Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 16 gennaio 2014
Recepimento della direttiva 2012/48/UE della Commissione del 10 dicembre 2012, della direttiva 2012/49/UE della Commissione del 10 dicembre 2012, della direttiva 2013/22/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, e della direttiva 2013/49/UE della Commissione dell'11 ottobre 2013 recanti modifiche agli allegati al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come modificato, attuativo della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.
G.U. 11 marzo 2014, n. 58 - S.O. n. 19

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 di attuazione della direttiva 2006/87/CE, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE;
Visto il decreto interministeriale 22 luglio 2010 n. 521 che recepisce le direttive 2008/126/CE della Commissione del 19 dicembre 2008 e 2009/46/CE della Commissione del 24 aprile 2009, recanti modifiche alla direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
Visto in particolare l'articolo 17 del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede a dare attuazione alle direttive comunitarie in materia di navigazione interna per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste negli allegati;
Vista la direttiva 2012/48/UE della Commissione del 10 dicembre 2012, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
Vista la direttiva 2012/49/UE della Commissione del 10 dicembre 2012, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
Vista la direttiva 2013/22/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia;
Vista la direttiva 2013/49/UE della Commissione dell'11 ottobre 2013, che modifica l'allegato II della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice della Privacy), e s.m.i., che recepisce la direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» ed in particolare l'art. 35 comma 3 relativo alle modalità di recepimento delle direttive europee per via amministrativa;
Considerato che il certificato comunitario delle navi per la navigazione interna e il certificato rilasciato in conformità del regolamento di ispezione delle navi sul Reno devono essere emessi sulla base di requisiti tecnici che garantiscano un livello di sicurezza equivalente;
Considerato che occorre modificare la direttiva 2006/87/CE a seguito degli emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell'articolo 22 della convenzione modificata per la navigazione sul Reno apportati dopo l'adozione della direttiva 2006/87/CE nel dicembre 2006, in modo da evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi;
Considerato che occorre integrare il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come aggiornato, con le modifiche introdotte dalla direttiva 2013/22/UE del Consiglio che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia;
Ritenuto, quindi, necessario integrare il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come aggiornato, con le modifiche introdotte dalla direttiva 2013/22/UE e con le disposizioni introdotte dalle direttive 2012/48/UE, 2012/49/UE e 2013/49/UE;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

1. L'Allegato I del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 e s.m.i. è modificato secondo quanto riportato nell'Allegato I del presente decreto.
2. L'Allegato II del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 e s.m.i. è modificato secondo quanto riportato nell'Allegato II del presente decreto.
3. L'Allegato VII del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 e s.m.i. è modificato secondo quanto riportato nell'Allegato III del presente decreto.
4. L'Allegato IX del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 e s.m.i. è modificato secondo quanto riportato nell'Allegato IV del presente decreto.

Art. 2

Ogni tipo di trattamento di dati personali ai fini del presente decreto deve essere conforme alle disposizioni del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, e del regolamento (CE) n. 45/2001.
Il presente decreto, unitamente agli Allegati I, II, III e IV che ne fanno parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2014
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2014 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 810


Allegato I
(art. 1, co. 1)

L'Allegato I del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 e s.m.i. è così modificato:
1) nel capo 2, zona 3, dopo la voce relativa alla Repubblica francese, è inserito quanto segue:
«Repubblica di Croazia
Danubio: dal km 1 295 + 500 al km 1 433
Fiume Drava: dal km 0 al km 198 + 600
Fiume Sava: dal km 211 al km 594
Fiume Kupa: dal km 0 al km 5 + 900
Fiume Una: dal km 0 al km 15»;
2) nel capo 3, zona 4, dopo la voce relativa alla Repubblica francese, e' inserito quanto segue:
«Repubblica di Croazia
Tutte le vie navigabili non comprese nella zona 3»;


Allegato II
(art. 1, co. 1)
Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22


Allegato III
(art. 1, co. 3)
Modifiche all'allegato VII del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22


Allegato IV
(art. 1, co. 4)
Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22.