Categoria: 1991
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Tipologia: CCNL
Data firma: 15 novembre 1991
Validità: 10.11.1991 - 31.12.1994
Parti: Anaepa, Fnae, Casa, Claai e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Imprese edili e affini, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

  Prologo
Disciplina generale
Sfera di applicazione
Nota a verbale
Sistema di informazione
a) Livello nazionale
b) Livello regionale
c) Livello territoriale
Nota a verbale
Mobilità
Osservatorio nazionale ed osservatori regionali
Parte prima
Regolamentazione per gli operai
Art. 1 Assunzione
Art. 2 Documenti
Art. 3 Periodo di prova
Art. 4 Mutamento di mansioni
Art. 5 Mansioni promiscue
Art. 6 Orario di lavoro
Art. 7 Riposi compensativi
Art. 8 Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa
Art. 9 Flessibilità di orario e lavoro a turni
Art. 10 Riposo settimanale
Art. 11 Soste di lavoro
Art. 12 Sospensione e riduzione di orario
Art. 13 Recuperi
Art. 14 Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Art. 15 Indennità territoriale di settore
Art. 16 Lavoro a cottimo
Art. 17 Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
Art. 18 Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti
Chiarimenti a verbale
Art. 19 Ferie
Art. 20 Gratifica natalizia
Art. 21 Festività
Art. 22 Accantonamenti presso la cassa edile artigiana
Chiarimenti a verbale
Art. 23 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 24 Indennità per lavori speciali disagiati
Gruppo A) - Lavori vari
Gruppo B) - Lavori in galleria
Gruppo C) - Costruzione di linee elettriche e telefoniche
Art. 25 Trasferta
A) Norme generali
B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario
Art. 26 Elementi della retribuzione
Art. 27 Modalità di pagamento
Art. 28 Trattamento in caso di malattia
Art. 29 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
Norma transitoria
Art. 30 Congedo matrimoniale
Art. 31 Anzianità professionale edile
Art. 32 Conservazione degli utensili
Art. 33 Preavviso
Art. 34 Indennità in caso di morte
Art. 35 Controversie
Art. 36 Reclami
Art. 37 Comitati tecnici paritetici per le controversie
Art. 38 Trattamento di fine rapporto
Art. 39 Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro
Art. 40 Addestramento professionale
Dichiarazione a verbale
Art. 41 Quote sindacali
Art. 42 Accordi locali
Art. 43 Casse edili
Parte seconda
Regolamentazione per gli impiegati
Art. 44 Assunzione
Art. 45 Documenti
Art. 46 Periodo di prova
Art. 47 Orario di lavoro
Art. 48 Riposi compensativi
Art. 49 Elementi del trattamento economico globale
Art. 50 Stipendio minimo mensile
Art. 51 premio di produzione
Art. 52 Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Art. 53 Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato
Art. 54 Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Art. 55 Indennità di cassa e maneggio denaro
Art. 56 Mense aziendali
Art. 57 Aumenti periodici di anzianità
Art. 58 Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 59 Trasferta
Art. 60 Mutamento mansioni
Art. 61 Pagamento della retribuzione
Art. 62 Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 63 Ferie
Norma transitoria
Art. 64 Tredicesima mensilità
  Art. 65 Premio annuo
Art. 66 Premio di fedeltà
Art. 67 Trattamento in caso di malattia
Art. 68 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
Dichiarazione a verbale
Art. 69 Congedo matrimoniale
Art. 70 Aspettativa
Art. 71 Trattamento di fine rapporto
Chiarimento a verbale
Art. 72 Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Art. 73 Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 74 Indennità in caso di morte
Art. 75 Certificato di lavoro
Art. 76 Controversie
Art. 77 Quote sindacali
Parte terza
Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 78 Classificazione dei lavoratori
7° livello
6° livello
5° livello
4° Livello
3° Livello
2° livello
1° livello
Operai comuni
Laureati e diplomati
Capo squadra
Art. 79 Lavoro delle donne e dei fanciulli
Art. 80 Chiamata e richiamo alle armi
Art. 81 Diritti
Tutela della maternità
Tutela ed accesso al lavoro delle donne
Videoterminali
Permessi per il padre lavoratore
Lavoratori invalidi
Portatori di handicap
Lavoratori extracomunitari
Tossicodipendenti
Art. 82 Sicurezza del lavoro
A) Igiene, ambiente di lavoro e prevenzione infortuni
B) Prevenzione e sicurezza del lavoro
Sedi e strumenti di confronto
Formazione professionale per la sicurezza
Organizzazione della prevenzione - Piani di sicurezza
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Normativa tecnica
Art. 83 Permessi
Art. 84 Diritto allo studio
Art. 85 Assenze e permessi
Art. 86 Provvedimenti disciplinari
Art. 87 Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 88 Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
Art. 89 Diritti sindacali
A) Diritto di assemblea
B) Rappresentanze sindacali
C) Tutela dei licenziamenti individuali
Premessa
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4
Punto 5
Punto 6
Nota a verbale
Art. 90 Previdenza integrativa
Art. 91 Disposizioni generali
Art. 92 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali Condizioni di migliore favore
Art. 93 Allegati
Art. 94 Decorrenza e durata
Allegati
Allegato A: Tabella dei minimi di paga base oraria per gli operai
Allegato B: Stipendi minimi mensili per gli impiegati
Allegato C: Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende artigiane del settore delle costruzioni edili
Art. 1 Norme generali
Art. 2 Periodo di prova
Art. 3 Tirocinio presso aziende diverse
Art. 4 Durata del tirocinio
Art. 5 Retribuzione
Norma transitoria
Art. 6 Attuazione Legge n. 56/1987
Art. 7 Insegnamento complementare
Art. 8 Attribuzione della qualifica
Art. 9 Decorrenza e durata
Allegato D: Casse Edili Artigiane
Allegato E: Accantonamento presso la CEA - Protocollo di intesa
Allegato F: Regolamento anzianità professionale edile
Allegato G Relazioni sindacali
Dichiarazione a verbale del ministro
Dichiarazione a verbale di Cisl e Uil
Dichiarazione a verbale della Cgil
Protocollo per il regolamento del fondo
Nota a verbale
Nota a chiarimento del settore edile
Allegato H: Oneri sociali

In Roma, il 15 novembre 1991 tra l'Associazione Nazionale Artigiani dell'Edilizia, dei Decoratori e Pittori ed Attività Affini (Anaepa)[…] con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato)[…]; la Federazione Nazionale Artigiani dell'Edilizia (Fnae) della Confederazione Nazionale dell'Artigianato[…]; la Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casa)[…]e con l'intervento della Federazione Italiana Artigiani Edili (Fiae)[…]; la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai)[…] e la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive (Fillea - Costruzioni e Legno) aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro Cgil […]; la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca), aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Cisl […]; la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal), aderente all'Unione Italiana del Lavoro Uil[…].
Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini.


Disciplina generale
Sfera di applicazione

Il presente contratto vale in tutto in territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla legge 8 agosto 1985 n. 443, delle piccole imprese e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativista, che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in particolare nelle seguenti attività:
- costruzioni edili e cioè costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al completamento ed alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno ed in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali;
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico ed altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di attrezzature varie di servizio;
- lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari ed attrezzature degli edifici;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti;
- costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
- costruzione od installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo sgombero della neve ed altri materiali;
- costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
- messa in opera di pali, tralicci e simili;
- costruzione di linee elettriche e telefoniche;
- scavi e rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia, ecc.;
- realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere;
- movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostici, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale - posa in opera di segnaletica.
Nota a verbale
Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti direttamente dall'impresa o consorzio artigiano che esegue i lavori sopra elencati, non si intendono sottoposte alle norme del presente contratto le attività connesse per complementarietà e/o sussidiarietà all'edilizia, compresi gli installatori di impianti, o le stesse attività siano regolate da contratti artigiani di altre categorie.

Sistema di informazione
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e decisione degli imprenditori artigiani, della loro organizzazione e delle organizzazioni dei lavoratori, le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana del settore delle costruzioni ha assunto nell'economia generale del Paese, avuto riguardo altresì alla attuale situazione del comparto, concordano sul sistema di rapporti sindacali che, tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane, la acquisizione di tecnologie più avanzate - ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia.
Gli incontri verranno effettuati sulle materie ed ai livelli di seguito specificati.
a) Livello nazionale
Annualmente le Organizzazioni Nazionali di categoria degli artigiani e dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto in ordine alle prospettive produttive della globalità delle imprese artigiane del settore, alla salvaguardia e lo sviluppo dell'occupazione. Verranno altresì esaminati i problemi inerenti la politica globale e di sviluppo del settore con riferimento alle leggi inerenti il rilancio del mercato edilizio.
Il confronto sui temi sopra indicati permetterà inoltre alle parti di valutare l'andamento della situazione occupazionale e di conseguenza le iniziative che favoriscono prospettive di sviluppo per le imprese artigiane.
Nel corso di tale incontro le parti potranno effettuare un esame congiunto in merito al fenomeno dell'appalto e del subappalto per valutarne l'andamento complessivo.
Le parti nel prendere atto dell'entità del significato del fenomeno dell'appalto e del subappalto dell'edilizia e valutando tutti gli aspetti connessi a tale fenomeno riconoscono che il ricorso ad esso non debba avere caratteristiche di generale applicazione nell'esecuzione del cantiere, in particolare per quanto riguarda le fasi principali della costruzione.
Da questo punto di vista, si afferma che il ricorso all'appalto e al subappalto per le imprese artigiane è consentito in qualsiasi opera rientrante nella sfera di applicazione del CCNL in rapporto alle specializzazioni relative alle opere da eseguire. Pertanto la concessione del subappalto non deve minacciare l'occupazione dei lavoratori dipendenti dell'impresa committente a parità di specializzazione professionale.
b) Livello regionale
Semestralmente, su richiesta di una delle parti, le organizzazioni di categoria degli artigiani e dei lavoratori, si incontreranno per l'esame dello stato di attuazione dei provvedimenti legislativi riguardanti il settore anche in relazione al ruolo dell'Ente Regione, nonché sulle prospettive globali di investimento, relative al credito agevolato delle imprese artigiane ed indirizzato al sostegno ed allo sviluppo dell'imprenditoria medesima anche in riferimento alla crescita delle strutture consortili, del settore edili ed affini.
Le parti si impegnano per un coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale rivolta in modo particolare all'occupazione giovanile tenendo in considerazione le iniziative dell'Ente Regionale per le sue specifiche competenze.
Le parti concordano inoltre per un confronto in merito ai problemi dell'occupazione e a sviluppare iniziative che favoriscano, in relazione a tale problema, prospettive di sviluppo per le imprese artigiane.
c) Livello territoriale
A livello territoriale che coincide con quello provinciale o comprensoriale delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, le parti su propria iniziativa si incontreranno, semestralmente, per un esame congiunto in ordine alle prospettive economiche e produttive della globalità delle imprese artigiane dell'edilizia operanti nel territorio ed in ordine all'ampliamento dei livelli occupazionali anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.
Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive ed occupazionali del settore, ai problemi relativi alla formazione e alla riqualificazione professionale, con specifico riferimento alla occupazione giovanile ed in particolare sull'andamento dell'occupazione nel comparto dell'apprendistato.
Semestralmente su richiesta delle rappresentanze sindacali i consorzi artigiani di produzione con un fatturato annuo di almeno 30 miliardi di lire, forniranno informazioni sui programmi complessivi di sviluppo occupazionali e produttivi.
Nota a verbale
1) Le parti concordano che sui problemi di cui ai punti precedenti i livelli d'intervento sono quelli sopra determinati; ciò comporta che le singole imprese non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell'esame congiunto non intendono necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
2) Fermo restando i livelli di incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dall'istanza superiore in assenza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti.

Osservatorio nazionale ed osservatori regionali
Le parti firmatarie del presente contratto condividono l'interesse a costituire un osservatorio nazionale.
Entrambe convengono che l'istituzione di un osservatorio nazionale dovrà avvenire attraverso il concorso, contrattualmente sancito, di tutte le parti firmatarie di contratti nazionali di lavoro operanti nel comparto costruzioni.
Detto osservatorio potrà condurre, a favore dei propri membri, analisi, ricerche ed elaborazioni relative alle dinamiche dei mercati, anche internazionali e/o regionali, nonché acquisire, a fini di divulgazione sistematica, conoscenza sulle tecnologie e materiali da costruzione.
Inoltre la centralità della spesa pubblica nonché la prossima apertura dei mercati europei consiglia che l'osservatorio approfondisca e contribuisca con proprie proposte alla messa a punto di una moderna legislazione degli appalti e sub-appalti nonché alla predisposizione di idoneo sistema informativo degli appalti pubblici banditi in ambito comunitario.
Si conviene inoltre che le parti firmatarie dei diversi contratti nazionali di lavoro operanti nel comparto costruzioni diano vita ad apposite commissioni di lavoro incaricate di suggerire le modalità tecnico-organizzative più opportune per il conseguimento delle finalità convenute.
In tale opera di proposta saranno attentamente considerati, al fine di un loro corretto e pieno utilizzo, i contributi acquisibili da enti e/o istituti aderenti alle associazioni firmatarie.
Le parti firmatarie inoltre ritengono utile e necessario produrre occasioni di confronto ed approfondimento sui temi rilevanti della politica economica (con particolare riferimento al settore delle costruzioni del Mezzogiorno ed ai grandi interventi infrastrutturali e di risanamento urbano ed ambientale) nonché, con spirito innovativo, cogliere e sviluppare l'esigenza di più avanzate relazioni sindacali. Le parti convengono, altresì, sulla utilità, al fine di migliorare la comprensione dei fenomeni economico-sociali che caratterizzano il comparto costruzioni, di costituire osservatori regionali composti da tutte le associazioni sindacali ed imprenditoriali firmatarie di CCNL nel comparto delle costruzioni, operanti nel territorio regionale.
Tale organismo utilizzerà le potenzialità operative dell'intero sistema delle Casse Edili per acquisire dati ed informazioni relative alle dinamiche del mercato del lavoro (con specifico riferimento all'uso di Cig e DS ed ai fabbisogni quali-quantitativi di manodopera), nonché relativi agli investimenti pubblici, agli appalti e loro modalità.
Regionalmente saranno definite le forme e le finalità di eventuali rapporti di interscambio informativo con gli osservatori pubblici del lavoro.
Al fine di arricchire il confronto previsto all'art. 89 destinatari delle informazioni raccolte dovranno essere le rappresentanze territoriali delle parti firmatarie.
Fermo restando l'impegno delle parti per realizzare i presupposti convenuti ai commi precedenti, qualora ciò non fosse possibile, le parti si incontreranno entro sei mesi dalla stipula del contratto per individuare praticabili soluzioni alternative procedendo, in via sperimentale, alla costituzione di comitati regionali tra le associazioni firmatarie con i compiti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
Sulla base dei dati acquisiti da tali comitati, le parti converranno iniziative, procedure e contenuti finalizzati ad orientare in materia di mobilità l'attività delle Commissioni regionali e territoriali dell'impiego e delle Agenzie di lavoro, nell'ambito delle quali si ritiene utile ed opportuna la costituzione di una speciale sezione edile.
Nell'ambito dell'osservatorio nazionale viene costituito un Comitato paritetico di gestione, composto da sei membri delle Associazioni artigiane e sei membri delle Organizzazioni sindacali.
Il Comitato paritetico di gestione, che dovrà riunirsi almeno una volta l'anno, nominerà un coordinatore la cui carica è prevista nella durata di 18 mesi: tale coordinatore sarà prescelto, una volta tra i componenti di parte artigiana e la volta successiva tra i componenti di parte sindacale.
L'Osservatorio nazionale, nell'espletamento delle sue funzioni, attiverà le opportune sinergie utilizzando istituti di ricerca, ivi compresi quelli esistenti nelle organizzazioni artigiane e sindacali; inoltre utilizzerà la potenzialità degli enti paritetici previsti dal CCNL, quali le Casse Edili Artigiane, le Scuole Edili, i Comitati Tecnici di cui all'art. 39 del CCNL.
Le parti si impegnano, entro il 31.6.1992, a definire le modalità organizzative e funzionali per l'attività del predetto organismo.

Parte prima
Regolamentazione per gli operai
Art. 6 Orario di lavoro
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua ripartito su 5 giorni, con un massimo, in ogni caso, di 10 giornaliere. […]
Resta salvo quanto previsto dall'art. 13 in materia di recupero.
Nell'effettuare la ripartizione degli orari di lavoro nei vari mesi dell'anno le parti, entro i limiti dell'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e del R.D. 19 settembre 1923, n. 1957, potranno fissare per quattro mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini delle medie annue, dei minori orari fissati per gli altri mesi dell'anno.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni della legge di cui al comma precedente, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale, sopra stabilita, dà al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all'art. 23 del presente contratto.

Art. 8 Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa
[…]
L'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 50 ore settimanali salvo per i guardiani e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino, o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche, o simili, per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
[…]

Art. 9 Flessibilità di orario e lavoro a turni
Qualora lo richiedano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazioni di mercato e/o all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti ed una più rapida esecuzione dei lavori, tra l'impresa ed i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.
Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.
L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
L'impresa informerà la propria organizzazione territoriale degli accordi intervenuti in materia la quale, a sua volta, informerà le OO.SS. territoriali.

Art. 10 Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati a lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 23 punto 12).
[…]

Art. 13 Recuperi
É ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forze maggiori o dalle interruzioni dell'orario normale concordato tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha la facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 16 Lavoro a cottimo
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme.
[…]
Le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all'Albo del cantiere ove possibile.
Ad essi dovrà essere altresì comunicato:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con la indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura.
[…]
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
Ai concottimisti, intesi per tali gli operai specificatamente vincolati a ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, la percentuale minima di cottimo del 5% di cui sopra.

Art. 17 Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro
É vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. È altresì vietato il ricorso a prestazione di lavoratori, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili ed affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.

Art. 18 Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti
A) L'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine ed attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e del subappalto.
All'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
B) L'impresa artigiana che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili ed affini, è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nella lavorazione medesima il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'articolo 42 dello stesso.
L'impresa artigiana è tenuta a comunicare alla Cassa Edile competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato fra le Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare per il tramite della propria Associazione al sindacato territoriale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere al Sindacato territoriale la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 42, redatta secondo il facsimile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale - per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata entro 15 giorni e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto.
C) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera B), l'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegui i lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera B).
D) […] In caso di controversia, ferma la applicazione delle norme di cui all'art. 35 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante e subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
E) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento di appalto, ad imprese edili ed affini della fase esecutiva delle opere.
F) É compito del rappresentante sindacale di cui all'art. 89, lettera B), d'intervenire nei confronti dell'impresa, per il tramite l'Organizzazione territoriale dell'artigianato aderente alle Associazioni nazionali contraenti, per il pieno rispetto della disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimenti a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

Art. 24 Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità personali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Gruppo A) - Lavori vari
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 4 5
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 5
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango 5 12
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario 8 15
5) Lavori su punti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume 8 15
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 8 17
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapori o con altri analoghi mezzi, crei per gli stessi operai addetti condizioni di effettivo disagio 10 10
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10 10
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure a condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività. 11 17
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12 20
11) Lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 13 20
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 13 22
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 16 23
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) 16 28
15) Lavori su scale aeree tipo Porta 17 35
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato stesso 17 35
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 metri 19 35
18) Lavori per fognature nuove in galleria 19 35
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri 20 35
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21 40
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre 10 metri 22 40
22) Lavori in pozzi neri preesistenti 27 55
Nota: La prima cifra fa riferimento alla Tabella unica nazionale, la seconda alle Situazioni extra
In situazione extra si trovano le seguenti province: Bologna,Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Gruppo B) - Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità la cui misura è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro il valore massimo sotto indicato:
a) Per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, resta in vigore la indennità percentuale prevista.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi: gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%: gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di una ulteriore indennità non superiore al 20%.
Nel caso di gallerie che si estendono in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderati ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.
Gruppo C) - Costruzione di linee elettriche e telefoniche
Agli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche, aeree o sotterranee, compresa la posa in opera dei conduttori non in tensione, è dovuta una indennità nella misura del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 26 per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
L'indennità assorbe fino a concorrenza i trattamenti similari eventualmente in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulativi e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 32 Conservazione degli utensili
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
[…]

Art. 37 Comitati tecnici paritetici per le controversie
In ciascuna delle Circoscrizioni territoriali per le quali è prevista la stipulazione degli accordi integrativi del presente contratto nazionale a norma dell'art. 42 è istituito un Comitato Tecnico paritetico a carattere permanente per l'applicazione dei compiti di cui al secondo comma dell'articolo 35.
I componenti del Comitato sono nominati in egual numero rispettivamente dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 42 primo comma, in ragione queste ultime di un rappresentante per ciascuna di esse.
Il Comitato conclude i suoi accertamenti entro il termine di 10 gironi dalla data di ricevimento della richiesta di intervento.

Art. 39 Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni l'igiene e l'ambiente di lavoro
É data facoltà alle Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle associazioni nazionali contraenti di istituire un comitato paritetico a carattere permanente per lo studio ed i problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Associazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, s'impegnano a promuovere il funzionamento dei comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per l'azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si potrà provvedere mediante il contributo di cui all'art. 40 o, in caso di diversa valutazione delle Organizzazioni territoriali,. altro contributo previsto dal presente Contratto Collettivo Nazionale.
La costituzione ed il funzionamento dei Comitati saranno disciplinati da un protocollo nazionale d'intesa.
Le parti, nel riconoscere la validità dei Comitati per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, previsti nel presente articolo, concordano sull'esigenza della loro diffusione in tutto il territorio nazionale e costituiranno entro il 31 dicembre 1986 un organismo nazionale paritetico a carattere permanente con le funzioni di promozione, coordinamento e controllo dei Comitati predetti.

Art. 40 Addestramento professionale
Le Organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle stesse e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
Le Associazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza decidono l'attuazione pratica di tale principio, addivenendo alla istituzione di apposito Ente Scuola o al potenziamento di quello esistente.
Detti Enti Scuola realizzeranno i loro scopi mediante l'istituzione di scuole professionali edili o laddove queste, per obiettive accertate difficoltà, non possono organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto controllo degli Enti scuola stessi - ad istituti professionali esistenti nel rispettivo ambito territoriale.
Al relativo finanziamento si provvederà con il contributo a carico delle imprese da fissarsi localmente in misura compresa fra le 0,20% e 1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26 e da versarsi con modalità stabilite dalle Associazioni territoriali.
Tali Enti saranno amministrati da un Consiglio di Amministrazione paritetico da nominarsi dalle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
[…]
I programmi di attività saranno predisposti nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio e portati a conoscenza delle Associazioni territoriali prima della loro approvazione.
Gli Enti-Scuola in questione, in linea di massima ed in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.
I corsi dovranno essere riservati in via di massima agli operai edili.
Agli operai che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali.
[…]
Le Associazioni territoriali potranno concordare localmente eventuali opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali, gestiti dagli Enti-Scuola, gli operai ritenuti idonei ad incoraggiare gli operai medesimi a frequentarli.
É istituito un organismo paritetico a livello nazionale con lo scopo di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia.
Dichiarazione a verbale
Le parti si riservano di rivedere l'intera disciplina anche in relazione ai compiti demandati all'organismo paritetico nazionale di cui sopra.
Le parti si riservano altresì di stabilire criteri per la realizzazione del coordinamento a livello regionale dell'attività svolta dagli Enti-Scuola.

Art. 42 Accordi locali
Alle Organizzazioni regionali e territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1993:
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro a norma dell'art. 6 terzo comma;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori di alta montagna;
c) alla regolamentazione del trattamento dovuto, con carattere non di generalità, agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro, ove sussistano consuetudini locali di corrisponderne un particolare compenso per tale titolo;
d) alla determinazione dell'indennità territoriale di settore;
e) alle attuazioni di cui all'art. 22 per gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e permessi annui;
f) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 25;
g) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 24;
h) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
i) alla determinazione della indennità per mensa e trasporto.
Alle Organizzazioni predette è inoltre demandato di provvedere:
1) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile, ai sensi dell'art. 31;
2) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili Artigiane;
3) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili Artigiane per i casi di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
4) all'attuazione della disciplina dell'addestramento professionale contenuta nell'art. 40;
5) alle determinazioni di cui all'art. 41, relativo alle quote sindacali.
In caso di dissenso che non consenta la stipula degli accordi locali, l'esame delle singole situazioni sarà avocato alle Associazioni nazionali firmatarie del presente contratto.
Le questioni di interpretazione della disciplina nazionale sono immediatamente demandate alle Associazioni nazionali contraenti.

Art. 43 Casse edili
In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa Edile artigiana. Essa è lo strumento per l'attuazione per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra le Associazioni artigiane Anaepa - Fnae - Fiae - Claai e le Federazioni Nazionali dei lavoratori Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
L'Organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse Edili Artigiane sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al primo comma e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati fra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
[…]
La Cassa Edile Artigiana è amministrata da un Comitato di Gestione nominato in misura paritetica dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro, da un lato, e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori dall'altro, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
[…]
Le prestazioni della Cassa Edile Artigiana sono stabilite dagli accordi stipulati dalle Associazioni Nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Consiglio di Amministrazione.
Le prestazioni delle Casse Edili Artigiane per i casi di malattia anche professionale ed infortunio sul lavoro sono disciplinate dall'allegato che forma parte integrante del presente articolo.
Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Casse Edili per l'automatica ed integrale applicazione.
Gli organi delle Casse Edili Artigiane sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
[…]
Le funzioni nazionali di controllo e coordinamento delle Casse Edili Artigiane sono assicurate da un organismo paritetico a carattere permanente (Commissione Nazionale per le Casse Edili Artigiane) costituito tra le Associazioni Nazionali di cui al primo comma del presente articolo.
In particolare le funzioni di controllo e di coordinamento riguardano:
[…]
- la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere delle Casse Edili Artigiane. Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Consiglio di Amministrazione delle Casse Edili Artigiane;
- la determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le rilevazioni statistiche sull'attività delle Casse Edili Artigiane.
La disciplina delle Casse Edili Artigiane è contenuta nell'allegato al presente contratto.

Parte seconda
Regolamentazione per gli impiegati
Art. 47 Orario di lavoro

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
L'orario normale contrattuale sarà ripartito su 5 giorni per settimana.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnicoproduttive, ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 49.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere, la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dell'art. 6 (parte operai) e dagli accordi integrativi dello stesso.
Il prolungamento del lavoro oltre gli orari contrattuali di cui ai precedenti comuni, fino a concorrenza dei maggiori orari previsti dall'art. 8 del R.D. 10-9-1923 n. 1957, dà agli impiegati il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 23 del presente contratto.

Art. 52 Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
[…]si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3 n. 2 del R.D; 10 settembre 1923 n. 1955).
Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale nella misura del 25% dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza.
[…]

Art. 54 Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 49;
b) per lavori in galleria una indennità di L. 15.000 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.

Art. 68 Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
[…]
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. […]
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni artigiane dichiarano che per il trattamento integrativo di infortunio sul lavoro e malattia professionale, limitatamente ai soli impiegati le aziende hanno facoltà di ricorrere a forme assicurative.

Art. 72 Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per la esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente dipendono.
[…]
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed avere cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
[…]

Parte terza
Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati
Art. 78 Classificazione dei lavoratori

4° Livello
Appartengono al livello 4° i lavoratori dotati di specifica preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva eventualmente con assegnazione di coordinamento di altri lavoratori.
Sono inquadrati in tale livello i sottoindicati lavoratori:
- Colui che nelle imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a sapere espletare le mansioni dell'operaio specializzato del settore, conosce il disegno ed esegue rilievi; conosce ed applica e fa rispettare le norme antinfortunistiche, tiene i contatti con l'ente appaltante ed esegue misurazioni e contabilità.

Art. 79 Lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge.

Art. 81 Diritti
Tutela della maternità

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge.
Tutela ed accesso al lavoro delle donne
Le parti, al fine di favorire iniziative atte a promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità di cui alla legge 9/12/1977 n. 903 e di pari opportunità nell'accesso al lavoro, concordano di costituire a livello regionale commissioni paritetiche per le pari opportunità con lo scopo di:
- verificare l'andamento occupazionale femminile;
- individuare iniziative di formazione professionale atte a favorire l'accesso al lavoro delle donne attraverso corsi di formazione professionale promossi dalle Scuole edili o da altri Enti od Organismi idonei.
Videoterminali
In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza ed allattamento, le parti in stato di gravidanza ed allattamento, le parti concordano sull'attivazione di progetti pilota da parte del Comitato Tecnico di cui all'art. 39 del CCNL, che permettano l'approfondimento delle problematiche e delle sue relazioni con l'igiene, e la sicurezza nel lavoro d'ufficio.
Lavoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.
Portatori di handicap
Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per le finalità di cui al comma precedente, le singole imprese ricercheranno:
a) compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi. Quanto sopra si riferisce esclusivamente a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica la condizione di portatore di handicap e debbano, inoltre, sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle medesime strutture sanitarie pubbliche;
b) il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.
Lavoratori extracomunitari
Le parti concordano di realizzare corsi di formazione professionale per i lavoratori extracomunitari attraverso gli Enti scuola di cui all'art. 40 del CCNL anche in collegamento con le iniziative dei Ministeri competenti e degli Enti regionali e locali.

Art. 82 Sicurezza del lavoro
A) Igiene, ambiente di lavoro e prevenzione infortuni
Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, le imprese artigiane, ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla localizzazione ed alla durata dei cantieri, parteciperanno all'attuazione dei servizi comuni a più imprese, ove svolgano la propria attività nell'ambito di un unico cantiere, e proporzionalmente al numero dei rispettivi addetti.
In caso di cantieri autonomi, ferme restando le norme di legge in materia, le Organizzazioni territoriali dovranno stabilire il numero minimo dei dipendenti oltre il quale l'impresa artigiana provvederà a mettere a disposizione degli operai occupati idonee attrezzature da adibire ad uso spogliatoio, munito di scalda-vivande e riscaldato nei mesi invernali e per uso servizio igienico-sanitari.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure suddette potranno essere attuate anche con baracche metalliche o di legno, fisse o mobili ovvero con altri elementi provvisionali che potranno avere sede in unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra si dovranno apprestare non oltre i 15 giorni lavorativi dall'avvio del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive alla durata dei cantieri.
É istituito il libretto sanitario ed i dati biostatici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di legge;
- controlli effettuati dai servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del secondo comma dell'art. 5 della legge n. 399 del 1970;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattie e infortunio.
Il libretto sarà fornito a cura delle Casse edili, sulla base di un fac-simile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito ai lavoratori.
Le modalità per le registrazioni su libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso, saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
É istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatici la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente articolo saranno coordinate con eventuali norme di legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all'istituto servizio sanitario nazionale.
B) Prevenzione e sicurezza del lavoro
Le parti affermano la necessità di promuovere e sviluppare una cultura sistemica della prevenzione e, pertanto, di porre maggiore attenzione ai contenuti metodologici, organizzativi e di gestione del cambiamento. In modo specifico si dovrà approfondire l'analisi costi-benefici dell'intervento preventivo per far sì che il modo di lavorare in sicurezza sia socialmente responsabile, economicamente conveniente e strategicamente vantaggioso.
Le parti ritengono fondamentale cooperare per favorire lo sviluppo di strategie di prevenzione tramite l'individuazione e l'applicazione di programmi e progetti comuni.
Le parti concordano, infine, che le direttive della Comunità Economica Europea, attuali e future, riguardanti gli aspetti generali e specifici del settore delle costruzioni, costituiscono il punto di riferimento per l'attività di ricerca, sperimentazione ed elaborazione che si andrà ad individuare. Tali direttive dovranno essere prese a riferimento per una nuova regolamentazione legislativa e normativa che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione del lavoro e nell'assetto tecnologico del settore delle costruzioni con particolare riguardo alle piccole imprese ed all'artigianato.
Sedi e strumenti di confronto
Le parti si impegnano a costituire strumenti a livello nazionale e regionale atti ad elaborare una informazione ed una cultura della sicurezza attraverso la promozione di idonee iniziative.
In particolare le parti concordano la costituzione di un Comitato Paritetico Nazionale (CPN), il cui Statuto, regolamento e finanziamento saranno determinati dalle parti, avente le finalità previste dall'art. 39 del CCNL, entro il 31/12/1991, predisponendo entro lo stesso termine analoga normativa statutaria e regolamentare per i Comitati paritetici regionali.
Alla determinazione del finanziamento dei Comitati Paritetici Regionali, provvedono le competenti Associazioni artigiane e sindacali dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
Formazione professionale per la sicurezza
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va esercitato il massimo impegno e sinergia per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.
La formazione professionale svolta dagli Enti Scuola, in collaborazione e coordinamento con i Comitati Tecnici di Prevenzione territoriali, deve essere sviluppata ed estesa a tutto il territorio nazionale negli aspetti della formazione specifica per la sicurezza e in quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.
A tal fine assume un ruolo determinante la costituenda Commissione Nazionale Scuole Edili in stretto raccordo e coordinamento con il Comitato Paritetico Nazionale al fine di fornire gli opportuni indirizzi alle Scuole Edili ed ai Comitati paritetici regionali.
Le parti individuano, quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza, quelli rivolti a:
- lavoratori che accedono per la prima volta al settore;
- lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro o di apprendistato;
- tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- lavoratori occupati.
Le parti, in collaborazione con il Comitato Paritetico Nazionale, elaboreranno moduli di corsi formativi per la sicurezza, di otto ore retribuite, ai quali parteciperanno i lavoratori che accedono per la prima volta al settore. I costi potranno essere mutualizzati attraverso un accordo tra le parti a livello regionale o territoriale.
Le parti si riservano di approvare, sulla base di un accordo successivo, uno schema tipo dello Statuto delle Scuole Edili di cui all'art. 40 del CCNL.
Organizzazione della prevenzione - Piani di sicurezza
Le parti concordano sulla funzionalità del «Piano di Sicurezza» nell'ambito dei diversi approcci utilizzabili nell'organizzazione della prevenzione antinfortunistica.
Le parti convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della rappresentanza sindacale di cui all'art. 89, lett. B), del CCNL. In caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'impresa mandataria o destinata quale capogruppo, mette a disposizione della rappresentanza sindacale di cui sopra il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i piani predisposti delle imprese esecutrici.
In riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 18 della legge 19.3.1990, n. 55 e dell'art. 9 del DPCM 10 gennaio 1991, n. 55, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori è il documento redatto dall'impresa prima dell'inizio dei lavori ed adeguato nel corso dei lavori stessi in relazione alle modifiche produttive, nel quale, in relazione alle varie fasi di esecuzione, alle tecnologie prescelte, alle macchine utilizzate, sono riportate le misure che debbono essere osservate al fine di dare concreta applicazione alle disposizioni di legge per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Nel caso di lavori complessi e articolati, il piano può essere redatto in fasi successive.
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Le Parti rilevano che sull'artigianato delle costruzioni gravano pesanti oneri impropri anche connessi alla struttura della tariffa dei premi dovuti all'INAIL e concordano di assumere nelle sedi competenti le iniziative necessarie per il superamento di tale situazione.
Normativa tecnica
Rilevato che la specifica disciplina legislativa sulla normativa tecnica per la prevenzione infortuni in edilizia risale al 1956, le Parti concordano sulla esigenza che, in attuazione anche della delega contenuta nell'art. 24 della legge 23.12.1978 n. 833, venga approvata una nuova regolamentazione che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione produttiva e nell'assetto tecnologico dell'industria delle costruzioni.

Art. 86 Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni al presente contratto e alle relative norme saranno punite:
a) con richiamo verbale;
b) con ammonizione scritta;
c) con una multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) con il licenziamento ai sensi della lettera f (licenziamento per mancanze).
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimento di danno dovranno essere versati alla Cassa Edile.
Le ammonizioni, le multe, le sospensioni saranno inflitte al lavoratore che:
- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, verrà inflitta la sospensione. f) l'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi:
[…]
- […]danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione;
[…]
- recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente.
[…]

Art. 89 Diritti sindacali
[…]
B) Rappresentanze sindacali.
Le parti, confermano la validità delle soluzioni adottate per le rappresentanze sindacali, all'interno dell'accordo interconfederale 21.7.1988, allegato al presente CCNL, di cui salvaguardano la piena ed integrale applicazione.
In attuazione di quanto previsto dalla nota a chiarimento all'accordo su indicato del 4.4.1990, allegata al presente CCNL, le parti convengono quanto segue:
1) per le particolari caratteristiche del settore, i rappresentanti sindacali, nei limiti e con le modalità previsti dall'Accordo Interconfederale, verranno istituiti dalle 00.SS.LL. di categoria firmatarie su indicazioni dei lavoratori dipendenti di imprese edili artigiane;
[…]
La verifica e le modalità di attuazione di quanto sopra definito vengono demandate alle organizzazioni territoriali delle parti stipulanti.
Eventuali problemi derivanti, nelle singole realtà territoriali, dall'attuazione del presente articolo, verranno affrontati in sede nazionale con la partecipazione delle strutture territoriali interessate.
Le parti, nel confermare le soluzioni adottate nell'art. 89 punto B), per le rappresentanze sindacali in attuazione di quanto previsto dalla nota del 4 aprile 1990, convengono di verificare, a livello territoriale attraverso appositi incontri tra le parti e di concerto con le rispettive organizzazioni territoriali, da tenersi entro il 31 dicembre 1991, le modalità e lo stato di attuazione della normativa contrattuale.
É costituita una commissione paritetica nazionale per la verifica dell'applicazione dei sistemi di rappresentanze di categoria e di versamento contributivo di cui punto B, secondo capoverso, del su citato art. 89.
Resta inteso che dal 1 novembre 1991 il versamento contributivo su richiamato va effettuato attraverso il sistema delle Casse Edili Artigiane.
[…]

Art. 91 Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono, inoltre, osservare le eventuali disposizioni stabilite dall'impresa sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di legge e del presente contratto.

Art. 93 Allegati
I sottoindicati allegati fanno parte integrante del presente contratto.
Allegato A: Tabella dei minimi di paga base oraria per gli operai
Allegato B: Stipendi minimi mensili per gli impiegati
Allegato C: Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle aziende artigiane del settore delle costruzioni edili
Allegato D: Casse Edili Artigiane
Allegato E: Accantonamento presso la C.E.A. - Protocollo di intesa
Allegato F: Regolamento anzianità professionale edile
Allegato G: Accordo interconfederale 21 luglio 1988
Allegato H: Oneri sociali

Allegato C
Regolamentazione nazionale per la disciplina dell'apprendistato nelle imprese artigiane del settore delle costruzioni edili

Art. 1 Norme generali
La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato del settore edile ed affini è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento e dalle disposizioni della presente normativa.
Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge e dalla suddetta particolare regolamentazione, valgono per gli apprendisti le norme del presente contratto.

Art. 7 Insegnamento complementare
Le ore destinate all'insegnamento complementare di cui all'art. 10 della legge n. 25, saranno stabilite in numero di 4 ore settimanali da effettuare di norma presso la Scuole Edili di cui all'art. 40 e possono essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, come previsto dall'art. 38 del Regolamento della legge sull'apprendistato; in tal caso l'apprendista non dovrà superare gli orari contrattuali e di legge.

Art. 9 Decorrenza e durata
La presente normativa è parte integrante del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui segue le sorti.
Nota a verbale
In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia di Bolzano, le parti concordano di demandare alle rispettive organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.

Allegato D
Casse Edili Artigiane

I rappresentanti delle Organizzazioni Artigiane e della FLC concordano di programmare la costituzione di nuove Casse Edili artigiane, oltre a quelle già esistenti; a tale scopo sarà costituita una Commissione nazionale paritetica per le definizione, entro il 30 settembre 1985, di criteri e principi nell'ambito dei quali le Organizzazioni territoriali, di concerto con le rispettive Organizzazioni nazionali opereranno per la costituzione di nuove Casse Edili.
Le parti convengono, altresì, che le realtà mutualistiche già costituite verranno armonizzate con i principi e criteri fissati dalla Commissione nazionale paritetica entro un periodo massimo di 12 mesi dalla definizione dei principi e criteri stessi.
A tal fine la Commissione nazionale paritetica concorderà con le organizzazioni promotrici di dette realtà mutualistiche le relative modalità di attuazione.
Le prestazioni indicate negli articoli 7,19, e 20 sono erogate ai lavoratori attraverso Istituti mutualistici secondo le seguenti modalità:
a) nelle realtà territoriali in cui è costituita la Cassa Edile Artigiana, le prestazioni saranno erogate attraverso la CEA stessa, la quale provvede a:
[…]
- prestazioni di previdenza e di assistenza;
- ogni altro compito ad esse affidato secondo gli statuti e gli accordi vigenti.
Mediante l'iscrizione alle Casse Edili Artigiane i lavoratori e le imprese aderiscono alla politica contrattuale delle organizzazioni rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatarie del presente contratto e si vincolano al versamento delle quote di adesione contrattuale.
[…]
La Cassa Edile Artigiana, con le modalità stabilite localmente, raccoglierà dai datori di lavoro e dai lavoratori che si avvalgono del servizio e delle prestazioni della medesima, una dichiarazione scritta di adesione al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, agli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché allo Statuto ed al Regolamento della Cassa stessa, con formale impegno di osservare integralmente gi; obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi, Con l'iscrizione alla CEA i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.
[…]
b) Nelle realtà territoriali in cui non è ancora costituita la CEA, in attesa della costituzione di detto Ente, le prestazioni saranno erogate attraverso gli Istituti mutualistici esistenti nel territorio (Casse Edili) nel rispetto dei relativi regolamenti.
[…]

Allegato G
Relazioni sindacali

Confartigianato, Cna, Casa, Claai, Cgil, Cisl e Uil al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assunti nell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla Premessa dello stesso accordo, concordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazioni Artigiane e Organizzazioni Sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali.
Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza malattia, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sindacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti.
Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dal CCNL;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valorizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche la fine di ricercare, da parte delle imprese, le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopraindicati le parti realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c) e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27-2-1987.
Le organizzazioni artigiane Confartigianato Cna, Casa, Claai e le Confederazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil, concordando sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti del presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dal CCNL dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5).
Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21-12-83 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al 1° comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2° dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente ed i ai soli fini contabili delle quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
- a L. 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (1° comma punto 1);
- a L. 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (2° comma punto 1).
Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previste dai CCNL artigiani.
Con riferimento a quanto sopra, le OO.SS. e le OO.AA. esamineranno, in sede conciliativa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro dei rappresentanti sindacali qualora gli stessi siano stati individuati tra lavoratori dipendenti da imprese artigiane.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto. Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS. il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente la assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia - Legge 300/1970 - Legge 604/1966 - Legge 533/1973 e agli articoli 2118 e 2119 Codice Civile.
Dichiarazione a verbale del ministro
Il ministro dichiara che l'accordo prevede che le OO.SS. definiscano autonomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.
Dichiarazione a verbale di Cisl e Uil
Cisl e Uil dichiarano che, per loro autonoma scelta, i rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione dell'attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture Cisl e Uil presenteranno alle aziende interessate e, per conoscenza alle OO.AA., richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive organizzazioni sindacali.
Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro ed i trattamenti previsti dal 3° e 4° comma dell'art. 31 della Legge 300/700 - Statuto dei diritti dei lavoratori.
La Confartigianato, la Cna, la Casa e la Claai prendono atto di tale dichiarazione.
Dichiarazione a verbale della Cgil
La Cgil dichiara che procederà a designare ai livelli previsti congiuntamente alle altre OO.SS. i propri rappresentanti.
Dato che l'accordo prevede che i rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la Cgil dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavoratori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato.
La Cgil definirà autonomamente i criteri e le modalità di scelte e le entità della rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.
Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti.

Protocollo per il regolamento del fondo
1) Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse di cui al punto 5) del presente accordo interconfederale viene costituito un fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle OO.SS..
2) Le imprese verseranno le quote al fondo di cui al punto precedente attraverso l'INPS e secondo modalità previste nella specifica convenzione.
3) In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro il 31-7-1989, il versamento sarà effettuato direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale.
4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento dell'Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive di quanto stabilito ai punti precedenti.
5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati relativi ai versamenti di cui sopra.
6) Il fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente accordo interconfederale entro 30 giorni dalla data dell'effettivo versamento.
7) Il fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per settore merceologico.
8) Il fondo regionale comunque invia alle organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.
9) Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse ai bacini individuali e ai soggetti interessati designati dalle OO.SS. e previsti al punto 1), ai fini del funzionamento degli stessi.
A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti possono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.
10) La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle designazioni che saranno comunicate dalle OO.SS. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.
11) A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati nelle sedi bilaterali di confronto di cui al punto 1), 2° comma, del presente accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse necessarie.
12) Per l'attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello spirito degli impegni assunti nella prima parte dell'accordo, saranno utilizzate le risorse come specificatamente indicato al punto 5) dello stesso.
13) Nella fase intermedia prevista dal comma 1° del punto 7), resta inteso che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non concorreranno alla costituzione del fondo.
Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del fondo stesso, quanto versato.
Nota a verbale
Cgil, Cisl E Uil confermano che, con il presente accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali.
La Confartigianato, la Cna, la Casa e la Claai prendono atto della nota a verbale.
Sono tenute all'applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del Titolo III della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Nota a chiarimento del settore edile
A chiarimento dell'Accordo Interconfederale del 21-7-1988, tenendo conto della specificità dell'organizzazione del lavoro presente nei cantieri edili, Cgil-Cisl-Uil e le Confederazioni dell'Artigianato firmatarie dell'Accordo sopra richiamato, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali di categoria del settore edile, precisano quanto segue:
- per il settore dell'edilizia, nel confermare la validità delle soluzioni adottate all'interno dell'Accordo interconfederale in merito alla rappresentanza sindacale, e salvaguardando la piena ed integrale applicazione dell'Accordo stesso, si conviene che in sede di trattative di categoria possono essere individuate diverse modalità applicative, fermo restando quanto previsto al punto 5 dell'Accordo interconfederale, in ordine al punto 2 del relativo Regolamento, tenuto conto della realtà delle Casse Edili Artigiane e dell'impegno di una loro estensione su tutto il territorio nazionale secondo quanto previsto dall'accordo di categoria del 19-3-1990.