Regione Campania
Delibera della Giunta Regionale 20 dicembre 2013, n. 607
Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili
Approvazione proposta di regolamento per la sospensione dell'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni per tutte le imprese aventi sede ed operanti nel proprio territorio regionale, da parte dell'azienda sanitaria locale competente territorialmente
B.U.R. 20 gennaio 2014, n. 5

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO che
a. diverse Regioni hanno già provveduto con specifiche disposizioni di legge regionale alla soppressione dell’obbligo di vidimazione del Registro degli Infortuni per tutte le imprese aventi sede ed operanti nel proprio territorio regionale;
b. detto adempimento, che resta ininfluente ai fini del rispetto, da parte del datore di lavoro, degli obblighi derivanti dall’art. 2087 c.c. e dalle norme settoriali di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro, riguarda, allo stato, tutte le imprese nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinato e soggetti ad essi equiparati che sono obbligate alla tenuta del Registro Infortuni (art. 403 D.P.R. 27.04.1955, n. 547; art. 4, comma 5, “lettera o)” del D. Lgs. del 19 settembre 1994, n. 626);
c. il Registro deve essere conforme al modello stabilito dal D.M. 12.09.1958, preventivamente vistato in ogni sua pagina dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, non deve contenere spazi bianchi (le scritte debbono essere fatte con inchiostro indelebile, eventuali rettifiche o correzioni devono essere eseguite in modo tale che il testo sostituito sia comunque leggibile) e deve essere conservato sul luogo di lavoro per almeno 4 anni dalla data dall’ultima registrazione o, se non utilizzato, dalla data della sua vidimazione;
d. con l’entrata in vigore del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), che ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell'arco di quasi sessantanni, è stato abolito il suddetto Registro sugli Infortuni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, oggi Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 12 settembre del 1958, per effetto dell’abrogazione delle disposizioni che lo disciplinavano;
e. in particolare, l’art. 304 del suddetto Decreto ha abrogato, tra gli altri, il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che istituiva all’art. 403 il Registro Infortuni e il D. Lgs. del 19 settembre 1994, n. 626, che disciplinava il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, il quale all’articolo 4, comma 5, let. o), prevedeva la tenuta del Registro tra gli obblighi inderogabili a carico del datore di lavoro;
f. l’articolo 18 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (così come modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 106 del 2009) alla “lettera r)” prevede l’obbligo del datore di lavoro di comunicare in via telematica all’I.N.A.I.L., nonché suo tramite, all’istituendo Sistema informativo nazionale per la prevenzione (S.I.N.P.) nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
g. la gestione tecnica ed informatica del S.I.N.P. è affidata all’I.N.A.I.L.;
CONSIDERATO che
a. il D. Lgs. 81/2008, all’articolo 8, ha previsto difatti la creazione del suindicato Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di fornire i dati per indirizzare, organizzare, stabilire e valutare l’efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per orientare le attività di vigilanza, mediante l’uso integrato dei dati disponibili nei sistemi informativi dei vari enti, operanti nel settore, l’integrazione degli archivi e la creazione di banche dati unificate;
b. ad oggi nonostante l’abolizione del suddetto Registro sia il Ministero del Lavoro con la Circolare Min. Lav. del 21.05.2008 che l’I.N.A.I.L. con Nota del 22.05.2008 hanno stabilito che l’obbligo di annotazione degli infortuni sul Registro de quo debba permanere fino al momento in cui non sarà effettivamente istituito il S.I.N.P., Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro;
c. da ultimo, il Consiglio regionale della Campania ha approvato Legge regionale n. 11 del 9 agosto 2013, recante “Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro”, con cui è stato ampliato ed aggiornato il sistema di governo regionale della sicurezza del lavoro definito dalla precedente legge regionale n. 14/2009;
d. la predetta legge regionale prevede specifiche disposizioni destinate all’innalzamento degli standard in materia di sicurezza nel settore delle piccole e medie imprese ed il potenziamento delle infrastrutture informatiche e di coordinamento delle attività di vigilanza e controllo, con l’istituzione di speciali organismi preposti alla gestione dei dati, tra i quali il Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (S.I.R.P.), avente la funzione di integrare e scambiare dati in tempo reale con il Servizio Informativo Nazionale (SINP);
RILEVATO che
a. attraverso la sospensione dell’obbligo di vidimazione del Registro da parte dell’Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente, la Regione Campania intende accelerare, nelle more dell’entrata a regime del S.I.N.P. e assunta l’istituzione del SIRP ai sensi della legge regionale n. 11 del 2013, i processi di razionalizzazione del sistema sanitario regionale e di semplificazione dell'azione di vigilanza, eliminando inutili sovrapposizioni connesse al permanere di adempimenti obsoleti ed inifluenti ai fini della prevenzione degli infortuni ed al contrasto delle attività irregolari;
b. l’abolizione del Registro non comporta l’eliminazione degli obblighi connessi alla sua tenuta, ma è semplicemente legata all’applicazione dei principi fondamentali alla base dell’organizzazione della Pubblica Amministrazione quali il principio di semplificazione e di informatizzazione;
RITENUTO che
a. occorre provvedere anche in regione Campania, attraverso apposito regolamento, alla sospensione dell’obbligo di vidimazione del Registro degli Infortuni per tutte le imprese aventi sede ed operanti nel proprio territorio regionale, da parte dell’Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente, nelle more dell’entrata a regime del S.I.N.P. e dei sistemi informatici regionali;
b. la proposta di regolamento non prevede oneri a carico del bilancio regionale;
visto l'articolo 121, 4° comma della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6; visto in particolare l'articolo 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare; vista legge regionale n. 14/2009;
visto il parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente prot. n. 18311 del 13/11/2013;
alla stregua dell’istruttoria compiuta e delle risultanze a degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti l’istruttoria a tutti gli effetti di legge
PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime.
DELIBERA
1) di approvare la proposta di regolamento concernente la sospensione dell’obbligo di vidimazione del Registro degli Infortuni per tutte le imprese aventi sede ed operanti nel proprio territorio regionale, da parte dell’Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente, nelle more
dell’entrata a regime del S.I.N.P. e assunta l’istituzione del SIRP ai sensi della legge regionale n. 11 del 2013;
2) la proposta di regolamento non prevede oneri a carico del bilancio regionale;
3) di inviare il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione Generale per l'istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili, alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive e al BURC per la pubblicazione.