee generali di significativi processi di ristrutturazione e di riconversione produttiva. Per questi ultimi oggetti la cadenza dell'informativa sarà quella obiettivamente richiesta dai fatti specifici in tempi immediati e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno esprimere le loro valutazioni per gli eventuali riflessi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro, fermo restando quanto previsto, per i casi di specie dalla Legge n. 164/1975 e successive modificazioni ed integrazioni.
In relazione alla predetta informativa saranno illustrate le eventuali implicazioni sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sugli aspetti ambientali ed ecologici.
B) Per i settori calce e gesso
1. La realtà strutturale dell'intero comparto e le prospettive produttive di ciascuno dei settori interessati, significativi processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, le previsioni degli investimenti complessivi del settore riguardanti significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazioni per grandi aree geografiche, che comportino riflessi sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
I dati sopraindicati saranno oggetto di valutazione autonoma delle parti stipulanti nel corso di apposito incontro a livello nazionale che di norma avverrà annualmente o a richiesta di una delle parti in presenza di riconosciute obiettive necessità di carattere generale.
In occasione dello stesso incontro o in altro successivo, stabilito di comune accordo, sulla base dei dati raccolti le parti potranno ricercare valutazioni comuni su specifici temi oggetto dell'informativa.
2. Di norma annualmente, l'Aniem porterà a conoscenza delle competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori su richiesta delle stesse, in apposito incontro da tenersi presso la sede dell'Aniem, per le aree interregionali aventi notevole peso produttivo e significativa incidenza nell'ambito dei settori interessati e di cui all'allegato 2, le stesse informazioni di cui al precedente capoverso con specifico riferimento alle aree geografiche interessate.
I dati sopraindicati saranno oggetto di valutazioni autonome delle parti stipulanti nel corso del predetto incontro a livello interregionale.
C) Per tutti i settori
Le Associazioni nazionali contraenti si incontreranno entro il 30 giugno 1992 per valutare, in vista dei negoziati per il rinnovo del premio di produzione, le compatibilità in relazione all'andamento dei settori cui il presente contratto si riferisce e al complessivo quadro economico nazionale.

Allegato 1
Aree regionali e/o interregionali di cui al punto 2), sezione A, del sistema di informazione su investimenti e occupazione:

Settore cemento:
Tutte le regioni, fatto salvo quanto previsto all'ultima lettera del punto 2), sezione A.
Settore fibro-cemento:
1) Piemonte - Lombardia - Emilia Romagna;
2) Toscana - Marche - Campania;
3) Puglia - Sicilia - Sardegna.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che la definizione per il settore del fibro-cemento delle aree di cui sopra tiene conto della dislocazione delle unità produttive esistenti. Ove tale situazione dovesse modificarsi, le parti si incontreranno per un riesame della materia.

Allegato 2
Aree interregionali di cui al punto 2), sezione B, del sistema di informazione su investimenti e occupazione:

Settore calce:
1) Piemonte - Liguria;
2) Lombardia - Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige;
3) Emilia Romagna - Toscana - Umbria - Marche;
4) Lazio - Puglia - Sicilia - Sardegna - Molise.
Settore gesso:
1) Piemonte - Lombardia - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige - Emilia Romagna;
2) Toscana - Marche - Abruzzo - Sicilia.

Disciplina comune
Art. 2 - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli

Per l'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le disposizioni di legge.
Comunque è fatto divieto di far lavorare di notte i giovani inferiori ai 18 anni e le donne di qualunque età, ferme restando le eccezioni di legge e le norme della legge 9-12-1977, n. 903.
Compatibilmente con le esigenze aziendali, si eviterà di richiedere prestazioni di lavoro al personale femminile nei giorni festivi.

Art. 4 - Visita medica
É in facoltà dell'Azienda di far sottoporre il lavoratore a visita medica, secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5 - Classificazione del personale
Dichiarazione a verbale
Le parti - anche in relazione al prevedibile progresso tecnologico e allo sviluppo dell'automazione - riconoscono la necessità di valorizzare la formazione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche dei lavoratori anche al fine di un loro migliore rendimento e del conseguente aumento di produttività. Esse pertanto convengono sulla opportunità che, nel quadro della legislazione vigente, vengano poste in essere misure atte a sviluppare la formazione professionale anche attraverso collegamenti con le scuole ed istituti professionali esistenti.
A) Declaratorie e profili
Gruppo A Super
Declaratoria
Appartengono a questo gruppo i lavoratori che, possedendo tutte le caratteristiche indicate nella declaratoria del Gruppo A nonché notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni ed adeguata preparazione teorica, sono preposti, in Azienda di adeguate dimensioni, ad attività di coordinamento di più servizi o uffici o enti produttivi fondamentali dell'Azienda ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali o svolgono, in dette Aziende, attività di alta professionalità e importanza, per il perseguimento degli stessi fini.
Gruppo A
Declaratoria
Lavoratori di concetto con funzioni direttive o che, comunque, svolgono mansioni di particolare rilevanza e responsabilità con facoltà decisionale e di iniziativa nell'organizzazione del lavoro e per il buon andamento di determinate attività aziendali.
Sono in possesso di adeguata preparazione professionale e di approfondita e comprovata esperienza nel campo della propria attività.
Gruppo B
1ª Declaratoria
Lavoratori di concetto che svolgono mansioni richiedenti una certa iniziativa e una determinata autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute. Sono in possesso di adeguata preparazione professionale o di comprovata esperienza nel campo della propria attività.
[…]
2ª Declaratoria
Lavoratori addetti al coordinamento, alla guida ed al controllo operativo con facoltà di iniziativa nell'ambito delle direttive ricevute e responsabilità di squadre di lavoratori appartenenti a gruppi inferiori di inquadramento. Sono in possesso di adeguata preparazione professionale o di comprovata esperienza nel campo della propria attività.
[…]
Gruppo C Super
1ª Declaratoria
Lavoratori che, alle dipendenze di appartenenti a gruppi di inquadramento superiore, svolgono mansioni richiedenti specifica e approfondita preparazione professionale e prolungata e comprovata esperienza di lavoro.
[…]
2ª Declaratoria
Lavoratori preposti alla guida ed al controllo di gruppi di lavoratori appartenenti a livelli inferiori di inquadramento, in possesso di elevata competenza tecnico-pratica con prolungata esperienza di lavoro.
[…]
3ª Declaratoria
Appartengono a questa categoria lavoratori che in piena autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono, su impianti ed attrezzature di particolare complessità, operazioni di notevole delicatezza e difficoltà la cui esecuzione richiede approfondite conoscenze teoriche unitamente a prolungata e comprovata esperienza di lavoro.
[…]
Gruppo C
1ª Declaratoria
Lavoratori che, alle dipendenze di appartenenti a gruppi di inquadramento superiori, svolgono mansioni richiedenti specifica preparazione professionale ed adeguata esperienza di lavoro.
[…]
2ª Declaratoria
Lavoratori preposti alla guida e al controllo di gruppi di lavoratori appartenenti a livelli inferiori di inquadramento che sono in possesso di adeguata competenza tecnico-pratica.
[…]
3ª Declaratoria
Appartengono a questa categoria i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva nell'ambito della propria mansione, compiono, su impianti od attrezzature complessi, operazioni di notevole delicatezza e difficoltà, la cui esecuzione richiede rilevanti capacità tecniche-pratiche acquisite con adeguata conoscenza teorica e mediante esperienza di lavoro.
[…]
Gruppo D
1ª Declaratoria
Lavoratori che esplicano la loro attività alle dipendenze di lavoratori appartenenti a gruppi di inquadramento superiori svolgendo mansioni che richiedono capacità pratiche e preparazione professionale.
[…]
2ª Declaratoria
Lavoratori che compiono a regola d'arte lavori od operazioni delicati e complessi la cui esecuzione richiede specifiche conoscenze tecniche e comprovate capacità pratiche comunque acquisite.
[…]
Gruppo E
1ª Declaratoria
Lavoratori di ufficio che svolgono mansioni per le quali sono richieste una generica conoscenza professionale e pratica di ufficio.
[…]
2ª Declaratoria
Lavoratori che effettuano lavori od operazioni per i quali sono richieste specifica capacità o pratica di mestiere, nonché generiche conoscenze tecniche comunque acquisite.
[…]
Gruppo F
Declaratoria
Lavoratori che svolgono mansioni di semplice manualità per le quali sono richieste generiche capacità operative.
[…]

Art. 6 - Orario di lavoro
1) Orario di lavoro settimanale
[…]
Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, indifferibili e occasionali.
Al di là dei limiti previsti dal precedente comma, l'eventuale ricorso ai casi di lavoro supplementare e straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e il Consiglio di Fabbrica.
[…]
Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di età inferiori ai 18 anni e le donne, salve le eccezioni e le deroghe di legge.
L'Azienda fornirà mensilmente al Consiglio di Fabbrica il numero globale delle ore supplementari e/o straordinarie effettuate dai lavoratori, indicandone le motivazioni.
[…]
2) Flessibilità
Le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro supplementare e straordinario e si impegnano ad adoperarsi attivamente tramite le rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti contrastanti con la osservanza delle norme suddette.
A fronte di particolari esigenze programmatiche, in relazione alle necessità di una più economica utilizzazione degli impianti e dell'energia, l'Azienda potrà disporre prestazioni in più turni giornalieri o in nuovi turni di lavoro, nelle ore notturne e nelle giornate di sabato e di domenica. Le modalità di attuazione verranno esaminate con il C.d.F.
Per la effettuazione dei lavori di manutenzione, riparazione, pulizia delle macchine che, eccezionalmente, in base ad oggettive necessità tecnico-produttive devono effettuarsi oltre l'orario normale di lavoro, è data facoltà all'Azienda di superare l'orario contrattuale giornaliero e settimanale, nel rispetto delle norme di legge. Per tali lavori l'Azienda farà periodiche comunicazioni al Consiglio di Fabbrica.

Art. 7 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
[…]
Per i lavoratori addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere e 50 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nella sede di lavoro o nelle immediate adiacenze, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere e 60 settimanali, in relazione a quanto prevedono le norme degli accordi interconfederali di perequazione nord e centro-sud, rispettivamente del 6 dicembre 1945 e del 23 maggio 1946.
[…]

Art. 19 - Indennità zona malarica
Al lavoratore destinato o trasferito dall'Azienda da zona non malarica in zona malarica - riconosciuta come tale in ciascuna provincia dalle competenti autorità - la corresponsione di una indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali competenti.

Art. 23 - Gravidanza e puerperio
Per quanto attiene alla tutela fisica ed al trattamento economico delle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 26 agosto 1950, n. 860 e successive modifiche (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, legge 9-12-1977, n. 903).

Art. 31 - Consiglio di Fabbrica(*)
*)Il presente articolo non è valido per i lavoratori aderenti alla Cisnal secondo quanto previsto dalla nota al punto 4) della Premessa al presente contratto.
1) Le Aziende prendono atto che le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie dichiarano:
a) di voler affidare, nelle singole unità produttive, al Consiglio di Fabbrica, in quanto unitariamente costituito, la Rappresentanza sindacale dei lavoratori;
b) che nel Consiglio di Fabbrica, composto soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze sindacali aziendali di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
2) Per i rapporti con la Direzione aziendale, il Consiglio di Fabbrica, fermi restando i propri poteri decisionali o di indirizzo, si avvale di una struttura esecutiva all'uopo costituita nel suo ambito.
I nominativi dei componenti di questa struttura - il cui numero potrà essere al massimo di 15 per le unità maggiori - verranno comunicati per iscritto alla Direzione a cura del Consiglio di Fabbrica, tramite le Organizzazioni sindacali provinciali.
Nell'esercizio dei suoi compiti, la predetta struttura esecutiva potrà farsi assistere da altri delegati componenti il Consiglio di Fabbrica e/o da lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
3) Per l'espletamento dei propri compiti il Consiglio di Fabbrica può disporre di permessi retributivi per un monte/anno di 2 ore per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva al 1 gennaio di ciascun anno.
Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle Rappresentanze sindacali o aziendali a norma dell'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 19 (Rappresentanza sindacale aziendale) - parte comune - del CCNL 2 dicembre 1969, nonché quelli sin ora concessi per consuetudine alla Commissione interna.
Del monte ore, di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte del Consiglio di Fabbrica, ma chiamati ad affiancare la struttura esecutiva nell'ipotesi prevista al precedente punto 2).
[…]

Art. 32 - Appalti
Le parti concordano che i lavori ed i servizi dati in appalto debbono rigorosamente rispecchiare le norme di legge.
In particolare le Aziende si impegnano a non affidare in appalto, all'interno dei propri stabilimenti, le attività di produzione e l'esecuzione della manutenzione ordinaria a carattere continuativo a meno che, quest'ultima, non debba essere necessariamente svolta al di fuori dei normali turni di lavoro.
Le aziende informeranno periodicamente e possibilmente ogni quattro mesi, per iscritto, i C.d.F. sulla natura delle attività conferite in appalto, sui nominativi delle imprese appaltatrici e sulla prevedibile durata dei lavori dati in appalto. Su richiesta dei C.d.F. sarà effettuato un incontro per l'esame della materia.
Le Aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge, assicurative, previdenziali, di igiene del lavoro e di sicurezza del lavoro, nonché dei rispettivi contratti di lavoro.
Sono fatti salvi, comunque, fino alla loro scadenza, i contratti di appalto stipulati prima della sottoscrizione del presente accordo.
Le Aziende informeranno i Consigli di Fabbrica sulle date di scadenza dei contratti di appalto.

Art. 33 - Igiene sul lavoro, pronto soccorso e prevenzione infortuni
Per l'igiene sul lavoro e la prevenzione infortuni si fa riferimento alle norme generali e ai regolamenti speciali che contemplano tale materia, nonché all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
In particolare, per quanto concerne la fornitura di mezzi previsti per la protezione fisica del lavoratore, l'approvvigionamento di acqua potabile negli stabilimenti, l'istituzione di bagni e docce, l'installazione di spogliatoi, si fa riferimento agli articoli 26, 36, 38 e 40 delle norme generali per l'igiene del lavoro, ex D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303.
Il materiale sanitario in dotazione allo stabilimento sarà dato in consegna ad un elemento scelto fra quelli aventi maggiori attitudini, che all'occorrenza sarà incaricato di prestare il pronto soccorso. Al medesimo sarà fornito il testo delle istruzioni per l'uso del materiale sanitario.

Art. 34 - Ambiente di lavoro e tutela della salute dei lavoratori
Le parti convengono sulla necessità di evitare, correggere ed eliminare le condizioni ambientali nocive o insalubri e, a tal fine, per quanto riguarda i valori-limite dei fattori di nocività di origine chimica e biologica fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 4, ultimo comma, e dall'art. 24, parag. 14, della legge 23-12-1978, n. 833 «Istituzione del servizio sanitario nazionale». Nelle more dell'attuazione di quanto disposto nei citati articoli, e quindi in attesa dell'emanazione del testo unico in materia di sicurezza del lavoro, le parti stesse convengono di far riferimento al documento allegato al presente articolo. Le parti stesse, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, riconoscendo ai lavoratori mediante loro rappresentanze il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, la elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, convengono quanto segue.
Potrà essere affidata ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle unità sanitarie locali di cui all'art. 14 della legge 23-12-1978, n. 833, o ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di Fabbrica la rilevazione dei fattori di nocività e insalubrità.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli Enti qualificati di diritto pubblico scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di Fabbrica sono a carico dell'Azienda.
Il personale di detti Istituti o Enti sarà vincolato al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui può venire a conoscenza nello svolgimento dei compiti affidatigli.
Ai fini dei controlli e delle iniziative di miglioramento di competenza delle RSA, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 300/1970 e della legge n. 833/1978, il C.d.F. presenzierà, con proprio rappresentante interno, alle rilevazioni di cui al 3° comma nonché alla trascrizione dei risultati nei registri dei dati ambientali e biostatistici.
In condizioni di normalità le rilevazioni avverranno di regola ad intervalli non superiori a 24 mesi dalle conclusioni della precedente rilevazione per le posizioni significative di lavoro verificate con il C.d.F. I risultati delle rilevazioni di cui sopra, unitamente ai dati di cui ai registri dei dati ambientali e biostatistici e degli infortuni, su richiesta del C.d.F., formeranno oggetto di esame congiunto nel corso di apposito incontro con la Direzione aziendale. Al suddetto incontro potranno prendere parte anche tecnici che hanno effettuato le rilevazioni.
I risultati delle rilevazioni ambientali - fermo restando quanto previsto dall'art. 2105 dei Codice Civile - saranno raccolti in un registro detto dei «Dati ambientali», istituito presso lo stabilimento, conservato dalla Direzione e a disposizione del Consiglio di Fabbrica per consultazione. Viene pure istituito un registro dei «Dati biostatistici» destinato a raccogliere le statistiche afferenti alle assenze, per reparti di lavoro, dovute ad infortunio, malattia o malattia professionale. Anche tale registro, così come il registro aziendale degli infortuni di cui all'art. 403 del D.P.R. 27 aprile 1955, numero 547, sarà conservato a cura della Direzione aziendale e resterà a disposizione del Consiglio di Fabbrica per consultazione.
In occasione dell'incontro di informativa di Gruppo a livello nazionale, le parti esamineranno i risultati degli accertamenti sanitari e ambientali svolti nelle diverse unità produttive anche al fine di valutare la possibilità di pervenire ad una armonizzazione dei criteri seguiti in detti accertamenti.
Le Aziende cureranno che nell'ambito delle unità produttive, ivi comprese le miniere e le cave, i lavoratori siano edotti dei rischi specifici cui sono esposti e siano informati con iniziative adeguate sulle norme di sicurezza e sul mezzi di protezione individuale da adottare ai sensi dei provvedimenti legislativi per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nonché delle D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 recante norme di polizia delle miniere delle cave.
In caso di innovazioni tecnologiche che comportino l'impiego di una nuova sostanza, le Aziende si atterranno alle acquisizioni scientifiche (tecnico-mediche) esistenti, dando preventiva informazione al C.d.F. dei mezzi e delle procedure di prevenzione da adottare in relazione al corretto impiego della sostanza stessa se essa comporta potenziali rischi.
Le Aziende, inoltre, forniranno notizie al Consiglio di Fabbrica sulle procedure per lo smaltimento dei rifiuti industriali di cui al D.P.R. 10 settembre 1985, n. 915.
I lavoratori saranno sottoposti alle visite mediche preventive e periodiche previste dalle leggi, nonché a quelle altre che si ritenessero obiettivamente necessarie a seguito dei risultati delle indagini sull'ambiente di lavoro effettuate secondo le procedure e modalità previste dai comma precedenti del presente articolo, che individuino oggettive situazioni di particolare nocività.
Degli eventuali accertamenti medici specifici, attuati a seguito dei risultati delle innovazioni ambientali, sarà data notizia al C.d.F. Gli accertamenti medico-radiografici saranno affidati ad Istituti o Enti qualificati di diritto pubblico e/o ad Istituti o medici specialisti abilitati, scelti di comune accordo tra Direzione aziendale e Consiglio di Fabbrica. Ove dette visite evidenziassero la necessità di accertamenti specialistici o radiografici, questi saranno effettuati a carico dei competenti Istituti assicurativi e previdenziali.
Viene istituito il libretto personale sanitario e di rischio sul quale saranno registrati i risultati degli accertamenti di cui sopra nonché i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'Azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici o da Istituti specializzati di diritto pubblico a norma del terzo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattie ed infortunio.
Le parti si danno atto che quanto stabilito nel presente accordo realizza le finalità previste dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di ricerca, elaborazione ed attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione sono da coordinare con le norme di legge disciplinati in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della legge 23-12-1978, n. 833.
Nota a verbale n. 1
A fronte della richiesta delle Organizzazioni dei lavoratori di concedere permessi per la frequenza ad eventuali corsi sulla «Prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro» da parte dei lavoratori delle unità produttive, le Aziende metteranno a disposizione del Consiglio di Fabbrica permessi retribuiti secondo le seguenti modalità:
a) 48 ore annue per un lavoratore negli stabilimenti produttivi aventi sino a 99 unità lavorative;
b) 88 ore annue da ripartire tra due lavoratori negli stabilimenti produttivi aventi da 100 a 200 unità lavorative;
c) 128 ore annue da ripartire tra tre lavoratori negli stabilimenti produttivi aventi oltre 200 unità lavorative.
I permessi di cui sopra, ove usufruiti, assorbono, sino a concorrenza, quanto già concesso in sede aziendale allo stesso titolo o ad altro titolo in eccedenza a quanto previsto dall'art. 27 del CCNL 31 maggio 1976.
La richiesta per poter usufruire dei permessi dovrà essere avanzata dalle Organizzazioni Sindacali alla direzione dello Stabilimento con almeno 14 giorni di anticipo, con l'indicazione dei nominativi.
Nota a verbale n. 2
Le caratteristiche e le modalità d'uso del registro dei dati ambientali, dei dati biostatistici e del libretto personale sanitario e di rischio già definite con le Organizzazioni sindacali verranno riprodotte in appositi fascicoli a stampa.
Nota a verbale n. 3
Le situazioni già in atto concernenti la presente materia saranno mantenute.
Norma transitoria
Le parti stipulanti preso atto che per il lavoro, svolto su attrezzature munite di videoterminale è stata emanata la Direttiva CEE n. 270 del 29 maggio 1990, esprimono la loro attenzione sull'argomento impegnandosi a realizzare un incontro a livello nazionale per una verifica sulla applicazione della legge di ricezione nell'ordinamento nazionale della predetta Direttiva.
Allegato all'art. 34
Valori limite d'esposizione a sostanze inquinanti negli ambienti di lavoro e norme di comportamento per le lavorazioni in amianto-cemento.
1) Le parti concordano di far riferimento in via transitoria e per tutte le sostanze inquinanti, eccettuato l'amianto, ai valori TLV (VLP) adottati dall'American Conference of Governmental Industrial Higienists per l'anno dichiarando altresì di accettare la traduzione del testo in lingua inglese effettuata a cura dell'Associazione Italiana degli Igienisti Industriali.
2) Per quanto riguarda l'amianto, in attesa dell'emanazione della normativa nazionale contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro, si adottano i seguenti valori limite:
a) concentrazione delle fibre di crisotilo nell'aria dei luoghi di lavoro:
- 0,80 fibre per cm3, misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di 8 ore;
b) concentrazione di crocidolite, amosite o qualunque altra forma di amianto diversa dal crisotilo, sia da sola che in combinazione nell'aria dei luoghi di lavoro:
- 0,30 fibre per cm3, misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di 8 ore;
c) concentrazione delle fibre di crisotilo in combinazione con altre forme di fibre di amianto nell'aria dei luoghi di lavoro:
- un valore proporzionale calcolato in base ai valori limite di cui alle lettere a) e b), tenuto conto della proposizione di crisotilo e di altre fibre nella miscela.
2.1 Al fine della determinazione dei TLV (VLP), per fibre si intendono tutte le particelle con un rapporto lunghezza/larghezza maggiore o uguale a 3, e che hanno una lunghezza maggiore di 5 micrometri ed una larghezza inferiore a 3 micrometri.
2.2 Si conviene inoltre sulla necessità di adottare un unico metodo di campionamento e conteggio delle fibre di amianto, ed a tal fine le parti concordano di adottare il metodo definito tra numero di esperti a livello internazionale e noto come "metodo del filtro a membrana" pubblicato dall'Asbestos International Association.
2.3 Per concorrere al miglioramento delle condizioni ambientali e allo scopo di dare attuazione alle norme di cui alla Direttiva CEE n. 477 del 19 settembre 1983 per le materie che rientrano nella sfera di disponibilità aziendale, le Aziende si impegnano ad attenersi alle seguenti norme di comportamento:
a) è vietato l'uso dell'amianto a spruzzo;
b) i processi lavorativi devono, in linea di massima essere concepiti in modo che non vi sia emissione di polvere di amianto nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, la polvere va captata il più vicino possibile al punto di emissione;
c) l'amianto allo stato grezzo dovrà essere conservato e trasportato in appositi imballaggi chiusi;
d) i lavoratori dovranno consumare eventuali pasti in zone particolari onde evitare rischio di contaminazione da polvere di amianto;
e) i lavoratori devono avere a disposizione adeguati indumenti di lavoro o protettivi:
e. 1) detti indumenti devono restare all'interno dell'impresa. Qualora l'impresa non provveda al loro lavaggio all'interno dell'impresa stessa, essi possono essere lavati in lavanderie esterne, attrezzate per questo tipo di operazioni, sempreché si provveda al loro trasporto in contenitori chiusi;
e. 2) gli indumenti di lavoro o protettivi vanno riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili;
e. 3) l'equipaggiamento protettivo va custodito in locali a tale scopo destinati e va controllato e pulito dopo ogni utilizzazione. In caso di equipaggiamento difettoso, vanno adottate adeguate misure per ripararlo o sostituirlo prima di una nuova utilizzazione;
e. 4) i lavoratori devono disporre di impianti igienico-sanitari adeguati, comprendenti docce possibilmente all'interno di percorsi prestabiliti.
2.4 Le Aziende inoltre adotteranno comportamenti idonei affinché i lavoratori, nonché i loro rappresentanti nello stabilimento, ricevano adeguate informazioni su:
a) i rischi potenziali per la salute dovuti all'esposizione alla polvere di amianto;
b) l'esistenza di valori limite regolamentari e la necessità della sorveglianza atmosferica;
c) le norme igieniche, ivi compresa la necessità di non fumare;
d) le precauzioni da prendere per l'uso di equipaggiamenti e indumenti di protezione;
e) le misure di precauzione particolari che debbono essere prese per ridurre al minimo l'esposizione.
Dichiarazione a verbale
Le OO.SS. prendono atto dei valori limite riportati dalla proposta di modifica della direttiva n. 477/1983 nell'art. 34 del presente contratto in via di anticipazione rispetto alle determinazioni che saranno assunte in sede legislative.

Art. 37 - Affissioni
I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione dalle Aziende.
Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro. […]

Art. 39 - Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati dall'Aniem con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, sempreché questo disponga diversamente, nei limiti della rispettiva competenza e rappresentanza.

Art. 43 - Relazioni aziendali e conflittualità
Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in Azienda e di ridurre la conflittualità, è comune impegno delle parti, a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e Consiglio di Fabbrica. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali di legge, nonché l'informazione di cui alla 1ª parte del contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l'esame avverrà con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.

Disciplina speciale
Parte I
Soggetti destinatari della parte prima della disciplina speciale

La presente parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata dalla 3ª declaratoria dei Gruppi C Super e C, dalla 2a declaratoria dei Gruppi D ed E e dalla declaratoria del Gruppo F.

Art. 50 - Apprendistato
Per quanto concerne la disciplina dell'apprendistato, si chiama la legge 19 gennaio 1955, n. 25, modificata con legge 8 luglio 1956, n. 706 e con legge 2 aprile 1968, n. 424.

Art. 59 - Lavoro a turno
La direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare l'opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dall'art. 58 (lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno). Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, la percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione del:
- 35 per cento per le ore lavorate di notte;
- 5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni);
- 35 per cento per le ore lavorate di giorno nella domenica.
Le suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di miglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo.
[…]
I lavoratori turnisti, addetti a lavori a ciclo continuo, non possono allontanarsi dal loro posto se non sono sostituiti dai lavoratori che debbono dare loro il cambio. In tal caso la loro maggiore prestazione sarà retribuita come lavoro straordinario nonché con la maggiorazione del lavoro a turno.
[…]
Qualora il lavoratore turnista venga chiamato a lavorare nel suo giorno di riposo compensativo […] l'Azienda, prima dell'inizio del lavoro, dovrà comunicare al lavoratore il giorno assegnatogli per il riposo compensativo in sostituzione di quello non goduto per la suddetta chiamata al lavoro. Il giorno di riposo compensativo assegnato in sostituzione dovrà cadere nel corso della settimana successiva.
Nel caso di sostituzioni temporanee ed occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno.

Art. 61 - Cottimi
Nel caso che l'Azienda ravvisi l'opportunità di adottare il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, varranno le seguenti norme.
[…]
L'Azienda comunicherà al Consiglio di Fabbrica i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo, alle condizioni e secondo la procedura di cui agli ultimi tre comma del presente articolo.
In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al comma quarto potrà seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'Azienda ed il Consiglio di Fabbrica.
La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al comma quarto, purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
Resta in facoltà del Consiglio di Fabbrica di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
Ai lavoratori interessati al lavoro a cottimo dovranno essere comunicate per affissione, all'inizio dei lavori, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) stabilito.
[…]
Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto al lavoratore sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, il lavoratore dovrà essere retribuito a cottimo.
[…]
L'Azienda non potrà servirsi, nel ciclo delle sue specifiche lavorazioni, di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra il lavoratore e l'Azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione non risolta nell'ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa all'esame di un organo tecnico composto da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un tecnico designato di comune accordo dalle Organizzazioni stesse.
Tale organo ha la facoltà di eseguire i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell'esame della controversia ed emetterà la sua decisione entro il più breve tempo possibile.
Nel caso in cui l'organo tecnico non si costituisca entro il termine massimo di un mese o nel caso in cui una delle parti interessate non ritenga di adeguarsi alle sue decisioni, la controversia sarà devoluta alle Associazioni sindacali territoriali e successivamente, ove necessario, entro 15 giorni, alle Associazioni nazionali.

Art. 62 - Lavori pesanti e disagiati
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate.
A) Cemento, fibro-cemento e lavorazioni promiscue (cemento, calce e gesso)
1) pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni 9,60%
2) recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge 17,85%
3) riparazioni all'interno di forni (non ad elevata temperatura) 6,90%
4) riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura 15,10%
5) interventi eseguiti su ciminiere, ponti mobili, scale tipo Porta, in condizioni di particolare disagio 5,50%
6) interventi all'interno di vasche, elevatori, mulini cotto e crudo in presenza di melma, olio combustibile, ecc. 4,15%
7) stivaggio manuale di sacchi di cemento 5,50%
8) operazione manuale di infilasacchi 5,50%
9) montaggio di ponti ad altezza elevata, con canne Innocenti e simili 3,40%
10) interventi in reparti pompe-Cera o simili in caso di difettoso funzionamento che richieda l'intervento sul corpo macchina 3,40%
11) lavori di ingrassaggio, riparazioni o cambio di funi eseguiti su teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio 5,50%
12) trasporto clinker, in uscita dai forni, in galleria, in locali chiusi 4,15%
13) manovra di tramogge dei silos in galleria per lo scarico del pietrame 4,15%
14) interventi di sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su fronti di cava 6,85%
15) lavori di avanzamento in galleria, in cava o in miniera, per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazioni per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione 5,50%
16) manovra della bocca di scarico nelle cave ad imbuto, che presenta le condizioni di cui al punto precedente 5,50%
17) lavori di scarico (cavata) da forni verticali 4,15%
18) lavori di disincrostazione degli scivoli dei forni Lepol e dei forni a sospensione di farina 4,60%
19) lavori all'ingrassaggio e alla lubrificazione dei supporti e dei rulli di rotolamento dei forni 3,40%
20) guardalinee di elettrodotti e di teleferiche 5,50%
Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13ª mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché della riduzione di orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livelli aziendali, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in vigenza di accordi aziendali precedenti il 6-7-1983 esistano eventuali percentuali di maggiorazione o indennità per causali ulteriori non diverse da quelle sopra menzionate, le parti si impegnano affinché la materia venga riesaminata a quel livello, nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale, per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.
B) Calce e gesso
a) pulizia e manutenzione interna di camere, filtri, elettrofiltri, caldaie e tubazioni 8,15%
b) recupero di materiali all'interno di volumi chiusi o tramogge 12,85%
c) riparazioni all'interno di macchine ad elevata temperatura 4,75%
d) operazioni manuali su infilasacchi 4,75%
e) lavori eseguiti su teleferiche o su ponti mobili o su scale tipo Porta, in condizioni di particolare disagio 4,05%
f) lavori in sospensione in condizioni di particolare disagio ad altezza elevata su fronti di cava 6,75%
g) trasporto del cotto in uscita dai forni in galleria o locali chiusi 3,40%
h) lavori in sottosuolo:
1) nel caso in cui tali lavori si effettuino in condizioni di particolare disagio, come soggezione eccezionale di acqua e profondità notevole, l'indennità è fissata in ragione del 8,15%
2) nel caso in cui le condizioni di disagio non siano quelle sopra descritte, l'indennità a partire dal 4,05% della paga base verrà fissata dalle Associazioni locali con l'intervento dell'Ispettorato del lavoro dal 4,05% al massimo del 8,15%
i) scarico (cavata) forni verticali non automatici 3,40%
Le maggiorazioni di cui al presente articolo saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13ª mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché della riduzione di lavoro e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali precedenti, esistano eventuali percentuali di maggiorazione o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano affinché la materia venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.
Nota a verbale
A fronte di controllo ambientale nei reparti interessati che accerti un livello di TLV (VLP) nei limiti previsti al punto 2 dell' allegato all'articolo 34, non va corrisposta la percentuale di maggiorazione del 4,15% riferita alle seguenti lavorazioni del settore fibrocemento:
1) addetti alle miscele di amianto, ai disintegratori, alle olandesi;
2) addetti alla manovra delle tagliatrici per recupero o riduzione di materiali.
L'eventuale applicazione della predetta maggiorazione avverrà con le modalità di cui al 2 comma dell'art. 62.

Art. 68 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.
Anche quando l'infortunio consenta la continuazione della attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l'infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'Azienda esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[…]

Art. 70 - Multe e sospensioni
Le multe saranno inflitte al lavoratore che:
1) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
3) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
4) non esegua il lavoro secondo le istruzioni, oppure lo esegua con negligenza;
5) arrechi danni, per disattenzione, al materiale di stabilimento o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
6) sia trovato addormentato;
7) introduca bevande alcoliche, senza regolare permesso, nello stabilimento;
8) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
9) danneggi colposamente o metta fuori opera dispositivi antinfortunistici;
10) in qualsiasi modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro o ai regolamenti interni o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene o al normale andamento del lavoro. Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 71 - Licenziamento per mancanze
L'Azienda potrà procedere al licenziamento senza preavviso (né indennità sostitutiva) nei seguenti casi:
[…]
3) […] danneggiamenti volontari o con colpa grave di materiali di stabilimento o di materiali di lavorazione;
4) recidiva di una qualunque mancanza che abbia dato luogo a più sospensioni nell'anno precedente;
5) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisorie, la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale o del pubblico o determinare gravi danneggiamenti agli impianti;
[…]
8) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode dello stabilimento;
[…]

Art. 74 - Conservazione utensili
Il lavoratore deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai suoi superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro darà diritto di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito previa contestazione dell'addebito.
[…]

Parte II
Soggetti destinatari della parte seconda della disciplina speciale

La presente parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata dalla 2a declaratoria dei Gruppi B, C Super e C.

Art. 81 - Lavoro a turni
La Direzione potrà stabilire nelle 24 ore più turni di lavoro.
I lavoratori dovranno prestare la loro opera nel turno per ciascuno di essi stabilito. I lavoratori dovranno essere avvicendati nei turni ad evitare che le stesse persone siano addette permanentemente ai turni di notte o nei giorni festivi.
Il lavoro eseguito di domenica a norma di legge, e/o nelle ore notturne comprese in regolari turni periodici, non gode delle corrispondenti percentuali di maggiorazione previste dall'art. 80 (lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno). Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, indennità di contingenza, eventuali aumenti periodici di anzianità e, per i cottimisti, percentuale minima contrattuale di cottimo) una maggiorazione del:
- 35 per cento per le ore lavorate di notte;
- 5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni sia nel caso di due turni);
- 35 per cento per le ore lavorate di giorno nella domenica.
Le suddette maggiorazioni assorbono fino a concorrenza trattamenti di miglior favore eventualmente riconosciuti a livello aziendale per lo stesso titolo.
[…]
Il lavoratore turnista, chiamato a lavorare nel giorno del riposo compensativo, avrà diritto alla maggiorazione di straordinario festivo.
Nel caso di sostituzioni temporanee ed occasionali di lavoratori a turno con altri lavoratori, le prestazioni di questi ultimi saranno compensate con le maggiorazioni del lavoro a turno.

Art. 82 - Indennità varie
Indennità di Sottosuolo
Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:
- lire 1.900 per gli appartenenti alla 2° declaratoria del Gruppo B;
- lire 1.500 per gli appartenenti alla 2° declaratoria del Gruppo C.
Lavori pesanti e disagiati
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto della volontà di operare per migliorare gli ambienti di lavoro anche laddove possono richiedersi interventi di lavoro saltuari ad impianti funzionanti, nonché di ridurre il numero e l'entità dei lavori cosiddetti pesanti e disagiati.
Agli effetti del presente articolo - fermo restando il tassativo obbligo per tutti i lavoratori di fare uso dei mezzi di protezione individuali prescritti - sono considerati lavori pesanti e disagiati quelli di cui all'elenco che segue, lavori per i quali, per il solo tempo di esecuzione, saranno applicate, sul minimo tabellare orario, le percentuali di maggiorazione sotto indicate:
a) riparazioni eseguite all'interno di caldaie in opera 7,50%
b) riparazioni all'interno dei forni 4,80%
c) sorveglianza all'insaccamento 4,15%
d) interventi all'interno di vasche, fosse di elevatori, molini cotto e crudo in presenza di melma, olio combustibile, ecc. 3,45%
e) sorveglianza su ponti di altezza elevata, montati con canne innocenti e simili 2,70%
f) riparazioni o cambi o di funi eseguiti su teleferiche o carriponte, sempre che detti lavori vengano eseguiti in condizioni di particolare disagio 4,15%
g) lavori di avanzamento in galleria, in cava o in miniera, per l'apertura di nuove bocche di scarico, quando sussistano condizioni di disagio per infiltrazioni, getti o stillicidio, o per condizioni di aereazioni per le quali siano prescritte dalla legge misure di correzione 4,80%
Le maggiorazioni di cui al presente punto saranno computate nella retribuzione agli effetti della gratifica natalizia o 13ª mensilità, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali nonché della riduzione di orario e delle festività soppresse, sulla base della maggiorazione media realizzata negli ultimi 12 mesi.
Chiarimento a verbale
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo assorbono i compensi che a qualsiasi titolo vengono corrisposti, a livello aziendale, per i suddetti lavori. Ove a livello aziendale, in virtù di accordi aziendali precedenti, esistano eventuali percentuali di maggiorazione o indennità per causali ulteriori e diverse da quelle sopra menzionate, le parti s'impegnano a che la materia venga riesaminata a quel livello nello spirito e alla luce dei criteri utilizzati a livello nazionale per addivenire ad una razionalizzazione e ad una sistemazione della materia stessa.
Nota a verbale
A fronte di controllo ambientale nei reparti interessati che accerti un livello di TLV (VLP) nei limiti previsti al punto 2.1 dell'allegato all'articolo 34, non va corrisposta la percentuale di maggiorazione del 3,45% riferita alle seguenti lavorazioni del settore fibro-cemento:
1) addetti al controllo della formazione delle miscele di amianto. L'eventuale applicazione della predetta maggiorazione avverrà con le modalità di cui al 1° comma.

Art. 87 - Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Ogni infortunio sul lavoro, di natura anche leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale ne informerà subito la Direzione.
Anche quando l'infortunio consenta la continuazione della attività lavorativa, il lavoratore dovrà immediatamente avvertire il proprio superiore diretto il quale provvederà a che vengano prestate le cure di pronto soccorso.
Quando l'infortunio sul lavoro accade al lavoratore comandato fuori stabilimento, la denuncia sarà fatta al più vicino posto di soccorso, producendo le dovute testimonianze.
[…]
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia più in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'Azienda esaminerà l'opportunità, tenendo anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative.
[…]

Art. 90 - Norme aziendali
Oltre che al presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purché non contengano limitazioni dei diritti derivanti dal contratto stesso.
[…]

Art. 91 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve avere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
a) rispettare l'orario di servizio e adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo di presenza;
b) dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto e del regolamento interno dell'Azienda, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti, ecc. a lui affidati.
[…]

Parte III
Soggetti destinatari della parte terza della disciplina speciale

La presente parte si applica ai lavoratori la cui qualifica è identificata dalla declaratoria dei Gruppi A Super ed A e dalla 1ª a declaratoria dei Gruppi B, C Super, C, D ed E.

Art. 102 - Indennità varie
Indennità di sottosuolo
Ai lavoratori addetti a lavori in sottosuolo sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:
L. 2.300 per i lavoratori di Gruppo A;
L. 1.900 per i lavoratori di Gruppo B;
L. 1.500 per i lavoratori di Gruppo C.
Indennità macchine elettrocontabili
In considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche e di funzionalità delle macchine elettrocontabili (escluse calcolatrici, elettrocalcolatrici, fatturatrici, macchine da scrivere e simili), sarà concessa ai lavoratori addetti permanentemente alla manovra delle macchine elettrocontabili una indennità pari al 3,45 per cento del minimo tabellare del gruppo di appartenenza.

Art. 111 - Alloggio e vestiario
[…]
Ai lavoratori tecnici di esercizio che debbono fare uso di speciali indumenti, indispensabilmente inerenti alla natura della loro prestazione, l'Azienda concederà un concorso all'acquisto in misura non inferiore al 50 per cento della spesa, in base ai prezzi correnti degli indumenti stessi. È in facoltà dell'Azienda di provvedere essa stessa all'acquisto e alla distribuzione di tali indumenti, alle condizioni di cui sopra.
La spesa sostenuta per l'acquisto dovrà essere in ogni caso documentata.

Art. 112 - Norme aziendali - Regolamento interno
Oltre che al presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purché non contengano limitazione dei diritti derivanti dal contratto stesso e dalle norme legislative in vigore.
[…]

Art. 113 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve avere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
a) rispettare l'orario di servizio e adempiere alle formalità prescritte dall'Azienda per il controllo di presenza;
b) dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto e del regolamento interno dell'Azienda, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti, ecc. a lui affidati.
[…]